Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39
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Codice 13.4
D.D. 14 luglio 2000, n. 111
L.R. 70/96. Azienda faunistico-venatoria Roasio e azienda agri-turistico-venatoria Il Mostarolo. Modifiche territoriali
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 372 del 14.12.1998 con la quale lazienda faunistico-venatoria Roasio, ubicata nel territorio della Provincia di Vercelli, è stata confermata e rinnovata parzialmente per ha 950, con la medesima determinazione dirigenziale è stato autorizzato lo stralcio dei terreni adiacenti, pari ad ha 250, da destinare alla costituzione dellazienda agri-turistico-venatoria Il Mostarolo;
vista listanza in data 22.3.2000 con la quale il direttore concessionario dellazienda agri-turistico-venatoria Il Mostarolo e dellazienda faunistico-venatoria Roasio, chiede lautorizzazione ad includere nellazienda agri-turistico-venatoria Il Mostarolo i terreni pari ad ha 250, ricadenti nel comprensorio dellazienda faunistico-venatoria Roasio, pertanto lazienda agri-turistico-venatoria assumerebbe la superficie complessiva di ha 500 mentre lazienda faunistico-venatoria assumerebbe la superficie complessiva di ha 700;
considerato che ai fini delle modifiche territoriali, sono state indette apposite assemblee dei proprietari o conduttori dei fondi;
visti i verbali assembleari dellazienda faunistico-venatoria Roasio in data 23 giugno 2000 e dellazienda agri-turistico-venatoria Il Mostarolo in data 24 giugno 2000, con i quali sono state deliberate le modifiche territoriali in argomento;
dato atto che le variazioni richieste non modificano il perimetro del territorio interessato dalle due aziende ma la linea di separazione delle stesse come evidenziato nella planimetria agli atti;
dato atto che la struttura giuridica e la superficie delle due aziende rientrano tra i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni;
ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario,
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96;
determina
Di modificare la superficie dellazienda faunistico-venatoria Roasio di ha 950 ad ha 700 e, contestualmente, il territorio dellazienda agri-turistico-venatoria Il Mostarolo da ha 250 ad ha 500, come evidenziato nella planimetria agli atti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.
Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie