Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Codice 14.7
D.D. 14 luglio 2000, n. 675

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Colomion S.p.A. - Comune: Bardonecchia (TO) - Località: Chesal Seba - Tipo di intervento: Ricostruzione sciovia denominata “Chesal - Cresta Seba”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Colomion S.p.A., con sede in Bardonecchia (TO), Regione Molino, 18, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla ricostruzione di una sciovia a fune alta denominata “Chesal - Cresta Seba” sui terreni iscritti al N.C.T. ai Fogli nn. 29, 30 mappali vari del Comune di Bardonecchia (TO), Comune Censuario di Melezet.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla documentazione progettuale presentata;

2. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

3. i terreni di riporto dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore non superiore a 70 cm, con angolo di scarpa inferiore a 35º, inerbiti e dotati di un adeguato sistema di canalette di drenaggio delle acque superficiali;

4. dovranno essere soddisfatte integralmente le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata;

I lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di impianto di interesse pubblico.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino