Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 7.4
D.D. 16 giugno 2000, n. 163

Art. 11 Legge 30.12.1971, n. 1204. Assunzione di personale a tempo determinato di categoria B.1 (ex 4a qualifica funzionale) in sostituzione di dipendente assente dal servizio per maternità. Richiesta alla Provincia di Torino - Servizio Lavoro - Centro per l’Impiego di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, per i motivi e le considerazioni in premessa illustrati, l’assunzione, a tempo determinato, tramite richiesta numerica alla Provincia di Torino - Servizio Lavoro - Centro per l’impiego di Torino, di n. 3 unità di categoria B.1 (ex 4a qualifica funzionale per il profilo professionale di “Esecutore amministrativo e di segreteria” per lo svolgimento di funzioni di dattilografia), per l’intero periodo di assenza per maternità obbligatoria o facoltativa, delle dipendenti di cui all’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di dare atto che occorre provvedere all’assunzione a tempo determinato mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell’1.4.1999 e dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 6.7.1995;

- di far fronte alla spesa di Lire 49.922.000, prevista per l’anno 2000, per L. 37.790.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10120/00 e per L. 12.132.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10130/00 del Bilancio per l’anno 2000, già impegnati con la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Bilancio e Finanze n. 91 del 7.4.2000.

Il Dirigente responsabile
Ornella Polastri