Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2000, n. 7/R

Regolamento regionale di cassa economale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 69 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93-679 del 31 luglio 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

CAPO I.

NORME GENERALI

Art. 1 .

Finalità del Regolamento e del Servizio Cassa Economale.

Art. 2 .

Cassa economale centrale.

Art. 3 .

Casse economali periferiche.

Art. 4 .

Affidamento della cassa economale centrale.

Art. 5 .

Affidamento delle casse economali periferiche.

Art. 6 .

Responsabilità.

Art. 7 .

Determinazione dell’ammontare dei fondi economali.

Art. 8 .

Deposito dei fondi economali.

Art. 9.

Scritture contabili.

Art. 10 .

Vigilanza sulle casse economali.

CAPO II.

COMPITI DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE

Art. 11 .

Compiti.

Art. 12 .

Spese d’ufficio e di funzionamento.

Art. 13 .

Spese di rappresentanza.

Art. 14 .

Anticipazioni di cassa.

Art. 15 .

Anticipazioni per spese di missione.

Art. 16 .

Spese per la formazione.

Art. 17 .

Anticipazioni al personale autorizzato alla guida di automezzi regionali per acquisto di carburante e pedaggi autostradali.

Art. 18 .

Anticipazioni sullo stipendio.

Art. 19 .

Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione.

Art. 20 .

Anticipazioni disposte dalla Giunta regionale.

CAPO III.

COMPITI DELLE CASSE
ECONOMALI PERIFERICHE

Art. 21 .

Compiti.

Art. 22 .

Spese d’ufficio.

CAPO IV.

MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 23 .

Forme di pagamento e di incasso.

Art. 24 .

Rendiconto dei pagamenti effettuati con le casse economali.

Art. 25 .

Versamento degli interessi bancari ed estinzione dei fondi economali.

Art. 26 .

Norme di rinvio.

Art. 27 .

Abrogazione di disposizioni precedenti e norma transitoria

CAPO I.

NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente regolamento ha per fine di stabilire i compiti e la disciplina del Servizio della cassa economale, in attuazione dell’articolo 69 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

2. Il Servizio di cassa economale ha quale compito di provvedere al pagamento delle spese secondo i limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo possibile esperire le procedure di rito, lo stesso deve avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze di funzionamento dei Settori e Servizi della Regione Piemonte.

Art. 2.
(Cassa economale centrale)

1. Presso il Settore Affari Amministrativi, così come previsto dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, opera una Cassa economale centrale.

Art. 3.
(Casse economali periferiche)

1. Presso le Sezioni di Quadrante del Comitato regionale di controllo di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 e presso la sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale, operano Casse economali periferiche.

Art. 4.
(Affidamento della Cassa economale centrale)

1. La gestione della cassa economale centrale è affidata al responsabile del Settore cassa economale.

2. Il responsabile della Direzione bilanci e Finanze, con propria determinazione, individua uno o più addetti ai quali potrà essere delegato il potere di firma per atti specifici, quando ciò risulti necessario per ragioni organizzative dell’attività del Settore cassa economale.

Art. 5.
(Affidamento delle Casse economali periferiche)

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 7, individua i funzionari regionali e, per il caso di assenza ovvero impedimento di questi, i loro sostituti, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, titolari delle medesime funzioni, cui affidare la gestione delle casse economali periferiche, così come previste dall’articolo 3.

Art. 6.
(Responsabilità)

1. Gli affidatari delle casse economali sono personalmente responsabili delle somme ricevute, sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

2. Gli affidatari sono tenuti a verificare la conformità dell’ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7.
(Determinazione dell’ammontare dei fondi economali)

1. L’ammontare dei fondi economali è determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, predisposta a cura del Settore Ragioneria.

Art. 8.
(Deposito dei fondi economali)

1. I fondi delle casse economali debbono essere depositati in appositi conti correnti bancari, intestati a “Fondo Economale - Regione Piemonte”, con l’indicazione del servizio presso cui opera la cassa.

Art. 9.
(Scritture contabili)

1. I responsabili delle casse economali dovranno tenere un giornale di cassa nel quale registrare cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse.

2. Il responsabile della cassa economale centrale dovrà altresì tenere un partitario dei “sospesi di cassa”, nel quale registrare le anticipazioni effettuate.

3. A seguito di affidamento convenzionale del Servizio di Tesoreria regionale, la tenuta del giornale di cassa potrà essere affidata al medesimo Tesoriere.

Art. 10.
(Vigilanza sulle casse economali)

1. Alla vigilanza sulle Casse economali provvede il Settore Ragioneria della Regione Piemonte, tramite ispezioni e verifiche di cassa.

2. Le ispezioni saranno effettuate almeno semestralmente ed ogni qualvolta venga disposta dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore competente ovvero ad ogni sostituzione del funzionario responsabile della cassa. A conclusione dell’ispezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

CAPO II.

COMPITI DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE

Art. 11.
(Compiti)

1. Con la cassa economale centrale si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento di:

a) spese d’ufficio e di funzionamento;

b) spese di rappresentanza;

c) anticipazioni di cassa;

d) anticipazioni disposte dalla Giunta regionale;

e) spese per la formazione.

Art. 12.
(Spese d’ufficio e di funzionamento)

1. In via esemplificativa ma non esaustiva, le spese d’ufficio e di funzionamento di cui all’articolo 11, comma 1. lettera a),sono:

a) le spese per acquisti di stampati, modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli similari per ufficio, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l’ordinaria fornitura;

b) le spese relative a forniture destinate al personale avente diritto a divise, capi di vestiario;

c) le spese relative al noleggio di automezzi, all’acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea, alla manutenzione, alla riparazione, ad esclusione dei danni derivanti da sinistro, all’assicurazione obbligatoria degli automezzi regionali, nonché ai tributi ed alle altre spese relative al possesso, alla gestione ed all’alienazione degli stessi;

d) le spese relative a riparazioni, manutenzioni e trasporto di beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all’espletamento del lavoro d’ufficio, lavori di piccola manutenzione e riparazione dei locali e degli impianti;

e) spese per acquisto di libri, abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;

f) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, lavori di traduzione, consulenze di interpretariato, copiatura di testi, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie;

g) spese postali, telegrafiche, telex, telefoniche, canoni radiofonici e televisivi, gas, acqua, energia elettrica, svincoli per trasporti ed oneri relativi;

h) spese per acquisti indifferibili di suppellettili ed attrezzature per ufficio;

i) spese per l’acquisto di valori bollati, registrazione di contratti, iscrizioni di carattere obbligatorio o di rappresentanza, pubblicazioni di bandi di concorso ed avvisi di gara di appalto a mezzo di stampa;

l) spese connesse o conseguenti al rilascio di concessioni ovvero di autorizzazioni per l’esecuzione di lavori di sistemazione di immobili, oneri tributari in genere relativi al demanio ed al patrimonio regionali, agli accertamenti sanitari per il personale regionale;

m) spese per acquisto di buoni benzina a seguito di specifica deliberazione della Giunta regionale;

n) spese derivanti dall’uso, da parte di dipendenti ovvero Amministratori, dell’automezzo proprio nei casi in cui non è previsto il trattamento di missione ovvero la località di destinazione non è servita da mezzi pubblici: in tale evenienza la liquidazione avverrà con riferimento alla misura dell’indennità chilometrica in vigore al momento della missione;

o) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico della Regione ed al fine di evitare eventuali interessi di mora ovvero sovratasse; successivamente il responsabile del Settore interessato dovrà presentare specifico rendiconto che sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale.

p) spese di funzionamento collegate allo svolgimento, in forma collegiale, dell’attività istituzionale dell’Ente;

q) qualunque altra spesa comunque connessa, derivante ovvero conseguente a quelle previste dalle lettere che precedono.

2. Per quanto attiene alle spese di cui alle lettere a), b), c), d), f) ed h), il limite di spesa viene fissato in lire 5 milioni, al netto degli oneri fiscali, con riferimento ad ognuna delle categorie di spese sopraspecificate.

3. Per le spese ricomprese entro le categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), si potrà farvi fronte senza limiti di importo.

4. Per le spese di cui al comma 1, lettera p), il limite viene fissato in lire 2 milioni 500 mila annue.

5. E’, altresì, ammessa l’utilizzazione, nell’ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l’esecuzione di spese, anche all’estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

Art. 13.
(Spese di rappresentanza)

1. Le spese di rappresentanza, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), sono quelle che attengono all’esercizio della funzione istituzionale della Giunta regionale e dei suoi membri e comunque con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all’apparato amministrativo regionale. Esse sono ordinate dal Presidente della Giunta regionale ovvero da ognuno dei suoi componenti per mezzo di appositi buoni d’ordinazione, emessi dal Settore competente.

2. Esse debbono essere finalizzate all’intento di suscitare, nei confronti della Regione Piemonte, della sua attività e dei suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati regionali, nazionali, ovvero internazionali.

3. Le suddette spese, ai fini della loro liquidazione, devono essere, a cura dell’amministratore regionale interessato, motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, nonché del numero e qualifica delle persone per le quali essa è stata sostenuta; esse debbono essere documentate con la presentazione di idonea fattura ovvero di atto equivalente, controfirmata dall’amministratore medesimo e vistata dal responsabile del Settore interessato e competente.

4. Per le somme di cui al presente articolo, il limite di spesa viene fissato in lire 5 milioni, I.V.A. esclusa, con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza.

5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:

a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente della Giunta regionale ovvero suoi componenti, con personalità o autorità estranee alla Regione;

b) addobbi di impianti in occasione di visite presso la Regione di autorità regionali, nazionali, ovvero internazionali;

c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità.

d) cerimonie varie a cui partecipino personalità estranee alla Regione (ad esempio: stampa degli inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);

e) doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, coppe, etc.) a personalità estranee alla Regione, in visita alla regione oppure in caso di visita a personalità in Italia od all’estero dei rappresentanti o delegati regionali.

6. I giustificativi di cui al comma 3 sono da intendersi riservati e rientranti tra i casi di cui all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutela della vita privata e della riservatezza dei diversi soggetti giuridici.

Art. 14.
(Anticipazioni di cassa)

1. Le anticipazioni, di cui all’articolo 11, comma 3, sono quelle relative a:

a) spese di missioni;

b) spese per l’acquisto di carburante e pedaggi autostradali;

c) spese relative ad errori materiali o di calcolo nella liquidazione dello stipendio ai dipendenti regionali;

d) spese per notifiche ed attività di difesa della Regione;

e) spese per la formazione.

Art. 15.
(Anticipazioni per spese di missione)

1. Con la cassa economale centrale si possono anticipare agli aventi diritto all’indennità di missione a carico della Regione Piemonte, amministratori e dipendenti di ruolo:

a) l’importo del biglietto di viaggio;

b) i due terzi della indennità giornaliera di missione;

c) l’importo presunto per il pernottamento;

d) l’importo presunto per spese di rappresentanza;

e) l’importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio di taxi ovvero di eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico.

Lo stesso trattamento compete ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato a condizione che l’autorità che ha disposto la missione dichiari di assumersi la responsabilità patrimoniale nel caso di mancato recupero delle somme anticipate per la missione.

2. Le anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) ed e) sono comunicate ai responsabili dei servizi regionali competenti a liquidare le indennità di missione, i quali operano il recupero di tali somme e provvedono al rimborso alla cassa economale centrale.

3. Le presenti anticipazioni vengono registrate nel partitario “sospesi di cassa” di cui all’articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all’articolo 24.

4. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione di cui al comma 1, lettera d) viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa.

5. Nel caso in cui la missione si svolga al di fuori del territorio nazionale, la cassa economale potrà procedere, per i medesimi titoli ed importi, ad anticipare le presenti somme in valuta estera, mediante specifica disposizione alla Tesoreria. Il soggetto che usufruisce delle anticipazioni in valuta estera dovrà consegnare, alla Tesoreria, l’eventuale avanzo di valuta entro i tre giorni successivi al rientro nel territorio nazionale ovvero, se festivi, il primo giorno feriale successivo. La Tesoreria dovrà provvedere, entro il giorno successivo al ricevimento, a convertire la valuta in lire italiane. Alla cassa economale dovrà essere consegnata la documentazione a giustificazione delle spese effettuate ed una dichiarazione, resa da parte del soggetto usufruente l’anticipazione, circa il giorno di rientro sul territorio dello Stato.

6. Nel rispetto dei termini di cui al comma 5 sia il soggetto in missione sia la cassa economale sono manlevati da ogni responsabilità ovvero richiesta di indennizzo da parte di chicchessia conseguente ad eventuali perdite dovute alle diverse ragioni di cambio. Nel caso in cui quest’ultima, al momento della cessione, sia più favorevole per la Regione, il maggior guadagno dovrà esserle totalmente corrisposto.

7. La Tesoreria è tenuta a presentare, al Servizio casse economale, entro il 30 di ogni mese, un dettagliato rendiconto delle operazioni effettuate in valuta estera.

8. è, altresì, ammessa l’utilizzazione, nell’ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l’esecuzione di spese, anche all’estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. L’utilizzo della carta di credito è ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto ed alloggio sostenute dal personale inviato in missione in Italia ovvero all’estero.

Art. 16.
(Spese per la formazione)

1. Le spese relative alla formazione del personale dipendente ovvero degli Amministratori che partecipano a corsi, convegni, seminari, congressi, nel territorio nazionale ovvero all’estero sono:

a) l’importo per spese di viaggio;

b) l’importo delle somme destinate all’iscrizione ai corsi, convegni, seminari, congressi e l’acquisto di documentazione in occasione dellapartecipazione a dette manifestazioni, fissando che si potrà procedere alle anticipazioni della presente lettera soltanto dopo che sia stata adottata formale deliberazione da parte della Giunta regionale con la quale sia stata autorizzata la partecipazione alla manifestazione segnalata e sia stato deciso di avvalersi della disposizione della presente lettera;

c) l’importo presunto per spese di vitto e di pernottamento.

Art. 17.
(Anticipazioni al personale autorizzato
alla guida di automezzi regionali per
acquisto di carburante e pedaggi autostradali)

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata al personale di ruolo autorizzato alla guida di automezzi regionali una somma determinata con deliberazione della Giunta regionale, per sostenere le spese di pedaggi autostradali, acquisto di carburante, parcheggio e manutenzioni urgenti ed indifferibili.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono registrate nel partitario “sospesi di cassa” di cui al precedente articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all’articolo 24.

3. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione della somma di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore Ragioneria, previa adozione di specifica deliberazione della Giunta regionale.

4. Il personale comandato presso la Regione ovvero assunto provvisoriamente ed autorizzato alla guida degli automezzi regionali non usufruisce delle anticipazioni previste al comma 1, ma viene rimborsato delle spese sostenute e delle stesse ne viene effettuato il rendiconto ai sensi dell’articolo 24.

Art. 18.
(Anticipazioni sullo stipendio)

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata ai dipendenti regionali in ruolo, previa attestazione di errore materiale o di calcolo nella liquidazione dello stipendio da parte del responsabile del Settore Personale, una somma pari all’importo corrisposto in meno per effetto dell’errore riscontrato.

2. Il responsabile del Servizio Gestione del Personale, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si è verificato l’errore, opera il recupero della somma anticipata a la restituisce alla cassa economale centrale.

3. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono registrate nel partitario “sospesi di cassa” di cui all’articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all’articolo 24.

4. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione prevista dal presente articolo viene estinta con la restituzione della somma anticipata.

5. Con la cassa economale centrale può, inoltre, essere anticipata una somma pari all’importo da corrispondere nel caso di dipendenti regionali neoassunti ovvero a tempo determinato per i quali, per motivi procedurali, non è stato possibile procedere alla liquidazione secondo le modalità ed i tempi soliti. Analoghe anticipazioni possono essere disposte per competenze accessorie maturate e non liquidate per difficoltà procedurali. Le somme così corrisposte seguono il regime di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 19.
(Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione)

1. Con la cassa economale centrale possono essere anticipate, al Settore competente, le somme occorrenti allo svolgimento dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all’espletamento delle procedure esecutive e di notifica a mezzo di messi comunali ovvero di ufficiali giudiziari, con obbligo di rendicontazione da parte del dirigente responsabile e presentazione della stessa alla cassa economale entro il 30 di ogni mese.

2. Il sospeso di cassa derivante dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore Ragioneria, ai sensi dell’articolo 24.

Art. 20.
(Anticipazioni disposte dalla Giunta regionale)

1. Al di fuori dei termini, modalità ed importi di cui agli articoli che precedono, la Giunta regionale può, con proprio motivato atto deliberativo, autorizzare la cassa economale centrale, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, a procedere alla anticipazione di somme soltanto per titoli connessi e conseguenti a quelli previsti dagli articoli che precedono.

CAPO III.

COMPITI DELLE CASSE
ECONOMALI PERIFERICHE

Art. 21.
(Compiti)

1. Con le casse economali periferiche si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d’ufficio.

Art. 22.
(Spese d’ufficio)

1. Le spese d’ufficio, di cui al precedente articolo, sono:

a) le spese relative all’acquisto di pubblicazioni, alla manutenzione ordinaria degli automezzi, alla riparazione e manutenzione dei mobili e delle attrezzature, alla riparazione e manutenzione dei locali e relativi impianti che non superano l’ammontare di lire 1 milione 500 mila;

b) le spese relative a telefoni, acqua, gas, illuminazione, postali e telegrafiche senza limite di importo.

CAPO IV

MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 23.
(Forme di pagamento e di incasso)

1. Il pagamento delle spese sostenibili con le casse economali viene effettuato:

a) mediante ordine di pagamento al Tesoriere, vistato dal responsabile della cassa economale ovvero dai funzionari delegati alla firma;

b) con assegni bancari;

c) con versamento postale;

d) con vaglia postale ordinario o telegrafico;

e) con carta di credito nei casi in cui è ammessa.

2. Nel caso di pagamento mediante le forme di cui al comma 2, lettera e), dovrà previamente essere assunto specifico atto deliberativo della Giunta regionale con il quale si individuino i soggetti titolari della disponibilità della carta di credito, le modalità, le forme ed i termini dell’utilizzo; nel medesimo provvedimento dovrà essere indicato il tipo di carta di credito ed il conto corrente bancario su cui appoggiarla.

3. Il responsabile della cassa economale ed i funzionari che vi operano non possono ricevere restituzioni, a qualsiasi titolo, in denaro contante, bensì soltanto tramite specifico ed apposito bonifico bancario intestato alla “Regione Piemonte - Cassa economale centrale”.

Art. 24.
(Rendiconto dei pagamenti effettuati
con le casse economali)

1. Il responsabile del Servizio cassa economale centrale, almeno mensilmente, ed i Responsabili delle casse economali periferiche, almeno trimestralmente, devono presentare al Settore Ragioneria i rendiconti, allegandovi la documentazione necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

2. Tali rendiconti, distinti per ogni capitolo di bilancio, devono riportare l’oggetto della spesa, l’importo e la data del relativo pagamento.

3. I rendiconti vengono approvati, al fine del reintegro dei fondi e del discarico contabile, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Qualora nei rendiconti risultino irregolarità, il responsabile del Settore Ragioneria restituisce, al responsabile della cassa economale interessata, la documentazione al fine della sua conseguente regolarizzazione.

5. Qualora la regolarizzazione dei rendiconti non venga effettuata i rendiconti sono rimessi alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 25.
(Versamento degli interessi bancari
ed estinzione dei fondi economali)

1. I responsabili delle casse economali devono riversare alla Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessi bancari maturati sui propri conti al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. La Giunta regionale, con la propria deliberazione di cui all’articolo 7 provvede all’assegnazione dei fondi destinati alle diverse casse economali. Entro dieci giorni dall’assegnazione e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno, le casse dovranno restituire il fondo dell’anno precedente.

Art. 26.
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni della legge e del regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, nonché quelle sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato.

Art. 27.
(Abrogazione)

1. E’ abrogato il regolamento regionale 18 ottobre 1996, n. 3.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 settembre 2000

Enzo Ghigo