Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 8/R.
Regolamento regionale recante: Disciplina delle scuole nautiche.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto larticolo 28 del d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431;
Vista la d.g.r. n. 31-813 dell11 settembre 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
emana
il seguente regolamento:
DISCIPLINA DELLE SCUOLE NAUTICHE
Art. 1.
(Scuole nautiche)
1. Sono denominati scuole nautiche i centri per leducazione marinaresca,
listruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti
nautiche.
Art. 2.
(Autorizzazione e vigilanza allesercizio
1. Lesercizio dellattività delle scuole nautiche è soggetto ad autorizzazione
della Regione Piemonte, ai sensi dellarticolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 ed a vigilanza secondo quanto disposto
dallarticolo 17, qualora lattività ricada nel suo territorio.
2. Lautorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente previo
parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha
sede la scuola nautica o del Direttore dellufficio provinciale della Motorizzazione
civile e previo accertamento dellesistenza di idonei locali, delle attrezzature
marinaresche, degli strumenti, di mezzi nautici, del materiale didattico
e del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.
3. Lautorizzazione può essere richiesta per lattivazione di:
a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della
patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della
patente nautica senza alcun limite dalla costa.
Art. 3.
(Requisiti per il rilascio dellautorizzazione
1. Per ottenere il rilascio dellautorizzazione allesercizio di scuola
nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale
rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato
membro dellUnione Europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso
dei requisiti di cui allarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394;
b) avere compiuto la maggiore età ;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ;
d) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di sospensione o riabilitazione;
f) essere in possesso di diploma distruzione di secondo grado o titolo
equipollente se cittadino di altro Stato.
2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
a) capacità finanziaria di cui allarticolo 8;
b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per lattività di scuola nautica;
c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con le caratteristiche
di cui allarticolo 12, da utilizzare per le prove pratiche;
d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede,
i quali devono avere le caratteristiche di cui allarticolo 9 risultare
conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
e) arredamento e materiale didattico idoneo per linsegnamento teorico
di cui agli articoli 10 e 11;
f) personale idoneo allo svolgimento dellattività di insegnamento ai sensi
dellarticolo 28, comma 6 del d.p.r. 431/1997.
3. Qualora lautorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti
di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice
o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
4. La persona giuridica richiedente lautorizzazione dovrà essere in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e).
5. Eventuali sospensioni dellattività possono essere autorizzate dallAmministrazione
regionale per documentata necessità per un periodo non superiore ai 365
giorni, rinnovabile per ulteriori 365 giorni; qualora al termine di detto
periodo lattività non venga ripresa regolarmente, lautorizzazione verrà
revocata dufficio.
6. Nel caso di impedimento del titolare dellautorizzazione, o del socio
amministratore o del legale rappresentante in caso di società o consorzio,
è consentito il proseguimento dellesercizio dellattività di scuola nautica,
previo nullaosta della Regione, mediante la nomina di un sostituto che
abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più
di 365 giorni prorogabili di ulteriori 180.
7. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale
o a titolo particolare, lavente causa è tenuto a richiedere a proprio
favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del
trasferente che, contestualmente alla revoca di questultima, deve essere
rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
8. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del
titolare dellimpresa individuale lattività può essere proseguita provvisoriamente
per il periodo massimo di 180 giorni dagli eredi o dagli aventi causa del
titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono richiedere allAmministrazione
regionale il trasferimento del complesso aziendale.
9. Se lautorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di
un consorzio, lingresso, il recesso e lesclusione di uno o più soci,
da documentare con lesibizione della copia autentica del relativo verbale,
devono essere comunicati alla Regione che ne prende atto, previo accertamento
dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della
società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio di una
nuova autorizzazione.
10. Nellipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di
modifica di ragione sociale, viene rilasciata unautorizzazione in sostituzione
di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dal
presente articolo e contestuale revoca dellautorizzazione precedente.
11. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica
sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dellintestazione
dellautorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. In caso di rinuncia allautorizzazione deve essere presentata una dichiarazione
indirizzata alla Regione con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente
ed incondizionatamente alla stessa.
13. Qualora leventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente
denominazione, deve produrre unautorizzazione del precedente titolare.
14. Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, lautorizzazione
cessa altresì:
a) per morte del titolare in mancanza di eredi;
b) per revoca disposta dalla Regione nei casi previsti dallarticolo 18;
c) per espressa rinuncia.
Art. 4.
(Modalità per il rilascio dellautorizzazione
1. La domanda di autorizzazione per lesercizio di scuola nautica è presentata
allAmministrazione regionale.
2. La domanda, in carta legale, sottoscritta dal richiedente o dal suo
legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) requisiti di cui allarticolo 3;
b) tipo di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
c) denominazione della scuola;
d) sede.
2. Nella domanda dovranno inoltre essere indicati gli estremi fiscali del
richiedente ed i dati anagrafici:
a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
b) dei soci se il richiedente è una società in nome collettivo o una società
in accomandita semplice;
c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa
o consorzio, una società a responsabilità limitata, una società per azioni
o una società in accomandita per azioni.
3. La Regione Piemonte provvede entro 90 giorni, dalla data di ricevimento
della domanda, ad emettere provvedimento di autorizzazione o diniego motivato,
salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della
documentazione prodotta.
4. Delle autorizzazioni rilasciate viene tenuto apposito registro.
Art. 5.
(Scuole di istruzione per la nautica)
1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso le CCIAA che gestiscono
scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dellautorizzazione
allesercizio di scuola nautica alla Regione. Lautorizzazione viene rilasciata
previo accertamento dellesistenza dei requisiti di cui agli articoli 3,
8, 9, 10, 11, 12.
Art. 6.
(Autoscuole e consorzi di autoscuole)
1. Le autoscuole, ovvero i consorzi di autoscuole già autorizzati, qualora
svolgano anche lattività di scuola nautica per la quale devono essere
autorizzati ai sensi dellarticolo 2, sono esentati dalla dimostrazione
dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 7.
(Consorzi)
1. E data facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi
secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile,
per costituire centri di istruzione per la nautica.
2. Lautorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i
requisiti richiesti per le scuole nautiche. In caso di consorzio di autoscuole
già autorizzato si applica quanto disposto dallarticolo 6.
3. I consorzi comunicano alla Regione:
a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
b) il responsabile del consorzio;
c) le generalità degli istruttori;
d) lubicazione della sede del consorzio.
4. Il consorzio è dotato di:
a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzione demandate dalle
scuole nautiche aderenti;
b) attrezzature didattiche di cui agli articoli 10, 11, 12.
5. Il responsabile del centro distruzione deve essere in possesso dei
requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle scuole nautiche.
6. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro
attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero
quello pratico.
7. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso
le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su
apposito registro.
Art. 8.
(Capacità finanziaria)
1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere lautorizzazione allattività
di scuola nautica, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria
mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore
non inferiore a lire 100 milioni liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante
unattestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da
parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. Lattestazione, riferita ad un importo di lire 50 milioni, deve essere
formulata secondo lo schema previsto nellallegato A del presente regolamento.
3. Nel caso di autorizzazione per lestensione dellattività di autoscuola
a quella di scuola nautica, trattandosi questultima di attività collaterale,
si prescinde dallaccertamento della capacità finanziaria essendo già stata
verificata per il rilascio dellautorizzazione allautoscuola.
Art. 9.
(Locali delle scuole nautiche)
1. I locali della scuola nautica, al fine del rilascio dellautorizzazione,
devono comprendere:
a) unaula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni
allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento
e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante laula
oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati.
2. Laltezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio
vigente nel comune in cui ha sede la scuola.
3. Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la planimetria
dei locali in scala 1/100 quotata e corredata dei relativi conteggi della
superficie netta, timbrata e firmata da un professionista.
4. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche
igienico-sanitarie, alla destinazione duso, alla sicurezza.
5. Nel caso di autorizzazione per lestensione dellattività di autoscuola
a quella di scuola nautica, trattandosi di questultima di attività collaterale,
si prescinde dallaccertamento dellidoneità dei locali essendo già stati
verificati per il rilascio dellautorizzazione allautoscuola, purché la
nuova attività non interferisca con lattività principale.
6. Il trasferimento della sede, verrà consentito, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante il rilascio
di specifico nullaosta, con presa datto e aggiornamento dellautorizzazione.
Art 10.
(Materiale per le lezioni teoriche)
1. Il materiale didattico per linsegnamento teorico è costituito da:
a) cartelloni raffiguranti: rosa dei venti, nomenclatura dellimbarcazione
a motore e a vela, segnali notturni e diurni di navigazione, norme per
prevenire gli abbordi in mare, manovre dellimbarcazione a vela, proiezione
di Mercatore (ovvero carte nautiche a varie scale, in diverse proiezioni
e di diversi servizi idrografici), prore e rotte, correzioni e conversioni,
deriva e scarroccio, segnali da sub;
b) fanali di via e dispositivi acustici;
c) motore fuoribordo con elica;
d) tavole delle precedenze nelle varie casistiche;
e) strumentazione meteorologica: barometro, igrometro e termometro;
f) cartelloni relativi alla struttura dello scafo;
g) materiale da carteggio: carte nautiche contrassegnate emesse dallIstituto
Idrografico della Marina, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, portolano,
carta speciale n. 1111 dellIst. I.M.M. ed ogni altra pubblicazione nautica
necessaria alla formazione del diportista;
h) bussola di rotta, di rilevamento e grafometro;
i) strumento di radionavigazione;
j) cartelloni relativi allemisfero celeste, sestante e tavole per la risoluzione
delle rette di altezza;
k) manuale per scuola nautica da diporto aggiornato e comunque attrezzature
e ausili didattici idonei allinsegnamento teorico - pratico del programma
desame di cui al d.p.r. 431/1997.
2. Il succitato materiale, ove possibile, potrà essere sostituito da idonee
raffigurazioni.
3. Eventuali modifiche a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono demandate
ad atto del dirigente regionale competente.
Art. 11.
(Arredamento didattico)
1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed
in particolare laula di insegnamento deve contenere arredamento atto a
consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare
deve avere la disponibilità giuridica del materiale darredamento. Larredamento
dellaula dinsegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di
superficie dellaula per ogni allievo;
d) almeno quattro tavoli da carteggio con squadrette, parallele, compassi
nautici, bussole.
Art. 12.
(Unità da diporto)
1. La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da
diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami,
aventi labilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di
insegnamento effettuati.
2. Tutti i natanti devono avere la copertura assicurativa in conformità
alle disposizioni vigenti, sia per le esercitazioni di navigazione che
per leffettuazione degli esami.
Art. 13.
(Attività di insegnamento presso le scuole nautiche)
1. Possono svolgere lattività di insegnamento presso le scuole nautiche
i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi
di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici
o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello
stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci
anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente
nautica per la navigazione senza alcun limite corrispondente al tipo di
autorizzazione richiesta.
2. Il passaggio di personale da una scuola nautica ad unaltra, ovvero
la cessazione del rapporto, deve essere autorizzato dalla Regione .
Art. 14.
(Organico delle scuole nautiche)
1. La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere la disponibilità
di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori ovvero uno o più
soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Il titolare o il
legale rappresentante o socio amministratore possono cumulare le suddette
funzioni se abilitati.
Art. 15.
(Documenti per lesercizio dellattività di scuola nautica)
1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per lesercizio dellattività
di scuola nautica e dei documenti contenenti gli elementi di seguito elencati,
secondo le prescrizioni fornite dallamministrazione regionale al momento
del rilascio degli stessi :
a) registro discrizione da cui risultino: data discrizione, generalità
degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche,
data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito; il registro di
iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente
in ogni sua pagina e vidimato dalla Regione;
b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro discrizione e
generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
c) scheda nominativa per lammissione allesame teorico di ogni singolo
allievo e giudizio dellinsegnante sullammissibilità alla prova desame
da cui risulti la presenza ad almeno 10 ore alle lezioni teoriche ;
d) scheda nominativa per lammissione allesame pratico di ogni singolo
allievo e giudizio dellistruttore sullammissibilità alla prova desame.
Art. 16.
(Disciplina dellattività)
1. Allinterno dei locali presso cui ha sede la scuola nautica deve essere
esposta al pubblico una tabella, che deve indicare in modo chiaro e per
esteso:
a) il nome e la sede della scuola corredati dagli estremi dellautorizzazione
;
b) nome e cognome degli insegnanti;
c) la firma del titolare della scuola;
d) lorario delle lezioni teoriche;
e) i periodi di chiusura della scuola.
Art. 17.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sullapplicazione delle norme del presente regolamento
viene svolta dal personale della Regione alluopo incaricato e munito di
apposita tessera di riconoscimento.
2. I controlli tendono ad accertare:
a) la regolarità dellesercizio dellattività della scuola nautica;
b) la regolarità della tenuta dei registri;
c) la permanenza delle condizioni in base alle quali lesercizio dellattività
di scuola nautica è stata autorizzata.
Art. 18.
(Norme transitorie )
1. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la CCIAA che alla
data di entrata in vigore del d.p.r. 431/1997 gestivano le scuole di istruzione
per la nautica, la Regione provvede al rilascio dellautorizzazione di
cui al comma 2 del d.p.r. 431/1997 , previo accertamento dellesistenza
di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi
nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teorico-pratiche.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 10 ottobre 2000
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF)
della attività di scuola nautica)
allesercizio di scuola
nautica)
allesercizio di scuola nautica)