Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 13.4
D.D. 14 luglio 2000, n. 112

L.R. 70/96. Azienda agri-turistico-venatoria “Pernate” (NO). Modifica territoriale

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 334 del 26.11.1998 con la quale l’azienda faunistico-venatoria “Pernate” è stata trasformata e rinnovata nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 500, ubicata nel territorio della Provincia di Novara, a favore del Sig. Giani Franco, fino al 31.1.2005;

vista l’istanza pervenuta in data 20.6.2000, presentata dal direttore concessionario, volta ad ottenere una permuta, con l’estromissione di ha 98.14.08, interessati dalla realizzazione della rete stradale e di infrastrutture di Malpensa 2000, e l’inclusione di ha 95.23.25, su terreni di proprietari o possessori già facenti parte del consorzio;

considerato che l’azienda agri-turistico-venatoria assumerà pertanto una superficie complessiva di ha 497.09.17;

visto il verbale di assemblea in data 16.3.2000 con il quale il concessionario è stato autorizzato, a norma dello Statuto del Consorzio, a richiedere la modifica in argomento;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96;

determina

Di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, la permuta, dell’azienda agri-turistico-venatoria “Pernate”, ubicata nel territorio della Provincia di Novara, con l’estromissione di ha 98.14.08 e l’inclusione di ha 95.23.25.

L’azienda agri-turistico-venatoria assumerà pertanto la superficie complessiva di ha 497.09.17 ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.

In relazione a tale permuta il concessionario è tenuto a delimitare l’area dell’azienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie