Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 / 10 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 4 aprile 2000, n. 85

L.R. n. 25/94. Istanza 22/12/1999 della Soc. Pontevecchio S.r.l. richiedente un permesso di ricerca per acque minerali “Il Bric”, in Comune di Rorà (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1: Alla Soc. Pontevecchio S.r.l. corrente in Luserna San Giovanni (To), Via Ponte Pietra 3, è accordato per la durata di anni due a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali “Il Bric”, in Comune di Rorà (To).

Art. 2: L’area del permesso minerario, della superficie di ettari 101 (centouno) è individuata con linea rossa sulle planimetrie alla scala 1:10.000 allegate al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3: La società permissionaria è tenuta a:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 454.500 (quattrocentocinquantaquattromila cinquecento) oltre I.V.A. pari a L. 90.900 (novantamila novecento) da introitare sul cap. n. 2120 del bilancio 2.000 (acc. n. 3682544) nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2.000 (acc. n. ....), i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;

b) a notificare, prima dell’inizio dei lavori, copia del presente atto, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) a svolgere le opportune indagini idrogeologiche riguardo il bacino di alimentazione delle emergenze che dovrà essere protratto per almeno 18 mesi; tale studio dovrà valutare sia le eventuali interferenze con altre emergenze e con le fonti di potenziale inquinamento che la vulnerabilità degli acquifici.

Art. 4: L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori (con esclusione della fase di costituzione della captazione definitiva) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.

Art. 5: Per quanto concerne la costruzione di opere di captazione definitive alle emergenze interessate, il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni regionali ai vincoli pubblicisti, alla presentazione dei progetti relativi per la preventiva approvazione del Settore regionale competente.

Art. 6: Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 7: Qualora l’accordo del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.L.vo 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 8: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti