Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Codice 14.7
D.D. 14 luglio 2000, n. 673

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Prato Nevoso Ski S.r.l. - Comune: Frabosa Sottana (CN) - Località: Prato Nevoso - Tipo di intervento: Realizzazione seggiovia biposto ad attacchi fissi “Rossa”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Prato Nevoso Ski S.r.l., con sede in Frabosa Sottana (CN) Via Corona Boreale, loc. Prato Nevoso, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una seggiovia ad attacchi fissi denominata “Rossa”, su una superficie di mq 4.400, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 29 mappali nn. 174, 180 in Comune di Frabosa Sottana (CN) Località Prato Nevoso.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i basamenti di linea da smantellare dovranno essere interrati, oppure asportati, provvedendo a ricolmare la cavità risultante;

2. per l’esecuzione dei lavori non dovranno essere abbattuti alberi;

3. lungo il tracciato della linea da smantellare si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle scarpate in modo da ottenere un raccordo uniformare con il pendio circostante;

4. i tratti con maggiore pendenza, costituiti dalle rampe di salita all’alpe Gavo e alla stazione di rinvio, dovranno essere muniti di canalette tagliaacqua spaziate al massimo di 30 m e rivestite con rete in juta;

5. l’eventuale posa di cavi di trasmissione in una trincea lungo il tracciato dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 ottobre, procedendo per lotti in modo da consentire il ritombamento degli scavi entro 5 giorni lavorativi dalla loro apertura;

6. i materiali di risulta derivanti dagli scavi dovranno essere sistemati sul posto provvedendo alla regolarizzazione del riporto in modo da evitare zone di ristagno anche temporaneo;

7. tutte le superfici di scopertura attorno ai manufatti, comprese le aree risultanti dallo smantellamento del vecchio impianto e le sponde del rio Caudano presso la stazione di partenza, dovranno essere inerbite con la semina di idoneo miscuglio unito a fiorume di fienile, entro 8 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra;

8. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata;

9. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

10. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore non superiore a 70 cm, con angolo di scarpa inferiore a 35º, inerbiti e dotati di un adeguato sistema di canalette di drenaggio delle acque superficiali;

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 il titolare dell’autorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere:

a) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 3045 della Regione Piemonte della somma di Lire 1.000.000 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori;

Si deroga dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall’art. 9 della Legge regionale 45/89 poichè l’intervento riguarda interamente superfici già trasformate (in quanto destinate a pista da sci, pista di risalita o impianto).

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino