Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

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Codice 13.4
D.D. 13 luglio 2000, n. 110

L.R. 70/96. Trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “La Centuriona”, ubicata nel territorio della Provincia di Alessandria, in azienda agri-turistico-venatoria

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 17 del 21.1.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria “La Centuriona” di ha 533.26.83, ubicata nel territorio della Provincia di Alessandria, a favore della S.r.l. “La Centuriona” rappresentata dall’amministratore unico Sig. Nattino Giampiero, fino al 31.1.2004;

vista l’istanza in data 5.6.2000, presentata dall’amministratore unico Sig. Nattino Giampiero, volta ad ottenere la trasformazione dell’azienda suddetta in azienda agri-turistico-venatoria;

considerato che ai fini della trasformazione è stata indetta apposita assemblea dei proprietari o conduttori dei fondi;

visto il verbale di assemblea in data 27 febbraio 2000 repertorio n. 77590 atti n. 11146, con la quale è stata deliberata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria in azienda agri-turistico-venatoria;

visti gli artt. 21 e 22 della D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni concernente la struttura giuridica del titolare della concessione e i requisiti dimensionali delle aziende agri-turistico-venatorie;

dato atto che la struttura giuridica del direttore concessionario e la superficie del comprensorio aziendale, pari a 533.26.83 ha, rientrano tra i requisiti previsti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96;

determina

Di trasformare, per le considerazioni riportate in premessa, l’azienda faunistico-venatoria “La Centuriona” di ha 533.26.83 nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 70/96, nella D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni, delle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modificazioni e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno l’elenco delle specie che intende immettere ed abbattere. Le immissioni sono soggette al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di polizia veterinaria;

2) per le specie cacciabili non comprese nel piano annuale di prelievo l’esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all’osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all’Assessorato Caccia e Pesca della Regione;

- la vigilanza nell’A.T.V. deve essere esercitata dal concessionario, tramite almeno una guardia giurata volontaria il cui nominativo deve essere comunicato alla Giunta regionale;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall’Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l’intestazione della stessa, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico ambientali e territoriali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie