Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40
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Comune di Valgioie (Torino)
Statuto comunale
INDICE
PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 2 - RAPPORTI CON LA REGIONE E LA PROVINCIA
ART. 3 - TERRITORIO E SEDE
ART. 4 - STEMMA E GONFALONE
ART. 5 - PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE
ART. 6 - FUNZIONE DEL COMUNE E SUOI COMPITI
PARTE II - ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
TITOLO I - ORGANI ELETTIVI
ART. 8 - ORGANI
SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 9 - DURATA IN CARICA E COMPOSIZIONE
ART. 10 - ELEGGIBILITA - POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E FUNZIONI
ART. 11 - COMPETENZE
ART. 12 - SESSIONI DEL CONSIGLIO
ART. 13 - PRESIDENZA
ART. 14 - VOTAZIONI
ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO
ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI
ART. 17 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE
ART.18 - PUBBLICAZIONI DELIBERE
SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE
ART.19 - COMPETENZE
ART. 20 - POTERI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON E DEFINITO.
ART. 21 - COMPOSIZIONE E CONDIZIONI ELEGGIBILITA
ART. 22 - CESSAZIONE DEGLI INCARICHI
ART. 23 - SEDUTE E VERBALIZZAZIONI
ART. 24 - COMPETENZE SPECIFICHE
ART. 25 - DELIBERE URGENTI
SEZIONE III - IL SINDACO
ART. 26 - DISTINTIVO E GIURAMENTO
ART. 27 - COMPETENZE
ART. 28 - DELEGHE
ART. 29 - NOMINE DUFFICIO
ART. 30 - ORDINANZE
ART. 31 - UFFICIALE DI GOVERNO
ART. 32 - SOSTITUTO DEL SINDACO
TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI
SEZIONE I - IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 33 - PRINCIPI E COMPETENZE DI GESTIONE
ART. 34 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI
ART. 35 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
ART. 36 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO
ART. 37 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA E GARANZIA
ART. 38 - SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO
SEZIONE II - UFFICI
ART. 39 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
ART. 40 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LORO FUNZIONI
ART. 41 - PERSONALE
ART. 42 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 43 - FINALITA E FORME DI GESTIONE
ART. 44 - AZIENDE SPECIALI
ART. 45 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
ART. 46 - ISTITUZIONE
ART. 47 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLAZIENDA E DELLISTITUZIONE
ART. 48 - IL PRESIDENTE DELLAZIENDA E DELLISTITUZIONE
ART. 49 - IL DIRETTORE DELLAZIENDA E DELLISTITUZIONE
ART. 50 - NOMINA E REVOCA
ART. 51 - SOCIETA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO
TITOLO III - CONTROLLO INTERNO
SEZIONE I - COLLEGIO REVISORI CONTI
ART. 52 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON E DEFINITO.
ART. 53 - DURATA IN CARICA E SVOLGIMENTO FUNZIONI
SEZIONE II - CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 54 - METODO E TECNICA DEL CONTROLLO
PARTE III - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I - FORME ASSOCIATE
ART. 55 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
ART. 56 - TIPOLOGIA DELLE FORME ASSOCIATIVE
ART. 57 - CONVENZIONI
ART. 58 - CONSORZI
ART. 59 - UNIONE DI COMUNI
ART. 60 - ACCORDI DI PROGRAMMA
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 61 - FINALITA
ART. 62 - FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 63 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 64 - ISTANZE
ART. 65 - PETIZIONI
ART. 66 - PROPOSTE
ART. 67 - FORME ASSOCIATIVE E DI PARTECIPAZIONE
ART. 68 - REFERENDUM
ART. 69 - EFFETTI DEL REFERENDUM
ART. 70 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
ART. 71 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART. 72 - IL DIFENSORE CIVICO
ART. 73 - NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
ART. 74 - INCOMPATIBILITA E DECADENZA
ART. 75 - MEZZI E PREROGATIVE
ART. 76 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA
ART. 77 - STATUTO
ART. 78 - REGOLAMENTI
ART. 79 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
ART. 80 - ORDINANZE
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 81 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
ART. 82 - MODIFICA DELLO STATUTO
ART. 83 - PUBBLICITA DELLO STATUTO
Parte I - ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Lautonomia statutaria introdotta dalla legge n. 142 dell08 giugno 1990 sullordinamento comunale e provinciale nasce dalla necessità di ottemperare a precise disposizioni dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Queste disposizioni, contenute negli articoli 5 e 128 della Carta Costituzionale, indicano, rispettivamente, il principio dellautonomia locale e affermano lautonomia di Province e Comuni, nellambito dei principi fissati da leggi generali della repubblica, che ne determinano le funzioni.
3. Un principio ripreso e ribadito anche dalla Carta Europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo e ratificata dallItalia con legge, il 30 dicembre 1989.
4. E superata lidea del potere locale come concessione dello Stato alla periferia e consolidatasi quella di potere che deriva direttamente dai cittadini, pur, ovviamente, collegato e coordinato con quello dello Stato. La potestà statutaria indica e qualifica la condizione istituzionale degli Enti territoriali in coerenza con il pluralismo e la democrazia.
5. Esprime questa potestà statutaria la capacità di ogni collettività a definire essa stessa, in autonomia di volontà e giudizio, il proprio modo di governare, assieme ad una sua specifica ed ideale forma di organizzazione per gestire lattività di Governo.
6. In base alla legge 142/90 i Comuni e Province, da corpi morali, così come questi Enti erano definiti dalla vecchia legge Comunale e Provinciale, (art. 38 e 11 del T.U. n. 383 del 1934), assumono a pieno titolo la figura di Enti esponenziali, cioè rappresentanti effettivi ed attivi delle rispettive comunità, delle quali curano interessi generali, e sono dotati di autonomia statutaria e finanziaria, così come recita lart. 2 della citata legge sulla riforma delle autonomie locali.
Art. 2
Rapporti con la Regione e la Provincia
1. Gli Enti comunitari - Comuni, Province e Regioni - concorrono a formare il tessuto connettivo della Repubblica.
2. Recita, infatti, lart. 114 della Costituzione che La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni, che sono, perciò, le articolazioni nelle quali si riconosce e fonda la Repubblica. Da ciò dalla considerazione di tessuto connettivo, con le sue specifiche articolazioni, deriva la necessità di rapporti fra Enti comunitari basati sullautonomia e coordinati fra loro, mentre lart. 128 della Costituzione, precisando che Le Province ed i Comuni sono Enti autonomi nellambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, dà per presupposto lautonomia normativa che assume la forma statutaria, per gli aspetti organizzativi fondamentali, e quella regolare, per gli aspetti operativi.
Art. 3
Territorio e sede
1. Il Comune di Valgioie è un Ente autonomo, nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana, che ne determina le funzioni e dalle norme del presente Statuto, così come recitano, rispettivamente, larticolo 128 della Costituzione della Repubblica italiana e larticolo 4, comma secondo, della legge n. 142 dell08 giugno 1990.
2. Il Comune di Valgioie s identifica con la parte del territorio nazionale italiano delimitato con il piano topografico (Fogli n. 55 della carta dItalia rilevata con il sistema aerofotoplanimetrico dellIstituto Geografico Militare e riprodotto in scala 1: 25000), di cui allarticolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvata dallUfficio Centrale di Statistica.
3. Lestensione territoriale complessiva è di Ha. 907. Laltitudine massima è di Mt. 1312, quella minima di mt. 600.
4. Per eventuali modificazioni territoriali si applicano le disposizioni contenute nellarticolo 133 della Costituzione che dà alla regione, sentite le popolazioni interessate, la possibilità di istituire, nel proprio territorio, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli esistenti.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune di Valgioie ha, come proprio segno distintivo, lo stemma di rosso alla gioia o gazza al naturale afferrante con gli artigli un bastone in banda sormontato da corona merlata circondato in basso da fronde d alloro e quercia legate da nastro tricolore con la dicitura in alto Comune di Valgioie.
2. Il Comune di Valgioie fa uso, secondo le norme previste dal Regolamento, del gonfalone rosso e dello stendardo che riproduce lo stemma del Comune.
Art. 5
Patrimonio linguistico e culturale
1. Lamministrazione comunale tiene oggettivamente conto delle peculiarità culturali e linguistiche locali. Garantisce pertanto:
a) il principio generale che tutela e cura, anche nellambito della formazione scolastica, il patrimonio storico, culturale e linguistico locale;
b) il principio specifico che consente luso della parlata locale nelle sedute dellamministrazione comunale purché lintervento sia accompagnato da uno scritto in italiano.
Art. 6
Funzione del Comune e suoi compiti
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Valgioie ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e dintegrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nellambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale delliniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Parte II
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 8
Organi
1. Sono organi elettivi del Comune:
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.
Sezione I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9
Durata in carica e composizione
1. Le norme concernenti la composizione, la durata in carica, lelezione, le cause dineleggibilità e dincompatibilità e la decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto dindizione dei comizi elettorali, alladozione degli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 10
Eleggibilità - Posizione giuridica
dei Consiglieri e funzioni
1. I Consiglieri Comunali rappresentano lintero Consiglio senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica al momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, allatto della relativa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.
3. Nella seduta immediatamente successiva allelezione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare eventuali ineleggibilità o incompatibilità di qualcuno di loro, quando ne sussistano le cause, provvedendo alle surrogazioni.
4. Liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non sia espressamente indicato, la surrogazione degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5. La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalla legge.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del loro mandato.
7. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le competenze sono esercitate con i modi stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto, e dal regolamento di cui al successivo comma.
8. Il Consiglio adotta i provvedimenti concernenti lorganizzazione dei propri lavori in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento interno.
9. I Consiglieri Comunali hanno diritto di propria iniziativa su ciascuna questione sottoposta a deliberazione consigliare. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e interpellanze e proporre mozioni, nellosservanza delle procedure indicate dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
10. I Consiglieri comunali nel numero di 1/5 dei Consiglieri assegnati, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale mediante formale richiesta al Sindaco, il quale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo allordine del giorni le questioni richieste, purchè, corredate da proposte di deliberazioni.
11. Le indennità spettanti ai Consiglieri Comunali, per lesercizio delle loro funzioni, sono stabilite dalla legge.
12. Il Comune, a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza legale in sede giudiziaria ai Consiglieri, Assessori e Sindaco che si dovrebbero trovare implicati, a seguito di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia stato conflitto dinteresse con lEnte. A tale scopo é stipulata corretta assicurazione sulla responsabilità civile.
Art. 11
Competenze
1. Il Consiglio Comunale è lorgano dindirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Spettano al Consiglio Comunale le attribuzioni demandatele dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita lautonomia finanziaria e la potestà regolamentare nellambito delle leggi vigenti in materia;
4. Le deliberazioni sugli atti fondamentali del Consiglio determinati dalla legge non possono essere adottate in via durgenza dalla Giunta comunale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni successivi alladozione a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio Comunale nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Consorzi ed istituzioni operanti nellambito del Comune ovvero ad esso collegati.
7. E compito del Consiglio Comunale listituzione delle commissioni consultive previste dal successivo articolo 16.
8. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dallelezione del Sindaco ovvero entro i termini di decadenza delle stesse. In caso di mancata deliberazione, provvede il Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla legge 142 dell08 giugno 1990.
Art. 12
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allarticolo 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco. La prima seduta per la proclamazione degli eletti deve avvenire entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e ladunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione.
5. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
6. Il Regolamento deve elencare i motivi di assenza giustificata.
Art. 13
Presidenza
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza temporanea o impedimento, la presidenza spetta al Vice-Sindaco a norma dellarticolo 28 del presente Statuto.
2. Nel caso di assenza del Vice - Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano. E consigliere anziano colui che, nellelezione per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la migliore cifra individuale di voti, senza considerare, a tal fine, il Sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale ha potere discrezionale per mantenere lordine, losservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e degli argomenti allordine del giorno.
4. In caso di disordine ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta nonché di ordinare lespulsione di chiunque ne sia causa.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione investa questioni concernenti persone.
6. Le riunioni del Consiglio Comunale si intendono valide quando sono presenti, in prima convocazione, escluso il Sindaco, non meno della metà dei Consiglieri assegnati ed in seconda convocazione, non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati sempre escluso il Sindaco.
Art. 14
Votazioni
1. Il Consiglio Comunale delibera con la maggioranza assoluta dei votanti e soltanto su argomenti iscritti allordine del giorno. I Consiglieri Comunali debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali che dichiarano di astenersi dalle votazioni vanno computati nel numero necessario a rendere legale la seduta.
3. Il Regolamento disciplina i casi di votazione palese o segreta.
4. Sono prese in ogni caso a scrutinio segreto le votazioni concernenti apprezzamenti sulle qualità delle persone. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle vengono computate, per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione nella stessa seduta o in quella successiva.
Art. 15
Gruppi Consiliari e capigruppo
1. Nellambito del Consiglio Comunale si possono costituire i gruppi consiliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero. In mancanza di espressa o formale indicazione dei capigruppo, sono considerati capigruppo di diritto i candidati sindaci di ciascuna lista che ha partecipato alle elezioni.
2. Nel corso della tornata amministrativa i Consiglieri dovranno comunicare, tempestivamente, al Sindaco, per iscritto, eventuali mutamenti intercorsi relativamente alluscita da un determinato gruppo, ed indicare se andranno a far parte di altro gruppo consiliare o faranno gruppo a sé.
3. Nellambito delle eventuali commissioni consiliari permanenti, di cui al successivo articolo, è istituita la conferenza dei capigruppo.
4. Entro 30 giorni dalle elezioni amministrative comunali, ciascun gruppo consiliare deve comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del Consigliere Comunale che opererà come capogruppo del proprio schieramento.
5. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, verranno considerati capigruppo i candidati alla carica di Sindaco di ciascuna lista di minoranza. Dellavvenuta designazione e dellelenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, deve essere data comunicazione, per iscritto, al Sindaco, perché dallo stesso sia data comunicazione al Consiglio.
6. La conferenza dei capigruppo, oltre ai compiti di cui allarticolo 36, comma quinto e allarticolo 45, comma terzo della legge n. 142 dell08 giugno 1990, esamina, di norma, una settimana prima della seduta del Consiglio Comunale, i punti messi allordine del giorno del Consiglio Comunale.
7. Alla stessa conferenza dei capigruppo sono rimessi pareri ed indicazioni sulle principali questioni attinenti allattività complessiva dellEnte e su tutti i problemi che richiedono particolari attenzioni, prima di andare allattenzione del Consiglio Comunale.
Art. 16
Commissioni consiliari permanenti e speciali
1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti, senza oneri per lAmministrazione comunale.
4. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
5. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
7. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
8. La commissione dindagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
9. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dellopposizione.
10. Il Sindaco o lAssessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
11. I membri delle commissioni che non intervengono per due sedute consecutive senza giustificati motivi e senza aver delegato altro rappresentante decadono di diritto.
12. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere atto dellavvenuta decadenza, nella prima seduta successiva alla seconda assenza ed a provvedere alla sostituzione.
Art. 17
Verbalizzazione sedute
1. Il Segretario del Comune partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e ne redige il verbale, che sottoscrive assieme al Presidente.
2. Il processo verbale di ogni singola deliberazione è steso in forma sintetica con lindicazione riassuntiva degli interventi nella discussione ferma restando la rispondenza sostanziale del testo alle dichiarazioni effettivamente espresse in sedute, e deve essere approvato dal Consiglio Comunale nella seduta successiva.
3. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale siano indicati suoi particolari interventi, che devono essere consegnati, in forma scritta, al Segretario Comunale entro la chiusura della seduta.
Art.18
Pubblicazioni delibere
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione allAlbo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale diventano esecutive nei termini stabiliti dallart. 46 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dellart. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, III comma.
3. Gli estratti delle deliberazioni del Consiglio Comunale vengono conservati presso gli uffici della Segreteria comunale.
Sezione II
La Giunta Comunale
Art.19
Competenze
1. La Giunta Comunale è lorgano che collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune;
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale e dei dirigenti; collabora con il Sindaco nella attuazione delle linee programmatiche presentate ed approvate dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 20
Composizione e condizioni eleggibilità
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede e da un numero di Assessori da un minimo di due ad un massimo di quattro.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vice-Sindaco a norma dellarticolo 28 dello Statuto. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco la Giunta comunale è presieduta dallAssessore anziano a norma dellarticolo 32 del presente Statuto.
3. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consiglieri ed altresì di comprovate e riscontrabili attitudini tecnico-professionali inerenti allattività propria dellAssessorato al quale sono preposti; essi possono partecipare al Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. Nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi;
5. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.
6. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dallesercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
7. L inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nellatto di nomina. La carica di assessore non è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
8. La Giunta delibera con lintervento di almeno metà dei suoi componenti oltre il presidente, a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 21
Cessazione degli incarichi
1. I singoli Assessori cessano dallincarico per:
a) dimissioni;
b) revoca;
c) decadenza.
2. Le dimissioni di uno o più assessori sono rassegnate, in forma scritta al Sindaco e contestualmente comunicate al Segretario Comunale. Alla sostituzione degli assessori dimissionari cessati dallufficio per altra causa provvede, entro dieci giorni, il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Gli assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.
3. Le modalità della revoca dei singoli Assessori sono regolate dalla legge e dal Regolamento.
4. Gli Assessori decadono dalla carica se non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificati motivi.
5. Il Regolamento elenca i casi di assenza giustificata.
6. Nel caso di cessazione dallufficio dei singoli Assessori, è facoltà del Sindaco provvedere alla loro sostituzione nei limiti previsti dal presente Statuto.
Art. 22
Sedute e verbalizzazioni
1. Lattività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono responsabili degli elementi di giudizio da loro forniti alla Giunta Comunale per le materie di loro competenza.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta.
4. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità dellindirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile della ragioneria. I pareri vanno inseriti nelle deliberazioni.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco o da chi, al suo posto, presiede la seduta.
9. I componenti della Giunta Comunale hanno facoltà di richiedere la verbalizzazione a parte dei loro interventi.
10. I verbali sono conservati presso gli uffici della Segreteria del Comune, unitamente agli estremi di esecutività.
11. Le deliberazioni della Giunta sono affisse allAlbo Pretorio, per la durata di quindici giorni consecutivi a cura e sotto la responsabilità del Segretario del Comune o dipendente comunale dallo stesso formalmente delegato.
12. Possono partecipare alle sedute della Giunta i Consiglieri delegati, senza diritto di voto.
Art. 23
Competenze specifiche
1. La giunta collabora con il Sindaco per lattuazione del programma amministrativo, provvedendo:
- a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
- a dare attuazione agli indirizzi del consiglio mediante atti di carattere generale, indicanti priorità e criteri da seguire, nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili del servizio;
- a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale;
- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
Art. 25
Delibere urgenti
1. La Giunta, in caso durgenza, può prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Lurgenza, determinata da cause nuove e posteriori alla ultima seduta del Consiglio Comunale, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
2. Queste deliberazioni durgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale, nei sessanta giorni successivi, pena la loro decadenza.
3. Il Consiglio Comunale, qualora neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, deve adottare i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Sezione III
Il Sindaco
Art. 26
Distintivo e giuramento
1. Il Sindaco è capo dellAmministrazione Comunale ed è Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
3. Prima di assumere le proprie funzioni, il Sindaco deve prestare giuramento davanti al Consiglio Comunale.
Art. 27
Competenze
1. Il Sindaco, quale capo dellAmministrazione, rappresenta il Comune, assicura il carattere unitario della direzione politico-amministrativa del Comune e coordina lattività della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone lordine del giorno.
3. Convoca e presiede il Consiglio Comunale, fissando lordine del giorno, salvo i casi nei quali tale funzione è attribuita dalla legge al Consigliere anziano.
4. Firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, unitamente al Segretario del Comune.
5. Dà agli Assessori le direttive politiche-amministrative relative alla conduzione dellEnte nonchè quelle di attuazione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio della Giunta in attuazione del documento programmatico.
6. Coordina lattività dei singoli Assessori.
7. Il Sindaco può attribuire deleghe specifiche ai Consiglieri Comunali non facenti parte della Giunta in materie che non siano già state assegnate ai singoli Assessori. Per lo svolgimento di tali incarichi i Consiglieri Comunali possono avvalersi, come gli Assessori, della struttura comunale ed avere dagli uffici tutta la collaborazione necessaria per il migliore espletamento del compito loro assegnato.
8. Vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite.
9. Stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e della Giunta, nonchè gli accordi di cui allarticolo 11 della legge 07 agosto 1990, n. 241.
10. Impartisce, nellesercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sullespletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli 106 e 110 del T.U. 03 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza.
12. Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti allautorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
13. Deferisce, nei casi durgenza, alla commissione di disciplina i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali.
14. Coordina, nellambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti sentite le competenti organizzazioni.
15. Il Sindaco inoltre esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Art. 28
Deleghe
1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, affidandogli la carica di Vicesindaco.
2. Nel rilascio delle deleghe ai Consiglieri Comunali, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai Consiglieri delegati i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti ed in mancanza di tali figure nellEnte ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Il Sindaco ha facoltà di modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Consigliere delegato ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche alle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
5. Nellesercizio delle attività delegate i Consiglieri delegati sono responsabili di fronte al Sindaco e al Consiglio Comunale.
Art. 29
Nomine dufficio
1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dallarticolo 32 comma secondo, lettera n), della legge 142 del 08 giugno 1990, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con proprio atto, comunicandole al Consiglio Comunale nella prima seduta.
Art. 30
Ordinanze
1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 03 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini.
4. Se lordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
Art. 31
Ufficiale di Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
Art. 32
Sostituto del Sindaco
1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco. In caso di
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni vengono svolte dallAssessore anziano, cioè il più anziano detà tra i componenti la Giunta Comunale.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI
Sezione I
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 33
Principi e competenze di gestione
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
5. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita lattività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con la responsabilità del risultato, sottoposto a verifica del Sindaco e degli Assessori.
6. Allo stesso organo burocratico sono affidati compiti di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Regolamento.
Art. 34
Attribuzioni gestionali
1. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallarticolo 51 - bis della legge n. 142/1990, inserito dallarticolo 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
2. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dallarticolo 51 - bis della legge n. 142/1990, aggiunto dallarticolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dallincarico.
3. In relazione al combinato disposto dellarticolo 51, comma 3 - bis, della legge 08 giugno 1990, n. 142, come modificato dallarticolo 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui allarticolo 51, comma 3, della citata legge n. 142/1990, determinando adeguato compenso.
4. Al Segretario Comunale ed ai Dirigenti, ove istituiti, è attribuita dai Regolamenti, nellambito dei servizi cui essi sono preposti, ladozione di provvedimenti aventi rilevanza anche esterna, che non comportino attività deliberative che non siano demandati dalla legge e dal presente Statuto alla specifica competenza degli organi di governo del Comune.
5. In particolare, il Segretario comunale adotta i seguenti atti:
a) predispone, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di Governo dellEnte, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;
b) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizioni degli organi elettivi, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da questi fissati;
c) ordina i beni ed i servizi, nei limiti degli impegni e dei criteri adottati dagli organi elettivi;
d) liquida le spese regolarmente ordinate;
e) presiede le commissioni di gara e di concorso con lassistenza di un impiegato verbalizzante, nel rispetto dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dal Regolamento specifico dellEnte;
f) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata data competenza;
g) verifica tutte le fasi istruttorie dei provvedimenti ed emana tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per lesecuzione delle deliberazione degli organi elettivi;
h) verifica lefficacia e lefficienza degli uffici e del personale degli stessi;
i) liquida i compensi e le indennità al personale, nel rispetto della legge e del Regolamento;
j) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali dincasso;
k) roga i contratti e tutti gli atti in cui il Comune è parte.
6. La Giunta Comunale ha comunque facoltà di conferire, con deliberazione motivata, il rogito di atti ad un notaio.
Art. 35
Attribuzioni consultive
1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne allEnte e, autorizzato dalla Giunta, a quelle esterne.
2. Esplicita e sottoscrive i pareri richiesti dalla legge sulle proposte di deliberazioni.
Art. 36
Attribuzioni di sovrintendenza -
Direzione - Coordinamento
1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, nellambito della legge e del Regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna, sentito il parere della Giunta, nel rispetto delle norme che regolano la materia.
4. Esercita il potere sostitutivo, nei casi di accertata inefficienza del personale. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta sanzioni di richiamo scritto e censura nei confronti del personale, dintesa con il Sindaco, nel rispetto del Regolamento.
Art. 37
Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta e, ove richiesto, delle commissioni comunali e daltri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con possibilità di delega.
2. Riceve dai Consiglieri comunali eventuali richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta.
3. Presiede lufficio comunale in occasione delle elezioni, delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve latto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, lavvenuta pubblicazione allAlbo pretorio e lesecutività di provvedimenti ed atti dellEnte.
Art. 38
Sostituzioni del Segretario
1. In caso di assenza od impedimento del segretario titolare, il Sindaco propone allorgano competente la sostituzione con altro Segretario provvisorio, supplente o a scavalco che ne svolga le funzioni.
2. In caso di emergenza è facoltà del Sindaco di conferire tale incarico ad un funzionario comunale con qualifica dirigenziale ed avente i requisiti culturali per laccesso all albo dei segretari comunali e provinciali (laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio).
Sezione II
UFFICI
Art. 39
Principi strutturali ed organizzativi
1. Gli uffici sono strutturati ed organizzati in base alle indicazioni di Regolamento, uniformandosi ai seguenti criteri:
a) efficacia, efficienza ed economicità di gestione;
b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
c) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta dai singoli dipendenti;
d) individuazione della responsabilità collegata allautonomia decisionale dei soggetti;
e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità di strutture e personale,
f) i servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità;
g) gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 40
Responsabili degli uffici e dei servizi e loro funzioni
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellEnte e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
5. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici,
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui allart. 38 della legge n. 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposti e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazione della Giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore,
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
7. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 41
Personale
1. Il Comune cura il miglioramento delle prestazioni del personale dei vari uffici , attraverso il rinnovamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilità dei dipendenti.
2. Il comune tutela la salute dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
3. La disciplina del personale è stabilita dagli atti normativi dellente, nellambito delle leggi e del presente Statuto.
4. E facoltà del Consiglio comunale avvalersi delle disposizioni contenute nellart. 51, commi 4° e 7° della legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in modo particolare:
a) la struttura organizzativa-funzionale;
b) la pianta organica;
c) le modalità di associazione e cessazione del servizio;
d) i diritti, i doveri e le sanzioni;
e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
f) il trattamento economico.
Art. 42
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlate adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Art. 43
Finalità e forme di gestione
1. Il Comune, nellambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Essi possono essere gestiti nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, previa valutazione comparativa fra le diverse convenienze ed assicurando idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dellutenza.
Art. 44
Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 45
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 46
Istituzione
1. Il Consiglio Comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
Art. 47
Il Consiglio di amministrazione
dellazienda e dellistituzione
1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono incompatibili con la carica di Consigliere ed Assessore del Comune stesso.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dellorgano.
3. Il consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 48
Il Presidente dellazienda e dellistituzione
1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art. 49
Il Direttore dellazienda e dellistituzione
1. Il direttore è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta lattività, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni e delle aziende. Può essere revocato unicamente per motivi funzionali alla gestione.
Art. 50
Nomina e revoca
1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato di curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima delladunanza.
2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un terzo dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 51
Società a prevalente capitale pubblico
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società.
TITOLO III
CONTROLLO INTERNO
Sezione I
Collegio Revisori conti
Art. 52
Composizione e nomina del collegio dei Revisori conti.
1. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da un membro designato dal Consiglio comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge di riferimento per la nomina e con le procedure in essa previste.
Art. 53
Durata in carica e svolgimento funzioni.
1. Essi durano in carico per un triennio, sono rieleggibili e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. Le modalità di revoca e di decadenza dei Revisori dei conti sono indicate dal Regolamento.
3. I Revisori dei conti, nellesercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, hanno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera della loro competenza.
4. Il collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia.
5. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dellEnte, la regolarità delle scritture contabili, nonchè la regolarità della gestione formale e sostanziale, attraverso la presa visione e di conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
6. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta, ogni 4 mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento allattività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione dellEnte.
7. In sede di approvazione del conto consuntivo, il membro del collegio dei Revisori dei conti presenta la relazione daccompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alla seduta del Consiglio comunale.
8. Il compenso dei Revisori dei conti è determinato da apposita convenzione in base alle tariffe previste dalla legge o da accordi tra gli ordini professionali e le rappresentanze degli Enti locali.
Sezione II
Controllo di gestione
Art. 54
Metodo e tecnica del controllo
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare, trimestralmente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti fra progettato e realizzato.
3. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti è data comunicazione alla Giunta, nei modi previsti dal Regolamento.
Parte III
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
FORME ASSOCIATE
Art. 55
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con la Comunità Montana e con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi allo scopo di migliorarli e di renderne più economica la gestione.
Art. 56
Tipologia delle forme associative
1. Lattività dellEnte, diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 142 dell8 giugno 1990.
Art. 57
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta, delibera a maggioranza assoluta apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 58
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati allalbo.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 59
Unione di Comuni
1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 55 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 60
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti pubblici interessati, promuove e concludi accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula laccordo, previa dichiarazione dintenti del Consiglio comunale, con losservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 61
Finalità
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 62
Forme di partecipazione
1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dellEnte:
a) gli interventi nel procedimento amministrativo;
b) le istanze;
c) le petizioni;
d) le proposte;
e) le forme associative e di cooperazione;
f) i referendum;
g) i diritti di accesso;
h) I diritti di informazione;
i) Il Difensore civico.
Art. 63
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti aventi titolo a richiedere linvio degli atti e le relative categorie, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Il Regolamento stabilisce il termine entro cui deve essere concluso ciascun tipo di procedimento, secondo quanto disposto dallarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di cui sopra dovrà essere adeguatamente pubblicizzato.
7. Gli aventi diritto, avuta comunicazione dellavvio del procedimento, entro il termine stabilito dal Regolamento che disciplina liter dei singoli procedimenti, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento.
8. Il responsabile dellistruttoria in seguito alle richieste presentate dagli aventi diritto, entro il termine stabilito dal Regolamento di cui sopra, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano comunale competente allemanazione del provvedimento finale.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lamministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
11. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae allaccesso.
12. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 64
Istanze
1. I cittadini, le associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellAmministrazione
2. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 65
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi , le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro giorni 30 dalla presentazione, deve essere sottoscritta da non meno del 5% degli elettori e accanto alle firme devono essere riportati i dati anagrafici.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 66
Proposte
1. Il 30% dei cittadini elettori può avanzare proposte per ladozione di norme o atti amministrativi che il Sindaco trasmette, sentiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dellattestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra lAmministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
Art. 67
Forme associative e di partecipazione
1. Il Comune promuove o tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. LAmministrazione comunale, su base territoriale di quartiere, borgata o frazione può promuovere la costituzione di appositi organi determinando: finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità per lacquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art. 68
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nellultimo quinquennio, per lo statuto del Comune, per il Regolamento del Consiglio comunale, per il piano regolatore generale e per gli strumenti urbanistici attuativi.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 30% del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
Art. 69
Effetti del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 70
Diritto di accesso agli atti
1. Al fine di assicurare la trasparenza e limparzialità dellattività amministrativa i cittadini possono prendere visione di tutti gli atti dellAmministrazione comunale ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti o ne procrastini lesibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi e delle imprese o lesito delle pratiche in corso.
2. Apposito Regolamento disciplina le modalità per esercitare il diritto di accesso che deve salvaguardare lefficienza dellAmministrazione
Art. 71
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale.
3. Laffissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 72
Il difensore civico
1. Può essere istituito il difensore civico nel qual caso listituto è regolato secondo i punti seguenti.
2. Il difensore civico svolge ruolo del garante dellimparzialità e del buon andamento dellAmministrazione comunale.
3. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le conoscenze ed i ritardi degli uffici comunali.
4. Il difensore civico può, eventualmente, essere istituito in comune con altri enti locali.
5. Al difensore civico è prevista la corresponsione di unindennità di carica.
Art. 73
Nomina del difensore civico
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutino segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Egli resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino allelezione del successore.
3. Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta.
4. Prima del suo insediamento, egli presta giuramento nelle mani del Sindaco con la formula Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.
5. La sua designazione deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
Art. 74
Incompatibilità e decadenza
1. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con lAmministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca loggetto di rapporti giuridici anche se insorgenti successivamente alla nomina, con lAmministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dallufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri dufficio.
Art. 75
Mezzi e prerogative
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallAmministrazione comunale, di attrezzature dufficio e di quantaltro necessario per il buon funzionamento dellufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso lAmministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nellambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto lintervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. LAmministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dellatto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione allordine del giorno del primo Consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione allattività del difensore civico.
Art. 76
Rapporti con il Consiglio
1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sullattività svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica.
2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al Sindaco di relazionare al Consiglio comunale.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 77
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunali. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa, da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori, di proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Art. 78
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale, qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dallarticolo 66 del presente Statuto nonchè alle commissioni regolarmente costituite.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo Pretorio: dopo ladozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
7. I Regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 79
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute
1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di Regolamenti, in particolar modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito dellentrata in vigore di normativa statale e regionale, questi debbono essere apportati, nel rispetto dei principi generali dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 08 giugno 1990, n. 142 e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni
Art. 80
Ordinanze
1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nellambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma primo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allAlbo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma secondo dellarticolo 38 della legge 08 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal Vicesindaco e nel caso di assenza anche di questultimo dallAssessore delegato o da quello più anziano.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 81
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio. Da tale data cessa lapplicazione delle norme transitorie.
2. Entro un anno dallapprovazione dello Statuto, la Giunta propone al Consiglio comunale i nuovi Regolamenti previsti dallo stesso. Fino alladozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione e che risultano compatibili con la legge n. 142 dell 08 giugno 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed il presente Statuto.
Art. 82
Modifica dello Statuto
1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.
2. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.
Art. 83
Pubblicità dello Statuto
1. Il Consiglio comunale indica le modalità per portare lo Statuto a conoscenza dei cittadini, affidandone lincarico alla Giunta.