Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000
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Codice 16.4
Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase
di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo allistanza
della Società Graniti Sassomare S.r.l. per la cava di gneiss (beola) sita
in località Croppola nel territorio del Comune di Montecrestese (VB)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
Croppola del Comune di Montecrestese (VB), presentato ai sensi dellarticolo
10 L.R. 40/1998 dalla Società Graniti Sassomare S.r.l. con sede in Località
Colonia Solare n. 23 del Comune di Masera (VB) di non esser sottoposto
alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi
dellart. 12 L.R. 40/1998.
2. Leventuale progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata
ai sensi delle LL.RR. 69/1978, 45/1989 e D.lgs 490/1999 deve tenere conto
necessariamente delle seguenti indicazioni;
a) sia attuato un rimodellamento morfologico del piazzale finale prima
degli interventi di recupero ambientale mediante il riporto di materiale
inerte realizzato con pendenza adeguata in modo da riempire le zone in
avvallamento previste prevedendo un raccordo morfologico con il ciglio
del primo gradone sopraelevato di 3 m rispetto al piazzale;
b) venga gestita correttamente la regimazione delle acque superficiali
sia durante che dopo le fasi di coltivazione e di recupero ambientale previste;
c) sia approfondito lo studio di carattere idrogeologico, con particolare
riguardo alle eventuali presenze di sorgenti, in un intorno significativo
proponendo eventuali mitigazioni nel caso si riscontrino possibili interferenze
indotte dallintervento proposto;
d) il tratto di pista in progetto, che potrà rivestire un interesse locale
anche per altre finalità oltre allattività estrattiva, sia realizzata
con un fondo stabile nel tempo;
e) non venga effettuata sul sito dintervento alcun tipo di stoccaggio
di sostanze pericolose per lambiente;
f) nel caso in cui le operazioni di coltivazione richiedessero lallestimento
di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria
dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimenti/rabbocchi,
ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i
lavoratori e lambiente;
g) nel caso di sostituzione di oli lubrificanti, riparazione e sostituzione
di pezzi meccanici, pneumatici, accumulatori ecc., si dovrà garantire lidonea
procedura di raccolta e smaltimento secondo le normative vigenti;
h) vengano salvaguardate le componenti relative ad acque superficiali,
acque sotterranee, suolo e sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali
di sostanze inquinamenti.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 20 luglio 2000, n. 120
Vito Valsania