Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro
L.R. n. 67/94. Avviso per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato
Tecnico
Il Direttore della Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro
rende noto
che è indetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 67/94:
Avviso pubblico per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato
Tecnico.
Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui
risulti:
- cittadinanza italiana;
- requisiti personali in riferimento alla nomina;
- attività lavorative ed esperienze svolte;
- eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione
Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano, 6
- 10152 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro
dellUfficio Postale accettante. LAmministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore
al termine stabilito nel presente Avviso e quelle non sottoscritte.
Inoltre la domanda deve contenere lindicazione, oltreché dei dati anagrafici,
del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
I criteri di individuazione degli esperti sono quelli approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 49-998 del 02.10.2000
La Direzione Formazione Professionale-Lavoro darà comunicazione degli esiti
dell individuazione degli esperti entro 30 giorni dal termine di scadenza
per la presentazione delle domande e predisporrà la determinazione per
la nomina del Comitato Tecnico.
Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dellart. 8 della
L.R. n. 67/94 che:
1. Il Comitato Tecnico è composto da:
a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dallAssessore
avente delega in materia di cooperazione;
b) un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della
Regione;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti in
ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli Albi Professionali
possibilmente con esperienza in materia di cooperazione.
Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza
assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza
dei presenti alla riunione.
Il Presidente del Comitato, secondo i criteri stabiliti preventivamente
dal Comitato stesso, designa uno o più relatori per ogni singola domanda,
tra gli esperti di cui alle lettere b) e c).
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte al mese, nonché tutte le volte
che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente.
Nella prima seduta il Comitato adotta il regolamento sulle modalità di
convocazione e di funzionamento.
3. Non possono far parte del Comitato Tecnico:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 2382 del
c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore regionale, che indice
il presente bando, entro il quarto grado;
b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società
pubbliche o private operanti nelle materie di competenza del Settore Sviluppo
dellImprenditorialità.
4. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi
a tre sedute consecutive, decade dalla nomina. Decade altresì il componente
la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre un mese.
5. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui alla lettera c) del precedente
punto 1 del presente bando, sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi
di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti
di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso lAmministrazione
Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni
caso trattato in qualità di relatore, un compenso determinato, come da
provvedimento di nomina del Comitato Tecnico sulla base dellarticolo 8
della Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento
di collaborazioni nellambito dellattività dellamministrazione regionale)
e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente
è attestato dal Presidente del Comitato.
Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede ai sensi della L.R.
n. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si
provvede ai sensi della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni.