Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000

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Codice 9.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 176

Affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 01-01-2001/31.12.2006. Indizione di gara

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n. 51 dell’8 agosto 1997;

- vista la D.G.R. n. 2-22476 dell’8 settembre 1997;

- vista la D.G.R. n. 14-306 del 29 giugno 2000, verbale n. 6, con la quale viene autorizzata la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 01.01.2001/31.12.2006;

- considerato che in data 31.12.2000 verrà a scadere l’attuale contratto per il Servizio di Tesoreria;

- ritenuto necessario procedere ad affidare il Servizio in questione ad idoneo Istituto di Credito mediante specifica gara d’appalto;

- ravvisata la necessità di procedere ad affidare il Servizio di Tesoreria mediante gara d’appalto con le procedure previste dall’art. 6 comma 1 lettera a) (pubblico incanto) del D.Lgs. n. 157 del 17.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

- ritenutosi opportuno procedere alla scelta del contraente mediante il criterio di aggiudicazione prevista dall’art. 23, 1º comma lett. b) del D.Lgs. n. 157 del 17.03.1995 e s.m.i. e secondo gli elementi di valutazione previsti dal capitolato speciale d’appalto all’art. 23.

Tutto ciò premesso e considerato

determina

- Di procedere all’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 01.01.2001/31.12.2006;

- di autorizzare l’espletamento della gara con la procedura prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 157 del 17.03.1995 e s.m.i.;

- di effettuare la scelta del contraente con i criteri previsti dall’art. 23, 1º comma, lett. b) del decreto sopracitato e secondo gli elementi di valutazione previsti dall’art. 23 del capitolato d’appalto;

- di approvare il capitolato speciale d’appalto che si allega alla presente per farne parte integrante.

L’originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Direzione, mentre copia conforme all’originale sarà inviata al Settore attività negoziali e contrattuali per i provvedimenti di competenza, altra copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca

Contratto per l’Affidamento del
Servizio di Tesoreria
della Regione per il Periodo
01-01-2001/31-12-2006.

Art. 1 - Materia del Capitolato

Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di Tesoreria della Regione Piemonte che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Amministrazione Regionale, tra l’altro, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed, in generale, agli adempimenti previsti dalla Legge di contabilità regionale n. 55 del 29 dicembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio di tesoreria è disciplinato dalla Legge Regionale n. 59 del 5 dicembre 1975, dalle “Condizioni Generali” approvate con delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 14 settembre 1976 nonchè dalle condizioni qui di seguito precisate.

Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento tra il servizio finanziario dell’Ente e il Tesorerie, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

Art. 2 - Bilancio di Previsione

Per gli opportuni controlli degli stanziamenti di cassa, l’Ente trasmette al Tesorerie il Bilancio di previsione annuale nonchè le eventuali successive variazioni.

Nelle more dell’emanazione della legge di approvazione del Bilancio di previsione, sarà cura dell’Ente trasmettere al Tesorerie la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

Art. 3 - Conto per le Giacenze di Cassa

Le globali giacenze di cassa, derivanti dal Servizio di Tesoreria e da eventuali gestioni speciali dell’Ente, sono intrattenute in apposito conto unico a nome dell’Ente medesimo presso il Tesorerie.

Nelle giacenze iniziali di tale conto sono comprese:

a) le somme di pertinenza della Regione comune depositate presso il Tesorerie;

b) le somme risultanti dai conti di corrispondenza aperti ai Funzionari delegati della Regione.

Art. 4 - Riscossioni

L’Ente delega il Tesorerie a riscuotere tutte le somme che hanno riferimento al bilancio regionale.

Le entrate sono incassate dal Tesorerie in base ad ordini di riscossione anche cumulativi emessi dal Settore Ragioneria.

Il Tesorerie cura anche l’incasso di crediti, attraverso il servizio elettronico R.I.D. e carta di credito, attivabili sia attraverso le procedure tradizionali, sia attraverso servizi telematici su reti aperte che l’Ente deciderà di erogare.

Il Tesorerie deve accettare, salvo espressa diffida dall’Ente, le somme ed i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, con l’esatta indicazione del versante, del codice fiscale e della causale di versamento, accreditandole in un “Conto Sospeso” regolato a condizioni pari a quelle del conto unico presso il Tesorerie e rilasciandone ricevuta bancaria con l’indicazione del titolo di versamento e con la clausola “Salvo conferma ed accettazione da parte dell’Ente”.

Il Tesorerie segnala tali incassi al Settore Ragioneria - Entrate - richiedendone la conferma mediante l’emissione dei corrispondenti ordini di riscossione.

Per le somme comunque riscosse il Tesorerie rilascia quietanza liberatoria da staccare da apposito bollettario contrassegnato da un numero progressivo nell’ambito di ciascun esercizio finanziario.

Gli ordini di riscossione sono trasmessi al Tesorerie direttamente dalla ragioneria dell’Ente - Settore Ragioneria - e sono accompagnati da distinte in duplice esemplare di cui una da restituire per ricevuta.

Art. 5 - Pagamenti

Il Tesorerie effettua i pagamenti in qualunque località dello Stato ed occorrendo anche all’estero, sulla base di mandati individuali o collettivi, ordini di accreditamento emessi a favore di Funzionari delegati e ruoli di spesa fissa, emessi dal Settore Ragioneria.

Detti ruoli di spesa fissa, in carico al Tesorerie cessante, sono trasferiti al Tesorerie subentrante all’atto del trasferimento del servizio.

Il Tesorerie deve provvedere al pagamento di spese fisse (retribuzioni, indennità, imposte, tasse, canoni, premi di assicurazioni), derivanti da leggi, contratti, regolamenti e deliberazioni, improrogabilmente alle date e per gli importi prestabiliti nei ruoli, liste di carico od altro simile documento, preventivamente trasmessi dall’Ente nei limiti dei fondi disponibili di cassa con valuta il giorno di scadenza.

I titoli di spesa sono ammessi al pagamento come segue:

a) sulla piazza di Torino entro il primo giorno lavorativo per le Aziende di credito, susseguente a quello di consegna al Tesorerie;

b) sulle altre piazze entro il secondo giorno lavorativo per le Aziende di credito, susseguente a quello di consegna al Tesorerie.

I titoli di pagamento vengono trasmessi dal Settore Ragioneria dell’Ente al Tesorerie che provvede alla relativa contabilizzazione nel conto di Tesoreria; sono accompagnati da distinte in duplice esemplare di cui uno da restituire per ricevuta.

Art. 6 - Accreditamenti a Funzionari Delegati

Le assegnazioni di fondi a favore di funzionari delegati, attraverso ordini di accreditamento, sono rese esigibili in singoli conti accesi, presso il Tesorerie ovvero proprie Agenzie.

Il Funzionario delegato utilizzerà per gli accreditamenti fatti dall’Ente, lo stesso istituto che gestisce la Tesoreria; ove non abbia propri recapiti o sportelli; il Tesoriere potrà avvalersi di altre Aziende di credito corrispondenti o di altri tramiti, alle stesse condizioni in cui viene svolto il Servizio di Tesoreria per l’Ente Regione.

I conti correnti sono accesi a richiesta della Direzione Bilanci e Finanze.

Gli ordini di accreditamento sono trasmessi dal Settore Ragioneria dell’Ente al Tesorerie accompagnati da distinte in duplice esemplare di cui una da restituire per ricevuta.

Il Funzionario delegato effettua i prelevamenti mediante buoni a favore di se medesimo o mediante ordinativi a favore di creditori.

Gli ordinativi ed i buoni firmati dai Funzionari delegati saranno trasmessi direttamente dagli stessi al Tesoriere, presso il quale sono appoggiate le assegnazioni di fondi con l’elenco in duplice esemplare di cui uno da restituirsi per ricevuta.

Art. 7 - Modalità e Condizioni dei Pagamenti

Il Tesorerie esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa riportati sui capitoli del bilancio di previsione, tenuto conto delle successive variazioni autorizzate.

Il Tesorerie provvede alla relativa contabilizzazione nel conto di tesoreria.

I titoli di spesa emessi dalla Regione saranno estinti, su disposizione dell’Ente, con le seguenti modalità:

a) - in contanti;

b) - commutazione in quietanza di tesoreria delle somme di cui l’Ente ordina il pagamento a suo favore, a titolo di ritenuta sugli assegni del personale e/o per altre eventuali occorrenze;

c) - versamento in c/c postale;

d) - accreditamento in c/c bancario;

e) - commutazione in assegno circolare;

f) - mediante vaglia postale, anche telegrafico o assegni postali localizzati;

g) - mediante assegno di bonifico;

h) - via telematica.

Sui titoli di pagamento estinti deve risultare il timbro del Tesorerie e la data di quietanza.

Il Tesorerie non darà corso al pagamento di titoli di spesa che non siano muniti di firme, nonchè al pagamento dei titoli non completi sui quali risultino abrasioni, cancellature e discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre.

Gli avvisi di pagamento predisposti dalla Regione ed allegati ai relativi titoli di pagamento, sono trasmessi ai beneficiari direttamente dal Tesorerie entro il primo giorno lavorativo, per le Aziende di credito, susseguente a quello di ricezione.

Al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dello Stato od all’estero, ove non abbia propri recapiti o sportelli, il Tesorerie potrà avvalersi di altre Aziende di credito corrispondenti o di altri tramiti, alle stesse condizioni in cui viene scolto il Servizio di Tesoreria per l’Ente Regione.

Art. 8 - Adempimenti Fiscali sui Pagamenti

Il Tesorerie si impegna a seguire le istruzioni che l’Ente impartirà per l’assoggettamento degli ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali inesattezze nelle istruzioni impartite dall’Ente.

Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ricevute previste da norme di legge, il Tesorerie è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione di tali norme di legge, essendo suo compito provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.

Art. 9 - Comunicazione delle Firme Autorizzate

Il Direttore Bilanci e Finanze comunica preventivamente al Tesorerie le generalità delle persone autorizzate a firmare e vistare i titoli di entrata e di spesa; comunica altresì tempestivamente le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni con le relative firme originali.

I titoli di spesa sono firmati dal Direttore Bilanci e Finanze e sono vistati dal responsabile del Settore Ragioneria o da altro funzionario all’uopo da lui designato.

Il Tesorerie è tenuto a non dare esecuzione a titoli di spesa non muniti delle firme di cui al precedente comma.

Gli ordini di riscossione sono vistati dal funzionario appositamente incaricato dal Direttore Bilanci e Finanze.

La firma sui mandati di pagamento e sulle reversali d’incasso può essere apposta anche in via informatica.

Art. 10 - Conto Riassuntivo e Partitario di Cassa

Il Tesorerie ha l’obbligo di tenere aggiornati e custodire:

a) il conto consuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale c/c ordinario;

b) il registro di carico dei titoli di spesa e di entrata, nel quale dovranno essere annotati gli ordini di riscossione e di pagamento secondo la data di ricevimento;

c) il bollettario delle riscossioni;

d) il partitario analitico per capitolo di bilancio dei titoli di entrata e di spesa assunti in carico.

Ha altresì l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Ente, la situazione degli ordinativi ineseguiti nonchè ogni altra evidenza richiesta dall’Ente.

Art. 11 - Comunicazioni - Chiusura dei Conti - Reclami

Il Tesoriere è tenuto a trasmettere alla Ragioneria dell’Ente le seguenti comunicazioni:

1. giornalmente, l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di Tesoreria;

2. ogni mese, la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli capitoli di entrata e di spesa, unitamente al riepilogo complessivo degli stessi, corredata dagli ordinativi esistenti nonchè dalla situazione di quelli inesistenti, riferita però al 30 del mese antecedente a quello di riferimento;

3. alla chiusura annuale del conto corrente o alla fine di ogni trimestre - qualora il conto risultasse debitore per interessi - gli estratti conto regolati, alle suddette date, per capitali ed interessi.

L’Ente si obbliga a verificare gli elementi di cui sopra e a darne il benestare, oppure a segnalare tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate.

Il Tesorerie resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dall’Ente nei documenti contabili di cui sopra.

L’Ente è tenuto a segnalare tempestivamente al Tesoriere gli eventuali reclami che pervenissero circa lo svolgimento del servizio.

Il Tesorerie è tenuto a fornire dati statistici che l’Ente richiederà in ordine al servizio di tesoreria con modalità da concordarsi tenendo conto delle reciproche esigenze.

Art. 12 - Raccordo Reciproco delle Contabilità

Su richiesta dell’Ente, il Tesorerie procede al raccordo della propria contabilità con quella dell’Ente stesso.

Copia del quadro del predetto raccordo sarà inviata alla Ragioneria della Regione.

A chiusura di ciascun esercizio finanziario, raccordate le risultanze del conto, l’Ente dispone il trasferimento a nuovo del saldo di cassa dell’esercizio scaduto, inviando apposita comunicazione al Tesorerie.

Art. 13 - Altri Servizi

L’Istituto Tesorerie deve garantire, entro la data di inizio del servizio, l’attivazione di uno sportello bancario per il pubblico nella sede della Tesoreria regionale, fermo restando che i due servizi dovranno essere gestiti in forma distinta.

Le spese per l’attivazione di detto sportello bancario saranno a completo carico della banca Tesoriere la quale dovrà corrispondere alla Regione un importo annuo non inferiore a lire 250.000.000.

Nei capoluoghi di provincia della Regione Piemonte, deve essere garantita l’apertura di uno sportello di tesoreria anche con funzioni bancarie.

La domiciliazione delle bollette delle utenze e cartelle esattoriali.

La gestione di tutte le casse economali della Regione Piemonte.

Art. 14 - Aggiornamento del Servizio di Tesoreria

Di comune accordo o per disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio di Tesoreria tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantirne un più efficace funzionamento.

Art. 15 - Sede ed Orario del Servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria è svolto presso la sede della Regione in via Garibaldi, 2 in locali messi a disposizione dalla Regione stessa.

Per l’uso di detti locali è stato pagato dall’Istituto che per primo ha svolto le funzioni di tesoriere, la somma di L. 1.000.000.000 per una concessione di anni 29.

Al momento del subingresso del nuovo Tesorerie, lo stesso corrisponderà a quello cessante, l’importo del debito residuo risultante in quel momento dal piano di ammortamento di L. 1.000.000.000 (un miliardo) per 29 (ventinove) mesi al tasso del 13,95% (tredici e novantacinque centesimi).

Il servizio è disimpegnato nei giorni lavorativi per le Aziende di credito e con orario per il pubblico pari a quello vigente sulla piazza per le Aziende di credito stesse.

Il pagamento degli stipendi al personale dell’Ente viene effettuato in orario compatibile con le norme di cui sopra e con quelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle Aziende di credito.

Art. 16 - Condizioni per le Operazioni di Tesoreria

Per le operazioni inerenti il servizio di Tesoreria si convengono le seguenti condizioni:

a) - Tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento;

b) - Tasso debitore rispetto al tasso ufficiale di riferimento;

c) - Valuta per gli incassi;

d) - Valuta per i pagamenti;

e) - Valuta su giri conto:

compensata per tutti i movimenti sui conti in capo all’Ente.

Le condizioni di valuta di cui al punto c) saranno data anche per gli incassi con la clausola “Salvo conferma di accettazione da parte dell’Ente”.

Art. 17 - Rendiconto Finanziario

Il rendiconto della gestione annuale è compilato dal Tesorerie, avendo riguardo alle norme di contabilità vigenti ed in particolare alla Legge Regionale n. 55 del 29 dicembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni, e presentato all’Ente entro e non oltre il 20 marzo dell’anno successivo a quello di gestione.

Resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino al normale discarico e cioè la sua approvazione con la pubblicazione della relativa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18 - Gratuità del Servizio - Amministrazione di Titoli e Valori in Deposito - Vigilanza

Il sevizio di Tesoreria, la gestione dei conti in capo all’Ente, la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente, nonchè dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore dell’Ente, sono resi senza alcun compenso e con il solo rimborso delle spese postali sostenute.

Il deposito ed il prelievo e, comunque, il movimento di titoli e valori di cui sopra, dovrà essere autorizzato dai competenti organi della Regione con apposito ordine delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di riscossione o di pagamento o da quelli che ne hanno disposto la custodia.

Il Tesoriere risponderà solidalmente di tutte le somme e di tutti i valori che terrà in consegna per conto dell’Ente nonchè di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria Regionale.

La vigilanza sulla gestione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale come previsto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 59 del 5 dicembre 1975, tramite la Direzione Bilanci e Finanze.

Art. 19 - Limiti di Pagamento - Anticipazioni

I pagamenti sono contabilizzati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati ai singoli capitoli del Bilancio di previsione, tenendo conto delle successive variazioni, ed eseguiti nei limiti delle effettive giacenze di cassa dell’Ente alle seguenti condizioni di tasso: tasso ufficiale di riferimento + o - ......

Il Tesorerie si impegna a concedere all’Ente anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali occorrenze di cassa in misura pari a quella consentita dall’art. 10, 4º comma della Legge 16-5-1970 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le predette anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario nel quale sono state contratte.

Il Tesoriere comunicherà giornalmente alla Ragioneria dell’Ente l’ammontare delle somme eventualmente scoperte e, periodicamente, invierà l’estratto conto, regolato per capitoli ed interessi.

In caso di nuova gestione del servizio, l’Ente assume l’obbligo di far rilevare al Tesorerie subentrante all’atto dell’assunzione del servizio medesimo, ogni e qualsiasi esposizione esistente in relazione alle sopracitate anticipazioni.

Art. 20 - Sponsorizzazioni

Il Tesorerie, in vigenza della presente convenzione, corrisponde alla Regione Piemonte un contributo per iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive di lire ..... annue.

Art. 21 - Condizioni Particolari per i Dipendenti

Con apposita convenzione si regoleranno le condizioni agevolative per i dipendenti della Regione Piemonte.

Art. 22 - Impegni di Collaborazione

L’istituto o gli istituti di credito, all’atto dell’assunzione del servizio di Tesoreria Regionale, assicurano la più ampia collaborazione all’Ente per agevolare la realizzazione di programmi finanziari volti allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, nel rispetto delle leggi bancarie e delle relative norme statutarie.

L’ambito di tale impegno collaborativo comprende inoltre:

a) la soluzione di problemi bancari relativi all’assistenza creditizia, occorrente all’attuazione di Leggi Regionali, riguardanti provvidenze a favore di Enti ed operatori regionali, compresi i prestiti d’onore ai sensi dell’art. n. 16 della Legge n. 390/1991.

b) la soluzione di problemi bancari relativi all’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione di leasing o locazioni finanziarie nonchè all’emissione di prestiti obbligazionari (BOR) della Regione stessa che saranno regolati nella convenzione.

Per assicurare la più ampia collaborazione all’Ente, in relazione a programmi volti allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, verrà costituito un gruppo di lavoro, disciplinato da apposito regolamento, composto da 3 rappresentanti dell’Ente e da tre altrettanti designati dagli Istituti, che si riunirà bimestralmente nonchè ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, per l’esame, la soluzione e l’assistenza di problemi inerenti i servizi di Tesoreria e quelli bancari.

Art. 23 - Criteri per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte è affidato mediante pubblico incanto art. 6 comma 1 punto a (Decreto legislativo 157/95) ad un Istituto o più Istituti di credito opportunamente associati, di cui all’art. 1 della Legge Regionale del 5 dicembre 1975, previa valutazione delle offerte presentate dalle Aziende di credito, che dichiarino di aver preso visione del presente capitolato e, nell’accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare all’Ente, in riferimento ai seguenti punti:

- Le condizioni di tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento.

- Le condizioni di tasso debitore rispetto al tasso ufficiale di riferimento.

- Le condizioni di valuta.

- Utilità o servizi ritenuti d’interesse della collettività e dell’Ente.

L’aggiudicazione, avverrà sulla base dell’offerta definitiva risultante economicamente più vantaggiosa (art. 23 comma 1 punto b), tenuto conto dei crediti sopra indicati.

La maggiore vantaggiosità dell’offerta è determinata, oltre che da quanto previsto dal 1º comma del presente articolo, dal più elevato punteggio complessivo attribuito, a giudizio insindacabile dell’Ente, quale somma dei punteggi derivanti dai sottoelencati elementi di valutazione:

Elementi di Valutazione Economica

1) Condizioni di tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento. Max punti 15

Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:

massimo punti (15) x T. singola offerta / T. massimo offerto.

2) Condizioni di tasso debitore rispetto al tasso ufficiale di riferimento. Max punti 15

Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:

massimo punti (15) x T. minimo offerto / T. singola offerta.

3) Le condizioni di valuta con riferimento all’art. 16 punti c) e d) del capitolato

Punto “c” Max punti 3

Punto “d” Max punti 2

4) Costo delle operazioni bancarie a carico di terzi nei rapporti credito - debito con la Regione. Max punti 25

Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:

max punti (25) x c. op. minimo offerto / c. singola offerta.

Elementi di Valutazione Tecnica

A) Per importi superiori a quanto previsto dall’art. 13. Max punti 15

B) Invarianza dell’Istituto che gestisce il servizio di Tesoreria per tutta la durata della convenzione. Max punti 10

C) Valuta delle operazioni per i beneficiari Max punti 5

D) Esperienza di gestione di Tesoreria Max punti 15

E) Valutazione per sponsorizzazione (art. 20) Max punti 5

Art. 24 - Durata della Convenzione

La convenzione decorrerà dal giorno 1 gennaio 2001 ed avrà scadenza il giorno 31 dicembre 2006.

E’ preferibile, in caso di Istituti di credito associati, che l’Istituto capofila gestisca la Tesoreria per tutta la durata della convenzione; in tal caso deve essere assunto esplicito impegno.

Si potrà procedere al rinnovo della convenzione solo secondo i limiti e con le modalità di cui all’art. 6 della Legge n. 537 del 1993, così come sostituito dall’art. 44 della Legge n. 724 del 1994 ovvero secondo le normative vigenti in materia alla data di scadenza.

Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione sono a carico del Tesorerie.

Art. 25 - Estensione

Le condizioni del presente contratto sono estensibili agli Enti, comunque dipendenti dalla Regione, previa autorizzazione della stessa.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti emanati in materia, con particolare riguardo alla Legge dello Stato 19/5/1976 n. 335 nonchè alla Legge Regionale del 29/12/1981 n. 55 e successive modifiche od integrazioni.

Art. 27 - Domicilio delle Parti - Foro Competente

I contraenti eleggeranno il domicilio presso le rispettive sedi centrali. Per ogni controversia unico foro competente è quello di Torino.