Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 16.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 114

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società F.lli Maccagno S.n.c. per l’apertura di una cava di tout-venant, con successivo ritombamento dello scavo, sita in località Cascina Baita Bruciata del Comune di Barge (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Cascina Baita Bruciata del Comune di Barge (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società F.lli Maccagno S.n.c. con sede in Barge (CN), Viale Stazione n. 1, non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi della L.R. 69/1978 e del D.lgs 490/1999 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

- verifica di compatibilità dell’intervento con la delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle Acque del 04.02.1077 e s.m.i.;

- la massima profondità degli scavi non deve interessare il livello massimo della falda e deve prevedere un franco minimo di 1 m; pertanto dovrà essere svolta un’indagine piezometrica per determinare il massimo livello della falda;

- il progetto di recupero ambientale deve prevedere un uso naturalistico (bosco ripariale) almeno per l’area vincolata ai sensi del D.lgs. 490/1999;

- i materiali utilizzati per il reimpimento devono essere compresi nelle categoria individuate dal D.M. 05.02.1998 e di conseguenza rendere possibili le procedure previste dal D.lgs. n. 22/1997; pertanto nell’istanza devono essere individuate le tipologie, i quantitativi e le caratteristiche certificate dai test richiesti dei materiali sopracitati.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania