Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000
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Codice 21.7
D.lgv. 339/Permesso di ricerca per acque di sorgente in loc. Binec in Comune
di Vinadio
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1. AllAmministrazione comunale di Vinadio (CN), con sede in Via V.
Emanuele III nº 23 - Vinadio, è accordato, per la durata di anni 3 (tre)
con decorrenza (per le motivazioni adottate in premessa) dal 16/12/1999
il permesso di ricerca per acque di sorgente in Loc. Binec del Comune
di Vinadio (CN).
Art. 2. Larea del permesso minerario, della superficie di ettari 70 (settanta),
è individuata con linea rossa sulla planimetria in scala 1:10.000 allegata
al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 3. LAmministrazione comunale di Vinadio è tenuta:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 315.000 (trecentoquindicimila) oltre I.V.A. pari a L. 63.000 (sessantatremila)
da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 619/00) limporto
per gli anni successivi sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei
relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000
(trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000
(acc. n. 620/00): i predetti importi dovranno essere effettuati mediante
distinti versamenti sul c.c. n. 10364107 intestato a Tesoreria Regionale
Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino;
b) a notificare copia del presente atto, a tutti i proprietari dei terreni
interessati dalla ricerca mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione e Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e i risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari appartenenti al Settore regionale predetto,
tutti i mezzi atti al controllo e verifica dei lavori ed a comunicare i
dati statistici ed informazioni che in ogni caso fossero richiesti dallamministrazione
regionale;
e) a svolgere, come previsto dalla normativa regionale, adeguate indagini
tecniche riguardo al bacino di alimentazione, protratte per almeno 18 mesi;
tali studi dovranno valutare la vulnerabilità dellacquifero e le interferenze
con eventuali centri di possibile potenziale pericolo di inquinamento ivi
presenti.
Art. 4. Laccordo del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori (per quanto concerne le fasi autorizzate che non
comportano trasformazione del suolo) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7.10.96
di integrazione alla L.R. 25/94.
Art. 5. Per quanto concerne la fase di esecuzione dellopera di presa definitiva
il permissionario munito delle autorizzazioni ai vincoli pubblicisti dovrà
presentare al Settore regionale competente il progetto di captazione per
la preventiva approvazione che avverrà con provvedimento regionale determinante
anche il deposito cauzionale.
Art. 6. Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 7. Qualora laccordo del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.L.vo n. 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.
Art. 8. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 6 giugno 2000, n. 193
Tommaso Turinetti