Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000
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Codice 9.2
Affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo
01-01-2001/31.12.2006. Indizione di gara
IL DIRIGENTE
- Vista la L.R. n. 51 dell8 agosto 1997;
- vista la D.G.R. n. 2-22476 dell8 settembre 1997;
- vista la D.G.R. n. 14-306 del 29 giugno 2000, verbale n. 6, con la quale
viene autorizzata la gara per laffidamento del Servizio di Tesoreria della
Regione Piemonte per il periodo 01.01.2001/31.12.2006;
- considerato che in data 31.12.2000 verrà a scadere lattuale contratto
per il Servizio di Tesoreria;
- ritenuto necessario procedere ad affidare il Servizio in questione ad
idoneo Istituto di Credito mediante specifica gara dappalto;
- ravvisata la necessità di procedere ad affidare il Servizio di Tesoreria
mediante gara dappalto con le procedure previste dallart. 6 comma 1 lettera
a) (pubblico incanto) del D.Lgs. n. 157 del 17.03.1995 e successive modifiche
ed integrazioni;
- ritenutosi opportuno procedere alla scelta del contraente mediante il
criterio di aggiudicazione prevista dallart. 23, 1º comma lett. b) del
D.Lgs. n. 157 del 17.03.1995 e s.m.i. e secondo gli elementi di valutazione
previsti dal capitolato speciale dappalto allart. 23.
Tutto ciò premesso e considerato
determina
- Di procedere allaffidamento del Servizio di Tesoreria della Regione
Piemonte per il periodo 01.01.2001/31.12.2006;
- di autorizzare lespletamento della gara con la procedura prevista dallart.
6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 157 del 17.03.1995 e s.m.i.;
- di effettuare la scelta del contraente con i criteri previsti dallart.
23, 1º comma, lett. b) del decreto sopracitato e secondo gli elementi di
valutazione previsti dallart. 23 del capitolato dappalto;
- di approvare il capitolato speciale dappalto che si allega alla presente
per farne parte integrante.
Loriginale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso
la Direzione, mentre copia conforme alloriginale sarà inviata al Settore
attività negoziali e contrattuali per i provvedimenti di competenza, altra
copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione.
Il Direttore regionale
Contratto per lAffidamento del
Art. 1 - Materia del Capitolato
Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di Tesoreria della Regione
Piemonte che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione
finanziaria dellAmministrazione Regionale, tra laltro, alla riscossione
delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori
ed, in generale, agli adempimenti previsti dalla Legge di contabilità regionale
n. 55 del 29 dicembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
Il servizio di tesoreria è disciplinato dalla Legge Regionale n. 59 del
5 dicembre 1975, dalle Condizioni Generali approvate con delibera del
Consiglio Regionale n. 106 del 14 settembre 1976 nonchè dalle condizioni
qui di seguito precisate.
Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici,
con collegamento tra il servizio finanziario dellEnte e il Tesorerie,
al fine di consentire linterscambio dei dati e della documentazione relativa
alla gestione del servizio.
Art. 2 - Bilancio di Previsione
Per gli opportuni controlli degli stanziamenti di cassa, lEnte trasmette
al Tesorerie il Bilancio di previsione annuale nonchè le eventuali successive
variazioni.
Nelle more dellemanazione della legge di approvazione del Bilancio di
previsione, sarà cura dellEnte trasmettere al Tesorerie la legge di autorizzazione
allesercizio provvisorio.
Art. 3 - Conto per le Giacenze di Cassa
Le globali giacenze di cassa, derivanti dal Servizio di Tesoreria e da
eventuali gestioni speciali dellEnte, sono intrattenute in apposito conto
unico a nome dellEnte medesimo presso il Tesorerie.
Nelle giacenze iniziali di tale conto sono comprese:
a) le somme di pertinenza della Regione comune depositate presso il Tesorerie;
b) le somme risultanti dai conti di corrispondenza aperti ai Funzionari
delegati della Regione.
Art. 4 - Riscossioni
LEnte delega il Tesorerie a riscuotere tutte le somme che hanno riferimento
al bilancio regionale.
Le entrate sono incassate dal Tesorerie in base ad ordini di riscossione
anche cumulativi emessi dal Settore Ragioneria.
Il Tesorerie cura anche lincasso di crediti, attraverso il servizio elettronico
R.I.D. e carta di credito, attivabili sia attraverso le procedure tradizionali,
sia attraverso servizi telematici su reti aperte che lEnte deciderà di
erogare.
Il Tesorerie deve accettare, salvo espressa diffida dallEnte, le somme
ed i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, con lesatta
indicazione del versante, del codice fiscale e della causale di versamento,
accreditandole in un Conto Sospeso regolato a condizioni pari a quelle
del conto unico presso il Tesorerie e rilasciandone ricevuta bancaria con
lindicazione del titolo di versamento e con la clausola Salvo conferma
ed accettazione da parte dellEnte.
Il Tesorerie segnala tali incassi al Settore Ragioneria - Entrate - richiedendone
la conferma mediante lemissione dei corrispondenti ordini di riscossione.
Per le somme comunque riscosse il Tesorerie rilascia quietanza liberatoria
da staccare da apposito bollettario contrassegnato da un numero progressivo
nellambito di ciascun esercizio finanziario.
Gli ordini di riscossione sono trasmessi al Tesorerie direttamente dalla
ragioneria dellEnte - Settore Ragioneria - e sono accompagnati da distinte
in duplice esemplare di cui una da restituire per ricevuta.
Art. 5 - Pagamenti
Il Tesorerie effettua i pagamenti in qualunque località dello Stato ed
occorrendo anche allestero, sulla base di mandati individuali o collettivi,
ordini di accreditamento emessi a favore di Funzionari delegati e ruoli
di spesa fissa, emessi dal Settore Ragioneria.
Detti ruoli di spesa fissa, in carico al Tesorerie cessante, sono trasferiti
al Tesorerie subentrante allatto del trasferimento del servizio.
Il Tesorerie deve provvedere al pagamento di spese fisse (retribuzioni,
indennità, imposte, tasse, canoni, premi di assicurazioni), derivanti da
leggi, contratti, regolamenti e deliberazioni, improrogabilmente alle date
e per gli importi prestabiliti nei ruoli, liste di carico od altro simile
documento, preventivamente trasmessi dallEnte nei limiti dei fondi disponibili
di cassa con valuta il giorno di scadenza.
I titoli di spesa sono ammessi al pagamento come segue:
a) sulla piazza di Torino entro il primo giorno lavorativo per le Aziende
di credito, susseguente a quello di consegna al Tesorerie;
b) sulle altre piazze entro il secondo giorno lavorativo per le Aziende
di credito, susseguente a quello di consegna al Tesorerie.
I titoli di pagamento vengono trasmessi dal Settore Ragioneria dellEnte
al Tesorerie che provvede alla relativa contabilizzazione nel conto di
Tesoreria; sono accompagnati da distinte in duplice esemplare di cui uno
da restituire per ricevuta.
Art. 6 - Accreditamenti a Funzionari Delegati
Le assegnazioni di fondi a favore di funzionari delegati, attraverso ordini
di accreditamento, sono rese esigibili in singoli conti accesi, presso
il Tesorerie ovvero proprie Agenzie.
Il Funzionario delegato utilizzerà per gli accreditamenti fatti dallEnte,
lo stesso istituto che gestisce la Tesoreria; ove non abbia propri recapiti
o sportelli; il Tesoriere potrà avvalersi di altre Aziende di credito corrispondenti
o di altri tramiti, alle stesse condizioni in cui viene svolto il Servizio
di Tesoreria per lEnte Regione.
I conti correnti sono accesi a richiesta della Direzione Bilanci e Finanze.
Gli ordini di accreditamento sono trasmessi dal Settore Ragioneria dellEnte
al Tesorerie accompagnati da distinte in duplice esemplare di cui una da
restituire per ricevuta.
Il Funzionario delegato effettua i prelevamenti mediante buoni a favore
di se medesimo o mediante ordinativi a favore di creditori.
Gli ordinativi ed i buoni firmati dai Funzionari delegati saranno trasmessi
direttamente dagli stessi al Tesoriere, presso il quale sono appoggiate
le assegnazioni di fondi con lelenco in duplice esemplare di cui uno da
restituirsi per ricevuta.
Art. 7 - Modalità e Condizioni dei Pagamenti
Il Tesorerie esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa
riportati sui capitoli del bilancio di previsione, tenuto conto delle successive
variazioni autorizzate.
Il Tesorerie provvede alla relativa contabilizzazione nel conto di tesoreria.
I titoli di spesa emessi dalla Regione saranno estinti, su disposizione
dellEnte, con le seguenti modalità:
a) - in contanti;
b) - commutazione in quietanza di tesoreria delle somme di cui lEnte ordina
il pagamento a suo favore, a titolo di ritenuta sugli assegni del personale
e/o per altre eventuali occorrenze;
c) - versamento in c/c postale;
d) - accreditamento in c/c bancario;
e) - commutazione in assegno circolare;
f) - mediante vaglia postale, anche telegrafico o assegni postali localizzati;
g) - mediante assegno di bonifico;
h) - via telematica.
Sui titoli di pagamento estinti deve risultare il timbro del Tesorerie
e la data di quietanza.
Il Tesorerie non darà corso al pagamento di titoli di spesa che non siano
muniti di firme, nonchè al pagamento dei titoli non completi sui quali
risultino abrasioni, cancellature e discordanze tra limporto scritto in
lettere e quello scritto in cifre.
Gli avvisi di pagamento predisposti dalla Regione ed allegati ai relativi
titoli di pagamento, sono trasmessi ai beneficiari direttamente dal Tesorerie
entro il primo giorno lavorativo, per le Aziende di credito, susseguente
a quello di ricezione.
Al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dello Stato od
allestero, ove non abbia propri recapiti o sportelli, il Tesorerie potrà
avvalersi di altre Aziende di credito corrispondenti o di altri tramiti,
alle stesse condizioni in cui viene scolto il Servizio di Tesoreria per
lEnte Regione.
Art. 8 - Adempimenti Fiscali sui Pagamenti
Il Tesorerie si impegna a seguire le istruzioni che lEnte impartirà per
lassoggettamento degli ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà
essere ritenuto responsabile di eventuali inesattezze nelle istruzioni
impartite dallEnte.
Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di
altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ricevute
previste da norme di legge, il Tesorerie è esonerato da ogni responsabilità
in merito allapplicazione di tali norme di legge, essendo suo compito
provvedere ai pagamenti nellesatta misura risultante dai relativi mandati.
Art. 9 - Comunicazione delle Firme Autorizzate
Il Direttore Bilanci e Finanze comunica preventivamente al Tesorerie le
generalità delle persone autorizzate a firmare e vistare i titoli di entrata
e di spesa; comunica altresì tempestivamente le eventuali variazioni, corredando
le comunicazioni con le relative firme originali.
I titoli di spesa sono firmati dal Direttore Bilanci e Finanze e sono vistati
dal responsabile del Settore Ragioneria o da altro funzionario alluopo
da lui designato.
Il Tesorerie è tenuto a non dare esecuzione a titoli di spesa non muniti
delle firme di cui al precedente comma.
Gli ordini di riscossione sono vistati dal funzionario appositamente incaricato
dal Direttore Bilanci e Finanze.
La firma sui mandati di pagamento e sulle reversali dincasso può essere
apposta anche in via informatica.
Art. 10 - Conto Riassuntivo e Partitario di Cassa
Il Tesorerie ha lobbligo di tenere aggiornati e custodire:
a) il conto consuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale c/c
ordinario;
b) il registro di carico dei titoli di spesa e di entrata, nel quale dovranno
essere annotati gli ordini di riscossione e di pagamento secondo la data
di ricevimento;
c) il bollettario delle riscossioni;
d) il partitario analitico per capitolo di bilancio dei titoli di entrata
e di spesa assunti in carico.
Ha altresì lobbligo di fornire, a richiesta dellEnte, la situazione degli
ordinativi ineseguiti nonchè ogni altra evidenza richiesta dallEnte.
Art. 11 - Comunicazioni - Chiusura dei Conti - Reclami
Il Tesoriere è tenuto a trasmettere alla Ragioneria dellEnte le seguenti
comunicazioni:
1. giornalmente, lelenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati
sul conto di Tesoreria;
2. ogni mese, la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli
capitoli di entrata e di spesa, unitamente al riepilogo complessivo degli
stessi, corredata dagli ordinativi esistenti nonchè dalla situazione di
quelli inesistenti, riferita però al 30 del mese antecedente a quello di
riferimento;
3. alla chiusura annuale del conto corrente o alla fine di ogni trimestre
- qualora il conto risultasse debitore per interessi - gli estratti conto
regolati, alle suddette date, per capitali ed interessi.
LEnte si obbliga a verificare gli elementi di cui sopra e a darne il benestare,
oppure a segnalare tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla
data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze
riscontrate, che devono essere subito eliminate.
Il Tesorerie resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata
o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dallEnte
nei documenti contabili di cui sopra.
LEnte è tenuto a segnalare tempestivamente al Tesoriere gli eventuali
reclami che pervenissero circa lo svolgimento del servizio.
Il Tesorerie è tenuto a fornire dati statistici che lEnte richiederà in
ordine al servizio di tesoreria con modalità da concordarsi tenendo conto
delle reciproche esigenze.
Art. 12 - Raccordo Reciproco delle Contabilità
Su richiesta dellEnte, il Tesorerie procede al raccordo della propria
contabilità con quella dellEnte stesso.
Copia del quadro del predetto raccordo sarà inviata alla Ragioneria della
Regione.
A chiusura di ciascun esercizio finanziario, raccordate le risultanze del
conto, lEnte dispone il trasferimento a nuovo del saldo di cassa dellesercizio
scaduto, inviando apposita comunicazione al Tesorerie.
Art. 13 - Altri Servizi
LIstituto Tesorerie deve garantire, entro la data di inizio del servizio,
lattivazione di uno sportello bancario per il pubblico nella sede della
Tesoreria regionale, fermo restando che i due servizi dovranno essere gestiti
in forma distinta.
Le spese per lattivazione di detto sportello bancario saranno a completo
carico della banca Tesoriere la quale dovrà corrispondere alla Regione
un importo annuo non inferiore a lire 250.000.000.
Nei capoluoghi di provincia della Regione Piemonte, deve essere garantita
lapertura di uno sportello di tesoreria anche con funzioni bancarie.
La domiciliazione delle bollette delle utenze e cartelle esattoriali.
La gestione di tutte le casse economali della Regione Piemonte.
Art. 14 - Aggiornamento del Servizio di Tesoreria
Di comune accordo o per disposizioni legislative, le parti potranno in
ogni momento apportare alla disciplina del servizio di Tesoreria tutti
i perfezionamenti ritenuti necessari per garantirne un più efficace funzionamento.
Art. 15 - Sede ed Orario del Servizio di Tesoreria
Il servizio di Tesoreria è svolto presso la sede della Regione in via Garibaldi,
2 in locali messi a disposizione dalla Regione stessa.
Per luso di detti locali è stato pagato dallIstituto che per primo ha
svolto le funzioni di tesoriere, la somma di L. 1.000.000.000 per una concessione
di anni 29.
Al momento del subingresso del nuovo Tesorerie, lo stesso corrisponderà
a quello cessante, limporto del debito residuo risultante in quel momento
dal piano di ammortamento di L. 1.000.000.000 (un miliardo) per 29 (ventinove)
mesi al tasso del 13,95% (tredici e novantacinque centesimi).
Il servizio è disimpegnato nei giorni lavorativi per le Aziende di credito
e con orario per il pubblico pari a quello vigente sulla piazza per le
Aziende di credito stesse.
Il pagamento degli stipendi al personale dellEnte viene effettuato in
orario compatibile con le norme di cui sopra e con quelle di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle Aziende
di credito.
Art. 16 - Condizioni per le Operazioni di Tesoreria
Per le operazioni inerenti il servizio di Tesoreria si convengono le seguenti
condizioni:
a) - Tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento;
b) - Tasso debitore rispetto al tasso ufficiale di riferimento;
c) - Valuta per gli incassi;
d) - Valuta per i pagamenti;
e) - Valuta su giri conto:
compensata per tutti i movimenti sui conti in capo allEnte.
Le condizioni di valuta di cui al punto c) saranno data anche per gli incassi
con la clausola Salvo conferma di accettazione da parte dellEnte.
Art. 17 - Rendiconto Finanziario
Il rendiconto della gestione annuale è compilato dal Tesorerie, avendo
riguardo alle norme di contabilità vigenti ed in particolare alla Legge
Regionale n. 55 del 29 dicembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni,
e presentato allEnte entro e non oltre il 20 marzo dellanno successivo
a quello di gestione.
Resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino
al normale discarico e cioè la sua approvazione con la pubblicazione della
relativa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18 - Gratuità del Servizio - Amministrazione di Titoli e Valori in
Deposito - Vigilanza
Il sevizio di Tesoreria, la gestione dei conti in capo allEnte, la custodia
e lamministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dellEnte, nonchè
dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi
a favore dellEnte, sono resi senza alcun compenso e con il solo rimborso
delle spese postali sostenute.
Il deposito ed il prelievo e, comunque, il movimento di titoli e valori
di cui sopra, dovrà essere autorizzato dai competenti organi della Regione
con apposito ordine delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi
di riscossione o di pagamento o da quelli che ne hanno disposto la custodia.
Il Tesoriere risponderà solidalmente di tutte le somme e di tutti i valori
che terrà in consegna per conto dellEnte nonchè di tutte le operazioni
comunque attinenti al servizio di Tesoreria Regionale.
La vigilanza sulla gestione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla
Giunta Regionale come previsto dallart. 5 della Legge Regionale n. 59
del 5 dicembre 1975, tramite la Direzione Bilanci e Finanze.
Art. 19 - Limiti di Pagamento - Anticipazioni
I pagamenti sono contabilizzati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati
ai singoli capitoli del Bilancio di previsione, tenendo conto delle successive
variazioni, ed eseguiti nei limiti delle effettive giacenze di cassa dellEnte
alle seguenti condizioni di tasso: tasso ufficiale di riferimento + o -
......
Il Tesorerie si impegna a concedere allEnte anticipazioni destinate a
fronteggiare eventuali occorrenze di cassa in misura pari a quella consentita
dallart. 10, 4º comma della Legge 16-5-1970 n. 281 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Le predette anticipazioni devono essere estinte nellesercizio finanziario
nel quale sono state contratte.
Il Tesoriere comunicherà giornalmente alla Ragioneria dellEnte lammontare
delle somme eventualmente scoperte e, periodicamente, invierà lestratto
conto, regolato per capitoli ed interessi.
In caso di nuova gestione del servizio, lEnte assume lobbligo di far
rilevare al Tesorerie subentrante allatto dellassunzione del servizio
medesimo, ogni e qualsiasi esposizione esistente in relazione alle sopracitate
anticipazioni.
Art. 20 - Sponsorizzazioni
Il Tesorerie, in vigenza della presente convenzione, corrisponde alla Regione
Piemonte un contributo per iniziative culturali, sociali, assistenziali,
sportive di lire ..... annue.
Art. 21 - Condizioni Particolari per i Dipendenti
Con apposita convenzione si regoleranno le condizioni agevolative per i
dipendenti della Regione Piemonte.
Art. 22 - Impegni di Collaborazione
Listituto o gli istituti di credito, allatto dellassunzione del servizio
di Tesoreria Regionale, assicurano la più ampia collaborazione allEnte
per agevolare la realizzazione di programmi finanziari volti allo sviluppo
economico-sociale del territorio regionale, nel rispetto delle leggi bancarie
e delle relative norme statutarie.
Lambito di tale impegno collaborativo comprende inoltre:
a) la soluzione di problemi bancari relativi allassistenza creditizia,
occorrente allattuazione di Leggi Regionali, riguardanti provvidenze a
favore di Enti ed operatori regionali, compresi i prestiti donore ai sensi
dellart. n. 16 della Legge n. 390/1991.
b) la soluzione di problemi bancari relativi allassistenza tecnica necessaria
alla realizzazione di leasing o locazioni finanziarie nonchè allemissione
di prestiti obbligazionari (BOR) della Regione stessa che saranno regolati
nella convenzione.
Per assicurare la più ampia collaborazione allEnte, in relazione a programmi
volti allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, verrà costituito
un gruppo di lavoro, disciplinato da apposito regolamento, composto da
3 rappresentanti dellEnte e da tre altrettanti designati dagli Istituti,
che si riunirà bimestralmente nonchè ogni qualvolta una delle parti ne
faccia richiesta, per lesame, la soluzione e lassistenza di problemi
inerenti i servizi di Tesoreria e quelli bancari.
Art. 23 - Criteri per lAffidamento del Servizio di Tesoreria
Il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte è affidato mediante pubblico
incanto art. 6 comma 1 punto a (Decreto legislativo 157/95) ad un Istituto
o più Istituti di credito opportunamente associati, di cui allart. 1 della
Legge Regionale del 5 dicembre 1975, previa valutazione delle offerte presentate
dalle Aziende di credito, che dichiarino di aver preso visione del presente
capitolato e, nellaccettarlo integralmente, precisino le condizioni che
sono disposte a praticare allEnte, in riferimento ai seguenti punti:
- Le condizioni di tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento.
- Le condizioni di tasso debitore rispetto al tasso ufficiale di riferimento.
- Le condizioni di valuta.
- Utilità o servizi ritenuti dinteresse della collettività e dellEnte.
Laggiudicazione, avverrà sulla base dellofferta definitiva risultante
economicamente più vantaggiosa (art. 23 comma 1 punto b), tenuto conto
dei crediti sopra indicati.
La maggiore vantaggiosità dellofferta è determinata, oltre che da quanto
previsto dal 1º comma del presente articolo, dal più elevato punteggio
complessivo attribuito, a giudizio insindacabile dellEnte, quale somma
dei punteggi derivanti dai sottoelencati elementi di valutazione:
Elementi di Valutazione Economica
1) Condizioni di tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento.
Max punti 15
Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:
massimo punti (15) x T. singola offerta / T. massimo offerto.
2) Condizioni di tasso debitore rispetto al tasso ufficiale di riferimento.
Max punti 15
Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:
massimo punti (15) x T. minimo offerto / T. singola offerta.
3) Le condizioni di valuta con riferimento allart. 16 punti c) e d) del
capitolato
Punto c Max punti 3
Punto d Max punti 2
4) Costo delle operazioni bancarie a carico di terzi nei rapporti credito
- debito con la Regione. Max punti 25
Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:
max punti (25) x c. op. minimo offerto / c. singola offerta.
Elementi di Valutazione Tecnica
A) Per importi superiori a quanto previsto dallart. 13. Max punti 15
B) Invarianza dellIstituto che gestisce il servizio di Tesoreria per tutta
la durata della convenzione. Max punti 10
C) Valuta delle operazioni per i beneficiari Max punti 5
D) Esperienza di gestione di Tesoreria Max punti 15
E) Valutazione per sponsorizzazione (art. 20) Max punti 5
Art. 24 - Durata della Convenzione
La convenzione decorrerà dal giorno 1 gennaio 2001 ed avrà scadenza il
giorno 31 dicembre 2006.
E preferibile, in caso di Istituti di credito associati, che lIstituto
capofila gestisca la Tesoreria per tutta la durata della convenzione; in
tal caso deve essere assunto esplicito impegno.
Si potrà procedere al rinnovo della convenzione solo secondo i limiti e
con le modalità di cui allart. 6 della Legge n. 537 del 1993, così come
sostituito dallart. 44 della Legge n. 724 del 1994 ovvero secondo le normative
vigenti in materia alla data di scadenza.
Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione sono a carico
del Tesorerie.
Art. 25 - Estensione
Le condizioni del presente contratto sono estensibili agli Enti, comunque
dipendenti dalla Regione, previa autorizzazione della stessa.
Art. 26 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle
leggi ed ai regolamenti emanati in materia, con particolare riguardo alla
Legge dello Stato 19/5/1976 n. 335 nonchè alla Legge Regionale del 29/12/1981
n. 55 e successive modifiche od integrazioni.
Art. 27 - Domicilio delle Parti - Foro Competente
I contraenti eleggeranno il domicilio presso le rispettive sedi centrali.
Per ogni controversia unico foro competente è quello di Torino.
D.D. 6 luglio 2000, n. 176
Pierluigi Lesca
Servizio di Tesoreria
della Regione per il
Periodo
01-01-2001/31-12-2006.