Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 11 - 830

L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Banchette, Salerano, Samone e Colleretto Giacosa, interessante unicamente il Comune di Samone (TO). Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Banchette, Salerano, Samone e Colleretto Giacosa, interessante unicamente il Comune di Samone, in provincia di Torino, adottata con deliberazioni consiliari n. 19 in data 19.4.1999 e n. 34 in data 30.9.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 3.7.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Samone e dal medesimo adottata, debitamente vistata, si compone di:

Deliberazioni consiliari n. 19 del 19.4.1999 e n. 34 del 30.9.1999, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa;

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani;

- Elab. - Norme tecniche di attuazione;

- Elab. - Relazione Osservazioni e controdeduzioni;

- Tav. 1 - Inquadramento generale, in scala 1:5000;

- Tav. 2 - Sviluppi del Piano Regolatore nelle aree urbanizzate e urbanizzande e nei dintorni di pertinenza ambientale, in scala 1:2000;

- Tav. 3 - Sviluppi del Piano Regolatore nel centro storico, in scala 1:1000;

- Tav. 4 - Emergenze edilizie ed ambientali nel centro storico, in scala 1:1000;

- Tav. 5 - Planimetria sintetica di Piano con previsione urbanistica dei comuni contermini, in scala 1:25000;

- Elab. - Relazione geologico-tecnica, con allegato:

- All.1 - Carta geologica, geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:5000;

- All.2 - Carta delle acclività, in scala 1:5000;

- All.3 - Carta geoidrologica, in scala 1:5000;

- All.4 - Carta della rete idrografica, in scala 1:10000;

- All.5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Norme di Attuazione

art. 6

Alla voce “D distanza”, terza alinea, dopo le parole “... corpi a sbalzo ...” si aggiungono le seguenti parole “... (elementi decorativi, cornicioni, pensiline, balconi ed opere analoghe) ...”.

art. 9

Alla voce “P2 attività artigianali ...”, dopo le parole “... residenza del titolare o del custode che ...” si aggiunga la parola “... non ...”.

art. 13

Al 1º comma, si eliminino le parole “... delle parti di fabbricato e ...”.

Al termine del 2º comma si aggiunga la seguente specificazione: “Si richiamano integralmente le disposizioni della L.R. 21/98 - Recupero a fini abitativi dei sottotetti”.

Al termine del 3º comma si intende aggiunta la seguente integrazione: “...; tale  ampliamento non è ammesso per gli edifici di cui all’art. 43, comma 1, punto b, delle presenti norme.”.

Al comma 8.3 (norme specifiche) si aggiunga quale punto “c” il seguente testo: “c) i volumi da recuperare, qualora non compresi negli edifici principali, presentino comunque caratteristiche strutturali, dimensionali e localizzative compatibili con il riuso abitativo e fatti salvi, in ogni caso, i diritti di terzi con particolare riferimento alle distanze tra edifici.”.

art. 15

Si aggiunga alla fine dell’articolo la seguente prescrizione: “Tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali ammessi dal P.R.G.C. dovranno essere assoggettati alle prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico eventualmente stabilite per le singole aree dalla relazione geologico-tecnica allegata alla D.C. n. 34 del 30.9.99; le parti prescrittivi di tale elaborato geologico sono pertanto da intendersi come parte integrante del presente testo normativo, con specifico valore regolamentare; il rispetto e l’attuazione delle stesse dovrà, a cura dell’Amministrazione Comunale, risultare propedeutico rispetto all’applicazione delle singole norme attuative di carattere urbanistico.”.

art. 16

Si aggiunga alla fine dell’articolo la seguente prescrizione: “Tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali ammessi dal P.R.G.C. dovranno essere assoggettati alle prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico eventualmente stabilite per le singole aree dalla relazione geologico-tecnica allegata alla D.C. n. 34 del 30.9.99; le parti prescrittive di tale elaborato geologico sono pertanto da intendersi come parte integrante del presente testo normativo, con specifico valore regolamentare; il rispetto e l’attuazione delle stesse dovrà, a cura dell’Amministrazione Comunale, risultare propedeutico rispetto all’applicazione delle singole norme attuative di carattere urbanistico.”.

art. 17

Si aggiunga alla fine dell’articolo la seguente prescrizione: “Tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali ammessi dal P.R.G.C. dovranno essere assoggettati alle prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico eventualmente stabilite per le singole aree dalla relazione geologico - tecnica allegata alla D.C. n. 34 del 30.9.99; le parti prescrittive di tale elaborato geologico sono pertanto da intendersi come parte integrante del presente testo normativo, con specifico valore regolamentare; il rispetto e l’attuazione delle stesse dovrà, a cura dell’Amministrazione Comunale, risultare propedeutico rispetto all’applicazione delle singole norme attuative di carattere urbanistico.”.

art. 18

Si aggiunga alla fine dell’articolo la seguente prescrizione: “Tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali ammessi dal P.R.G.C. dovranno essere assoggettati alle prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico eventualmente stabilite per le singole aree dalla relazione geologico - tecnica allegata alla D.C. n. 34 del 30.9.99; le parti prescrittive di tale elaborato geologico sono pertanto da intendersi come parte integrante del presente testo normativo, con specifico valore regolamentare; il rispetto e l’attuazione delle stesse dovrà, a cura dell’Amministrazione Comunale, risultare propedeutico rispetto all’applicazione delle singole norme attuative di carattere urbanistico.”.

art. 19

Al comma 2.1, dopo le parole “... distribuzione di carburante per autotrazione, si aggiunga la frase seguente: ”Si  richiamano integralmente i disposti della L. 496/99 e della L.R. 8/99.".

Al 3º comma, si sostituisca la sigla “4.1" con ”2.1" e la parola “produttive” con

“commerciali”.

Si aggiunga alla fine dell’articolo la seguente prescrizione: “Tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali ammessi dal P.R.G.C. dovranno essere assoggettati alle prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico eventualmente stabilite per e singole aree dalla relazione geologico - tecnica allegata alla D.C. n. 34 del 30.9.99; le parti prescrittive di tale elaborato geologico sono pertanto da intendersi come parte integrante del presente testo normativo, con specifico valore regolamentare; il rispetto  e l’attuazione delle stesse dovrà, a cura dell’Amministrazione Comunale, risultare propedeutico rispetto all’applicazione delle singole norme attuative di carattere urbanistico.”.

art. 20

Inserire dopo il 3º comma la seguente ulteriore prescrizione: “Sono recuperabili all’uso abitativo i volumi ex-agricoli compresi negli edifici principali; quelli compresi in edifici di carattere secondario separati da quelli principali, sono recuperabili a tale uso solo se caratterizzati da dimensioni, struttura e localizzazione compatibili con la nuova destinazione, fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi, con particolare riferimento alle distanze tra edifici; è escluso il recupero abitativo di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto di carattere precario.”.

art. 24

Si inserisca all’inizio dell’articolo la seguente prescrizione: “Tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali ammessi dal P.R.G.C. dovranno essere assoggettati alla prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico eventualmente stabilite per le singole aree dalla relazione geologico-tecnica allegata alla D.C. n. 34 del 30.9.99; le parti prescrittivi di tale elaborato geologico sono pertanto da intendersi come parte integrante del presente testo normativo, con specifico valore regolamentare; il rispetto e l’attuazione delle stesse dovrà, a cura dell’Amministrazione Comunale, risultare propedeutico rispetto all’applicazione delle singole norme attuative di carattere urbanistico.

Inoltre, su tutto il territorio comunale, è prescritto il rigoroso rispetto delle condizioni operative di carattere generale disposte dalla stessa relazione geologico-tecnica, con particolare riferimento a quelle contenute nella definizione delle classi geologiche I, II, IIIa e IIIb.".

Dopo le parole “... incrementi della superficie coperta ...” si aggiungono le parole “... o comunque tali da determinare aumento del carico insediativo, ...”.

Le parole “... provvedimenti stabili approvati dal Consiglio Comunale e ...” si intendono sostituite dalla seguente frase “... la realizzazione delle necessarie opere di sicurezza eseguite con le tecniche e  secondo le procedure stabilite dalle autorità idrauliche competenti; l’Amministrazione Comunale verificherà che gli interventi edilizi ...”;

Dopo le parole “... perizia geotecnica ...” si aggiungano le parole “e idrogeologica ...”;

Il 1º capoverso si intende completato dalle seguenti disposizioni: “In ogni caso spetterà all’Amministrazione Comunale verificare che sia stato raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.”; Al 2º capoverso sostituire, la sigla “2b” con la sigla “2".

art. 42

Al 2º comma dopo “... art. 21 della L.R. 56/77 ...” si aggiunge “... modificato ed integrato dalla L.R. 28/99 ...”.

art. 47

Al 3º comma si sostituisce il valore “m. 50" stabilito per gli impianti di depurazione, con ”m. 100".

Al 4º comma si sostituisce il valore “m. 100" stabilito per le opere di presa degli acquedotti con ”m. 200".

Dopo il comma 4 si inserisce quale comma 4 bis il seguente testo: “Eventuali riduzioni di tali zone di rispetto saranno possibili previa attivazione delle necessarie procedure prescritte dalla normativa di settore, per l’ottenimento delle relative autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti per materia sono fatti salvi i disposti del D.P.R. 236 del 24.5.1988 e successivo D.L. 11.5.1999 n. 152.”.

Si aggiunga al termine del testo N.T.A. il seguente nuovo articolo 48:

“Art. 48 - Adeguamento alle prescrizioni del Piano Stralcio Fasce Fluviali.

- Gli ambiti del territorio comunale interessati dalle fasce fluviali A e B dei corsi d’acqua individuati dal P.S.F.F.  sono soggetti alle misure temporanee di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis, della legge 183/89, così come richiamate dalla competente Autorità di Bacino con deliberazione n. 1/99 dell’11 maggio 1999;

- gli interventi eventualmente ammessi nelle fasce B del P.S.F.F. sono regolati dalle specifiche disposizioni contenute nel testo normativa dello stesso piano stralcio (artt. 7 e seguenti) in rapporto alle singole destinazioni d’uso ammesse dal P.R.G.;

- l’ambito territoriale edificato interessato dalla fascia C della Dora, compreso tra il vecchio nucleo ed il confine comunale di Banchette e perimetrato nella tavola di progetto n. 2 con linea tratteggiata di colore verde, è regolamentato dalla normativa della classe geologica IIIb riportata nella relazione geologico-tecnica allegata alla D.C. n. 34 del 30.9.1999 e dal paragrafo 3 dell’art. 24 del presente testo normativo.".

Tabulati

Nel Tabulato T1 per l’unità normativa P2.01, sostituire alla voce “strumento esecutivo prescritto” la dizione “PEC” con “PIP”.