Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Comune di Torino

Accordo di programma “Contratto di Quartiere via Arquata”

Il Sindaco

Rilevato che:

- con provvedimento del Sindaco della Città di Torino del 2 giugno 2000, è stata indetta per il 9 giugno 2000 (prot. 6005) la prima riunione della Conferenza di Servizi tra i rappresentanti legali:

- del Ministero dei LL.PP.

- della Città di Torino;

- della Regione Piemonte;

- dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;

- del Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino,

- della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte;

- dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino;

per la conclusione dell’Accordo di Programma avente ad oggetto il “Contratto di Quartiere di Via Arquata”;

- l’indicata Conferenza di Servizi si è conclusa in data 29 giugno e le amministrazioni convenute hanno espresso il proprio assenso al programma;

- con Deliberazione del 24 luglio 2000 (mecc. 2000/5914/70) il Consiglio Comunale della Città di Torino ha approvato il testo definitivo dell’Accordo di Programma;

- hanno stipulato l’Accordo di Programma nel testo approvato:

- la Città di Torino, in data 27 luglio 2000

- la Regione Piemonte, in data 2 agosto 2000

- l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, in data 31 luglio 2000

- l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, in data 27 luglio 2000

- il Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino, in data 28 luglio 2000;

- l’accordo di programma deve essere approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alla competenza del Sindaco (L. 142 del 1990, art. 27, c. 4);

- richiamati tutti i succitati atti;

- vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, in particolare l’art. 27;

- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il Sindaco

- approva l’Accordo di Programma avente ad oggetto il Contratto di Quartiere di Via Arquata, sottoscritto:

- il 27 luglio 2000 dal Sindaco della Città di Torino e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino;

- il 28 luglio 2000 dal Provveditore agli Studi di Torino;

- il 31 luglio 2000 dal Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;

- il 2 agosto 2000 dal Presidente della Giunta Regionale per il Piemonte;

il quale costituisce parte integrante del presente atto;

- dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Valentino Castellani

Il Responsabile del Procedimento
Direttore del Progetto Speciale Periferie
Giovanni Magnano

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE
“VIA ARQUATA” - TORINO

Tra

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Enzo GHIGO;

CITTA’ DI TORINO, in persona del Sindaco Prof. Valentino CASTELLANI;

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente Giorgio ARDITO;

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 di TORINO, in persona del Direttore Generale Prof. Dario CRAVERO;

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO, in persona del Provveditore agli Studi dott.ssa Marina BERTIGLIA.

Premessa

con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici - Presidente del Comitato per l’Edilizia Residenziale 22 ottobre 1997, n. 238, registrato alla Corte dei Conti, Delegazione presso il Ministero dei Lavori Pubblici in data 27 novembre 1997 (reg. 2, fog. 351) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24, era approvato il bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell’edilizia sovvenzionata da realizzare «nell’ambito di programmi di recupero urbano denominati Contratti di Quartiere»;

la Città di Torino indicava all’Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino l’opportunità di presentare una proposta di contratto di quartiere avente ad oggetto la zona di via Arquata;

l’Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino (deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 maggio 1998, n. 270) aderiva alla proposta di Contratto di Quartiere via Arquata e previsto in linea cautelativa la spesa di lire 1.687.000.000 per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti idrico - sanitari degli edifici di via Arquata, quartieri 10 e 11;

la Città di Torino approvava la proposta di Contratto di Quartiere denominato «Via Arquata» e nominava responsabile l’arch. Giovanni Magnano (deliberazione Giunta Comunale 16 giugno 1998, n. 9804977/49);

il Sindaco della Città di Torino, il 26 giugno 1998 (prot. 3187/I.1.3), presentava alla Regione Piemonte la proposta di Contratto di Quartiere denominato «Via Arquata»;

la Regione Piemonte selezionava l’indicata proposta di Contratto di Quartiere (deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 24 - 25209) e la trasmetteva al C.E.R. (nota 13 agosto 1998, n. 8487);

con deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 1998, n. 488 - C.R. 9390 e deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 24 - 25209, la Regione Piemonte destinava al Contratto di quartiere «Via Arquata» la somma di L. 2.800.000.000 come anticipo a copertura del costo a carico dei privati per il risanamento delle parti comuni di immobili, nonché la somma di L. 1.772.284.497 per opere di urbanizzazione (recupero e messa a norma di sala pubblica in corso Dante);

con D.M. Lavori Pubblici 16 settembre 1998, n. 1362 era nominata la Commissione per la valutazione e selezione delle proposte di «Contratto di quartiere» la quale formulava la relativa graduatoria (verbale n. 11 trasmesso al C.E.R. con nota 16 dicembre 1998);

il Comitato esecutivo del C.E.R., il 29 gennaio 1999, effettuava la scelta definitiva delle proposte tra le quali quella avente ad oggetto il contratto di Quartiere Via Arquata, la quale prevede un finanziamento di L. 20.000.000.000 a valere sui fondi destinati ai contratti di quartiere, è risultata classificata al secondo posto con punteggio pari a 45;

con D.M. Lavori Pubblici - Segretario generale del C.E.R. 25 febbraio 1999, n. 191, registrato all’Ufficio centrale di bilancio il 26 marzo 1999, al n. 47 ad affisso all’albo del Ministero dei Lavori Pubblici dall’1 al 30 aprile 1999, erano resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dal Comitato esecutivo;

il D. M. Lavori Pubblici 5 agosto 1999, prot. n. 1026/Dir. II, art. 1, prevedeva che «I Comuni collocati ai primi 46 posti della graduatoria dei Contratti di quartiere, di cui al decreto ministeriale n. 191 del 25 febbraio 1999, sono tenuti a sottoscrivere il protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del bando di gara, con il Segretariato generale del C.E.R. entro il 30 novembre 1999 predisponendo preventivamente gli atti necessari»;

il medesimo D.M. Lav. Pub. 5 agosto 1999 prevedeva altresì, all’art. 2 che «il comune può motivatamente richiedere - redigendo a tal fine, pena la revoca dei fondi, apposito cronoprogramma giustificativo dei tempi ancora occorrenti, da inviare entro la suddetta data - una proroga alla scadenza di cui all’art. 1. Tale proroga non può comunque superare il termine del 30 aprile 2000».

con lettera 30 luglio 1999, prot. 4482/I 1.3, la Città di Torino chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici di introdurre modificazioni al Contratto di Quartiere denominato «Via Arquata»;

la Regione Piemonte esprimeva il proprio parere favorevole in ordine alle indicate modificazioni richieste dalla Città di Torino (lettera Regione Piemonte, Assessore regionale all’Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia residenziale 16 settembre 1999, prot. 8590/18.1);

con nota 4 novembre 1999, prot. 1322/1999, divisione IV, il Ministero dei Lavori Pubblici accoglieva le indicate variazioni richieste dalla Città di Torino;

con nota 8 novembre 1999, Divisione IV, prot. 1445/99 (7 settembre 1999, divisione IV, prot. 1080/2) il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale ribadiva la possibilità di proroga dell’indicato termine del 30 novembre sino al 30 aprile 2000, previa motivata richiesta e redazione di un cronoprogramma giustificativo dei tempi ancora occorrenti;

la Città di Torino chiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale la proroga del termine per la sottoscrizione del protocollo d’intesa avente ad oggetto il contratto di quartiere «via Arquata» al 30 aprile 2000 (nota 30 novembre 1999, prot. 1414);

il Ministero dei Lavori Pubblici accordava l’indicata proroga sino al 30 aprile 2000 (nota 16 dicembre 1999, prot. 1630/99);

con legge Regione Piemonte 6 dicembre 1999, n. 31, si approvava la scheda del fondo Investimenti Piemonte relativa all’Edilizia residenziale Pubblica e si prevedevano ulteriori risorse finanziarie per il contratto di quartiere «Via Arquata», pari a L. 1.000.000.000;

nell’ambito del «Programma triennale di Opere Pubbliche» 2000-2002 la Città di Torino impegnava la somma di L. 4.500.000.000 per la sistemazione del suolo pubblico in via Arquata (deliberazione Consiglio comunale 7 marzo 2000, n. 20008623/24);

l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino approvava il progetto definitivo dell’intervento sperimentale di edilizia sovvenzionata, ed il relativo quadro tecnico economico, da realizzare sul proprio patrimonio (deliberazione Consiglio di amministrazione 4 aprile 2000, n. 134);

la Città di Torino approvava lo schema finanziario definitivo del contratto di quartiere e la relativa relazione illustrativa, nonché lo schema di bando di concorso per la progettazione per la definizione dei contenuti di un servizio avente finalità sociali e culturali da svolgere nei locali siti sotto il cavalcavia di corso Dante n. 15 in regime di concessione (deliberazione Giunta comunale 11 aprile 2000, n. 00/03002/70);

la Città di Torino approvava il progetto definitivo per la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere di via Arquata (deliberazione Giunta Comunale 11 aprile 2000, n. 2963/33);

il Ministero dei Lavori Pubblici, la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, il 18 aprile 2000, stipulavano il protocollo d’intesa avente ad oggetto l’attuazione del programma di recupero urbano denominato «Contratto di Quartiere di via Arquata»;

con atto del Sindaco 2 giugno 2000, n. 6005, la Città di Torino indiceva la conferenza di servizi al fine di verificare la possibilità di concludere un accordo di programma ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, avente ad oggetto l’attuazione del programma di recupero urbano denominato «Contratto di Quartiere di via Arquata» in Torino, così come definito nella proposta approvata con la deliberazione della Giunta Comunale 16 giugno 1998, n. 9804977/49 (allegato 1) e modificato con la deliberazione Giunta comunale 11 aprile 2000, n. 00/03002/70 (allegato 2), nonché richiamato nel protocollo d’intesa 18 aprile 2000 (allegato 3), convocando i rappresentanti legali della Regione Piemonte, dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1, del Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino, del Ministero dei Lavori Pubblici e della Soprintendenza per i Beni ambientali ed Architettonici del Piemonte (allegati 5 e 6);

la conferenza di servizi si riuniva il 9, il 15, il 22 ed il 29 giugno 2000 (verbali n. 1, 2, 3, 4; allegati 7, 8, 9 e 10) ed approvava il testo del presente accordo.

Le parti, così come sopra individuate e rappresentate, ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, come modificato ed integrato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, stipulano il seguente Accordo di programma avente ad oggetto il Contratto di Quartiere «Via Arquata»:

Articolo 1
Oggetto

Il presente accordo disciplina l’attuazione degli interventi previsti dal Contratto di Quartiere «Via Arquata» così come definito nella proposta approvata con la deliberazione della Giunta Comunale 16 giugno 1998, n. 9804977/49 (allegato 1) e modificato con la deliberazione Giunta Comunale 11 aprile 2000, n. 00/03002/70 (allegato 2), nonché richiamato nel protocollo d’intesa 18 aprile 2000 (allegato 3), i quali costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Contratto di quartiere prevede la realizzazione di opere pubbliche, di un progetto di accompagnamento sociale, nonché di un progetto occupazionale.

Articolo 2
Opere pubbliche

Il Contratto di Quartiere «Via Arquata» prevede la realizzazione di opere pubbliche in Torino, via Arquata, delle seguenti tipologie: lavori di risanamento conservativo, realizzazione e messa a norma di impianti, recupero di alloggi ed altri locali in proprietà dell’A.T.C., recupero di alloggi in proprietà di soggetti privati, nonché lavori di sistemazione dello spazio pubblico e di recupero di locali per il centro di quartiere; il recupero e la riutilizzazione dell’ex magazzino comunale situato sotto il cavalcavia di corso Dante, attraverso la realizzazione di un servizio con finalità di promozione sociale e culturale in regime di concessione.

L’esecuzione delle indicate opere pubbliche sarà altresì disciplinata dalla convenzione tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino avente ad oggetto «L’attuazione di interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell’ambito del programma di recupero urbano denominato contratto di Quartiere» ed al relativo Capitolato d’Oneri.

Sin d’ora il protocollo d’intesa 18 aprile 2000 (allegato n. 3) prevede che la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa stesso (18 aprile 2000), trasmettano al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto esecutivo degli interventi di edilizia sovvenzionata e di sperimentazione previsti dal contratto di quartiere, approvati e corredati da concessione edilizia o da deliberazione comunale di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 4, c. 16, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, c. 60.

A tal fine, l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino si impegna a presentare alla Città di Torino le richieste di concessione od autorizzazione edilizia di tutti gli interventi di propria competenza, corredate della necessaria documentazione, entro il 15 agosto 2000.

Articolo 3
Progetto di accompagnamento sociale

Il progetto di accompagnamento sociale è composto da progetti di azioni di sviluppo locale partecipato indicati nel Contratto di Quartiere «Via Arquata» ed è attuato direttamente dalle amministrazioni interessate con i propri operatori, ovvero dai soggetti promotori riuniti nell’Agenzia per lo Sviluppo di via Arquata (allegato 4) secondo quanto previsto dalla Deliberazione di cui al successivo art. 8, comunque nell’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Articolo 4
Progetto occupazionale

Il progetto occupazionale è composto da progetti di azioni finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo dei residenti del quartiere, anche attraverso il loro impiego nella realizzazione delle opere pubbliche previste dal Contratto di Quartiere, nella manutenzione e nella gestione dei servizi nel quartiere di via Arquata e la loro qualificazione al fine di formare figure professionali da impiegare negli interventi di sviluppo locale.

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a ridefinire il progetto occupazionale previsto nel Contratto di Quartiere «Via Arquata», nella parte in cui prevede l’applicazione della disciplina in materia di Lavori Socialmente Utili in ragione delle norme intervenute in materia ed in particolare del D. Lgs. 7 aprile 2000, n. 81.

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e la Città di Torino si impegnano ad esperire le procedure di evidenza pubblica necessarie all’affidamento dell’esecuzione delle opere pubbliche previste nel Contratto di Quartiere prevedendo nei relativi atti di gara l’obbligo per le imprese aggiudicatarie di impiegare lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate o disoccupati prioritariamente residenti nelle aree interessate dal contratto di quartiere.

Articolo 5
Piano finanziario

Il Piano finanziario contenuto nel Contratto di Quartiere «Via Arquata» definisce i costi di realizzazione degli interventi ivi previsti.

Articolo 6
Rapporti tra Città di Torino e Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino.

La Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, prevedono interventi integrati dei rispettivi servizi socio - assistenziali e socio - sanitari competenti per territorio, ivi compresa l’azione degli operatori delle imprese sociali in convenzione, con particolare riguardo alla lettura integrata dei bisogni degli abitanti ed alla creazione di un sistema informativo comune.

A tal fine la Città di Torino (ai sensi degli artt. 3 e 11 del proprio Statuto) e l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 (ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) esercitano le attività ed adempiono ai compiti previsti dalla deliberazione per la promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo sviluppo di via Arquata di cui al successivo art. 8.

Definiscono, entro il 30 novembre 2000, in Conferenza di servizi ex articolo 5 della deliberazione citata al comma precedente, le modalità per la realizzazione e gestione di un sistema informativo comune finalizzato alla lettura integrata dei bisogni degli abitanti di via Arquata ed al coordinamento delle attività di rispettiva competenza, anche nella prospettiva della realizzazione di un presidio integrato.

Al fine di ottimizzare l’organizzazione ed il coordinamento dei servizi deputati alla tutela della salute mentale, la Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale n. 1, unitamente alla Regione Piemonte, si impegnano a definire, anche in conferenza di servizi, strategie organizzative che abbiano le caratteristiche di una sorta di «Patto per la Salute Mentale», secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 novembre 1999 (Approvazione del progetto obbiettivo «Tutela salute mentale» 1998 - 2000).

Articolo 7
Rapporti tra Città di Torino e Provveditorato agli Studi di Torino

La Città di Torino ed il Provveditorato agli Studi di Torino, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, prevedono interventi integrati con particolare riferimento alla lettura dei bisogni degli abitanti.

La Città di Torino ed il Provveditorato agli Studi di Torino definiscono, unitamente alle Scuole “Coppino”, “Foscolo” ed altre interessate, entro il 30 novembre 2000, in conferenza di servizi ex articolo 5 della deliberazione per la promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo sviluppo di via Arquata di cui al successivo art. 8, le modalità per la realizzazione, la gestione ed il coordinamento delle attività di rispettiva competenza, con la primaria finalità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica palese e occulta.

A tale scopo si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla lettura dei bisogni della popolazione nelle diverse fasce d’età, della creazione di momenti di formazione comune, nonché della costituzione ed implementazione delle reti di scuole al fine di ampliare l’offerta formativa sul territorio di via Arquata.

Articolo 8
Deliberazione per la promozione e la valorizzazione delle forme organizzate di partecipazione alle attività sociali - Promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo Sviluppo di via Arquata

L’accordo di programma approva la deliberazione prevista all’art. 11 dello Statuto della Città di Torino avente ad oggetto la promozione e la valorizzazione delle forme organizzate di partecipazione alle attività sociali con particolare riferimento all’Agenzia per lo Sviluppo di via Arquata (allegato 4), la quale disciplina il rapporto tra amministrazioni pubbliche e privati soggetti promotori ed attuatori del Contratto di Quartiere di via Arquata per le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Articolo 9
Vigilanza e controllo sull’esecuzione del Contratto di quartiere

La vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitate dal Collegio di Vigilanza costituito nei modi indicati al successivo articolo 11, il quale vigila ed indica gli interventi necessari per una piena, tempestiva e corretta attuazione del Programma.

Il Collegio può proporre la proroga del termine di durata dell’Accordo di Programma per motivate esigenze, nonché assentire modificazioni ed integrazioni non essenziali del Programma.

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di inadempimento degli obblighi assunti, contesta l’inadempienza e diffida ad adempiere entro un congruo termine; decorso infruttuosamente il predetto termine, può disporre gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo.

Articolo 10
Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza, costituito ai sensi della l. n. 142 del 1990, art. 27, comma 6, è presieduto dal Sindaco della Città di Torino o suo delegato, nonché è composto da un rappresentante della Regione Piemonte, da un rappresentante dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, da un rappresentante della Azienda Sanitaria Locale n. 1, da un rappresentante del Provveditorato agli Studi.

All’atto dell’insediamento, che avverrà su iniziativa del Presidente entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’approvazione dell’Accordo, il Collegio definirà l’organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Il Collegio di vigilanza è coadiuvato dal necessario personale della Città di Torino.

Articolo 11
Termine

La durata del presente Accordo di Programma è quella del Contratto di Quartiere «Via Arquata».

Articolo 12
Approvazione, pubblicazione, effetti

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino, è approvato dal Sindaco della Città di Torino.

L’accordo ed il provvedimento di approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le attività oggetto dell’accordo sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.

REGIONE PIEMONTE
in persona del Presidente della Giunta Regionale
On. Enzo GHIGO

CITTA’ DI TORINO
in persona del Sindaco
Prof. Valentino CASTELLANI

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI TORINO
in persona del Presidente Giorgio ARDITO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 di TORINO
in persona del Direttore Generale
Prof. Dario CRAVERO

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO
in persona del Provveditore agli Studi
dott.ssa Marina BERTIGLIA

Elenco allegati

1. Deliberazione Giunta Comunale della Città di Torino 16 Giugno 1998, n. 98/0497/49

2. Deliberazione Giunta Comunale della Città di Torino 11 Aprile 2000, N. 00/03002/70

3. Protocollo d’intesa 18 Aprile 2000

4. Deliberazione per la promozione e la valorizzazione delle forme organizzate di partecipazione alle attività sociali - Promozione e valorizzazione dell’Agenzia per lo sviluppo di via Arquata.

Atto Costitutivo e Statuto dell’Agenzia.

5. Indizione Conferenza di Servizi (Provvedimento Sindaco Della Città Di Torino 2 Giugno 2000, N. 6005)

6. Comunicazione del Responsabile del Procedimento

7. Conferenza di Servizi - Verbale 9 Giugno 2000, N. 1

8. Conferenza di Servizi - Verbale 15 Giugno 2000, N. 2

9. Conferenza di Servizi - Verbale 22 Giugno 2000, N. 3

10. Conferenza di Servizi - Verbale 29 Giugno 2000, N. 4