Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000
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Codice 21.7
L.R. n. 25/94. Istanza 26/7/1999 del Comune di Graglia, richiedente un
permesso di ricerca per acque minerali denominato Fontana Fredda, in
Comune di Graglia (BI). Accoglimento
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1. AllAmministrazione Comunale di Graglia (BI), è accordato, per
la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di esecutività del
presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali denominato Fontana
Fredda, in Comune di Graglia (BI).
Art. 2. Larea del permesso minerario, della superficie di ettari 120 (centoventi),
è individuata con linea rossa sulla planimetria in scala 10.000 allegata
al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 3. Il permissionario è tenuto:
a) A corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 540.000 (cinquecentoquarantamila) oltre I.V.A. pari a L. 108.000 (centottomila)
da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. ...), nonchè la
tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila)
da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. ....): i predetti
importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.
n. 10364107 intestato a Tesoreria Regionale Piemonte - Piazza Castello
165 - Torino;
b) a notificare, prima dellinizio dei lavori, copia del presente atto,
a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e i risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari appartenenti al Settore regionale predetto,
tutti i mezzi atti al controllo e verifica dei lavori ed a comunicare i
dati statistici ed informazioni che in ogni caso fossero richiesti dallamministrazione
regionale;
e) a svolgere, come previsto dalla normativa regionale, adeguate indagini
tecniche riguardo al bacino di alimentazione, protratte per almeno 18 mesi;
tali studi dovranno valutare la vulnerabilità dellacquifero e le interferenze
con eventuali centri di possibile potenziale pericolo di inquinamento ivi
presenti.
Art. 4. Laccordo del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori (per quanto concerne le fasi 1, 3 e 4 autorizzate
col presente atto) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7.10.96 di integrazione
alla L.R. 25/94.
Art. 5. Per quanto concerne la fase di esecuzione dellopera di presa definitiva
il permissionario munito delle autorizzazioni ai vincoli pubblicisti dovrà
presentare al Settore regionale competente il progetto di captazione per
la preventiva approvazione.
Art. 6. Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 7. Qualora laccordo del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.L. n. 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.
Art. 8. Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 4 aprile 2000, n. 86
Tommaso Turinetti