Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 16.4
D.D. 12 luglio 2000, n. 115

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società F.A.G. S.r.l. per la richiesta di rinnovo con proroga dei termini, con approfondimento, recupero e riuso a piano di campagna di cava in esercizio sita in località Torre Acceglio del Comune di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Torre Acceglio del Comune di Cuneo, presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società F.A.G. S.r.l. con sede in Piazza del Popolo n. 35, in Comune di Savigliano (CN), non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi della L.R. 69/1978 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) L’accesso all’area di cava deve avvenire esclusivamente nella parte Nord-Est dalla S.P. “Bovesana” subordinatamente alla verifica della regolamentazione dei flussi di traffico con l’Amministrazione Provinciale.

b) Ai fini del recupero ambientale la silice non dovrà superare l’80% del volume totale dei materiali di riempimento. Il restante 20% dovrà essere composto solo da terre di natura e provenienza documentata e dichiarata all’Amministrazione Comunale.

c) La posa della silice dovrà essere preceduta da un’analisi granulometrica e da una ricerca dell’umidità ottimale di costipamento ed eventuale resistenza alla compressione semplice; la silice dovrà pertanto essere stesa umida in relazione all’analisi di cui sopra e dovrà essere immediatamente ricoperta con le terre.

d) Il progetto di coltivazione deve prevedere lotti di uguali dimensioni.

e) Le prove di verifica di stabilità delle scarpate dovranno essere effettuate adottando un coefficiente di coezione zero.

f) Dovrà essere realizzata, oltre alla barriera vegetale già prevista lungo il lato Ovest del sito di cava, analoga barriera lungo il confine est in adiacenza alla S.P. “Bovesana” nel rispetto delle distanze di sicurezza.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania