Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

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 Codice 21.7
D.D. 22 giugno 2000, n. 234

D.Lvo 339/99. Revoca D.D. n. 194/2000 ed accordo del permesso di ricerca per acque di sorgente in loc. Strepeis - Comune di Vinadio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1: Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come si revoca, la precedente D.D. 194/2000.

Art. 2: All’Amministrazione Comunale di Vinadio (CN), con sede in Via V. Emanuele III nº 23 - Vinadio, è accordato, per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza (per le motivazioni addottate in premessa) dal 16/12/1999 il permesso di ricerca per acque di sorgente in Loc. “Strepeis - Bagni di Vinadio” in Comune di Vinadio (CN).

Art. 3: L’area del permesso minerario, della superficie di ettari 92 (novantadue), è individuata con linea tratteggiata sulla planimetria in scala 1:10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 4: L’Amministrazione Comunale di Vinadio è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 414.000 (quattrocentoquattordicimila) oltre I.V.A. pari a L. 82.800 (ottantaduemila ottocento) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 641/00) l’importo del canone annuo per gli anni successivi sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 640/00): i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Tesoreria Regionale Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino;

b) a notificare copia del presente atto, a tutti i proprietari dei terreni interessati dalla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione e Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e i risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari appartenenti al Settore regionale predetto, tutti i mezzi atti al controllo e verifica dei lavori ed a comunicare i dati statistici ed informazioni che in ogni caso fossero richiesti dall’Amministrazione regionale;

e) a svolgere, come previsto dalla normativa regionale, adeguate indagini tecniche riguardo al bacino di alimentazione, tali studi dovranno valutare la vulnerabilità dell’acquifero e le interferenze con eventuali centri di possibile potenziale pericolo di inquinamento ivi presenti.

Art. 5: L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori che della D.G.R. n. 12-12612 del 7.10.96 di integrazione alla L.R. 25/94.

Art. 6: Il progetto di modifica e miglioria dell’opera di presa esistente dovrà essere presentato per la preventiva autorizzazione del Settore regionale competente e dovrà essere realizzato entro la vigenza del permesso minerario.

Art. 7: Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 8: Qualora l’accordo del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.L. n. 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 9: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti