Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39
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Codice 13.4
D.D. 20 luglio 2000, n. 120
L.R. 70/96. Azienda agri-turistico-venatoria Romentino Ovest (NO). Modifica territoriale
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 387 del 23.12.1998 con la quale lazienda faunistico-venatoria Romentino Ovest è stata trasformata e rinnovata nellomonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 402, ubicata nel territorio della Provincia di Novara, a favore del Sig. Boschi Luciano, fino al 31.1.2003;
vista listanza pervenuta in data 14.7.2000, presentata dal direttore concessionario, volta ad ottenere una permuta, con lestromissione di ha 43, interessati dalla realizzazione della rete stradale e di infrastrutture di Malpensa 2000, e linclusione di ha 41 di proprietari o conduttori già facenti parte del comprensorio aziendale;
dato atto che lazienda agri-turistico-venatoria assumerà pertanto una superficie complessiva di ha 400;
visto il verbale di assemblea n. 2 in data 7.7.2000 con il quale il concessionario è stato autorizzato, a norma dello Statuto del Consorzio, a richiedere la modifica in argomento;
ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96;
determina
Di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, la permuta, dellazienda agri-turistico-venatoria Romentino Ovest, ubicata nel territorio della Provincia di Novara, con lestromissione di ha 43 e linclusione di ha 41.
Lazienda agri-turistico-venatoria assumerà pertanto la superficie complessiva di ha 400 ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.
In relazione a tale permuta il concessionario è tenuto a delimitare larea dellazienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.
Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie