Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 16.4
D.D. 20 giugno 2000, n. 102

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Ditta M.G.A. S.a.s. di Monzaschi Domenica per la coltivazione di una cava di inerti realizzato mediante intervento di bonifica agraria, sita in località C.na Calzavacca del Comune di Terdobbiate (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località C.na Calzavacca del Comune di Terdobbiate (NO), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta M.G.A. S.a.s. di Monzaschi Domenica con sede in Via Giotto n. 2 in Comune di Novara non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle L.R. 69/1978 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) sia eseguito uno studio concernente le caratteristiche di permeabilità del terreno sterile da collocare sul fondo scavo, al fine di garantire un valore di permeabilità che consenta l’attività agricola prevista;

b) i lotti di coltivazione siano dimensionati in modo che l’inizio di coltivazione e la conclusione del recupero ambientale sia realizzata durante il periodo di fermo colturale (risicoltura);

c) non siano previsti sul sito di cava la messa in opera di alcun impianto di trattamento, nè depositi di sostanze pericolose per l’ambiente, quali carburanti e oli, nè interventi di manutenzione dei mezzi d’opera;

d) sia caratterizzata la falda attraverso l’analisi di misure piezometriche rilevate per almeno 1 anno;

e) sia eseguito uno studio finalizzato alla conservazione delle caratteristiche della Fontana Ferrante;

f) nel progetto di recupero ambientale sia prevista la messa a dimora di una fascia boscata, lungo la Fontana Ferrante, con finalità di rinaturazione, di profondità coincidente almeno con la fascia di rispetto del canale (ex D.P.R. 128/1959);

g) sia prevista un’area di rispetto, di diametro pari a 20 m, a tutela della quercia localizzata sul sito;

h) sia presentata analisi agronomica che garantisca altre colture agricole rispetto a quella indicata in progetto;

i) sia individuata una viabilità dei mezzi di cava che escluda dal tragitto il transito in centri abitati; l’Amministrazione della Provincia si riserva di dettare prescrizioni in sede autorizzativa concernenti gli innesti dei mezzi d’opera sulla viabilità provinciale.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania