Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000
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Codice 9.2
Ingiunzione di pagamento. Recupero somma nei confronti da titolare della
Ricevitoria Lotto, per mancato riversamento delle tasse automobilistiche
da corrispondersi secondo la procedura di addebito automatico di cui al
D.P.C.M. n. 11 del 25.01.1999
- Visto lart. 17, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, che demanda
alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 1º gennaio 1999, la riscossione,
laccertamento, il recupero, i rimborsi, lapplicazione delle sanzioni
e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non
erariali, prevedendo, altresì, che le Regioni possano affidare a terzi
lattività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;
- visto lart. 17, comma 11, della Legge 27/12/1997 n. 449, che attribuisce
ai tabaccai la possibilità di espletare il servizio di riscossione delle
tasse automobilistiche;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 del
25.01.1999 (previsto dallart. 17, comma 12, della Legge 449/97 e pubblicato
sulla G.U. n. 22 del 28.01.1999) che disciplina il rapporto tra i tabaccai
e le Regioni circa la riscossione delle tasse automobilistiche;
- vista la Determinazione n. 357 del 12.08.1999 della Regione Piemonte
Direzione Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria con la quale sono stati
autorizzati i tabaccai elencati nellallegato A alla riscossione delle
tasse automobilistiche a mezzo procedura bancaria di addebito automatico,
sospendendo lespletamento del servizio di riscossione, a far data dal
25.08.1999, di tutte le ricevitorie lotto non comprese nel predetto elenco,
tra cui quella di proprietà;
- preso atto che la Lottomatica ha riattivato in data 08.09.1999 il servizio
di riscossione delle tasse automobilistiche, come da richiesta del 06.09.1999
della Regione Piemonte Direzione Bilancio e Finanze - Settore Tributi;
- considerato che il versamento alla Regione Piemonte da parte dei tabaccai
delle somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche deve essere effettuato,
settimanalmente, sulla base del saldo indicato nellestratto conto fornito
dal sistema informatico Lottomatica, secondo la procedura bancaria di addebito
automatico;
- viste le note prot. n. 18 del 23.02.2000 e prot. n. 19 del 25.02.2000
con le quali lIstituto Bancario San Paolo di Torino comunicava il mancato
pagamento da parte delle tasse automobilistiche relative alle settimane
dincasso 26.01.2000/01.02.2000 e 02.02.2000/08.02.2000 per un importo
complessivo di Lire 28.593.600, comprensivo della penale di cui allart.
4 del D.P.C.M. n. 11 del 25.01.1999;
- dato atto che, nonostante i solleciti di cui alle note prot. n. 2775
del 03.03.2000 e n. 4015 del 28.03.2000 della Regione Piemonte Direzione
Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria Entrata, si limitava a restituire
la minor somma di Lire 10.000.000, risultando inadempiente dellimporto
residuo di Lire 18.593.600;
- atteso che la Regione Piemonte Direzione Bilancio e Finanze - Settore
Ragioneria Entrate, al fine di recuperare la predetta somma residua, procedeva
con nota prot. n. 5582 del 20.04.2000 allescussione della garanzia fideiussoria
costituita con Polizza fideiussoria assicurativa n. 209S 1403 del 28.01.1999
dalla Zurich International Italia S.p.A.;
- preso atto che la polizza fidejussoria assicurativa n. 209S 1403 del
28.01.1999, sottoscritta dalla Ecomap con la Società Zurich International
Italia S.p.A. e depositata presso il Ministero delle Finanze, garantisce
gli obblighi dei tabaccai ricevitori lotto di cui agli elenchi consegnati
dalla FIT alla Regione Piemonte nei limiti indicati dallart. 1 del D.P.C.M.
n. 11 del 25.01.1999;
- vista la nota del 10.05.2000 con la quale lUfficio Sinistri della Zurich
International Italia S.p.A. ha precisato che la copertura fideiussoria
garantita per lanno 2000 ammonta a Lire 6.000.000;
- vista la nota prot. n. 7185 del 05.06.2000 con la quale la Regione Piemonte
Direzione Bilancio e Finanze - Settore Ragioneria Entrate intimava al debitore
il pagamento della somma di Lire 12.593.600 entro il termine perentorio
di 15 giorni dalla data di ricevimento del sollecito;
- vista la nota del 10.07.2000 con la quale lUfficio Sinistri della Zurich
International Italia S.p.A. ha rettificato la sua precedente nota del 10.05.2000,
precisando che la copertura fideiussoria garantita per lanno 2000 ammonta
a Lire 8.000.000;
- verificato il persistente mancato pagamento della residua somma di Lire
10.593.600;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n.
470/93;
vista la L.R. 51/97;
visti gli artt. 2 e seg. del R.D. 14.04.1910 n. 639;
ingiunge
Al (omissis), in qualità di titolare della (omissis) Lotto (omissis), ubicata
in (omissis), di restituire entro trenta giorni dalla data di notifica
della presente la somma di Lire 10.593.600 maggiorata delle spese di notifica
a margine del presente atto.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario su c.c.b.
n. 10/395258 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - Istituto Bancario
San Paolo di Torino - Via Garibaldi n. 2 - 10122 Torino (ABI 01025 e CAB
01100), oppure su c.c.p. 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte
- Piazza Castello n. 165 - 10122 Torino, specificando la causale del versamento.
Dellavvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione, entro 10 giorni
dal versamento, con lettera raccomandata (allegando copia del bonifico
o copia della ricevuta), alla Regione Piemonte Direzione Bilanci e Finanze
Settore Ragioneria-Entrata P.zza Castello n. 165 - 10122 Torino.
Tale somma sarà introitata sul capitolo n. 60 del Bilancio regionale 2000
(Acc. n. 700/00).
In caso di mancato pagamento nel termine prescritto si procederà al recupero
della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con losservanza delle
norme del R.D. 14.04.1910 n. 639.
In forza dellart. 229 del D. Lgs. 19.02.1998 n. 51 il presente atto è
esecutivo di diritto.
Ai sensi dellart. 3 u.c. L. 241/90 si precisa che avverso la presente
ingiunzione può essere proposta, entro 30 giorni dalla notificazione, opposizione
davanti al Tribunale Civile di Torino ai sensi dellart. 3 del R.D. 14.04.1910
n. 639.
Il Direttore regionale
D.D. 14 luglio 2000, n. 189
Pierluigi Lesca