Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

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Codice 21.4
D.D. 24 luglio 2000, n. 324

D.G.R. 21/02/2000, n. 54-29427. Revoche dei benefici finanziari non utilizzati. Legge 06/03/87, n. 65. Programma 1998 lettera c) di cui alla D.G.R. n. 54-1907 del 26.11.1990

Vista la Legge 06/03/87 n. 65. Programma 1989 lettera c) e le Leggi 92/88 e 289/89;

- visto il Decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 08/03/1991 - (BURP n. 17 del 24 aprile 1991) - sul Programma regionale di interventi per la realizzazione di impianti sportivi destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative per l’anno 1989, per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 65/87, che ha approvato il piano di riparto tra le regioni dei fondi per la realizzazione, attraverso mutui attivabili con la Cassa Depositi e Prestiti, di impianti destinati alla promozione delle attività sportive, relativi al programma 1989;

- Il citato piano di riparto ha assegnato al Piemonte la facoltà di predisporre i programmi finanziati attraverso mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge 65/87 come modificata con legge 92/88 per l’ammontare complessivo di L. 23.211 milioni e il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo con decreto 08/03/1991 considerato che il programma della regione Piemonte risultava conforme al ricordato decreto ministeriale, autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali a carico dello Stato per l’importo complessivo di L. 23.211.690.000 ai soggetti e per gli interventi specificati nel succitato programma della Regione Piemonte;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 53-1906 del 26/11/1990 approvata dalla commissione di controllo con determinazione n. 28900 del 13/12/1990 e successive modifiche, veniva approvato il programma 1989 lettera c) della regione Piemonte nel limite degli stanziamenti autorizzati col citato decreto ministeriale del 08/03/1991;

- premesso che il decreto ministeriale 08/03/91 all’art. 2 ha previsto la revoca dell’intervento finanziario con le modalità fissate dall’art. 8, comma 2, della legge 21.3.88 n. 92 e che il relativo termine doveva decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui al citato decreto ministeriale 08/03/91 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- considerato che l’art. 8, comma 2 della legge 21.3.88 n. 92 prevede che la Cassa Depositi e Prestiti e decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunica al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed alle regioni l’elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo, onde procedere alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo;

- considerato che il provvedimento regionale di cui citato decreto ministeriale 08/03/91 e cioè la deliberazione di G.R. n. 53-1906 del 26/11/1990 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 2 del 09/01/91 e che pertanto i quattro mesi di cui all’art. 8, comma 2, della legge 21.3.88 n. 92 decorrono appunto dal 09/01/91;

- rilevato che la Direzione Turismo Sport Parchi, Settore Sport, della regione Piemonte, a seguito D.G.R. n. 54-29427 del 21/02/2000 con note del 7-9-13/03/2000, ha invitato gli enti beneficiari inseriti nel programma 1989 lettera c) di cui alla deliberazione di G.R. n. 54-1907 del 26/11/1990 a comunicare a stretto giro di posta lo stato del beneficio concesso e ha proceduto all’avvio del provvedimento di revoca, ai sensi legge 241/90;

- visto il tabulato dei mutui per impianti sportivi relativi alla legge 65/87 programma 1989 lettera c) per la Regione Piemonte risultante alla CC.DD.PP. dei mutui non attivati in base alla legge sopracitata, e le note della Cassa Depositi e Prestiti in data 03/04/2000 prot. 546753 pervenuta in data 19/04/2000 e in data 22/06/2000 prot. 92854 pervenuta in data 04/07/2000 ns prot. 13679 in cui si conferma che gli enti di cui agli elenchi trasmessi, di cui all’allegato A alla presente determina, (programmi regionali 1988 e 1989) non hanno attivato mutui presso la Scrivente ai sensi della legge in oggetto; e pertanto sono soggetti a revoca dello stesso e sono gli enti riportati nell’allegato A) che diventa parte integrante della presente determinazione;

- considerato che l’allegato elenco A) determina complessivamente un quadro riassuntivo di somme che, una volta recuperate, ritornano a disposizione della regione Piemonte per la predisposizione di un successivo programma come stabilito dall’art. 8, comma 2 della legge 21.3.88, n. 92;

- pertanto ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 01/03/91 occorre revocare agli enti di cui all’allegato A) i benefici loro concessi con la deliberazione della Giunta Regionale n. 53-1906 del 26/11/1990;

- Vista la D.G.R. n. 54-29427 del 21/02/2000 relativa alla procedura attuativa dei benefici finanziari non utilizzati e alla destinazione dei fondi in conseguenza dei provvedimenti sopracitati;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 06/03/87 n. 65. Programma 1989 lettera c) e le Leggi 92/88 e 289/89;

visti gli artt. 17-22-23 della L.R. 51/97;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal provvedimento della Giunta Regionale n. 54-29427 del 21/02/2000 relativa all’oggetto

determina

1) Di revocare i benefici, provenienti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 53-1906 del 26/11/1990 di cui alla legge 65/87, programma 1989 lettera c), riportati a fianco di ciascun soggetto elencato nel tabulato di cui all’allegato A) come specificato nelle premesse;

2) di trasmettere il presente provvedimento, con l’allegato prospetto, all’Ufficio Impiantistica Sportiva, Dipartimento Sport del Ministro dei Beni e Attività Culturali per i successivi adempimenti.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco

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