Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40

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Comune di Valgioie (Torino)

Statuto comunale

INDICE

PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 2 - RAPPORTI CON LA REGIONE E LA PROVINCIA

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE

ART. 5 - PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE

ART. 6 - FUNZIONE DEL COMUNE E SUOI COMPITI

PARTE II - ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

ART. 8 - ORGANI

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 - DURATA IN CARICA E COMPOSIZIONE

ART. 10 - ELEGGIBILITA - POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E FUNZIONI

ART. 11 - COMPETENZE

ART. 12 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

ART. 13 - PRESIDENZA

ART. 14 - VOTAZIONI

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

ART. 17 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE

ART.18 - PUBBLICAZIONI DELIBERE

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

ART.19 - COMPETENZE

ART. 20 - POTERI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON E DEFINITO.

ART. 21 - COMPOSIZIONE E CONDIZIONI ELEGGIBILITA

ART. 22 - CESSAZIONE DEGLI INCARICHI

ART. 23 - SEDUTE E VERBALIZZAZIONI

ART. 24 - COMPETENZE SPECIFICHE

ART. 25 - DELIBERE URGENTI

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 26 - DISTINTIVO E GIURAMENTO

ART. 27 - COMPETENZE

ART. 28 - DELEGHE

ART. 29 - NOMINE D’UFFICIO

ART. 30 - ORDINANZE

ART. 31 - UFFICIALE DI GOVERNO

ART. 32 - SOSTITUTO DEL SINDACO

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI

SEZIONE I - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 33 - PRINCIPI E COMPETENZE DI GESTIONE

ART. 34 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

ART. 35 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

ART. 36 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

ART. 37 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA E GARANZIA

ART. 38 - SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

SEZIONE II - UFFICI

ART. 39 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

ART. 40 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LORO FUNZIONI

ART. 41 - PERSONALE

ART. 42 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 43 - FINALITA E FORME DI GESTIONE

ART. 44 - AZIENDE SPECIALI

ART. 45 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

ART. 46 - ISTITUZIONE

ART. 47 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA E DELL’ISTITUZIONE

ART. 48 - IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA E DELL’ISTITUZIONE

ART. 49 - IL DIRETTORE DELL’AZIENDA E DELL’ISTITUZIONE

ART. 50 - NOMINA E REVOCA

ART. 51 - SOCIETA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

TITOLO III - CONTROLLO INTERNO

SEZIONE I - COLLEGIO REVISORI CONTI

ART. 52 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON E DEFINITO.

ART. 53 - DURATA IN CARICA E SVOLGIMENTO FUNZIONI

SEZIONE II - CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 54 - METODO E TECNICA DEL CONTROLLO

PARTE III - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - FORME ASSOCIATE

ART. 55 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

ART. 56 - TIPOLOGIA DELLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 57 - CONVENZIONI

ART. 58 - CONSORZI

ART. 59 - UNIONE DI COMUNI

ART. 60 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 - FINALITA

ART. 62 - FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 63 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 64 - ISTANZE

ART. 65 - PETIZIONI

ART. 66 - PROPOSTE

ART. 67 - FORME ASSOCIATIVE E DI PARTECIPAZIONE

ART. 68 - REFERENDUM

ART. 69 - EFFETTI DEL REFERENDUM

ART. 70 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

ART. 71 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 72 - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 73 - NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 74 - INCOMPATIBILITA E DECADENZA

ART. 75 - MEZZI E PREROGATIVE

ART. 76 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 77 - STATUTO

ART. 78 - REGOLAMENTI

ART. 79 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

ART. 80 - ORDINANZE

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 81 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 82 - MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 83 - PUBBLICITA DELLO STATUTO

Parte I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. L’autonomia statutaria introdotta dalla legge n. 142 dell’08 giugno 1990 sull’ordinamento comunale e provinciale nasce dalla necessità di ottemperare a precise disposizioni dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Queste disposizioni, contenute negli articoli 5 e 128 della Carta Costituzionale, indicano, rispettivamente, il principio dell’autonomia locale e affermano l’autonomia di Province e Comuni, nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della repubblica, che ne determinano le funzioni.

3. Un principio ripreso e ribadito anche dalla Carta Europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo e ratificata dall’Italia con legge, il 30 dicembre 1989.

4. E’ superata l’idea del potere locale come concessione dello Stato alla periferia e consolidatasi quella di potere che deriva direttamente dai cittadini, pur, ovviamente, collegato e coordinato con quello dello Stato. La potestà statutaria indica e qualifica la condizione istituzionale degli Enti territoriali in coerenza con il pluralismo e la democrazia.

5. Esprime questa potestà statutaria la capacità di ogni collettività a definire essa stessa, in autonomia di volontà e giudizio, il proprio modo di governare, assieme ad una sua specifica ed ideale forma di organizzazione per gestire l’attività di Governo.

6. In base alla legge 142/90 i Comuni e Province, da “corpi morali”, così come questi Enti erano definiti dalla vecchia legge Comunale e Provinciale, (art. 38 e 11 del T.U. n. 383 del 1934), assumono a pieno titolo la figura di Enti esponenziali, cioè rappresentanti effettivi ed attivi delle rispettive comunità, delle quali curano interessi generali, e sono dotati di autonomia statutaria e finanziaria, così come recita l’art. 2 della citata legge sulla riforma delle autonomie locali.

Art. 2
Rapporti con la Regione e la Provincia

1. Gli Enti comunitari - Comuni, Province e Regioni - concorrono a formare il tessuto connettivo della Repubblica.

2. Recita, infatti, l’art. 114 della Costituzione che “ La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”, che sono, perciò, le articolazioni nelle quali si riconosce e fonda la Repubblica. Da ciò dalla considerazione di tessuto connettivo, con le sue specifiche articolazioni, deriva la necessità di rapporti fra Enti comunitari basati sull’autonomia e coordinati fra loro, mentre l’art. 128 della Costituzione, precisando che “Le Province ed i Comuni sono Enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”, dà per presupposto l’autonomia normativa che assume la forma statutaria, per gli aspetti organizzativi fondamentali, e quella regolare, per gli aspetti operativi.

Art. 3
Territorio e sede

1. Il Comune di Valgioie è un Ente autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana, che ne determina le funzioni e dalle norme del presente Statuto, così come recitano, rispettivamente, l’articolo 128 della Costituzione della Repubblica italiana e l’articolo 4, comma secondo, della legge n. 142 dell’08 giugno 1990.

2. Il Comune di Valgioie s’ identifica con la parte del territorio nazionale italiano delimitato con il piano topografico (Fogli n. 55 della carta d’Italia rilevata con il sistema aerofotoplanimetrico dell’Istituto Geografico Militare e riprodotto in scala 1: 25000), di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvata dall’Ufficio Centrale di Statistica.

3. L’estensione territoriale complessiva è di Ha. 907. L’altitudine massima è di Mt. 1312, quella minima di mt. 600.

4. Per eventuali modificazioni territoriali si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 133 della Costituzione che dà alla regione, sentite le popolazioni interessate, la possibilità di istituire, nel proprio territorio, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli esistenti.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Valgioie ha, come proprio segno distintivo, lo stemma di rosso alla gioia o gazza al naturale afferrante con gli artigli un bastone in banda sormontato da corona merlata circondato in basso da fronde d’ alloro e quercia legate da nastro tricolore con la dicitura in alto “Comune di Valgioie”.

2. Il Comune di Valgioie fa uso, secondo le norme previste dal Regolamento, del gonfalone rosso e dello stendardo che riproduce lo stemma del Comune.

Art. 5
Patrimonio linguistico e culturale

1. L’amministrazione comunale tiene oggettivamente conto delle peculiarità culturali e linguistiche locali. Garantisce pertanto:

a) il principio generale che tutela e cura, anche nell’ambito della formazione scolastica, il patrimonio storico, culturale e linguistico locale;

b) il principio specifico che consente l’uso della parlata locale nelle sedute dell’amministrazione comunale purché l’intervento sia accompagnato da uno scritto in italiano.

Art. 6
Funzione del Comune e suoi compiti

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Valgioie ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e d’integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell’ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Parte II
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune:

a) il Consiglio Comunale;

b) la Giunta Comunale;

c) il Sindaco.

Sezione I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Durata in carica e composizione

1. Le norme concernenti la composizione, la durata in carica, l’elezione, le cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità e la decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d’indizione dei comizi elettorali, all’adozione degli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Eleggibilità - Posizione giuridica
dei Consiglieri e funzioni

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Consiglio senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri Comunali entrano in carica al momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, all’atto della relativa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.

3. Nella seduta immediatamente successiva all’elezione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare eventuali ineleggibilità o incompatibilità di qualcuno di loro, quando ne sussistano le cause, provvedendo alle surrogazioni.

4. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non sia espressamente indicato, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5. La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalla legge.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.

7. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le competenze sono esercitate con i modi stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto, e dal regolamento di cui al successivo comma.

8. Il Consiglio adotta i provvedimenti concernenti l’organizzazione dei propri lavori in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento interno.

9. I Consiglieri Comunali hanno diritto di propria iniziativa su ciascuna questione sottoposta a deliberazione consigliare. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e interpellanze e proporre mozioni, nell’osservanza delle procedure indicate dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

10. I Consiglieri comunali nel numero di 1/5 dei Consiglieri assegnati, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale mediante formale richiesta al Sindaco, il quale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorni le questioni richieste, purchè, corredate da proposte di deliberazioni.

11. Le indennità spettanti ai Consiglieri Comunali, per l’esercizio delle loro funzioni, sono stabilite dalla legge.

12. Il Comune, a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza legale in sede giudiziaria ai Consiglieri, Assessori e Sindaco che si dovrebbero trovare implicati, a seguito di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia stato conflitto d’interesse con l’Ente. A tale scopo é stipulata corretta assicurazione sulla responsabilità civile.

Art. 11
Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l’organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Spettano al Consiglio Comunale le attribuzioni demandatele dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi vigenti in materia;

4. Le deliberazioni sugli atti fondamentali del Consiglio determinati dalla legge non possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni successivi all’adozione a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio Comunale nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Consorzi ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero ad esso collegati.

7. E’ compito del Consiglio Comunale l’istituzione delle commissioni consultive previste dal successivo articolo 16.

8. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’elezione del Sindaco ovvero entro i termini di decadenza delle stesse. In caso di mancata deliberazione, provvede il Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla legge 142 dell’08 giugno 1990.

Art. 12
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco. La prima seduta per la proclamazione degli eletti deve avvenire entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e l’adunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione.

5. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

6. Il Regolamento deve elencare i motivi di assenza giustificata.

Art. 13
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza temporanea o impedimento, la presidenza spetta al Vice-Sindaco a norma dell’articolo 28 del presente Statuto.

2. Nel caso di assenza del Vice - Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano. E’ consigliere anziano colui che, nell’elezione per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la migliore cifra individuale di voti, senza considerare, a tal fine, il Sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di Sindaco.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale ha potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e degli argomenti all’ordine del giorno.

4. In caso di disordine ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta nonché di ordinare l’espulsione di chiunque ne sia causa.

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione investa questioni concernenti persone.

6. Le riunioni del Consiglio Comunale si intendono valide quando sono presenti, in prima convocazione, escluso il Sindaco, non meno della metà dei Consiglieri assegnati ed in seconda convocazione, non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati sempre escluso il Sindaco.

Art. 14
Votazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con la maggioranza assoluta dei votanti e soltanto su argomenti iscritti all’ordine del giorno. I Consiglieri Comunali debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali che dichiarano di astenersi dalle votazioni vanno computati nel numero necessario a rendere legale la seduta.

3. Il Regolamento disciplina i casi di votazione palese o segreta.

4. Sono prese in ogni caso a scrutinio segreto le votazioni concernenti apprezzamenti sulle qualità delle persone. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle vengono computate, per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 15
Gruppi Consiliari e capigruppo

1. Nell’ambito del Consiglio Comunale si possono costituire i gruppi consiliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero. In mancanza di espressa o formale indicazione dei capigruppo, sono considerati capigruppo di diritto i candidati sindaci di ciascuna lista che ha partecipato alle elezioni.

2. Nel corso della tornata amministrativa i Consiglieri dovranno comunicare, tempestivamente, al Sindaco, per iscritto, eventuali mutamenti intercorsi relativamente all’uscita da un determinato gruppo, ed indicare se andranno a far parte di altro gruppo consiliare o faranno gruppo a sé.

3. Nell’ambito delle eventuali commissioni consiliari permanenti, di cui al successivo articolo, è istituita la conferenza dei capigruppo.

4. Entro 30 giorni dalle elezioni amministrative comunali, ciascun gruppo consiliare deve comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del Consigliere Comunale che opererà come capogruppo del proprio schieramento.

5. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, verranno considerati capigruppo i candidati alla carica di Sindaco di ciascuna lista di minoranza. Dell’avvenuta designazione e dell’elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, deve essere data comunicazione, per iscritto, al Sindaco, perché dallo stesso sia data comunicazione al Consiglio.

6. La conferenza dei capigruppo, oltre ai compiti di cui all’articolo 36, comma quinto e all’articolo 45, comma terzo della legge n. 142 dell’08 giugno 1990, esamina, di norma, una settimana prima della seduta del Consiglio Comunale, i punti messi all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

7. Alla stessa conferenza dei capigruppo sono rimessi pareri ed indicazioni sulle principali questioni attinenti all’attività complessiva dell’Ente e su tutti i problemi che richiedono particolari attenzioni, prima di andare all’attenzione del Consiglio Comunale.

Art. 16
Commissioni consiliari permanenti e speciali

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti, senza oneri per l’Amministrazione comunale.

4. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

5. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

7. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

8. La commissione d’indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

9. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

10. Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

11. I membri delle commissioni che non intervengono per due sedute consecutive senza giustificati motivi e senza aver delegato altro rappresentante decadono di diritto.

12. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere atto dell’avvenuta decadenza, nella prima seduta successiva alla seconda assenza ed a provvedere alla sostituzione.

Art. 17
Verbalizzazione sedute

1. Il Segretario del Comune partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e ne redige il verbale, che sottoscrive assieme al Presidente.

2. Il processo verbale di ogni singola deliberazione è steso in forma sintetica con l’indicazione riassuntiva degli interventi nella discussione ferma restando la rispondenza sostanziale del testo alle dichiarazioni effettivamente espresse in sedute, e deve essere approvato dal Consiglio Comunale nella seduta successiva.

3. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale siano indicati suoi particolari interventi, che devono essere consegnati, in forma scritta, al Segretario Comunale entro la chiusura della seduta.

Art.18
Pubblicazioni delibere

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale diventano esecutive nei termini stabiliti dall’art. 46 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, III comma.

3. Gli estratti delle deliberazioni del Consiglio Comunale vengono conservati presso gli uffici della Segreteria comunale.

Sezione II
La Giunta Comunale

Art.19
Competenze

1. La Giunta Comunale è l’organo che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune;

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale e dei dirigenti; collabora con il Sindaco nella attuazione delle linee programmatiche presentate ed approvate dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 20
Composizione e condizioni eleggibilità

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede e da un numero di Assessori da un minimo di due ad un massimo di quattro.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vice-Sindaco a norma dell’articolo 28 dello Statuto. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco la Giunta comunale è presieduta dall’Assessore anziano a norma dell’articolo 32 del presente Statuto.

3. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consiglieri ed altresì di comprovate e riscontrabili attitudini tecnico-professionali inerenti all’attività propria dell’Assessorato al quale sono preposti; essi possono partecipare al Consiglio comunale senza diritto di voto.

4. Nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi;

5. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

6. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

7. L’ inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nell’atto di nomina. La carica di assessore non è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

8. La Giunta delibera con l’intervento di almeno metà dei suoi componenti oltre il presidente, a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 21
Cessazione degli incarichi

1. I singoli Assessori cessano dall’incarico per:

a) dimissioni;

b) revoca;

c) decadenza.

2. Le dimissioni di uno o più assessori sono rassegnate, in forma scritta al Sindaco e contestualmente comunicate al Segretario Comunale. Alla sostituzione degli assessori dimissionari cessati dall’ufficio per altra causa provvede, entro dieci giorni, il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Gli assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.

3. Le modalità della revoca dei singoli Assessori sono regolate dalla legge e dal Regolamento.

4. Gli Assessori decadono dalla carica se non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificati motivi.

5. Il Regolamento elenca i casi di assenza giustificata.

6. Nel caso di cessazione dall’ufficio dei singoli Assessori, è facoltà del Sindaco provvedere alla loro sostituzione nei limiti previsti dal presente Statuto.

Art. 22
Sedute e verbalizzazioni

1. L’attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono responsabili degli elementi di giudizio da loro forniti alla Giunta Comunale per le materie di loro competenza.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

4. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile della ragioneria. I pareri vanno inseriti nelle deliberazioni.

8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco o da chi, al suo posto, presiede la seduta.

9. I componenti della Giunta Comunale hanno facoltà di richiedere la verbalizzazione a parte dei loro interventi.

10. I verbali sono conservati presso gli uffici della Segreteria del Comune, unitamente agli estremi di esecutività.

11. Le deliberazioni della Giunta sono affisse all’Albo Pretorio, per la durata di quindici giorni consecutivi a cura e sotto la responsabilità del Segretario del Comune o dipendente comunale dallo stesso formalmente delegato.

12. Possono partecipare alle sedute della Giunta i Consiglieri delegati, senza diritto di voto.

Art. 23
Competenze specifiche

1. La giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

- a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

- a dare attuazione agli indirizzi del consiglio mediante atti di carattere generale, indicanti priorità e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili del servizio;

- a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale;

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 25
Delibere urgenti

1. La Giunta, in caso d’urgenza, può prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori alla ultima seduta del Consiglio Comunale, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

2. Queste deliberazioni d’urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale, nei sessanta giorni successivi, pena la loro decadenza.

3. Il Consiglio Comunale, qualora neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, deve adottare i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Sezione III
Il Sindaco

Art. 26
Distintivo e giuramento

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione Comunale ed è Ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

3. Prima di assumere le proprie funzioni, il Sindaco deve prestare giuramento davanti al Consiglio Comunale.

Art. 27
Competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione, rappresenta il Comune, assicura il carattere unitario della direzione politico-amministrativa del Comune e coordina l’attività della Giunta e del Consiglio Comunale.

2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno.

3. Convoca e presiede il Consiglio Comunale, fissando l’ordine del giorno, salvo i casi nei quali tale funzione è attribuita dalla legge al Consigliere anziano.

4. Firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, unitamente al Segretario del Comune.

5. Dà agli Assessori le direttive politiche-amministrative relative alla conduzione dell’Ente nonchè quelle di attuazione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio della Giunta in attuazione del documento programmatico.

6. Coordina l’attività dei singoli Assessori.

7. Il Sindaco può attribuire deleghe specifiche ai Consiglieri Comunali non facenti parte della Giunta in materie che non siano già state assegnate ai singoli Assessori. Per lo svolgimento di tali incarichi i Consiglieri Comunali possono avvalersi, come gli Assessori, della struttura comunale ed avere dagli uffici tutta la collaborazione necessaria per il migliore espletamento del compito loro assegnato.

8. Vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite.

9. Stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e della Giunta, nonchè gli accordi di cui all’articolo 11 della legge 07 agosto 1990, n. 241.

10. Impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli 106 e 110 del T.U. 03 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza.

12. Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

13. Deferisce, nei casi d’urgenza, alla commissione di disciplina i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali.

14. Coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti sentite le competenti organizzazioni.

15. Il Sindaco inoltre esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 28
Deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, affidandogli la carica di Vicesindaco.

2. Nel rilascio delle deleghe ai Consiglieri Comunali, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai Consiglieri delegati i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti ed in mancanza di tali figure nell’Ente ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Il Sindaco ha facoltà di modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Consigliere delegato ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche alle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

5. Nell’esercizio delle attività delegate i Consiglieri delegati sono responsabili di fronte al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Art. 29
Nomine d’ufficio

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall’articolo 32 comma secondo, lettera n), della legge 142 del 08 giugno 1990, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con proprio atto, comunicandole al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Art. 30
Ordinanze

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 03 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 31
Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 32
Sostituto del Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco. In caso di

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni vengono svolte dall’Assessore anziano, cioè il più anziano d’età tra i componenti la Giunta Comunale.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI

Sezione I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 33
Principi e competenze di gestione

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

5. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con la responsabilità del risultato, sottoposto a verifica del Sindaco e degli Assessori.

6. Allo stesso organo burocratico sono affidati compiti di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

Art. 34
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 51 - bis della legge n. 142/1990, inserito dall’articolo 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

2. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall’articolo 51 - bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dall’incarico.

3. In relazione al combinato disposto dell’articolo 51, comma 3 - bis, della legge 08 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’articolo 51, comma 3, della citata legge n. 142/1990, determinando adeguato compenso.

4. Al Segretario Comunale ed ai Dirigenti, ove istituiti, è attribuita dai Regolamenti, nell’ambito dei servizi cui essi sono preposti, l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza anche esterna, che non comportino attività deliberative che non siano demandati dalla legge e dal presente Statuto alla specifica competenza degli organi di governo del Comune.

5. In particolare, il Segretario comunale adotta i seguenti atti:

a) predispone, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di Governo dell’Ente, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;

b) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizioni degli organi elettivi, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da questi fissati;

c) ordina i beni ed i servizi, nei limiti degli impegni e dei criteri adottati dagli organi elettivi;

d) liquida le spese regolarmente ordinate;

e) presiede le commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un impiegato verbalizzante, nel rispetto dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dal Regolamento specifico dell’Ente;

f) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata data competenza;

g) verifica tutte le fasi istruttorie dei provvedimenti ed emana tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazione degli organi elettivi;

h) verifica l’efficacia e l’efficienza degli uffici e del personale degli stessi;

i) liquida i compensi e le indennità al personale, nel rispetto della legge e del Regolamento;

j) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d’incasso;

k) roga i contratti e tutti gli atti in cui il Comune è parte.

6. La Giunta Comunale ha comunque facoltà di conferire, con deliberazione motivata, il rogito di atti ad un notaio.

Art. 35
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, autorizzato dalla Giunta, a quelle esterne.

2. Esplicita e sottoscrive i pareri richiesti dalla legge sulle proposte di deliberazioni.

Art. 36
Attribuzioni di sovrintendenza -
Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, nell’ambito della legge e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna, sentito il parere della Giunta, nel rispetto delle norme che regolano la materia.

4. Esercita il potere sostitutivo, nei casi di accertata inefficienza del personale. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta sanzioni di richiamo scritto e censura nei confronti del personale, d’intesa con il Sindaco, nel rispetto del Regolamento.

Art. 37
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta e, ove richiesto, delle commissioni comunali e d’altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con possibilità di delega.

2. Riceve dai Consiglieri comunali eventuali richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta.

3. Presiede l’ufficio comunale in occasione delle elezioni, delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

Art. 38
Sostituzioni del Segretario

1. In caso di assenza od impedimento del segretario titolare, il Sindaco propone all’organo competente la sostituzione con altro Segretario provvisorio, supplente o a scavalco che ne svolga le funzioni.

2. In caso di emergenza è facoltà del Sindaco di conferire tale incarico ad un funzionario comunale con qualifica dirigenziale ed avente i requisiti culturali per l’accesso all’ albo dei segretari comunali e provinciali (laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio).

Sezione II
UFFICI

Art. 39
Principi strutturali ed organizzativi

1. Gli uffici sono strutturati ed organizzati in base alle indicazioni di Regolamento, uniformandosi ai seguenti criteri:

a) efficacia, efficienza ed economicità di gestione;

b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

c) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta dai singoli dipendenti;

d) individuazione della responsabilità collegata all’autonomia decisionale dei soggetti;

e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità di strutture e personale,

f) i servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità;

g) gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 40
Responsabili degli uffici e dei servizi e loro funzioni

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

5. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici,

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposti e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazione della Giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore,

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

7. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 41
Personale

1. Il Comune cura il miglioramento delle prestazioni del personale dei vari uffici , attraverso il rinnovamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilità dei dipendenti.

2. Il comune tutela la salute dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

3. La disciplina del personale è stabilita dagli atti normativi dell’ente, nell’ambito delle leggi e del presente Statuto.

4. E’ facoltà del Consiglio comunale avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 51, commi 4° e 7° della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in modo particolare:

a) la struttura organizzativa-funzionale;

b) la pianta organica;

c) le modalità di associazione e cessazione del servizio;

d) i diritti, i doveri e le sanzioni;

e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) il trattamento economico.

Art. 42
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlate adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 43
Finalità e forme di gestione

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. Essi possono essere gestiti nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, previa valutazione comparativa fra le diverse convenienze ed assicurando idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dell’utenza.

Art. 44
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 45
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 46
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

Art. 47
Il Consiglio di amministrazione
dell’azienda e dell’istituzione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono incompatibili con la carica di Consigliere ed Assessore del Comune stesso.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 48
Il Presidente dell’azienda e dell’istituzione

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 49
Il Direttore dell’azienda e dell’istituzione

1. Il direttore è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l’attività, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni e delle aziende. Può essere revocato unicamente per motivi funzionali alla gestione.

Art. 50
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato di curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un terzo dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 51
Società a prevalente capitale pubblico

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società.

TITOLO III
CONTROLLO INTERNO

Sezione I
Collegio Revisori conti

Art. 52
Composizione e nomina del collegio dei Revisori conti.

1. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da un membro designato dal Consiglio comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge di riferimento per la nomina e con le procedure in essa previste.

Art. 53
Durata in carica e svolgimento funzioni.

1. Essi durano in carico per un triennio, sono rieleggibili e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. Le modalità di revoca e di decadenza dei Revisori dei conti sono indicate dal Regolamento.

3. I Revisori dei conti, nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, hanno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera della loro competenza.

4. Il collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia.

5. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell’Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonchè la regolarità della gestione formale e sostanziale, attraverso la presa visione e di conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta, ogni 4 mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento all’attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione dell’Ente.

7. In sede di approvazione del conto consuntivo, il membro del collegio dei Revisori dei conti presenta la relazione d’accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alla seduta del Consiglio comunale.

8. Il compenso dei Revisori dei conti è determinato da apposita convenzione in base alle tariffe previste dalla legge o da accordi tra gli ordini professionali e le rappresentanze degli Enti locali.

Sezione II
Controllo di gestione

Art. 54
Metodo e tecnica del controllo

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare, trimestralmente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti fra progettato e realizzato.

3. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti è data comunicazione alla Giunta, nei modi previsti dal Regolamento.

Parte III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
FORME ASSOCIATE

Art. 55
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con la Comunità Montana e con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi allo scopo di migliorarli e di renderne più economica la gestione.

Art. 56
Tipologia delle forme associative

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 142 dell’8 giugno 1990.

Art. 57
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta, delibera a maggioranza assoluta apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 55 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 60
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e concludi accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa dichiarazione d’intenti del Consiglio comunale, con l’osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61
Finalità

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 62
Forme di partecipazione

1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell’Ente:

a) gli interventi nel procedimento amministrativo;

b) le istanze;

c) le petizioni;

d) le proposte;

e) le forme associative e di cooperazione;

f) i referendum;

g) i diritti di accesso;

h) I diritti di informazione;

i) Il Difensore civico.

Art. 63
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti aventi titolo a richiedere l’invio degli atti e le relative categorie, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Il Regolamento stabilisce il termine entro cui deve essere concluso ciascun tipo di procedimento, secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di cui sopra dovrà essere adeguatamente pubblicizzato.

7. Gli aventi diritto, avuta comunicazione dell’avvio del procedimento, entro il termine stabilito dal Regolamento che disciplina l’iter dei singoli procedimenti, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

8. Il responsabile dell’istruttoria in seguito alle richieste presentate dagli aventi diritto, entro il termine stabilito dal Regolamento di cui sopra, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

10. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

11. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso.

12. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 64
Istanze

1. I cittadini, le associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 65
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi , le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla presentazione, deve essere sottoscritta da non meno del 5% degli elettori e accanto alle firme devono essere riportati i dati anagrafici.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 66
Proposte

1. Il 30% dei cittadini elettori può avanzare proposte per l’adozione di norme o atti amministrativi che il Sindaco trasmette, sentiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 67
Forme associative e di partecipazione

1. Il Comune promuove o tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L’Amministrazione comunale, su base territoriale di quartiere, borgata o frazione può promuovere la costituzione di appositi organi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità per l’acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 68
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo quinquennio, per lo statuto del Comune, per il Regolamento del Consiglio comunale, per il piano regolatore generale e per gli strumenti urbanistici attuativi.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

Art. 69
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 70
Diritto di accesso agli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa i cittadini possono prendere visione di tutti gli atti dell’Amministrazione comunale ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti o ne procrastini l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi e delle imprese o l’esito delle pratiche in corso.

2. Apposito Regolamento disciplina le modalità per esercitare il diritto di accesso che deve salvaguardare l’efficienza dell’Amministrazione

Art. 71
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.

3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 72
Il difensore civico

1. Può essere istituito il difensore civico nel qual caso l’istituto è regolato secondo i punti seguenti.

2. Il difensore civico svolge ruolo del garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale.

3. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le conoscenze ed i ritardi degli uffici comunali.

4. Il difensore civico può, eventualmente, essere istituito in comune con altri enti locali.

5. Al difensore civico è prevista la corresponsione di un’indennità di carica.

Art. 73
Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutino segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Egli resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all’elezione del successore.

3. Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta.

4. Prima del suo insediamento, egli presta giuramento nelle mani del Sindaco con la formula “Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

5. La sua designazione deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Art. 74
Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici anche se insorgenti successivamente alla nomina, con l’Amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

Art. 75
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

Art. 76
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al Sindaco di relazionare al Consiglio comunale.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 77
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunali. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa, da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori, di proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 78
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale, qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 66 del presente Statuto nonchè alle commissioni regolarmente costituite.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

7. I Regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di Regolamenti, in particolar modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore di normativa statale e regionale, questi debbono essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 08 giugno 1990, n. 142 e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni

Art. 80
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma primo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma secondo dell’articolo 38 della legge 08 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal Vicesindaco e nel caso di assenza anche di quest’ultimo dall’Assessore delegato o da quello più anziano.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio. Da tale data cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Entro un anno dall’approvazione dello Statuto, la Giunta propone al Consiglio comunale i nuovi Regolamenti previsti dallo stesso. Fino all’adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione e che risultano compatibili con la legge n. 142 dell’ 08 giugno 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed il presente Statuto.

Art. 82
Modifica dello Statuto

1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

2. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.

Art. 83
Pubblicità dello Statuto

1. Il Consiglio comunale indica le modalità per portare lo Statuto a conoscenza dei cittadini, affidandone l’incarico alla Giunta.