Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 20 luglio 2000, n. 120

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Graniti Sassomare S.r.l. per la cava di gneiss (beola) sita in località Croppola nel territorio del Comune di Montecrestese (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Croppola del Comune di Montecrestese (VB), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società Graniti Sassomare S.r.l. con sede in Località Colonia Solare n. 23 del Comune di Masera (VB) di non esser sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e D.lgs 490/1999 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni;

a) sia attuato un rimodellamento morfologico del piazzale finale prima degli interventi di recupero ambientale mediante il riporto di materiale inerte realizzato con pendenza adeguata in modo da riempire le zone in avvallamento previste prevedendo un raccordo morfologico con il ciglio del primo gradone sopraelevato di 3 m rispetto al piazzale;

b) venga gestita correttamente la regimazione delle acque superficiali sia durante che dopo le fasi di coltivazione e di recupero ambientale previste;

c) sia approfondito lo studio di carattere idrogeologico, con particolare riguardo alle eventuali presenze di sorgenti, in un intorno significativo proponendo eventuali mitigazioni nel caso si riscontrino possibili interferenze indotte dall’intervento proposto;

d) il tratto di pista in progetto, che potrà rivestire un interesse locale anche per altre finalità oltre all’attività estrattiva, sia realizzata con un fondo stabile nel tempo;

e) non venga effettuata sul sito d’intervento alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente;

f) nel caso in cui le operazioni di coltivazione richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimenti/rabbocchi, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente;

g) nel caso di sostituzione di oli lubrificanti, riparazione e sostituzione di pezzi meccanici, pneumatici, accumulatori ecc., si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento secondo le normative vigenti;

h) vengano salvaguardate le componenti relative ad acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze inquinamenti.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania