Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Comunicato dell’Assessore all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale del 12 settembre 2000, n. Prot. N. 756/SP

Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19; Regolamento Edilizio Comunale approvato in conformità al testo tipo formato dalla Regione

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte

A distanza di un anno dall’entrata in vigore della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19 che ha introdotto significative innovazioni in materia di Regolamenti Edilizi, alcuni Comuni hanno approvato il Regolamento Edilizio in conformità a quello tipo formato dalla Regione. Avendo gli Uffici dell’Assessorato riscontrato che in alcuni casi gli aspetti procedurali non sono stati correttamente seguiti ritengo necessario, a titolo collaborativo e ad integrazione di quanto già comunicato con la nota n. 1857/SP del 10/12/1999, fornire alcune puntualizzazioni e precisazioni in merito alla procedura di approvazione del Regolamento Edilizio.

La nota che si allega illustra sinteticamente la procedura di approvazione e le modalità di trasmissione dei Regolamenti Edilizi approvati fermo restando quanto prescritto dalla L. R. 19/99 e dalla D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999.

Gli uffici regionali sono a disposizione per eventuali chiarimenti sia in merito ai contenuti sia per quanto concerne le procedure.

Franco Maria Botta

NOTA TECNICA

Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Regolamento Edilizio Comunale approvato in conformità al testo tipo formato dalla Regione. Modalità procedurali di approvazione e trasmissione agli Uffici Regionali

Si richiamano i seguenti adempimenti:

1 ) La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale nel testo del deliberato deve contenere:

- esplicita dichiarazione di conformità del Regolamento Comunale a quello Tipo formato dalla Regione;

- il riferimento al numero di articoli di cui è composto il Regolamento Edilizio;

- l’elencazione dei “Modelli” contenuti negli “Allegati” (i modelli possono essere adattati alle proprie esigenze come precisato nelle istruzioni degli “allegati”).

2 ) La deliberazione di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, vistata dal CO.RE.CO. sotto il profilo della legittimità, assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte e solo in quel momento il Regolamento Edilizio entra in vigore.

3 ) Si richiama l’attenzione sul fatto che il contenuto dei titoli II,III,VI,VII,VIII è cogente e le sole integrazioni e modificazioni consentite, senza pregiudizio della conformità del Regolamento Edilizio Comunale al testo tipo, sono quelle prescritte e suggerite nelle istruzioni in calce ai singoli articoli.

4 ) E’ possibile inserire nel testo del Regolamento Edilizio Comunale parte delle istruzioni predisposte per i singoli articoli identificandole come note; non è consentito mantenerle nella forma fornita dalla Regione in quanto in molti casi contengono delle opzioni utili esclusivamente per la compilazione del regolamento.

5 ) L’ adeguamento alle definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici dovrà avvenire secondo la procedura stabilita dall’art. 12, 4° comma della L.R. 19/99 e dall’art. 27 bis del testo del Regolamento tipo. In via transitoria e senza pregiudizio della conformità al testo tipo, le definizioni dei parametri edilizi riportate al titolo III sono sostituite, fino al momento dell’adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12, comma 5° della L.R.19/99, mediante ricorso a semplice norma di rinvio, da quelle eventualmente contenute nel P.R.G. vigente. In questo caso il Comune dovrà completare il contenuto dell’art. 27 bis (cfr. art. 27 bis nel testo del Regolamento e relative istruzioni).

6) Poichè l’ottemperanza agli aspetti formali e procedurali è necessaria, in quanto il Regolamento depositato presso gli uffici regionali è a tutti gli effetti un originale approvato e con piena valenza giuridica, si precisa che la documentazione relativa al Regolamento Edilizio approvato, da inviare alla Regione, dovrà essere così composta:

- copia del Regolamento Edilizio, opportunamente fascicolato, munita degli estremi di approvazione (vedasi pag. 130 del B.U.R. suppl. al n. 35 in data 1/9/1999) e del timbro identificativo del Comune apposto su ogni pagina;

- copia della deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Regolamento esecutiva ai sensi legge;

- copia dell’estratto del B.U.R. riportante la pubblicazione della delibera di approvazione.

La procedura di approvazione o di adozione dei Regolamenti Edilizi è normata dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che unitamente al testo del Regolamento Tipo approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999, è pubblicata sul supplemento al B.U.R. n. 35 in data 1/9/1999; sul B.U.R. n. 39 in data 29/9/1999 è inoltre pubblicato un avviso di rettifica di alcuni errori materiali contenuti nel testo del Regolamento Tipo.