Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 13.4
D.D. 14 luglio 2000, n. 111

L.R. 70/96. Azienda faunistico-venatoria “Roasio” e azienda agri-turistico-venatoria “Il Mostarolo”. Modifiche territoriali

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 372 del 14.12.1998 con la quale l’azienda faunistico-venatoria “Roasio”, ubicata nel territorio della Provincia di Vercelli, è stata confermata e rinnovata parzialmente per ha 950, con la medesima determinazione dirigenziale è stato autorizzato lo stralcio dei terreni adiacenti, pari ad ha 250, da destinare alla costituzione dell’azienda agri-turistico-venatoria “Il Mostarolo”;

vista l’istanza in data 22.3.2000 con la quale il direttore concessionario dell’azienda agri-turistico-venatoria “Il Mostarolo” e dell’azienda faunistico-venatoria “Roasio”, chiede l’autorizzazione ad includere nell’azienda agri-turistico-venatoria “Il Mostarolo” i terreni pari ad ha 250, ricadenti nel comprensorio dell’azienda faunistico-venatoria “Roasio”, pertanto l’azienda agri-turistico-venatoria assumerebbe la superficie complessiva di ha 500 mentre l’azienda faunistico-venatoria assumerebbe la superficie complessiva di ha 700;

considerato che ai fini delle modifiche territoriali, sono state indette apposite assemblee dei proprietari o conduttori dei fondi;

visti i verbali assembleari dell’azienda faunistico-venatoria “Roasio” in data 23 giugno 2000 e dell’azienda agri-turistico-venatoria “Il Mostarolo” in data 24 giugno 2000, con i quali sono state deliberate le modifiche territoriali in argomento;

dato atto che le variazioni richieste non modificano il perimetro del territorio interessato dalle due aziende ma la linea di separazione delle stesse come evidenziato nella planimetria agli atti;

dato atto che la struttura giuridica e la superficie delle due aziende rientrano tra i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96;

determina

Di modificare la superficie dell’azienda faunistico-venatoria “Roasio” di ha 950 ad ha 700 e, contestualmente, il territorio dell’azienda agri-turistico-venatoria “Il Mostarolo” da ha 250 ad ha 500, come evidenziato nella planimetria agli atti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie