Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 / 09 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

ASL n. 20 - Alessandria

Regolamento aziendale per la composizione e il funzionamento della Commissione di gara e degli organismi collegiali di valutazione tecnico qualitativa nei procedimenti di scelta del contraente

Articolo 1. Nell’ambito delle normative nazionali e regionali di riferimento, l’Amministrazione dell’A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona adotta il seguente regolamento per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di gara, nonché degli Organismi collegiali preposti alla valutazione tecnico qualitativa delle offerte pervenute nei singoli procedimenti amministrativi di scelta del Contraente.

Articolo 2. Le Commissioni di gara relative ai procedimenti amministrativi di gara pubblica ad incanto, ovvero a licitazione privata sono costituite come segue:

- n. 1 Presidente scelto indistintamente tra il Personale in servizio e disponibile del ruolo amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore amministrativo;

- n. 2 Testimoni noti e idonei scelti casualmente anche tra il Personale di Ufficio dell’Amministrazione;

- n. 1 Ufficiale Rogante nominato con atto deliberativo del Direttore Generale.

Articolo 3. Per la valutazione qualitativa delle proposte di offerta tecnica, vengono, di volta in volta, costituiti i seguenti differenti Organismi collegiali:

a. Commissioni giudicatrici di cui alla legge quadro in materia di appalti pubblici di lavori (legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni);

b. Commissione tecnica di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria;

c. Organismo tecnico di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia inferiore alla soglia comunitaria.

Articolo 4. Le Commissioni, di cui ai punti sub a. e sub b. dell’articolo 3, sono designate e nominate di norma con determinazione dirigenziale motivata del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico nel corso del procedimento. La nomina, sempre motivata, può essere inclusa anche nel dispositivo di determinazioni infra procedimentali (per es.: approvazione atti di gara, ammissione Concorrenti, ecc. ____). La costituzione degli Organismi di cui al punto sub c. dell’articolo 3 deriva automaticamente dalla adozione del presente regolamento in capo ai Titolari delle funzioni ricoperte e individuate al successivo articolo 7. Il Presidente dell’Organismo ne cura, di volta in volta, l’individuazione nominativa e la composizione complessiva, di concerto con il Responsabile del procedimento.

Articolo 5. Tutti gli Organismi di cui all’articolo 3 deliberano le valutazioni e le assegnazioni di punteggio alla presenza di tutti i Componenti (c. d. collegio perfetto) e con votazione palese. Possono essere assegnati, in sede di istruttoria, compiti e funzioni di approfondimento tecnico a uno o più Componenti l’Organismo, con l’obbligo di relazionare in seduta plenaria. Nessuna decisione a valenza esterna può essere adottata se non dalla Commissione al completo. La valutazione e/o il punteggio sono attribuiti a maggioranza assoluta dei Componenti. Gli eventuali Componenti dissenzienti hanno il dovere di motivare, a Verbale, le ragioni del voto contrario. Il Presidente dell’Organismo può decidere di svolgere i lavori in seduta aperta, ovvero in camera chiusa. Al Presidente competono tutte le funzioni di ordine del giorno, coordinamento dei lavori e responsabilità delle istruttorie e dei Verbali.

Articolo 6. Le Commissioni tecniche di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria sono composte da 3 o 5 Componenti effettivi, di cui 1 con funzioni di Presidente, la cui individuazione è effettuata in sede di approvazione degli atti di gara (bando, capitolato speciale, lettera di invito a presentare offerta) per ciascun procedimento amministrativo. La qualifica di Presidente è di norma affidata al Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico o suo Delegato.

Articolo 7. Gli Organismi tecnici di valutazione qualitativa per la valutazione delle offerte relative a procedimenti di fornitura di beni e/o servizi il cui valore stimato sia inferiore alla soglia comunitaria sono composte da 3 Componenti effettivi, di cui 1 con funzione di Presidente, come segue:

- Responsabile U.O.A. Provveditorato Economato (o Tecnico Patrimoniale a seconda della iniziativa del procedimento) o suo Delegato, con funzioni di Presidente;

- Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero (ovvero Direttore del Dipartimento di Assistenza Sanitaria Territoriale, ovvero Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ovvero Responsabile della Farmacia Ospedaliera, ovvero Responsabile gestione unificata Materiali (G.U.M.) a seconda della competenza di destinazione della fornitura) o suo Delegato;

- Responsabile del Dipartimento di utilizzo della fornitura o suo Delegato.

Ai Componenti di cui sopra possono essere aggiunti 1 o più Esperti qualificati in materia (interni e/o esterni all’Amministrazione, per es.: Responsabile delle singole Unità Operative, della Società di ingegneria clinica, ecc. ____) nei casi ritenuti particolarmente significativi e specialistici. La lettera di invito a presentare offerta e/o il capitolato speciale di ciascun procedimento determinano preliminarmente la composizione e i criteri di funzionamento dell’Organismo tecnico.

Articolo 8. L’individuazione di un eventuale Delegato relativamente agli Organismi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, deve avere validità per tutto il procedimento, deve avvenire in forma scritta e necessariamente prima della prima seduta. La mancata e ingiustificata partecipazione alle sedute da parte dei Componenti costituisce titolo per la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno causato all’Amministrazione. Per il Personale dipendente dell’A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona, la partecipazione agli Organismi di cui al presente regolamento costituisce dovere di ufficio rientrante nei compiti ordinari delle proprie mansioni. L’individuazione di Componenti esterni deve avvenire con determinazione motivata del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico, previa valutazione del curriculum e delle esperienze professionali e previa dichiarazione di imparzialità e mancanza di interessi privati nei confronti di tutti i partecipanti alla gara e/o trattativa privata da parte del nominando.

Articolo 9. Le Commissioni giudicatrici di cui alla legge quadro in materia di appalti pubblici di lavoro sono normate dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dalle residuali disposizioni prescritte dal bando integrale a dagli altri atti di gara.

Articolo 10. Per tutti gli Organismi di cui agli articoli 6 e 7, il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cura e coordina le attività degli Stessi, partecipa alle sedute con funzioni di Segretario verbalizzante, svolge le funzioni di segreteria organizzativa per il Presidente e può fissare un termine ultimo entro il quale l’Organismo è tenuto a concludere i propri lavori, superato il quale lo stesso Responsabile del procedimento diviene, previa adozione di provvedimento formale da parte del Direttore Generale, Commissario ad acta per la conclusione dei lavori di valutazione qualitativa, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno arrecato all’Amministrazione a carico dei Componenti inadempienti.

Articolo 11. L’attività degli Organismi di cui agli articoli 6 e 7 deve concludersi, a seconda di quanto definito in sede di singolo procedimento, come segue:

- con un giudizio di conformità ed idoneità (ovvero non conformità e non idoneità) del bene e/o servizio offerto, quale condizione di ammissione alle successive fasi del procedimento a cura dell’Amministrazione (per es.: trattativa negoziata con unico contraente, trattativa privata mediante gara informale al prezzo più basso con preventivo giudizio di idoneità, ecc.____);

- ovvero, con la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica ed assegnazione di un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dagli atti di gara (per es.: gara pubblica o trattativa privata mediante gara informale con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ecc. ____).

L’istruttoria deve necessariamente prevedere, in via preliminare, la definizione, espressa a Verbale, dei principali criteri di valutazione che l’Organismo intende adottare indistintamente per la valutazione delle singole offerte. La valutazione può riguardare differenti elementi qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenze, prove, ecc. ____) secondo quanto stabilito dagli atti di gara e/o trattativa. Durante tutte le fasi di attività dell’Organismo, le offerte contenenti le quotazioni economiche devono restare sigillate sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate alle Ditte concorrenti con lettera fax, su proposta del Presidente dell’Organismo e a firma del Responsabile del procedimento. L’Organismo non può in alcun modo modificare le condizioni e le disposizioni stabilite agli atti di gara, né richiedere modificazioni e/o integrazioni sostanziali alle offerte tecniche presentate. Nei casi di valutazione di progetti gestionali ad esecuzione periodica e/o continuativa può formulare delle raccomandazioni che le singole Ditte offerenti, in caso di aggiudicazione, sono tenute ad adempiere quale condizione dell’affidamento. Per le offerte dichiarate non idonee, ovvero che non abbiano raggiunto l’eventuale punteggio minimo prestabilito, non si procede alla apertura delle buste contenenti la quotazioni economica e/o di prezzo che resterà agli atti sigillata con dicitura esterna a firma del responsabile del procedimento di “busta contenente offerta non ammessa alle successive fasi del procedimento”. Fino alla adozione degli atti amministrativi di approvazione da parte dell’Amministrazione, i Verbali e le deliberazioni degli Organismi costituiscono atti prodromici e infra procedimentali non definitivi e non soggetti a ricorso in via autonoma, ma solamente opponibili, con memoria scritta, in capo al Responsabile del procedimento il quale cura il diritto di accesso nei limiti prescritti dalla vigente normativa in materia (legge quadro n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni). Con l’adozione degli atti di affidamento della fornitura, l’Amministrazione deve espressamente approvare i Verbali dell’Organismo di valutazione che, resi in tal guisa definitivi, diventano, unitamente all’atto che li approva, soggetti al possibile ricorso alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 12. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche agli speciali Organismi di valutazione e di idoneità per l’affidamento degli incarichi di progettazione di opere di cui alla citata legge quadro degli appalti di lavori pubblici per le parti non incompatibili con le vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di autoregolamentazione aziendale in materia.

Articolo 13. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.