Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

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Codice 17.2
D.D. 20 luglio 2000, n. 167

L.R. 31/99 - Scheda Fondo Investimenti Piemonte - Commercio e Artigianato 1999 - Intervento N. 1 - Approvazione della graduatoria dei beneficiari e concessione del contributo. Impegno di Lire 6.998.205.000 sul capitolo 25995/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le considerazioni espresse in premessa,

1. di approvare gli allegati A, B1, B2, C e D del presente provvedimento, per farne parte integrante formale e sostanziale e precisamente:

- Allegato A, graduatoria delle istanze ammissibili (in totale 48 istanze) relative all’intervento N. 1, A.1 e tutte finanziabili entro i limiti dei fondi disponibili per un totale di Lire 4.597.287.000;

- Allegato B1, graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili (11 istanze) entro i limiti dei fondi disponibili per un totale di Lire 2.400.918.000, relative all’intervento N. 1, A.2;

- Allegato B2, graduatoria delle istanze ammissibili e non finanziabili (32 istanze) per insufficienza di fondi disponibili, relative all’intervento N. 1, A.2;

- Allegato C, elenco delle istanze non ammissibili al contributo con la motivazione indicata a fianco di ciascuno.

2. di approvare l’Allegato D, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento riguardante le condizioni e i criteri per la concessione delle agevolazioni.

3. di impegnare la somma di Lire 4.597.287.000 per l’intervento N. 1, A.1 e di Lire 2.400.918.000 per l’intervento N. 1, A.2 per un totale complessivo di Lire 6.998.205.000 sul capitolo n. 25995 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale anno 2000.

Con successivo provvedimento dell’Amministrazione regionale si procederà alla formale concessione e successiva liquidazione delle medesime.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. n. 241/90, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore

Allegato (Fare riferimento al file PDF)


Allegato D

Scheda FIP/99

CONDIZIONI E TERMINI PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

A) Il provvedimento di concessione dei contributo è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti che dovranno essere inviati agli uffici competenti entro il 20.11.2000:

- il progetto esecutivo dei lavori, redatto secondo le disposizioni contenute nella L. 109/94 e s.m.i., e relativo provvedimento di approvazione dell’Amministrazione Comunale;

- la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata; qualora il contributo assegnato copra solo parzialmente l’importo dei progetto ammesso a finanziamento, la concessione dei contributo resta subordinata alla presentazione da parte dei beneficiario, della documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilità effettiva delle somme residue, pena la revoca dei contributo, secondo la procedura di cui all’art. 15 comma 4 della L.R. 43/94;

- la dichiarazione di non cumulabilità dei contributo regionale con qualsiasi altro tipo di finanziamento, relativamente alle opere oggetto di contributo e l’impegno a non richiedere alcun finanziamento a copertura dei costo, oggetto dei beneficio regionale, pena la restituzione di quanto erogato, incrementato della rivalutazione per H periodo che decorre dalla liquidazione dei contributo alla restituzione della quota stessa:

- per i Comuni per i quali le opere ammesse a beneficio riguardano la rilocalizzazione dell’area mercatale, la destinazione urbanistica dell’area oggetto dell’intervento ovvero i vincoli dettati dagli strumenti urbanistici vigenti e l’impegno formale allo spostamento fisico dell’attuale mercato ambulante sulla nuova area;

- sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dalla legge e dall’atto di concessione dei contributo, secondo il disposto dell’art. 15 della L.R. 43/94 e s.m.i. Il termine per la presentazione della dichiarazione è perentorio, pena la decadenza dei diritto al contributo concesso, salvo proroga, che può essere autorizzata entro i termini stessi su richiesta dei l’interessato, per motivi non dipendenti dalla di lui volontà con decreto dei Presidente della Giunta per una sola volta e per un periodo non superiore a 9 mesi per ciascun intervento.

B) La quota a rimborso è erogata successivamente alla stipula dei contratto di appalto dei lavori e alla presentazione del verbale di inizio lavori. Tale quota sarà restituita, sulla base di un piano di ammortamento decennale con rata annuale costante e a tasso zero, stabilita in relazione all’importo complessivo assegnato, entro il 30 giugno di ciascuna anno, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è stata predisposta la prima erogazione salvo quanto disposto dall’art. 16, c. 4-5 della L.R. 43194 (il beneficiario può anticipare il rimborso delle quote stabilite versando un importo pari al valore attuale delle rimanenti quote centralizzate al tasso ufficiale di sconto. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito può comportare la revoca dell’intero contributo e il divieto per un quinquennio di concedere altri contributi anche di spese correnti a favore dello stesso soggetto).

C) La liquidazione dei saldo (quota a fondo perduto) è erogata ad ultimazione dei lavori (24 mesi dalla prima erogazione dei contributo, ad eccezione di quelli relativi all’illuminazione e alla sistemazione o creazione di aree verdi per i quali il termine è fissato in 12 mesi);

D) Si precisa che qualora si rendessero necessarie perizie di variante, esse dovranno essere immediatamente comunicate all’Amministrazione Regionale con l’invio dei provvedimento di approvazione delle stesse, comprensivo dei quadro economico rideterminato e dei relativi atti tecnici. La Regione valuterà di conseguenza l’opportunità di approvare, nel rispetto delle finalità del progetto finanziato, tali perizie, dandone comunicazione all’Ente interessato. Gli oneri aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante sono a totale carico dei Comune. Non sono ammissibili a contributo varianti in sanatoria.

E) Qualora si verificasse una riduzione dell’investimento per minori opere realizzate o per ribassi d’asta si procederà alla rideterminazione dei contributo in sede di liquidazione della quota a fondo perduto, ad ultimazione dei lavori, e nel caso in cui il contributo rideterminato risultasse inferiore alla somma già liquidata a titolo di rimborso al Comune beneficiario, si procederà alla corrispondente revoca dei contributo, con la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione dei contributo stesso alla restituzione della quota eccedente.

F) Gli immobili e gli impianti oggetto dei contributo regionale sono vincolati alla specifica destinazione funzionale per la durata di quindici anni dalla data di emissione dei collaudo e dei certificato di regolare esecuzione. La variazione della destinatone d’uso, senza previa autorizzatone, comporta la revoca dei benefici, la conseguente restituzione dei contributi erogati e la maggiorazione degli stessi con l’applicazione degli interessi di legge.

G) Ai fini dei raggiungimento delle finalità di legge e per una maggiore informazione ai cittadini sulla finalizzazione delle agevolazioni finanziarie erogate dalla Regione Piemonte, si suggerisce ai Comuni beneficiari di esibire nei cantieri di lavoro apposita cartellonistica con l’indicazione dei riferimento normativo, tipologia dei lavori, somme stanziate, ente erogatore, ente beneficiario.