Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000
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Codice 21.7
D.Lvo 339/99. Revoca D.D. n. 194/2000 ed accordo del permesso di ricerca
per acque di sorgente in loc. Strepeis - Comune di Vinadio
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1: Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come
si revoca, la precedente D.D. 194/2000.
Art. 2: AllAmministrazione Comunale di Vinadio (CN), con sede in Via V.
Emanuele III nº 23 - Vinadio, è accordato, per la durata di anni 3 (tre)
con decorrenza (per le motivazioni addottate in premessa) dal 16/12/1999
il permesso di ricerca per acque di sorgente in Loc. Strepeis - Bagni
di Vinadio in Comune di Vinadio (CN).
Art. 3: Larea del permesso minerario, della superficie di ettari 92 (novantadue),
è individuata con linea tratteggiata sulla planimetria in scala 1:10.000
allegata al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 4: LAmministrazione Comunale di Vinadio è tenuta:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 414.000 (quattrocentoquattordicimila) oltre I.V.A. pari a L. 82.800
(ottantaduemila ottocento) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000
(acc. n. 641/00) limporto del canone annuo per gli anni successivi sarà
introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la
tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila)
da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 640/00): i predetti
importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p.
n. 10364107 intestato a Tesoreria Regionale Piemonte - Piazza Castello
165 - Torino;
b) a notificare copia del presente atto, a tutti i proprietari dei terreni
interessati dalla ricerca mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione e Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e i risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari appartenenti al Settore regionale predetto,
tutti i mezzi atti al controllo e verifica dei lavori ed a comunicare i
dati statistici ed informazioni che in ogni caso fossero richiesti dallAmministrazione
regionale;
e) a svolgere, come previsto dalla normativa regionale, adeguate indagini
tecniche riguardo al bacino di alimentazione, tali studi dovranno valutare
la vulnerabilità dellacquifero e le interferenze con eventuali centri
di possibile potenziale pericolo di inquinamento ivi presenti.
Art. 5: Laccordo del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori che della D.G.R. n. 12-12612 del 7.10.96 di integrazione
alla L.R. 25/94.
Art. 6: Il progetto di modifica e miglioria dellopera di presa esistente
dovrà essere presentato per la preventiva autorizzazione del Settore regionale
competente e dovrà essere realizzato entro la vigenza del permesso minerario.
Art. 7: Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 8: Qualora laccordo del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.L. n. 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.
Art. 9: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 22 giugno 2000, n. 234
Tommaso Turinetti