Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40

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Comune di Bosia (Cuneo)

Statuto comunale (allegato delibera C.C. n. 18 del 26.6.2000)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art.2 - Territorio e sede Comunale

Art.3 - Stemma e gonfalone

Art. 4 - Programmazione e cooperazione

Art. 5 - Tutela dei diritti elementari

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

Art. 7 - Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 8 - Uso e gestione del territorio

Art. 9 - Viabilità e trasporti - pronto intervento

Art. 10 - Sviluppo economico

Art. 11 - Partecipazione e cooperazione

Art. 12 - Il volontario nel privato sociale

Art.13 - Le funzioni del Comune

Art.14 - Le competenze del Comune Per i servizi spettanti allo Stato

Art.15 - La programmazione delle attività comunali

Art.16 - Servizi pubblici

TITOLO II - ORDINAMENTO DELL’ENTE

CAPO I - ORGANI

Art. 17 - Organi

CAPO II - ORGANI ELETTIVI

Art. 18 - Il Consiglio Comunale

Art. 19 - Linee programmatiche di mandato

Art. 20 - Commissioni Consiliari

Art. 21 - Consiglieri Comunali

Art. 22 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 23 - Gruppi Consiliari

Art. 24 - Il Sindaco

Art. 25 - Il Vicesindaco

Art. 26 - Mozioni di sfiducia

Art. 27 - La Giunta Comunale

Art. 28 - Funzionamento della Giunta

CAPO III - ORGANI BUROCRATICI

Art. 29 - Organizzazione degli uffici e servizi

Art. 30 - Il Segretario Comunale

Art. 31 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 32 - Direttore generale

Art. 33 - Responsabile degli uffici e servizi

Art. 34 - Incarichi esterni

CAPO IV - SERVIZI

Art. 35 - Forme di gestione dei servizi

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

Art. 36 - Forme collaborative

Art. 37 - Collaborazione con i Comuni

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 38 - Partecipazione popolare

Art. 39 - Associazionismo e volontariato

Art. 40 - Diritti delle associazioni

Art. 41 - Contributi alle associazioni

Art. 42 - Volontariato

Art. 43 - Consultazioni

Art. 44 - Petizioni

Art. 45 - Proposte

Art. 46 - Referendum

Art. 47 - Accesso agli atti

Art. 48 - Diritto di informazione

Art. 49 - Istanze

TITOLO IV - RESPONSABILITA’ FINANZA E CONTABILITA’

Art. 50 - Responsabilità

Art. 51 - Finanza

Art. 52 - Controllo economico

Art. 53 - Revisore dei conti

Art. 54 - Tesoreria

TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 55 - Statuto Comunale

Art. 56 - Regolamenti

Art. 57 - Norme transitorie finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Principi fondamentali

Il Comune di Bosia è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune si vale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Il Comune rappresenta la comunità di Bosia nei rapporti con lo stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) Rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui

b) Promozione della cultura della pace e cooperazione internazionale

c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali

d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale

e) Superamento delle discriminazioni fra i sessi, anche mediante promozione di iniziative per le pari opportunità

f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riferimento alle fasce di età giovanile e anziana;

g) Promozione dell’iniziativa economica

h) La promozione della civile e pacifica convivenza, della non violenza e della solidarietà

i) L’incentivazione e la ricerca di collaborazioni con altri enti

Art. 2
Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Bosia si estende per 5,56 kmq, confina con i Comuni di Borgomale, Castino, Lequio Berria, Torre Bormida, Cortemilia

La sede comunale è ubicata in Piazza Don Berrone n.1
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in casi di necessità o per motivi particolari.

Art. 3
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel Consiglio si identifica con il nome di Bosia

Lo stemma del Comune è il seguente: di azzurro, ai sei pioppi di verde, fustati al naturale, nodriti nella campagna diminuita di verde, sormontati dalla lettera maiuscola B, d’oro.

Il gonfalone del Comune è il seguente: drappo partito di giallo e di verde riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, qualora sia necessario ufficializzare la partecipazione del Comune, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma per i fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

Il Comune promuove in particolar modo la cooperazione e la collaborazione con i Comuni viciniori, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte, con la Comunità Montana.

Art. 5
Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.

2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l’effettivo esercizio.

3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia ed al diritto allo studio.

4. Assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente, della flora della fauna e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

5. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini, favorendone la trasmissione culturale ed il confronto tra le generazioni.

6. Opera, inoltre, per l’attuazione per un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori ed agli inabili ed agli invalidi, agisce nel rispetto degli ideali di pace e di solidarietà.

7. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l’integrazione con la comunità locale.

8. Rispetta ed accetta le coppie di fatto e ne favorisce l’integrazione sociale.

Art. 6
Tutela del patrimonio naturale,
storico artistico

1. Il Comune nell’ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l’ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa d’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il Comune assicura ai cittadini il diritto all’informazione sullo stato del suolo, dell’acqua, dell’aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

3. A tal fine istituisce un archivio ecologico comunale e compie attività di ricerca e raccolta di informazioni di carattere ecologico ed ambientale.

4. Allo scopo di garantire l’essenza di ogni forma di inquinamento e prevenire le cause, il Comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell’esperienza e dell’apporto tecnologico ed economico anche dei privati, nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti.

5. Interviene per la tutela dei patrimoni storici, artistici ed archeologici incentivandone la ricerca e garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell’apparato tecnologico ed economico di privati, nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti.

Art. 7
Cura dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il comune tutela e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche e dialettali, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di Enti gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture , impianti e servizi e ne assicura l’uso.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, il quale può prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione.

5. L’utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l’uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale. In tal caso, l’Amministrazione, accertata la rilevanza della finalità sociale che l’Ente, il gruppo o l’Associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l’accesso e l’uso gratuiti.

Art. 8
Uso e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell’uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull’assetto territoriale.

2. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all’abitazione, senza peraltro limitare l’edilizia di iniziativa privata.

3. Progetta e realizza le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai piani pluriennali di attuazione.

4. Spetta al Sindaco sovrintendere al controllo e alla vigilanza sull’uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e facendo applicare, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

5. Spetta al Consiglio vigilare sull’osservanza dei principi contenuti nell’art. 19 della legge 265/99, attivando, se necessario, le commissioni speciali previste dal presente Statuto.

Art. 9
Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il Comune attua un sistema coordinato del traffico, dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

2. Cura lo Stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitanti, promuovendo i servizi di trasporto urbano

3. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al Sindaco ed istituendo allo scopo il piano permanente di protezione civile.

Art. 10
Sviluppo economico

1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l’interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazione d’uso del territorio, che sia consentita dalle Leggi e dai regolamenti.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile all’imprenditoria del terziario a supporto dell’attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l’interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l’area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza età, ai disabili, ai portatori di Handicaps, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

8. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 11
Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione ed esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.

2. Il Comune riconosce che l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l’apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell’indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il Comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa e di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Il Comune ha particolare interesse per l’associazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione creando gli strumenti per prevenire eventuali devianze.

6. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l’uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica di attuazione.

Art. 12
Il volontariato nel privato sociale.

1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile il Comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini Bosiesi.

3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

FUNZIONI E COMPITI E
PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

Art. 13
Le funzioni del Comune

1. Spettando al Comune nell’osservanza del principio di sussidiarietà tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili sul territorio in atto esercitati da qualunque organo dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti od altri Enti Pubblici.

2. Il Comune, per l’esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Enti Locali o altri enti pubblici.

3. In particolare al Comune Competono, tra le altre, le seguenti funzioni:

a. Programmazione e pianificazione dell’area territoriale comunale;

b. Viabilità traffico e trasporti;

c. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;

d. Difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento rifiuti;

e. Raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f. Servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g. Promozione e cura dei servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;

h. Servizi di polizia urbana ed amministrativa nell’ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 14
Le competenze del Comune

Per i servizi spettanti allo stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo.

3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni Amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all’uopo qualificato.

Art. 15
La programmazione delle attività comunali

1. Il Comune definisce le linee della politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse dalla regione, dalla provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il Comune definisce e realizza l’azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 16
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) La costituzione di aziende speciali.

b) La partecipazione a consorzi od a società commerciali;

c) La stipula di apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

d) La concessione a terzi;

e) La costituzione di apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

f) Può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa produrre per il Comune effettivi vantaggi;

2. Il Comune nella scelta della forma di gestione dei servizi, privilegia il regime della concessione soprattutto quando il servizio può essere svolto da cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro.

3. Il Comune, nel decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, se a prevalente capitale pubblico, potrà valutare la possibilità della partecipazione a soggetti pubblici di società cooperative e di imprese e società private.

4. Nella disciplina della istituzione, il Comune può prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato e cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELL’ENTE

CAPO I
ORGANI

Art. 17
Organi

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella azione Amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune all’esterno, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, ove nominato, i Responsabili dei Servizi.

CAPO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 18
Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio viene attribuita al Sindaco o a un Consigliere comunale, eletto fra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

L’Elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

L’attività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 11 della legge 265/1999.

Art. 19
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni dall’insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamento con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale entro il 30 settembre il Consiglio provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta Comunale.

Il Consiglio può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

Art. 20
Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

Le commissioni saranno composte da consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consigliare.

La presidenza delle Commissioni con Funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l’oggetto delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento consiliare.

Art. 21
Consiglieri Comunali

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale rispondono; lo status giuridico le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consigliare. In proposito il Sindaco dovrà comunicare l’avvio del procedimento per la declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241. Il Consigliere potrà far valere eventuali cause di giustificazione delle assenze fornire documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

Art. 22
Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.

I Consiglieri hanno diritto:

1. Di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni, od enti dipendenti, tutte le notizie le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato

2. Di visionare tutti gli atti e documenti ed ottenerne copia nei casi consentiti dalla Legge, anche di atti preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa. Sono però tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge

3. Ad ottenere dal Sindaco o dal presidente del Consiglio se nominato, un’adeguata informazione sulle questioni sottoposte all’esame dell’organo consiliare, anche attraverso la Conferenza dei Capigruppo.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 23
Gruppi Consigliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo.

L’attività ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi vengono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti a condizione che il gruppo risulti composta da almeno due membri.

Viene istituita la Conferenza dei capigruppo, la cui disciplina e funzionamento ed attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’Ufficio protocollo.

Art. 24
Il Sindaco

Il Sindaco ha rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

In particolare competono al Sindaco:

a) La direzione ed il coordinamento dell’attività politica ed Amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori

b) La promozione e l’adozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge

c) La convocazione dei comizi per i referendum previsti dalla legge 142/90
d) L’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti

e) La nomina e la revoca del Segretario Comunale

f) Il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale

g) La nomina e la revoca dei Responsabili dei Servizi, l’attribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’Ente

h) L’acquisizione presso gli Uffici e servizi delle informazioni ed atti, anche riservati

i) Il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune

j) La predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza del medesimo. La convocazione dovrà essere altresì disposta quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei Consiglieri

k) L’esercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede

l) La proposta degli argomenti da trattare in Giunta, la convocazione e la presidenza

m) La ricezione delle interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale

I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla Legge

Art. 25
Il Vicesindaco

Il vicesindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo ai sensi dell’art. 37 bis della Legge 142/90.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, determinato dall’età.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori ed ai consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicato all’Albo pretorio.

Art. 26
Mozioni di sfiducia

Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 27
La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

Le competenze della giunta sono disciplinate dalla legge.

La giunta compie gli atti che non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei Servizi.

Viene attribuita alla Giunta la competenza per l’affidamento di incarichi professionali aventi carattere fiduciario e discrezionale, la decisione in ordine alla costituzione in giudizio quale attore o convenuto, l’erogazione di contributi a persone o enti anche per casi non disciplinati dall’apposito regolamento o nel P.E.G. In tali ipotesi spetta alla Giunta l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge.

La giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Qualora il Vicesindaco sia di provenienza esterna non sostituisce il Sindaco nella presidenza del Consiglio.

Gli assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, professionale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione senza diritto di voto.

Art. 28
Funzionamento della Giunta

Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni della giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sull’apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’attività svolta.

Le verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazioni di incompatibilità; in tal caso viene sostituito in via temporanea dal membro più giovane di età, nominato dal Sindaco.

I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dall’Assessore anziano e dal Segretario.

CAPO III
ORGANI BUROCRATICI

Art. 29
Organizzazione degli uffici e servizi

Il Comune disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con il regolamento di organizzazione. In particolar modo vengono regolamentati attribuzioni e responsabilità di ogni struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi, fra questi e il segretario, il direttore generale, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio.

Il regolamento si uniforma al principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita agli organi di governo ed intesa quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa e la funzione di gestione, attribuita ai responsabili dei servizi ed intesa quale compito di definire gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla Legge, dal contratto collettivo e dalla contrattazione collettiva decentrata.

Art. 30
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

Il servizio di segreteria può essere gestito in forma associata con altri Comuni in forma di Convenzione ai sensi della legge 142/1990 e secondo le disposizioni dell’ordinamento professionale.

Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica a tutti gli organi ed uffici dell’Ente, formulando pareri e valutazioni di ordine tecnico giuridico.

Art. 31
Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Sindaco e all’assessore anziano

Il Segretario in particolare:

a) Può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne ed esterne all’Ente;

b) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta al CO.RE.CO. per l’esercizio del controllo eventuale

c) Presiede l’ufficio comunale per le elezioni

d) Riceve le dimissioni del Sindaco, dei Consiglieri, ed Assessori

e) Riceve le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia

f) Roga i contratti nei quali l’Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente

g) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’Ente

h) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e regolamento e conferitagli dal Sindaco.

Art. 32
Direttore generale

Il Sindaco può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla Legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco può nominare quale direttore generale il Segretario Comunale con apposito decreto.

Compiti e funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

Art. 33
Responsabile degli uffici e servizi

I responsabili degli uffici e servizi sono individuati nell’ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario o dal Direttore se nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

I responsabili, nell’ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell’Ente e attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo adottando provvedimenti a rilevanza esterna quali:

a) Adozione determinazione a contrattare

b) Stipula dei contratti in rappresentanza dell’Ente

c) Approvazione ruoli tributi

d) Adozione dei procedimenti concorsuali

e) Adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa

f) Rilascio di autorizzazioni e concessioni.

L’attività dei responsabili dei servizi viene disciplinata dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le direttive per il loro espletamento.

I responsabili degli uffici e servizi possono delegare le proprie funzioni al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti a loro assegnati.

Art. 34
Incarichi esterni

La giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione ha facoltà di:

a) Prevedere l’assunzione al di fuori della dotazione organica di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità

b) In caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica per altri motivi, di assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire la durata, non superiore a quella del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

CAPO IV
SERVIZI

Art. 35
Forme e gestione dei servizi

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della Comunità, obiettivi e scopo di rilevanza sociale promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l’affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero Consorzio.

Nell’organizzazione dei Servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME COLLABORATIVE

Art. 36
Forme collaborative

Il Comune promuove la gestione in forma associata di uffici e servizi sul territorio attraverso la collaborazione con altri Comuni e con Enti pubblici ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 37
Collaborazione con i Comuni

La collaborazione fra i Comuni viene attuata con le forme della convenzione, consorzio, unioni di Comuni, accordi di programma di cui agli art. 24, 25, 26, 26 bis e 27 della Legge 142/1990 nel testo vigente e nelle forme previste dalla legislazione regionale.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 38
Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’Amministrazione dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune viene disciplinata dalla Legge 241/90 e dal vigente regolamento comunale sul procedimento.

Art. 39
Associazionismo e volontariato

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle parti interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 40
Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono esser inferiori a 60 giorni.

Art. 41
Contributi alle associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 42
Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 43
Consultazioni

L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 44
Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 90 giorni, la assegna all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 40 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la ripetizione è sottoscritta da almeno 80 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 90 giorni.

Art. 45
Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 40 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 46
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

1. Statuto comunale

2. Regolamento del Consiglio comunale

3. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relative alle materie di cui al precedente comma 2.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 47
Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alle consultazioni degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono servizi pubblici.

Le modalità dell’accesso sono disciplinate dalla legge 241/90 e dal vigente Regolamento comunale sull’accesso.

Art. 48
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 49
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione

TITOLO IV
RESPONSABILITA’ - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 50
Responsabilità

La responsabilità degli amministratori e dipendenti nei confronti del Comune, e dei terzi, nonchè la responsabilità dei contabili sono disciplinate dalla legge.

Art. 51
Finanza

L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge, e nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie trasferite.

Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 52
Controllo economico

I responsabili degli uffici e dei servizi possono eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati del bilancio e gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Art. 53
Revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a 3 candidati, il revisore dei conti, secondo criteri stabiliti dalla Legge.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 54
Tesoreria

L’attività finanziaria del Comune viene espletata attraverso il servizio di Tesoreria con le modalità previste dalla legge in materia di ordinamento finanziario e dal regolamento comunale di contabilità

TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 55
Statuto comunale

Lo statuto comunale contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e quelli amministrativi e di gestione.

Lo statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d’iniziativa consigliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 40 cittadini elettori residenti per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio successiva all’esame dell’organo di controllo.

Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 56
Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi locali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all’albo pretorio.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 57
Norme transitorie finali

Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge.

Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.