Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Regione Piemonte

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di progetti concernenti la sicurezza alimentare nell’area del Sahel - Anno 2000

La determinazione dirigenziale S1.4 n. 1053 del 4 ottobre 2000 relativa al presente bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 - parte I e II - dell’11 ottobre 2000 (Ndr).

La Regione Piemonte, sulla base della mozione n. 382 “Iniziative politiche di cooperazione con il Terzo Mondo”, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 febbraio 1997, ha scelto di promuovere e di dare un sostegno organico ad iniziative volte ad affrontare il problema della sicurezza alimentare nei paesi economicamente meno sviluppati.

Per raggiungere questo obiettivo e dare continuità all’azione già intrapresa nel corso degli anni 1997, 1998 e 1999 il Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale, ai sensi delle Leggi Regionali 4/82 e 67/95, ha ritenuto opportuno concentrare l’azione in quattro paesi dell’area saheliana dell’Africa Occidentale: Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal.

La Regione, con determinazione dirigenziale n. 506 del 8/6/1999, sulla base delle indicazioni e degli orientamenti elaborati dal Comitato di Solidarietà, ha approvato le “Direttive di intervento per la definizione di un programma regionale di azioni concernenti la sicurezza alimentare nei Paesi meno sviluppati” per l’anno 1999 e al punto C3 ha stabilito di estendere all’anno 2000 gli orientamenti previsti per l’assegnazione di contributi a favore di enti ed associazioni.

In coerenza con le indicazioni contenute nelle Direttive viene pubblicato questo bando, che riguarda la presentazione di richieste di contributo per progetti concernenti la sicurezza alimentare nei quattro Paesi saheliani precedentemente individuati, promosse da enti e organismi piemontesi pubblici e privati.

Articolo 1
Principi

Nel promuovere e sostenere le iniziative di cui sopra, la Regione adotta il metodo definito della “cooperazione decentrata”.

Tale metodo si basa sui seguenti principi:

- valorizzazione del patrimonio di esperienze e di conoscenze circa i bisogni e le opportunità locali, che è proprio dei soggetti che già operano nelle aree oggetto di intervento;

- sostegno ad iniziative che coinvolgano, in attività di cooperazione, gruppi di immigrati provenienti dai quattro Paesi del Sahel in cui opera la Regione;

- promozione dello sviluppo economico tramite lo scambio di conoscenze, risorse tecniche e finanziarie tra il sistema produttivo piemontese e quello dei paesi saheliani interessati;

- stimolo e appoggio alle relazioni istituzionali e di cooperazione tecnica e scientifica tra le Università piemontesi, quelle dei Paesi saheliani e i differenti soggetti decentrati locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;

- promozione della collaborazione per progetti comuni tra le Università ed i soggetti piemontesi impegnati nei programmi di cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun Ente;

- stimolo a iniziative di scambio e di solidarietà internazionale tra associazioni, scuole, università, istituti di ricerca, che siano finalizzate a creare reti transnazionali di rapporti territoriali, per l’ideazione, la programmazione e la realizzazione di progetti di crescita culturale e di educazione alla pace;

- sostegno ad iniziative di cooperazione proposte da Enti e Istituzioni locali saheliani nell’ambito di accordi di partenariato.

Articolo 2
Soggetti eleggibili

Le richieste di contributo potranno essere presentate dai seguenti soggetti:

a) Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, Parchi regionali, Università, Istituti scolastici di ogni ordine e grado e forme associative o di cooperazione tra gli stessi, che abbiano sede in Piemonte.

b) Associazioni, Enti, Organizzazioni non Governative, ONLUS, Istituti religiosi e Cooperative che possiedano i seguenti requisiti:

sede legale in Piemonte ovvero, nel caso di soggetti di carattere nazionale, svolgenti la loro attività sul territorio regionale tramite una loro sezione,

- esperienza in attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo,

- non aventi finalità di lucro.

Per “esperienza in attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo” si intende esclusivamente l’avere realizzato interventi che siano stati co-finanziati in base a una delle seguenti leggi o ad uno dei seguenti programmi:

- legge 49/87 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo” (PVS) e successive modifiche e integrazioni;

- legge 212/92 “Collaborazione con i paesi dell’Europa centrale e orientale” (PECO);

- programmi dell’Unione Europea o di Organismi Internazionali per interventi nei PVS o nei PECO;

- legge regionale 67/95.

Il contributo regionale assegnato ad un progetto ai sensi del presente bando non è cumulabile con i contributi riconosciuti dalla Regione Piemonte sulla base di altre linee di finanziamento (percorso A e B) previste dalle Direttive di intervento per la definizione di un programma regionale di azioni concernenti la sicurezza alimentare nei Paesi meno sviluppati.

Articolo 3
Iniziative ammissibili

Saranno presi in considerazione progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, che presentino i seguenti requisiti:

a) siano volti ad affrontare le problematiche relative alla sicurezza alimentare dei paesi Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal, con particolare riferimento ai piani nazionali ed internazionali di sicurezza alimentare e sviluppo rurale e le misure programmate a livello decentrato;

b) prevedano azioni che siano in grado di produrre effetti significativi e verificabili sulla sicurezza alimentare delle popolazioni interessate e che mirino ad uno sviluppo di medio-lungo periodo (che non siano cioè finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza come calamità naturali, conflitti armati, ecc.).

Articolo 4
Procedura per la selezione delle iniziative

Le iniziative presentate saranno oggetto di una prima istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell’Ufficio regionale competente, nel corso della quale verrà valutata l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti definiti agli artt. 2 e 3 del presente bando.

Quindi l’Ufficio regionale competente, in base ai criteri di cui al successivo art. 5, individuerà i progetti giudicati meritevoli di sostegno ed approverà, con determinazione dirigenziale, una graduatoria delle iniziative.

L’Ufficio regionale competente elaborerà infine un programma operativo complessivo, determinando l’entità dei contributi da assegnare a ciascun progetto.

Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, l’Ufficio regionale competente comunicherà per iscritto agli enti interessati l’esito dell’istruttoria e l’ammontare del eventuale contributo assegnato.

Le graduatorie dei progetti saranno utilizzate fino a esaurimento delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2000 con appositi atti amministrativi.

In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti si procederà al finanziamento delle iniziative nel rispetto della graduatoria.

Articolo 5
Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti avverrà attribuendo ai progetti un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

1. ricadute sulla popolazione in termini di sicurezza alimentare;

(fino a 30 punti)

2. valorizzazione delle capacità locali di promozione del proprio sviluppo;

(fino a 24 punti)

3. qualità delle sinergie con altri partner piemontesi

(fino a 16 punti)

4. capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità piemontese;

(fino a 8 punti)

Ulteriori punti verranno assegnati ai singoli progetti in rapporto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

6. continuità con i progetti già sostenuti dalla Regione negli anni 1997- 99;

(8 punti)

7. collaborazione, nell’attuazione e/o nel finanziamento del progetto, di associazioni di immigrati saheliani in Piemonte;

(8 punti)

8. collaborazione di piccole e medie imprese o aziende artigiane piemontesi con realtà economiche dei paesi oggetto dell’intervento regionale;

(8 punti)

9. partecipazione al progetto di Università piemontesi;

(6 punti)

10. partecipazione al progetto di Aziende Sanitarie Locali;

(6 punti)

11. partecipazione al progetto di Enti Locali, singoli o associati;

(4 punti)

12. valutazione positiva nella fase di monitoraggio degli anni precedenti

(2 punti)

Articolo 6
Erogazione dei contributi

Il contributo regionale per ogni progetto non potrà superare il 50% dei costi complessivi, a fronte di risorse messe a disposizione dagli enti proponenti per un importo non inferiore al 40% del finanziamento regionale.

Esso inoltre non potrà essere superiore a L. 100.000.000.

I contributi assegnati saranno erogati in tre rate rispettivamente del 30%, 50% e 20%.

La prima rata verrà liquidata dalla Regione, come anticipo sulle spese da sostenere, non appena sia stata adottata la determinazione di approvazione dei progetti ed una volta ricevuta la comunicazione dell’avvio dell’iniziativa da parte del soggetto proponente.

La seconda verrà liquidata a fronte di una relazione circa lo stato di avanzamento delle opere e di una rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto per un importo pari al 50% del contributo assegnato.

La terza verrà liquidata, concluso il progetto, alla presentazione di una relazione sugli interventi eseguiti e di una rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione di tutti gli interventi previsti nel progetto.

Gli enti che lo ritengono opportuno possono presentare congiuntamente la rendicontazione relativa alla 2° e 3° rata del contributo.

La rendicontazione delle spese dovrà essere redatta sui moduli appositamente predisposti dalla Regione e dovrà comprendere:

la tabella dei preventivi e dei consuntivi di spesa firmata dal legale rappresentate dell’ente (modulo 1)

- un elenco dei documenti giustificativi delle spese, firmato dal legale rappresentate dell’ente e avallato da sindaci o revisori dei conti (modulo 2)

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che comprovi l’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nei progetti approvati dalla Regione (modulo 3)

La rendicontazione delle spese da parte degli enti pubblici potrà anche comportare l’invio alla Regione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione del progetto purché contengano precisi riferimenti idonei a rendere conoscibile la natura delle spese.

I documenti giustificativi delle spese non dovranno essere allegati alla rendicontazione ma dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione della Regione Piemonte nelle sedi legali degli Enti per un periodo di 5 anni. Durante tale periodo i medesimi documenti potranno essere sottoposti a verifica.

Le spese previste dalle azioni concordate per l’assegnazione dei contributi dovranno essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001.

In casi eccezionali gli enti possono presentare alla Regione Piemonte una domanda di proroga del termine per la rendicontazione adeguatamente motivata. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; l’eventuale diniego da parte della Regione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’ente interessato.

La somma delle spese rendicontate non dovrà essere inferiore a quella indicata nel preventivo allegato al progetto presentato. Diversamente si procederà ad una riduzione del contributo in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso in cui non pervenga all’ufficio regionale preposto la comunicazione dell’avvio dell’iniziativa entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione a contributo, si potrà procedere alla revoca del contributo stesso.

Il contributo potrà inoltre essere revocato qualora:

non venga presentata idonea documentazione dalla quale si desuma il costo effettivo delle iniziative e delle attività realizzate;

- le iniziative finanziate non siano state realizzate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione del contributo (e in particolare abbiano disatteso la valutazione della Regione relativa all’applicazione dei criteri di comparazione e valutazione dei progetti di cui all’art. 5).

Articolo 7
Variazione dei progetti in corso d’opera

Qualora durante il periodo di realizzazione degli interventi si verifichino eventi eccezionali ed imprevisti, gli enti beneficiari di contributo potranno presentare istanza motivata di variazione dei progetti in corso d’opera, allegando la relativa documentazione.

I funzionari regionali incaricati valuteranno le modifiche proposte al progetto e nei successivi 30 giorni comunicheranno per iscritto all’ente interessato l’esito dell’istanza.

Le modifiche ammesse potranno concernere:

1. parziale variazione delle località di intervento, purché non vengano variati gli obiettivi e le tipologie di azioni specifiche,

2. parziale variazione dei partners, purché si tratti di sostituzioni o aggiunte, debitamente motivate,

3. variazione di singole voci del preventivo di spesa per quote non superiori al 30%, purché la variazione non comporti un aumento del contributo assegnato. Non è necessaria l’autorizzazione per la modifica del preventivo qualora la compensazione tra i capitoli di spesa non superi il 10% di variazione per singolo capitolo,

4. variazioni di caratteristiche tecniche delle opere in fase di realizzazione

5. parziale variazione delle metodologie previste per la realizzazione delle azioni specifiche.

Articolo 8
Termine e modalità di presentazione delle domande

Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati dovranno presentare, per ogni progetto, una domanda in carta semplice

La domanda di contributo è resa in esenzione dal bollo ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 11 della legge 16 Giugno 1998 n. 191 e dell’art. 21 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15., compilata secondo allegato A e corredata dei prescritti allegati.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’ente o dell’associazione proponente. La firma del rappresentante legale dovrà essere autenticata. Non è soggetta ad autenticazione quando è apposta in presenza del dipendente pubblico addetto a riceverla o quando la domanda con la firma è presentata insieme alla fotocopia di un documento di identità.

Alle domande di contributo (allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti utilizzando, se specificato, i moduli predisposti dalla Regione:

una scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto redatta in forma libera;

- una scheda di sintesi del progetto (allegato B);

- un preventivo dei costi (allegato C);

- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà necessarie ai fini dell’eventuale erogazione del contributo (allegato D);

- l’eventuale fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente;

- l’atto costitutivo e lo Statuto dell’ente, qualora non fossero già in possesso degli uffici regionali competenti;

- una dichiarazione di gradimento del progetto da parte delle autorità locali dei paesi del Sahel. Gli enti potranno inviare tale dichiarazione anche successivamente, comunque non oltre il momento della comunicazione di avvio del progetto ai fini dell’erogazione della prima tranche del contributo.

a scheda di sintesi del progetto e il preventivo di spesa dovranno pervenire alla Regione anche in versione informatica, tramite floppy-disk o con messaggio e-mail all’indirizzo: coopera.int@regione.piemonte.it

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno giovedì 9 novembre al seguente indirizzo:

Regione Piemonte

Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

Settore Affari Internazionali e Comunitari

P.zza Castello 165

10122 Torino

Le istanze dovranno essere inoltrate utilizzando una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione;

b) con consegna a mano esclusivamente al Settore Affari Internazionali e Comunitari, Ufficio Cooperazione Internazionale - Torino, P.zza Castello 165 - quinto piano, uffici n. 501/507/511; la consegna potrà avvenire dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

c) mediante telefax, utilizzando il numero 011/432.5972, con l’obbligo - entro i dieci giorni successivi - di integrare la domanda mediante consegna a mano o invio a mezzo posta.

Sulla busta contenente l’istanza di contributo dovrà essere scritto: Iniziative per la sicurezza alimentare nei Paesi del Sahel - anno 2000.

Le notizie relative all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 5 dovranno essere debitamente documentate. Dovranno essere parimenti documentate le esperienze in “attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo” di cui all’art 2.

Le iniziative per le quali si richiede il contributo potranno essere già avviate autonomamente prima dell’approvazione dei relativi atti amministrativi senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione regionale.

Le istanze pervenute oltre il termine previsto saranno prese in considerazione solo fino all’esaurimento delle risorse eventualmente ancora disponibili.

Articolo 9
Monitoraggio e valutazione dei progetti

La Regione Piemonte avvierà apposite azioni per monitorare e valutare la realizzazione dei progetti approvati al fine di considerarne l’impatto sulla sicurezza alimentare nei paesi del Sahel e le ricadute in termini di informazione e coinvolgimento della società civile piemontese.

Articolo 10
Informazioni di carattere generale

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, Settore Affari Internazionali e Comunitari, sarà unicamente finalizzato all’espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L’istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Dott. Aurelio Catalano, Dirigente del Settore Affari Internazionali e Comunitari.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Cooperazione Internazionale ai seguenti numeri:

Telefono: 011/432.4776 - 2757 - 3940

Fax: 011/432.5927

E-mail: coopera.int@regione.piemonte.it.

Il testo del presente bando, con i relativi allegati, è disponibile presso i siti Internet:

www.regione.piemonte.it

• http:\\agora.regione.piemonte.it

Allegato (Fare riferimento al file PDF)