Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 10.6
D.D. 18 maggio 2000, n. 544

Fornitura di una macchina fotocopiatrice di media produttività per il centro stampe dell’Assessorato alla Sanità. Proroga del contratto di noleggio in corso. Spesa di L. 50.000.000, di cui 25.000.000 nel 2000 (Cap. 10380/2000)

Premesso che il 30.4.2000 è scaduto il contratto rep. 5105 del 30.10.1995, stipulato, in esecuzione della D.G.R. n. 199-788 del 7.8.1995, con la Kodak Italia S.p.A., ora Danka Italia S.p.A., prorogato dal 30.10.1999 al 30.4.2000 ai sensi dell’art. 40 della L.R. 8/84 con D.D. n. 1283 del 14-12-1999, avente ad oggetto la fornitura, mediante il noleggio, integrato con l’assistenza tecnica e la somministrazione dei materiali di consumo diversi dalla carta, di una macchina fotocopiatrice di media produttività per il centro stampa dell’Assessorato alla Sanità;

preso atto che, con telefax del 10.5.2000 (registrato al protocollo della Direzione Patrimonio e Tecnico con il n. 3326 del 10.5.2000), la Danka Italia S.p.A. ha proposto la proroga del suddetto contratto secondo una delle seguenti alternative:

1) proroga di un anno, dal 1.5.2000 al 30.4.2001, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in corso, ma con uno sconto del 30% sul canone mensile di noleggio;

2) proroga di due anni, dal 1.5.2000 al 30.4.2002, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in corso, ma con uno sconto del 35% sul canone mensile di noleggio;

rilevato che la proroga del contratto risulta conveniente per l’Amministrazione Regionale, in quanto, a fronte di una considerevole riduzione del prezzo, permette di evitare soluzioni di continuità nella funzionalità del centro stampa dell’Assessorato alla Sanità, dovute alla necessità di disinstallare la macchina attualmente in dotazione e di installare la nuova macchina; ma anche di posporre l’acquisizione della nuova apparecchiatura, consentendo così di trarre beneficio dall’evoluzione che stà interessando il mercato di riferimento, caratterizzato da un marcato miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità, a fronte della stabilità se non addirittura della contrazione dei prezzi;

rilevato inoltre che l’apparecchiatura oggetto del contratto si trova in buone condizioni, dal punto di vista dell’usura e dell’obsolescenza, e che, comunque, a mente del contratto, gli oneri per la sua manutenzione fanno carico esclusivamente al fornitore, sicchè la proroga non comporta il rischio per l’Amministrazione regionale di vincolarsi ad utilizzare un’apparecchiatura scarsamente efficiente dal punto di vista tecnico;

rilevato infine, sulla scorta della medesime considerazioni ora esposte, che, tra le due alternative proposte dalla Danka Italia S.p.A. e sopra riportate, la prima risulta maggiormente rispondente all’interesse dell’Amministrazione Regionale;

ritenuto pertanto di procedere alla proroga del contratto di che trattasi, sulla base dell’anzidetta proposta, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, lettera b), della L.R. 23.1.1984 n. 8, così come modificato dalla L.R. 30.3.1992 n. 18;

rilevato che l’importo complessivo del contratto, per il periodo di proroga, può essere stimato in L. 50.000.000 al lordo dell’I.V.A., di cui L. 25.000.000 imputabili all’esercizio finanziario in corso;

ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto di proroga per mezzo di corrispondenza, sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, ai sensi dell’art. 33, lettera d), della citata L.R. n. 8/84 e dell’art. 22 della L.R. 51/97;

dato atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’accertamento dell’insussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalle leggi vigenti;

visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L.R. 55/81;

IL DIRIGENTE

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate (acc. 100035) ed in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43-29212 del 24.1.2000;

avvalendosi della potestà, conferitagli dal Direttore Regionale della Direzione Patrimonio e Tecnico con nota prot. 178/10 del 7.2.2000, di impegnare fondi sui capitoli di bilancio indicati nella stessa nota;

determina

Di prorogare per un anno, dal 1.5.2000 al 31.4.2001, a seguito di trattativa privata, il contratto rep. 5105 del 30.10.1995, stipulato, in esecuzione della D.G.R. n. 199-788 del 7.8.1995, con la Kodak S.p.A., ora Danka Italia S.p.A., corrente in Novegro di Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo 20, avente ad oggetto la fornitura, mediante in noleggio, integrato con l’assistenza tecnica e la somministrazione dei materiali di consumo diversi dalla carta, di una macchina fotocopiatrice di media produttività per il Centro Stampa dell’Assessorato alla Sanità, confermando tutte le condizioni inizialmente pattuite, salva la riduzione del 30% del canone mensile di noleggio;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza sottoscritta dal Dirigente del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, ai sensi dell’art. 33, lettera d), della L.R. 8/84 e dell’art. 22 della L.R. 51/97.

Alla quota spesa imputabile all’esercizio in corso, pari a L. 25.000.000, si farà fronte con lo stanziamento sul capitolo 10380 del bilancio per lo stesso esercizio.

L’impegno per la quota rimanente sarà assunto con successivo provvedimento, adottato nel corso dell’esercizio 2001.

Il Dirigente responsabile
Luciano Funtò