Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000

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Codice 14.3
D.D. 9 agosto 2000, n. 727

Regio Decreto n. 3267/23 e Legge Regionale n. 45/89. Ditta: Colomion - S.p.A. -. Comune: Bardonecchia. Località: Teppe Des Hippolitres. Lavori: Realizzazione di un Laghetto Artificiale per Innevamento Programmato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 09/08/89 n. 45 la ditta Colomion - S.p.A. - con sede in Bardonecchia, Regione Molino 18, a effettuare le trasformazioni del suolo per la Realizzazione di un Laghetto Artificiale per Innevamento Programmato, in Comune di Bardonecchia su terreni censiti in Catasto al Comune censuario di Melezet, foglio 25, mappali 359 e 360.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettare le seguenti prescrizioni:

1) I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla documentazione progettuale presentata.

2) I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

3) L’opera di scarico del laghetto dovrà essere realizzata con un pozzetto di dissipazione, in modo da impedire fenomeni di ruscellamento concentrato.

4) I terreni di riporto dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore inferiore a 50 cm, inerbiti e dotati di un sistema di drenaggio per le acque superficiali.

I lavori dovranno essere portati a termine entro cinque anni dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi della L.R. n. 45/89 art. 8 il titolare dell’autorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale di lire 1.000.000= per la modificazione del suolo di ha 0,20.00 secondo una delle seguenti modalità, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori:

- versamento sul capitolo n. 3045 direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi n. 2, Torino;

- versamento su c/c postale n. 10364107 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino;

- fidejussione bancaria od assicurativa, ovvero di altri Enti Pubblici a ciò autorizzati.

Ai sensi della L.R. n. 45/89 art. 9 comma 4 lettera b) si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto impianto di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Vincenzo Scannella