Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 4 aprile 2000, n. 86

L.R. n. 25/94. Istanza 26/7/1999 del Comune di Graglia, richiedente un permesso di ricerca per acque minerali denominato “Fontana Fredda”, in Comune di Graglia (BI). Accoglimento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1. All’Amministrazione Comunale di Graglia (BI), è accordato, per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Fontana Fredda”, in Comune di Graglia (BI).

Art. 2. L’area del permesso minerario, della superficie di ettari 120 (centoventi), è individuata con linea rossa sulla planimetria in scala 10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3. Il permissionario è tenuto:

a) A corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 540.000 (cinquecentoquarantamila) oltre I.V.A. pari a L. 108.000 (centottomila) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. ...), nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. ....): i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c. n. 10364107 intestato a Tesoreria Regionale Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino;

b) a notificare, prima dell’inizio dei lavori, copia del presente atto, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e i risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari appartenenti al Settore regionale predetto, tutti i mezzi atti al controllo e verifica dei lavori ed a comunicare i dati statistici ed informazioni che in ogni caso fossero richiesti dall’amministrazione regionale;

e) a svolgere, come previsto dalla normativa regionale, adeguate indagini tecniche riguardo al bacino di alimentazione, protratte per almeno 18 mesi; tali studi dovranno valutare la vulnerabilità dell’acquifero e le interferenze con eventuali centri di possibile potenziale pericolo di inquinamento ivi presenti.

Art. 4. L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori (per quanto concerne le fasi 1, 3 e 4 autorizzate col presente atto) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7.10.96 di integrazione alla L.R. 25/94.

Art. 5. Per quanto concerne la fase di esecuzione dell’opera di presa definitiva il permissionario munito delle autorizzazioni ai vincoli pubblicisti dovrà presentare al Settore regionale competente il progetto di captazione per la preventiva approvazione.

Art. 6. Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 7. Qualora l’accordo del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.L. n. 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 8. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti