Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000
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Codice 21.4
D.G.R. 21/02/2000, n. 54-29427. Revoche dei benefici finanziari non utilizzati.
Legge 06/03/87, n. 65. Programma 1998 lettera c) di cui alla D.G.R. n.
54-1907 del 26.11.1990
Vista la Legge 06/03/87 n. 65. Programma 1988 lettera c) e le Leggi 92/88
e 289/89;
- visto il Decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 01/03/1991
- (BURP n. 14 del 3 aprile 1991) - sul Programma regionale di interventi
per la realizzazione di impianti sportivi destinati alla promozione delle
attività sportivo-ricreative per lanno 1989, per le finalità di cui allart.
1, comma 1, lettera c) della legge 65/87, che ha approvato il piano di
riparto tra le regioni dei fondi per la realizzazione, attraverso mutui
attivabili con la Cassa Depositi e Prestiti, di impianti destinati alla
promozione delle attività sportive, relativi al programma 1989;
- Il citato piano di riparto ha assegnato al Piemonte la facoltà di predisporre
i programmi finanziati attraverso mutui da contrarre con la Cassa Depositi
e Prestiti, alle condizioni di cui allart. 2, comma 1, della legge 65/87
come modificata con legge 92/88 per lammontare complessivo di L. 24.951
milioni e il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo con decreto 01/03/1991
considerato che il programma della regione Piemonte risultava conforme
al ricordato decreto ministeriale, autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti
a concedere mutui ventennali a carico dello Stato per limporto complessivo
di L. 24.951.000.000 ai soggetti e per gli interventi specificati nel succitato
programma della Regione Piemonte;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 54-1907 del 26/11/1990 approvata
dalla commissione di controllo con determinazione n. 28901 del 13/12/1990
e successive modifiche, veniva approvato il programma 1988 lettera c) della
regione Piemonte nel limite degli stanziamenti autorizzati col citato decreto
ministeriale del 01/03/1991;
- premesso che il decreto ministeriale 01/03/91 allart. 3 ha previsto
la revoca dellintervento finanziario con le modalità fissate dallart.
8, comma 2, della legge 21.3.88 n. 92 e che il relativo termine doveva
decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui
al citato decreto ministeriale 01/03/91 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte;
- considerato che lart. 8, comma 2 della legge 21.3.88 n. 92 prevede che
la Cassa Depositi e Prestiti e decorsi quattro mesi dalla data di approvazione
dei programmi, comunica al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed
alle regioni lelenco degli enti che non abbiano presentato la domanda
di mutuo corredata da progetto esecutivo, onde procedere alla revoca dei
contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma
successivo;
- considerato che il provvedimento regionale di cui citato decreto ministeriale
01/03/91 e cioè la deliberazione di G.R. n. 54-1907 del 26/11/1990 è stata
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 2 del 09/01/91
e che pertanto i quattro mesi di cui allart. 8, comma 2, della legge 21.3.88
n. 92 decorrono appunto dal 09/01/91;
- rilevato che la Direzione Turismo Sport Parchi, Settore Sport, della
regione Piemonte, a seguito D.G.R. n. 54-29427 del 21/02/2000 con note
del 7-9-13/03/2000, ha invitato gli enti beneficiari inseriti nel programma
1989 lettera c) di cui alla deliberazione di G.R. n. 54-1907 del 26/11/1990
a comunicare a stretto giro di posta lo stato del beneficio concesso e
ha proceduto allavvio del provvedimento di revoca, ai sensi legge 241/90;
- visto il tabulato dei mutui per impianti sportivi relativi alla legge
65/87 programma 1989 lettera c) per la Regione Piemonte risultante alla
CC.DD.PP. dei mutui non attivati in base alla legge sopracitata, e le note
della Cassa Depositi e Prestiti in data 03/04/2000 prot. 546753 pervenuta
in data 19/04/2000 e in data 22/06/2000 prot. 92854 pervenuta in data 04/07/2000
ns prot. 13679 in cui si conferma che gli enti di cui agli elenchi trasmessi,
di cui allallegato A alla presente determina, (programmi regionali 1988
e 1989) non hanno attivato mutui presso la Scrivente ai sensi della legge
in oggetto; e pertanto sono soggetti a revoca dello stesso e sono gli enti
riportati nellallegato A) che diventa parte integrante della presente
determinazione;
- considerato che lallegato elenco A) determina complessivamente un quadro
riassuntivo di somme che, una volta recuperate, ritornano a disposizione
della regione Piemonte per la predisposizione di un successivo programma
come stabilito dallart. 8, comma 2 della legge 21.3.88, n. 92;
- pertanto ai sensi dellart. 3 del decreto ministeriale 01/03/91 occorre
revocare agli enti di cui allallegato A) i benefici loro concessi con
la deliberazione della Giunta Regionale n. 54-1907 del 26/11/1990;
- Vista la D.G.R. n. 54-29427 del 21/02/2000 relativa alla procedura attuativa
dei benefici finanziari non utilizzati e alla destinazione dei fondi in
conseguenza dei provvedimenti sopracitati;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 06/03/87 n. 65. Programma 1988 lettera c) e le Leggi 92/88
e 289/89;
visti gli artt. 17-22-23 della L.R. 51/97;
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal provvedimento
della Giunta Regionale n. 54-29427 del 21/02/2000 relativa alloggetto
determina
1) Di revocare i benefici, provenienti dalla deliberazione di Giunta Regionale
n. 54-1907 del 26/11/1990 di cui alla legge 65/87, programma 1988 lettera
c), riportati a fianco di ciascun soggetto elencato nel tabulato di cui
allallegato A) come specificato nelle premesse;
2) di trasmettere il presente provvedimento, con lallegato prospetto,
allUfficio Impiantistica Sportiva, Dipartimento Sport del Ministro dei
Beni e Attività Culturali per i successivi adempimenti.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello
stesso.
Il Dirigente responsabile
D.D. 24 luglio 2000, n. 325
Alfonso Facco