Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97.Avviso per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico

Il Direttore della Direzione Regionale “Formazione Professionale - Lavoro”

rende noto

che è indetto, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. n.22/97:

Avviso pubblico per la nomina di tre componenti effettivi nel Comitato Tecnico.

Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti:

- cittadinanza italiana;

- requisiti personali in riferimento alla nomina;

- attività lavorative ed esperienze svolte;

- eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano, 6 - 10152 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente “Avviso” e quelle non sottoscritte.

Inoltre la domanda deve contenere l’indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I criteri di individuazione degli esperti sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 48-997 del 02.10.2000.

La Direzione Formazione Professionale-Lavoro darà comunicazione degli esiti dell’ individuazione degli esperti entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande e predisporrà la determinazione per la nomina del Comitato Tecnico.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97 che:

1. Il Comitato Tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall’Assessore avente delega in materia di lavoro;

b) un esperto individuato tra il personale della FINPIEMONTE S.p.A.;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente del Comitato, secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Comitato stesso, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta alla settimana, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente. Nella prima seduta il Comitato adotta il regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento.

3. Non possono far parte del Comitato Tecnico:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore regionale, che indice il presente bando, entro il quarto grado;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza del Settore Sviluppo dell’Imprenditorialità.

4. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla nomina. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre un mese.

5. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui alla lettera c) del precedente punto 1 del presente bando, sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, come da provvedimento di nomina del Comitato Tecnico sulla base dell’articolo 8 della Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.

Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede ai sensi della L.R. n. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni.