Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000
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Codice 21.7
L.R. n. 25/94. Istanza 22/12/1999 della Soc. Pontevecchio S.r.l. richiedente
un permesso di ricerca per acque minerali Il Bric, in Comune di Rorà
(TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1: Alla Soc. Pontevecchio S.r.l. corrente in Luserna San Giovanni
(To), Via Ponte Pietra 3, è accordato per la durata di anni due a decorrere
dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per
acque minerali Il Bric, in Comune di Rorà (To).
Art. 2: Larea del permesso minerario, della superficie di ettari 101 (centouno)
è individuata con linea rossa sulle planimetrie alla scala 1:10.000 allegate
al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 3: La società permissionaria è tenuta a:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 454.500 (quattrocentocinquantaquattromila cinquecento) oltre I.V.A.
pari a L. 90.900 (novantamila novecento) da introitare sul cap. n. 2120
del bilancio 2.000 (acc. n. 3682544) nonchè la tassa di concessione regionale
pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50
del bilancio 2.000 (acc. n. ....), i predetti importi dovranno essere effettuati
mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria
Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;
b) a notificare, prima dellinizio dei lavori, copia del presente atto,
a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi
necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le
informazioni che venissero richieste;
e) a svolgere le opportune indagini idrogeologiche riguardo il bacino di
alimentazione delle emergenze che dovrà essere protratto per almeno 18
mesi; tale studio dovrà valutare sia le eventuali interferenze con altre
emergenze e con le fonti di potenziale inquinamento che la vulnerabilità
degli acquifici.
Art. 4: Laccordo del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori (con esclusione della fase di costituzione della
captazione definitiva) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.
Art. 5: Per quanto concerne la costruzione di opere di captazione definitive
alle emergenze interessate, il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni
regionali ai vincoli pubblicisti, alla presentazione dei progetti relativi
per la preventiva approvazione del Settore regionale competente.
Art. 6: Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 7: Qualora laccordo del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.L.vo 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.
Art. 8: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 4 aprile 2000, n. 85
Tommaso Turinetti