ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Richiesta nulla - osta idraulico per costruzione di un ponticello sul rio Vargo in Comune di Stazzano (AL) - Domanda in data 22/05/00 della Ditta Castesegna Luciana

Regione Piemonte Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comune di Moretta (CN) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia del pozzo, dell’acquedotto comunale - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni

Regione Piemonte Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comune di Gravellona Toce (VCO) - Ridefinizione dell’area di salvaguardia di quattro pozzi dell’acquedotto comunale, ubicati nelle Vie Martiri, Garibaldi, Villette e XX Settembre - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni

Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo Settore Istruzione

L.R. 61/96 “Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome”


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Carmagnola (Torino)

Modifica allo Statuto Comunale

Comune di Orio Canavese (Torino)

Statuto Comunale

Comune di Pila (Vercelli)

Statuto comunale

Comune di Sampeyre (Cuneo)

Statuto Comunale - Aggiornato alla legge n. 265/99 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 7/6/2000

Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Modifiche allo Statuto del Comune

Comune di Vignone (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Comune di Collegno (Torino)

Avviso di gara - Alienazione a titolo oneroso di appezzamento di terreno, sito in Collegno, Corso Francia (area ex F.I.S.)

Comune di Feletto Canavese (Torino)

Avviso

Comune di Leinì (Torino)

Prot. n.ro 16501 - Decreto n.ro 105/00 - Estratto - Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’acquedotto comunale - I Lotto - II Stralcio - Provvedimenti per l’asservimento di parte delle relative aree

Comune di Moncalieri (Torino)

Avviso di asta pubblica per l’alienazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale

Comune di Monforte d’Alba (Cuneo)

L.R. n. 56/77 - Variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. Avviso di deposito e pubblicazione della relazione sulle osservazioni e proposte pervenute e del progetto definitivo

Comune di Pinerolo (Torino)

Occupazione d’urgenza di immobili da espropriare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona DE 3.1 del P.R.G.C. - 1° stralcio funzionale - Proroga

Comune di Ricaldone (Alessandria)

Deliberazione del C.C. n. 4 del 12.6.2000 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Comune di Santa Maria Maggiore (Verbano Cusio Ossola)

Decreto di occupazione temporanea e d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione del tratto di rete fognaria e collettore in F.ne Buttogno

Comune di Tronzano Vercellese (Vercelli)

Estratto dell’avviso d’asta pubblica (2° esperimento) per la vendita di immobile di proprietà comunale

Comune di Villafranca D’Asti (Asti)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Enel Distribuzione S.p.A. - Torino

Nuove opzioni tariffarie per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica

Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 22492 del 28.3.2000

Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 22499 del 28.3.2000

Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 22505 del 28.3.2000

Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 392/56549 del 3/8/2000: “Procedura ex art. 13 l.r. 40/98 per pronuncia di compatibilità ambientale e approvazione ex art. 27 d.lgvo 22/97 relativo a impianto di separazione meccanica RSU e stabilizzazione aerobica della frazione Organica in Novi L. e Tortona - Proponente: Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Ovadese Valle Scrivia

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 31090 del 11.7.2000

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Avviso ad opponendum

Regione Piemonte

Avviso di rettifica - Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 103-689 - Artt. 3 e 3-bis del lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Avviso per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Piemonte (Pubblicata sul B.U. n. 35 del 30.8.2000)



ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Richiesta nulla - osta idraulico per costruzione di un ponticello sul rio Vargo in Comune di Stazzano (AL) - Domanda in data 22/05/00 della Ditta Cartesegna Luciana

Data di avvio: 21/7/2000

N. di protocollo dell’istanza: 21781

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni

Unità responsabile del procedimento: il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Ing. Patrizia Buzzi.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile di Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comune di Moretta (CN) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia del pozzo, dell’acquedotto comunale - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni

Data di avvio: 22/8/2000

n. di protocollo dell’istanza: 6045 n. assegnato: 207

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. arch. Claudio Salanitro. tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all’istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio



Regione Piemonte Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comune di Gravellona Toce (VCO) - Ridefinizione dell’area di salvaguardia di quattro pozzi dell’acquedotto comunale, ubicati nelle Vie Martiri, Garibaldi, Villette e XX Settembre - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni

Data di avvio: 1/9/2000

n. di protocollo dell’istanza: 6230 n. assegnato: 213

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all’istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio



Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione

Procedimento: L.R. 61/96 “Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome”

Data di avvio del procedimento: settembre 2000.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: fine dell’anno scolastico 2000/2001.

Dirigente Regionale responsabile del procedimento: Arch. Angelo Battagliotti.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sigg. Amerio Enza (0114324393), Formento Aurora (0114323511), Giai Marilena (0114324395), Longhitano Alfio (0114324404).

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Assistenza Scolastica, Settore Istruzione, Via Meucci, 1 - 1° Piano - Torino.

Il Dirigente del Settore Istruzione
Angelo Battagliotti

Comunicazione di avvio di procedimento ai Comuni che hanno presentato domanda di contributo ai sensi della L.R. 61/96 - A.S. 2000/2001

Ord.    COMUNE     PROV

1    Agliè     TO

2    Ala di Stura     TO

3    Almese     TO

4    Avigliana     TO

5    Bardonecchia    TO

6    Beinasco     TO

7    Bibiana     TO

8    Borgaro Torinese     TO

9    Borgone di Susa     TO

10    Bosconero     TO

11    Brandizzo     TO

12    Bricherasio     TO

13    Bruino     TO

14    Buriasco     TO

15    Bussoleno    TO

16    Buttigliera Alta     TO

17    Caluso    TO

18    Cambiano     TO

19    Candiolo     TO

20    Carmagnola     TO

21    Cascinette d’Ivrea     TO

22    Caselette     TO

23    Caselle Torinese     TO

24    Castiglione Torinese     TO

25    Chieri     TO

26    Chiusa di San Michele     TO

27    Cirie’     TO

28    Collegno     TO

29    Condove     TO

30    Cumiana     TO

31    Druento     TO

32    Foglizzo     TO

33    Front     TO

34    Giaveno     TO

35    Grosso     TO

36    Ivrea     TO

37    La Loggia     TO

38    Leinì     TO

39    Luserna San Giovanni     TO

40    Mathi     TO

41    Moncalieri    TO

42    Montalto Dora     TO

43    Montanaro     TO

44    Nichelino     TO

45    Oglianico     TO

46    Orbassano     TO

47    Orio Canavese     TO

48    Pancalieri     TO

49    Pecetto     TO

50    Perosa Argentina     TO

51    Pinerolo     TO

52    Piobesi     TO

53    Piossasco     TO

54    Poirino     TO

55    Quassolo     TO

56    Riva Presso Chieri     TO

57    Rivalba     TO

Ord.    COMUNE     PROV

58    Rivalta di Torino     TO

59    Rivara     TO

60    Rivarolo Canavese    TO

61    Rivoli     TO

62    Romano Canavese    TO

63    Salbertrand     TO

64    San Benigno Canavese     TO

65    San Carlo Canavese     TO

66    San Francesco Al Campo    TO

67    San Giorgio Canavese     TO

68    San Giusto Canavese    TO

69    San Mauro Torinese    TO

70    San Secondo di Pinerolo     TO

71    Santena     TO

72    Settimo Torinese     TO

73    Settimo Vittone    TO

74    Sparone     TO

75    Strambino     TO

76    Valperga    TO

77    Venaria     TO

78    Villafranca Piemonte     TO

79    Villareggia     TO

80    Vinovo    TO

81    Viù    TO

82    Volpiano     TO

83    Bianzè     VC

84    Borgo d’Ale    VC

85    Guardabosone     VC

86    Moncrivello     VC

87    Postua     VC

88    Santhià     VC

89    Trino    VC

90    Valduggia     VC

91    Varallo     VC

92    Andorno Micca    BI

93    Camburzano     BI

94    Campiglia Cervo    BI

95    Candelo    BI

96    Cavaglià     BI

97    Donato     BI

98    Dorzano     BI

99    Mosso    BI

100    Muzzano     BI

101    Netro    BI

102    Occhieppo Inferiore     BI

103    Pollone     BI

104    Salussola     BI

105    Sordevolo     BI

106    Tollegno    BI

107    Trivero     BI

108    Valdengo    BI

109    Vigliano Biellese    BI

110    Zimone    BI

111    Bellinzago Novarese     NO

112    Borgomanero    NO

113    Borgo Ticino     NO

114    Borgomanero     NO

Ord.    COMUNE     PROV

115    Caltignaga     NO

116    Cameri     NO

117    Castelletto Sopra Ticino     NO

118    Cureggio     NO

119    Galliate    NO

120    Invorio     NO

121    Marano Ticino     NO

122    Mezzomerico     NO

123    Novara Frazione Pernate    NO

124    Pella     NO

125    Prato Sesia     NO

126    Romentino     NO

127    Sizzano     NO

128    Sozzago     NO

129    Trecate     NO

130    Vespolate    NO

131    Bannio Anzino    VB

132    Baveno     VB

133    Calasca Castiglione     VB

134    Cannobio     VB

135    Formazza     VB

136    Ghiffa    VB

137    Gravellona Toce     VB

138    Malesco     VB

139    Masera     VB

140    Ornavasso     VB

141    Piedimulera     VB

142    Pieve Vergonte    VB

143    Premia     VB

144    Premosello Chiovenda    VB

145    Quarna Sotto    VB

146    Stresa     VB

147    Valstrona     VB

148    Vanzone con San Carlo     VB

149    Villadossola     VB

150    Alba     CN

151    Bagnolo Piemonte     CN

152    Bernezzo    CN

153    Boves     CN

154    Bra     CN

155    Busca     CN

156    Canale     CN

157    Caraglio     CN

158    Casalgrasso     CN

159    Castellinaldo    CN

160    Cavallerleone    CN

161    Cavallermaggiore     CN

162    Centallo     CN

163    Ceresole d’Alba    CN

164    Cervasca     CN

165    Cervere     CN

166    Cherasco    CN

167    Cuneo Frazioni varie    CN

168    Faule    CN

169    Fossano     CN

170    Garessio     CN

171    Genola     CN

172    Govone    CN

173    Grinzane Cavour     CN

174    Guarene     CN

Ord.    COMUNE     PROV

175    Lagnasco     CN

176    Lequio Tanaro     CN

177    Limone Piemonte    CN

178    Manta     CN

179    Marene    CN

180    Moiola    CN

181    Monasterolo di Savigliano     CN

182    Mondovì     CN

183    Murello    CN

184    Narzole     CN

185    Peveragno     CN

186    Pianfei    CN

187    Piasco     CN

188    Polonghera     CN

189    Priocca     CN

190    Priola     CN

191    Racconigi    CN

192    Roccaforte Mondovì     CN

193    Roccavione     CN

194    Rossana    CN

195    Ruffia    CN

196    Saliceto     CN

197    Saluzzo     CN

198    San Damiano Macra     CN

199    Sanfront     CN

200    Savigliano     CN

201    Scarnafigi     CN

202    Torre San Giorgio     CN

203    Vernante     CN

204    Verzuolo Frazione Villanovetta    CN

205    Villafalletto    CN

206    Villanova Solaro    CN

207    Albugnano    AT

208    Asti per Frazioni varie    AT

209    Baldichieri d’Asti     AT

210    Berzano San Pietro     AT

211    Calamandrana    AT

212    Calliano     AT

213    Calosso     AT

214    Canelli     AT

215    Castell’Alfero     AT

216    Castelnuovo Calcea     AT

217    Cortiglione    AT

218    Costigliole d’Asti    AT

219    Isola d’Asti     AT

220    Mombaruzzo     AT

221    Monastero Bormida     AT

222    Moncalvo    AT

223    Montiglio Monferrato    AT

224    Nizza Monferrato     AT

225    Refrancore     AT

226    San Damiano d’Asti     AT

227    San Martino Alfieri     AT

228    San Marzano Oliveto     AT

229    San Paolo Solbrito    AT

230    Tigliole     AT

231    Villafranca d’Asti     AT

232    Villanova d’Asti     AT

233    Arquata Scrivia     AL

234    Cartosio     AL

Ord.    COMUNE     PROV

235    Casale Monferrato     AL

236    Cassano Spinola     AL

237    Lerma    AL

238    Lu     AL

239    Mornese     AL

240    Oviglio     AL

241    Ponzone     AL

242    San Cristoforo     AL

243    Serravalle Scrivia     AL

244    Stazzano     AL

245    Tassarolo    AL

246    Vignale Monferrato     AL

247    Vignole Borbera     AL


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Carmagnola (Torino)

Modifica allo Statuto Comunale

Con deliberazione C.C. n. 70 del 21/7/2000 lo Statuto Comunale è stato così modificato

Art. 23
“Composizione della Giunta”

Il comma 1 viene sostituito con il seguente:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da 3 a 7.




Comune di Orio Canavese (Torino)

Statuto Comunale

Indice

Titolo I
Principi Fondamentali

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - Autonomia

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Territorio

Art. 5 - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art. 6 - Pari opportunità

Art. 7 -Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli Interventi.

Art. 8 Conferenza Stato - Città - Autonome locali

Art. 9 Tutela dati personali

Titolo II
Organi Istituzionali del Comune
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I
Consiglio Comunale

Art. 10 - Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

Art. 11 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 12 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

Art. 13 - Sessioni del Consiglio

Art. 14 - Esercizio della podestà regolamentare

Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 - Costituzione di commissioni speciali

Art. 17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II
Giunta e Sindaco

Art. 18 - Elezioni del Sindaco

Art. 19 - Linee programmatiche

Art. 20 - Dimissioni del Sindaco

Art. 21 - Vice Sindaco

Art. 22 - Delegati del Sindaco

Art. 23 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Art. 24 - Nomina della Giunta

Art. 25 - La Giunta - Composizione e presidenza

Art. 26 - Competenze della Giunta

Art. 27 - Funzionamento della Giunta

Art. 28 - Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 29 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Titolo III
Istituti di Partecipazione

Capo I
Partecipazione dei Cittadini - Riunioni- Assemblee - Consultazioni -
Istanze e proposte.

Art. 30 - Partecipazione dei Cittadini

Art. 31 - Riunioni e assemblee

Art. 32 - Consultazioni

Art. 33 - Partecipazione

Art. 34 - La partecipazione dei Cittadini all’amministrazione

Art. 35 - La partecipazione delle libere forme associative

Art. 36 - Istanze

Art. 37 - Petizioni

Art. 38 - Proposte

Capo II
Referendum

Art. 39 - Azione referendaria

Art. 40 - Disciplina del referendum

Art. 41 - Effetti del referendum

Titolo IV
Attività Amministrativa

Art. 42 - Albo pretorio

Art. 43 - Svolgimento dell’attività amministrativa

Titolo V
Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 44 - Demanio e patrimonio

Art. 45 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 46 - Revisione economico - finanziaria

Titolo VI
Servizi

Art. 47 - Forma di gestione

Art. 48 - Gestione in economia

Art. 49 - Aziende speciali

Art. 50 - Istituzioni

Art. 51 - Società

Art. 52 - Concessione a terzi

Titolo VII
Forme di associazione e di Cooperazione
Accordi di Programma

Art. 53 - Convenzioni

Art. 54 - Accordi di programma

Titolo VIII
Uffici e Personale - Segretario Comunale

Capo I
Organizzazione degli uffici e personale

Art. 55 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 56 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 57 - Organizzazione del personale

Art. 58 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 59 - Incarichi esterni

Capo II
Segretario Comunale - Direttore generale

Art. 60 - Segretario comunale - Direttore generale

Art. 61 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 62 - Avocazione

Art. 63 - Ufficio di Staff

Art. 64 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

Titolo IX
Disposizioni finali

Art. 65 - Entrata in vigore

Art. 66 - Modifiche dello statuto

Titolo I
Principi fondamentali

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Orio Canavese è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni della provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; Persegue inoltre gli obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Giacomo Tapparo, n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto nazionale di Statistica,

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7.11 confinante con i Comuni di Barone, Caluso, San Giusto, Foglizzo, Montalenghe, Mercenasco.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Tapparo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

2. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. C), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata,b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8
Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II
Organi Istituzionali del Comune
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I
Consiglio Comunale

Art. 10
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 7, 4º comma, del testo unico della legge per la composizione e l’elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12
Funzionamento - decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione almeno:

- 5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- 3 giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

- il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri.

c) Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 8 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti, qualora non venga espressamente comunicato al Segretario Comunale altro nominativo;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14
Esercizio della podestà regolamentare.

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva podestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esprimere indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione d’indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II
Giunta e Sindaco

Art. 18
Elezioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19
Linee programmatiche

1. le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’, altresì, di competenza della Giunta, l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. La Giunta provvede all’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) e m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 28
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29
Decadenza della Giunta - mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Titolo III
Istituti di partecipazione

Capo I
Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee -
Consultazioni - Istanze e Proposte

Art. 30
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali e culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 34
La partecipazione dei cittadini all’amministrazione.

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nel confronti degli organi elettivi.

Art. 35
La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 38 della Costituzione, deve presentare un’adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

Art. 36
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 37
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3º comma dell’articolo “Istanze” determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3º comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 38
Proposte

1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 può avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è promossa l’iniziativa popolare.

Capo II
Referendum

Art. 39
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe,;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 40
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 41
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Titolo IV
Attività Amministrativa

Art. 42
Albo pretorio

1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 43
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Titolo V
Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 44
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 45
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive integrazioni.

Art. 46
Revisione economico - finanziaria

1. La Revisione economico - finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 45, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo VI
I Servizi

Art. 47
Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni e caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 48
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 49
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse al servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 50
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali. Culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 49 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico - finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 51
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 52
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Titolo VII
Forme di associazione e di cooperazione
Accordi di programma

Art. 53
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 54
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VIII
Uffici e Personale - Segretario Comunale

Capo I
Organizzazione degli Uffici e Personale

Art. 55
Sicurezza e salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la podestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 57
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alla finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 58
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 59
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza alle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II
Segretario Comunale - Direttore Generale

Art. 60
Segretario comunale - direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51 - bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all’art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 61
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

g) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) Le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) Gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) L’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

m) L’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 62
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 63
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato dalla Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 64
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 12 - bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

Titolo IX
Disposizioni finali

Art. 65
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

Art. 66
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.




Comune di Pila (Vercelli)

Statuto comunale

INDICE

Capo I Principi generali

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Stemma e gonfalone

Capo II - Ordinamento Strutturale - Organi elettivi

Art. 6 Organi

Art. 7 Consiglio Comunale

Art. 8 Competenze e attribuzioni

Art. 9 Adunanze del Consiglio

Art. 10 Commissioni

Art. 11 Compiti delle Commissioni

Art. 12 Consiglieri

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 14 Gruppi Consiliari

Art. 15 Giunta Comunale

Art. 16 Funzionamento della Giunta

Art. 17 Competenze della Giunta

Art. 18 Revoca degli Assessori

Art. 19 Elezioni e prerogative

Art. 20 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 21 Sindaco

Art. 22 Competenze del Sindaco

Art. 23 Deleghe e incarichi

Art. 24 Attribuzioni di organizzazione

Art. 25 Vice-Sindaco

Art. 26 Mozioni di sfiducia

Art. 27 Pari opportunità

Capo III - Organi Burocratici ed uffici

Art. 28 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 29 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 30 Segretario Comunale

Art. 31 Direttore Generale

Art. 32 Determinazioni e decreti

Art. 33 Principi strutturali ed organizzativi

Art. 34 Struttura

Art. 35 Personale

Art. 36 Albo Pretorio

Capo IV - Servizi

Art. 37 Forme di gestione

Art. 38 Gestione in economia

Art. 39 Principi e criteri

Art. 40 Revisore del conto

Capo VI - Organizzazione Territoriale e Forme Associative

Art. 41 Principio di cooperazione

Art. 42 Convenzioni

Art. 43 Consorzi

Art. 44 Accordi di programma

Capo VII - Partecipazione Popolare

Art. 45 Partecipazione

Art. 46 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 47 Associzionismo e partecipazione - Principi generali

Art. 48 Partecipazione alle Commissioni

Art. 49 Istanze, petizioni, proposte e forme di consultazione popolare

Art. 50 Referendum

Art. 51 Effetti del referendum

Art. 52 Diritto di accesso

Art. 53 Diritto di informazione

Capo VIII - funzione normativa

Art. 54 Statuto

Art. 55 Regolamenti

Capo 1
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

La Comunità di Pila è Ente autonomo locale Il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli Istituti di cui al presente Statuto.

Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune riconosce le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto sui temi di interessi della comunità locale. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’Ente, ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale

Il Comune attua tra Enti forme di cooperazione, in ambiti territoriali adeguati per l’esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’adeguatezza organizzativa, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

La Circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni: Micciolo e Failungo Superiore, storicamente riconosciute dalla comunità.

La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Il territorio del Comune si estende per Ha 87.70 confinante con i Comuni di Scopello, Piode, Campertogno, Pettinengo.

Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo del paese.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi alla propria sede.

Art. 5
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Pila”.

L’uso e la riproduzione di tale simbolo, per fini non istituzionali, è consentita previa autorizzazione del Sindaco.

Capo II
Ordinamento Strutturale - Organi Elettivi

Art. 6
Organi

Sono organi elettivi del Comune - il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7
Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera Comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8
Competenze e attribuzioni

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.

Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definitiva e approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa, e degli adeguamenti successivi sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio delle funzioni di controllo - amministrativo del Consiglio.

Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale, in particolare prevede:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio comunale della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione.

Art. 9
Adunanze del consiglio

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 10
Commissioni

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali a rappresentanza proporzionale di tutte le forze politiche realizzata mediante voto plurimo.

Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni: - la nomina del Presidente e di membri della Commissione;

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti, e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte:

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze l’esercizio del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti delle aziende ed istituzioni dipendenti dell’Ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti ne prevedano la designazione da parte del Consiglio dei propri rappresentanti.

Art. 11
Compiti delle commissioni

Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Le Commissioni possono invitare a partecipare senza diritto di voto ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame dì specifici argomenti.

Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 12
Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da chi ha ottenuto più voti nella consultazione popolare, con esclusione del Sindaco non eletto e di candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge. A parità di voti individuali si ha anziano consigliere di maggiore età.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.

L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, non appena effettuata la convalida degli eletti.

Art. 14
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il Regolamento può provvedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15
Giunta Comunale

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il vice - Sindaco e gli assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso. dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Possono essere nominati assessori sia consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di assessore non è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2º grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3º grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all’Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

Gli assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli assessori, comunque nominati, non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 16
Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo statuto.

Art. 17
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 18
Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 19
Elezione e prerogative

Le cause di ineleggibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 20
Deliberazione degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto e dal Regolamento. Il Regolamento individuerà i criteri di computo delle votazioni segrete delle schede bianche e nulle, nonchè le forme di tutela della rappresentanza delle minoranze.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta privata”.

L’Istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono disciplinate dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 21
Sindaco

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoregolazione delle competenze connesse all’ufficio.

Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

Sovrintende all’andamento generale dell’Ente; provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune”.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 22
Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, la Giunta comunale, ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura. La Giunta comunale decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 23
Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L’atto di delega - in forma scritta - indica la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La delega, atto meramente discrezionale emessa nell’interesse dell’Amministrazione, può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento.

Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri l’incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 24
Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro venti giorni ed inserisce nell’ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 25
Vice - Sindaco

Il Vice - Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice-Sindaco alla sostituzione del Sindaco, provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 26
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27
Opportunità

L’Amministrazione assicura e promuove le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Capo III
Organi Burocratici ed Uffici

Art. 28
Ordinamento degli uffici e dei servizi

L’organizzazione degli uffici e dei servizi, il controllo di gestione, il controllo sulla regolarità contabile ed economica, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili degli uffici e le modalità di revoca dell’incarico, la formazione del personale.

Art. 29
Incarichi ed indirizzi di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e attuano i programmi approvati dagli organi istituzionali nel rispetto della regolarità formale e sostanziale dell’attività amministrativa.

Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, nel rispetto del regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, i responsabili degli uffici e dei servizi nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna comportanti anche accertamenti e valutazione a carattere discrezionale.

Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità previste per l’esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce con provvedimento gli incarichi di responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

La direzione degli uffici e dei servizi, può essere, altresì, attribuita al Segretario comunale o a funzionari esterni, nel rispetto della professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nei limiti previsti, dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di funzionari responsabili di uffici e servizi o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

Gli incarichi di responsabili degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Gli atti del responsabile degli uffici e dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nell’assunzione degli atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un Commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di responsabile dell’ufficio e servizio ove ne ricorrono i presupposti.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Fermo restando quanto sopra previsto, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione.

Art. 30
Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede anche tramite persona di fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali funzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’Ente.

Il Segretario comunale adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

Art. 31
Direttore Generale

Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di nomina del Direttore, le cause di cessazione dell’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro.

Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell’Ente per il conseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta dello strumento esecutivo di gestione con il piano degli obiettivi.

Al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 32
Determinazioni e decreti

Gli atti dei responsabili degli uffici e dei servizi non diversamente disciplinati assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili degli uffici e dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

Art. 33
Principi strutturali ed organizzativi

L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34
Struttura

L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del Regolamento, è articolata. in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 36
Albo Pretorio

Nella sede municipale, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto, a tale adempimento.

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1º avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Capo IV
Servizi

Art. 37
Forme di gestione

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di Consorzio o di Società a prevalente capitale pubblico locale.

Per gli altri servizi la comparazione deve avvenire tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella angosciata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.

Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 38
Gestione in economia

L’organizzazione e l’esercizio di servizi, lavori e forniture in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Capo V
Finanze e contabilità

Art. 39
Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 40
Revisore del conto

Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.

Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Capo VI
Organizzazione territoriale

Art. 41
Principio di cooperazione

L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obbiettivi d’interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli Istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 42
Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 43
Consorzi

Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

Il Consiglio comunale, unicamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 44
Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in legge speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Capo VII
Partecipazione popolare

Art. 45
Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Ai cittadini inoltre, sono di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 46
Interventi nel procedimento amministrativo

Il Comune assicura ai cittadini la tutela dei propri interessi nella formazione degli atti con forme dirette e semplificate di intervento, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali, nei limiti dell’art. 24, comma 4º, legge 214/90.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi portatori di interessi diffusi.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, una idonea pubblicizzazione e informazione.

Il responsabile dell’istruttoria, entro i termini stabiliti dal Regolamento relativamente alle istanze di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

Il mancato parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso, nei limiti dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990.

La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 47
Associazionismo e partecipazione -
Principi Generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 48
Partecipazione alle Commissioni

Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, senza diritto di voto.

Art. 49
Istanze, petizioni, proposte e forme di consultazione popolare

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l’intervento su questioni di interesse generale o espongono comuni necessità. Infine n. 100 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi. Le modalità per la formulazione delle istanze, proposte, ecc., nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal Regolamento sulla partecipazione.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute, a seconda delle competenze, dal Consiglio comunale o dalla Giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro novanta giorni.

Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte da non meno di cento elettori, le cui firme devono essere autenticate a norma di legge.

Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa, esercitato mediante proposte, le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) pianificazione territoriale.

Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 50
Referendum

Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe e su quelle materie in cui sono escluse le petizioni, proposte e istanze, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) 1/3 (un terzo) degli elettori residenti al 31 dicembre dell’anno precedente, le cui firme devono essere autenticate nelle forme di legge;

b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: le modalità di richiesta, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 51
Effetti dei referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 52
Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti, che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina pure i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 53
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’Amministrazione, e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo e dalle leggi.

La Giunta comunale sul diritto di accesso, detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo VIII
Funzioni Normative

Art. 54
Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 55
Regolamenti

Il Comune emana Regolamenti:

a) nella materia ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati soggetti interessati.

I regolamenti comunali entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento del periodo di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. Contestualmente alla pubblicazione il regolamento è depositato presso la segreteria comunale.




Comune di Sampeyre (Cuneo)

Statuto Comunale - Aggiornato alla legge n. 265/99 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 7/6/2000

Titolo I
Elementi costitutivi

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Sampeyre è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità, nonché la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali all’amministrazione.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

b. la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, artistiche e tutto quanto nel proprio territorio garantisca alla collettività una migliore qualità della vita.

3. Il Comune concorre a garantire nell’ambito delle sue competenze il diritto alla salute ed opera per l’attuazione di un efficiente servizio di Assistenza Sociale.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

2. I rapporti con gli altri comuni, la Provincia, la Regione e la Comunità Montana sono informati ai principi della cooperazione, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune è costituito dal Capoluogo e dalle frazioni e borgate, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 98,89 e confina con i Comuni di Frassino, Brossasco, Elva, Casteldelfino, Stroppo, S. Damiano Macra, Macra, Pontechianale, Paesana, Sanfront, Oncino.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza della Vittoria n. 52.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, la integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al Iº comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo II
Organi Elettivi

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. E’ costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed ispira la propria azione al principio di solidarietà. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale; tali atti devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili.

6. Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alla legge.

Nella prima seduta successiva alle elezioni, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro argomento esamina la condizione degli eletti a norma di legge e dichiara la ineleggibilità degli stessi, quando sussista una delle cause previste, subito provvedendo alla sostituzione di coloro che si trovano nelle suddette condizioni ed il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Nella medesima seduta il Consiglio procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni eventualmente nominati.

7. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita a un Consigliere Comunale eletto tra i Consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio, da regolamentarsi, già, in sede di prima attuazione.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.

Art. 11
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell’ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni che sono irrevocabili dalla presa d’atto del consiglio, sono efficaci già fin dalla loro presentazione, nel senso che impediscono al Consigliere dimissionario di partecipare da quel momento alle sedute del Consiglio.

4. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.

6. Lo scioglimento del Consiglio, ai sensi della legge n. 142/90, si verifica per:

a. atti contrari alla Costituzione (art. 39, comma 1, lett. a);

b. gravi e persistenti violazioni di legge (art. 39, comma 1, lett. a);

c. gravi motivi di ordine pubblico (art. 39, comma 1, lett. a);

d. l’impossibilità di assicurare il normale funzionamento di organi e servizi (art. 39, comma 1, lett. b);

e. la mancata approvazione del bilancio (art. 39, comma 1, lett. c);

f. la mancata adozione dello Statuto (art. 59);

g. l’emersione di elementi atipici su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon funzionamento delle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 15 bis della Legge 5/5/1990, n. 55, come modificato dal D.L. 31/05/1991, n. 164, convertito dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

7. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

8. Con cadenza almeno annuale il Sindaco in riunione del Consiglio comunale in sessione straordinaria illustra l’attuazione di tali linee, entro il 30 Settembre di ogni anno. E’ facoltà del Sindaco provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

9. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare:

a. nomina il ViceSindaco e gli Assessori;

b. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune;

c. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

d. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

e. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

f. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

i. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e. esercita le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8/12/70 n. 996, approvato con D.P.R. 6/2/81 n. 66.

Art. 19
ViceSindaco

1. Il ViceSindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del ViceSindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

3. Delle deleghe rilasciate al ViceSindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal ViceSindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 22
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco, e, comunque, non superiore a 16 unità.

2. Per il comune di Sampeyre la Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori di cui uno è investito della carica di ViceSindaco.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24
Nomina

1. Il ViceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 4 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di assenza del Sindaco la seduta è presieduta dal Vice; in caso di assenza di entrambi, dall’Assessore più anziano di età tra i presenti.

Art. 26
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a. propone al Consiglio i regolamenti;

b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo, con gli organi di partecipazione e decentramento;

e. modifica le tariffe, ed elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

g. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i. nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

j. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

o. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p. determina, sentito il Revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q. approva il Peg.

Art. 27
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte validamente, con la prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, ove siano presenti almeno 4 Consiglieri. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno in cui è fissata quella di prima convocazione. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione si sottopongano al consiglio proposte non comprese nell’ordine del giorno della prima convocazione, sulle proposte stesse si può validamente deliberare solo ove delle medesime sia dato avviso a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta segreta”. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento: il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal consigliere Anziano ed in caso di assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano d’età.

7. I verbali della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dall’Assessore più anziano d’età.

Titolo III
Organi Burocratici

Art. 28
Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 29
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a. predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, pregettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c. adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d. verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

e. verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

f. liquidazione dei compensi e dell’indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

g. rogazione, nell’esclusivo interesse del Comune, degli atti e contratti di cui all’art. 87 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383;

h. presiede le Commissioni di concorso per assunzione di personale.

Art. 30
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31
Attribuzioni di sovraintendenza - Direzione coordinamento

1. Il segretario Comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Può essere nominato Direttore generale del Comune dal Sindaco e ne esercita pertanto le funzioni e le attribuzioni nelle forme e con le modalità del presente Statuto e dal regolamento.

3. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

4. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

5. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 32
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta Comunale soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli elenchi degli atti deliberativi ai Capigruppo Consiliari ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

Art. 33
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Titolo IV
Uffici e personale

Art. 34
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 35
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 36
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, al Segretario comunale - se nominato direttore - ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e; nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il Segretario comunale - se nominato direttore - il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonchè la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

Il personale predetto compie pertanto tutti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e contabile previsti dalla normativa vigente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 38
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria tra i Comuni interessati.

Art. 39
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di, servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 40
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c. verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j. promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 41
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 42
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/90;

h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j. forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m. rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 43
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di leggi.

Art. 44
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto, di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 45
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 504/92.

Titolo V
La responsabilità

Art. 46
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta dal Sindaco.

Art. 47
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 48
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque singerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Titolo VI
Finanza e contabilità

Art. 49
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 51
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 52
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio Comunale entro il termine stabilito dalle norme statali e regolamentari, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 53
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei Revisori dei conti.

Art. 54
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 55
Revisione dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 56
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente entro 15 giorni;

c. il pagamento delle somme ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.

Art. 57
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Art. 58
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonchè forme di cooperazione con altri Comuni e la Comunità Montana Valle Varaita.

Titolo VII
Servizi

Art. 59
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 60
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 61
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 62
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente I comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 63
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Collegio di Amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 64
Il presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 65
Il Direttore

1. Il Direttore dell’Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 66
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 67
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 68
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo VIII
Organizzazione territoriale e forme collaborative

Art. 69
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 70
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 71
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 72
Consorzi

1. Il consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2º comma del precedente art. 46, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 73
Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti.

Art. 74
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio Comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo IX
Partecipazione popolare

Art. 75
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 76
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali e nel rispetto della legge n. 241/90.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione; gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente 5º comma, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno, informandone entro lo stesso termine, la parte interessata, comunicandole, contestualmente, l’ulteriore prevedibile sviluppo della pratica sia nei contenuti che nei tempi, presuntivamente necessari, ed invitandola, eventualmente, a concordare, il contenuto del provvedimento finale, se ed in quanto possibile ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento comunale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al 1º comma hanno altresì diritti a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso e nel rispetto della legge n. 241/90.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 77
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 78
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3º comma dell’art. 77 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal 3º comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 79
Proposte

1. Qualunque soggetto o gruppo di cittadini può, nell’esclusivo interesse della collettività, avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa.

Art. 80
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e, quando sullo stesso argomento, è già stato indetto un referendum nell’ultimo quadriennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. statuto comunale;

b. regolamento del Consiglio comunale;

c. Piano regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 81
Difensore civico

1. A garanzia dell’imparzialità del buon andamento dell’Amministrazione comunale può essere istituito l’ufficio del Difensore Civico, anche in consorzio con altri comuni.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto.

3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, proibità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a. chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c. i dipendenti del Comune, gli Amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione comunale;

e. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

6. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’Amministrazione comunale.

7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

8. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

9. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini.

10. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni qualvolta ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

11. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

12. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

13. Il Difensore Civico presterà la sua opera a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi spese derivanti dall’espletamento del mandato che dovranno preventivamente essere autorizzati dalla Giunta Comunale.

14. Sulla base dei principi stabiliti nel presente articolo, potrà essere adottato apposito regolamento sulle attribuzioni e funzioni del Difensore Civico.

Titolo X
Associazionismo

Art. 82
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 85, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 83
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 84
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti e possono essere consultati per attività ed interventi strettamente comuni agli interessi perseguiti da tali organismi. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 85
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziariapatrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa nei limiti e nelle forme previste dal regolamento comunale approvato ai sensi della legge n. 241/90.

Art. 86
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, in conformità e nel rispetto della legge n. 241/90.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 87
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo XI
Funzione normativa

Art. 88
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 89
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b. in tutte le materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 79 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio; dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 90
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 91
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al 1º comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2º comma dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza e/o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3º comma.

Art. 92
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.




Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Modifiche allo Statuto del Comune

Viene aggiunto: “Principi Generali”

Art. 1 (Principio di autonomia):

- Le parole “da leggi generali della Repubblica e dallo statuto” sono state sostituite dalle parole: “dalle leggi e dallo statuto,”

Art. 2 (Principi fondamentali):

- comma 1 - le lettere a), b), c) ed e) sono state sostituite con i numeri 1, 2, 3 e 4.

- al numero 3) del comma 1, dei testo integrato è stato aggiunto l’articolo “i” tra la parola “comuni”.

- comma 2 - sono soppresse le parole: “adottando altresì le azioni positive necessarie a garantire pari opportunità tra uomo e donna.”

Art. 3 (Territorio)

- non subisce modifiche.

Art. 4 (Sede comunale)

- i commi 1 e 2 nel testo integrato diventano un unico comma (comma 1)

- è stato aggiunto il seguente comma, che nel testo integrato corrisponde al comma 2:

“Con apposito provvedimento della Giunta possono istituirsi sedi distaccate per specifiche finalità.”

Art. 5 (Albo pretorio)

- non subisce modifiche.

Art. 6 (Stemma e gonfalone)

- non subisce modifiche.

Parte I

Viene aggiunto: “Ordinamento Strutturale”

Titolo I

Le parole “organi amministrativi attivi” sono sostituite con le parole: “Organi del Comune”

Art. 7 (Organi) è abrogato e sostituito dal seguente:

Art.7
(Organi)

Sono organi dei Comune, secondo le disposizioni della legge, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Essi esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Il regolamento ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

Art. 8 (Consiglio) viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 8
(Consiglio)

Il Consiglio informa la propria azione al principio della pubblicità nelle sedute e nelle votazioni.

Esso può avvalersi di commissioni costituite con criterio proporzionale. Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

La presidenza delle commissioni di controllo, ove istituite, è attribuita alla minoranza consiliare.

I consiglieri, a titolo individuale ovvero associati, esercitano il controllo sull’attività dell’amministrazione, secondo le modalità previste nel regolamento.

Art. 9 (Giunta) viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9
(Giunta)

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.

Il Sindaco può nominare fino a due assessori tra i cittadini non facenti parte dei Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

La carica di viceSindaco non può essere conferita agli assessori indicati nel comma precedente.

Art. 10 (Sindaco) viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10
(Sindaco)

Il Sindaco in qualità di rappresentante del Comune:

1) rappresenta il Comune in giudizio;

2) adotta atti conservativi dei diritti del Comune;

3) provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli organi dei Comune;

4) garantisce l’osservanza dei regolamenti;

5) sospende i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta e al Consiglio nella prima seduta successiva;

6) propone l’ordine del giorno delle sedute dei Consiglio e della Giunta;

7) indice le consultazioni deliberate dal Consiglio ai sensi dell’art. 23.

I poteri di cui al comma precedente possono essere delegati agli assessori.

- Alla Parte I Ordinamento Strutturale - Titolo I (Organi del Comune)

è stato aggiunto il seguente articolo, che nel testo integrato sarà individuato con il numero 11:

Art. 11
(Definizione e attuazione dei programmi)

Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Sindaco e gli assessori riferiscono annualmente al Consiglio sull’attuazione dei programmi. In ogni seduta i consiglieri possono chiedere la verifica e l’adeguamento delle linee programmatiche di cui al comma precedente.

Titolo II
Organi burocratici

- Art. 11 (Segretario), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 12, ha subito le seguenti modifiche:

le parole “dall’Amministrazione statale” sono state sostituite con le parole “dall’apposita Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali”.

Titolo III
Uffici

- Art. 12 (Uffici e personale), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 13, non ha subito modifiche.

Titolo IV
Servizi pubblici

- Art. n. 13 (Servizi pubblici), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 14, ha subito le seguenti modifiche:

- il 2º comma è sostituito dal seguente:

“Gli amministratori degli enti incaricati della gestione di tali servizi sono nominati tra i cittadini di provata competenza che non siano componenti dei Consiglio e per i quali non sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere.”

- al 3º comma le parole: “nel regolamento che le disciplina.” Sono state sostituite dalle parole: “nell’apposito regolamento.”

- Art. n. 14 (Servizi sociali), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 15, non ha subito modifiche.

Titolo V
Revisione economico-finanziaria

- Art. n. 15 (Revisore del conto) che nel testo integrato sarà individuato con il numero 16, ha subito le seguenti modifiche:

- Il 2º comma è stato soppresso.

- Viene aggiunto:

Parte II
Ordinamento Funzionale

Titolo I
Forme di collaborazione

- Art. 16 (Principio di cooperazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 17, non ha subito modifiche.

- Art. 17 (Convenzioni e consorzi), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 18, viene aggiunta la virgola dopo la parola componenti.

- Art. 18 (Unione di Comuni), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 19, le parole “art. 19" sono state sostituite dalle parole ”art. 17".

- Art. 19 (Accordi di programma) che nel testo integrato sarà individuato con il numero 20, non ha subito modifiche.

Titolo II
Partecipazione popolare

- Art. 20 (Organismi di partecipazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 21, e non ha subito modifiche.

- Art. 21 (Partecipazione al procedimento amministrativo), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 22, le parole “art. 24" sono state sostituite dalle parole ” art. 25".

- Art. 22 (Forme di consultazione della popolazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 23, non ha subito modifiche.

- Art. 23 (istanze, petizioni, proposte), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 24, ha subito la seguente modifica:

Il 2º comma è stato sostituito dal seguente: “Il Sindaco trasmette senza ritardo l’istanza, la petizione o la proposta all’organo competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento.”

- Art. 24 (Diritto di accesso), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 25, non ha subito modifiche.

Titolo III
Funzione normativa

- Art. 25 (Statuto), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 26, non ha subito modifiche.

- Art. 26 (Regolamenti), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 27, non ha subito modifiche.

- Disposizione transitoria non subisce modifiche.




Comune di Vignone (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I
Principi generali

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 6 Programmazione e cooperazione

Art. 7 Albo pretorio

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 8 Organi

Art. 9 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 Consiglio Comunale

Art. 11 Sessioni e convocazione

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

Art. 13 Commissioni

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 16 Gruppi consiliari

Art. 17 Sindaco

Art. 18 Attribuzioni di amministrazione

Art. 19 Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 Attribuzioni di organizzazione

Art. 21 Vice Sindaco

Art. 22 Mozioni di sfiducia

Art. 23 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 24 Giunta Comunale

Art. 25 Composizione

Art. 26 Nomina

Art. 27 Funzionamento della giunta

Art. 28 Competenze

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 29 Partecipazione Popolare

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 30 Associazionismo

Art. 31 Diritti delle associazioni

Art. 32 Contributi alle associazioni

Art. 33 Volontariato

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 34 Petizioni

Art. 35 Proposte

Art. 36 Referendum

Art. 37 Accesso agli atti

Art. 38 Diritto di informazione

Art. 39 Istanze

CAPO IV
Difensore civico

Art. 40 Nomina

Art. 41 Decadenza

Art. 42 Funzioni

Art. 43 Facoltà e prerogative

Art. 44 Relazione annuale

Art. 45 Indennità di funzione

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 46 Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 47 Servizi pubblici comunali

Art. 48 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 49 Aziende speciali

Art. 50 Struttura delle aziende speciali

Art. 51 Istituzioni

Art. 52 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 53 Convenzioni

Art. 54 Consorzi

Art. 55 Accordi di programma

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 56 Principi strutturali e organizzativi

Art. 57 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 58 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 59 Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II
Personale direttivo

Art. 60 Direttore generale

Art. 61 Compiti del Direttore generale

Art. 62 Funzioni del Direttore generale

Art. 63 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 64 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 65 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 66 Collaborazioni esterne

Art. 67 Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III
Il Segretario Comunale

Art. 68 Segretario Comunale

Art. 69 Funzioni del Segretario Comunale

Art. 70 ViceSegretario Comunale

CAPO IV
La responsabilità

Art. 71 Responsabilità verso il Comune

Art. 72 Responsabilità verso terzi

Art. 73 Responsabilità dei contabili

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 74 Ordinamento

Art. 75 Attività finanziaria del Comune

Art. 76 Amministrazione dei beni comunali

Art. 77 Bilancio comunale

Art. 78 Rendiconto della gestione

Art. 79 Attività contrattuale

Art. 80 Revisore dei conti

Art. 81 Tesoreria

Art. 82 Controllo economico della gestione

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 83 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali

Art. 84 Delega di funzioni alla comunità montana

Art. 85 Pareri obbligatori

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 Modifiche dello Statuto

Art. 87 Entrata in vigore

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Vignone è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Vignone nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con la Comunità Montana Val Grande e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Vignone ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

promozione di una cultura di pace, e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità, garantendo di norma la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e nelle Commissioni Comunali;

promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 354 Ha, confina con i Comuni di Arizzano - Bee Premeno - Verbania - Cambiasca ed Intragna.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazzale Pertini n. 1.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale;

4. La Circoscrizione del Comune è costituita, da Vignone e dalle località di Bureglio, Ca’ dei Muli, Vignonino e San Martino.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vignone.

2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei ministri n. 2741 del 3/10/1975.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia del Verbano Cusio Ossola , con la Regione Piemonte e la Comunità Val Grande.

Art. 7
Albo pretorio

1. E’ individuato nell’ambito del Palazzo Civico un apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire la accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale è responsabile della tenuta dell’Albo e si avvale per la affissione degli atti di un messo comunale e su attestazione dello stesso ne certifica la avvenuta pubblicazione.

4. Ai fini del presente articolo il Comune dispone di uno o più messi comunali ai quali attribuire con apposito provvedimento la qualifica di messo notificatore.

5. Il messo notifica gli atti della propria Amministrazione nonché gli atti nell’interesse di altre pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta al Comune.

TITOLO III
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune;

egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dei Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, e a maggioranza assoluta sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in Stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dall’assessore anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco, dal consigliere anziano e dal segretario.

Art. 10
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. Nella adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana Alto Verbano, della Provincia del V.C.O. della Regione e dello Stato.

Art. 11
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, entro i termini previsti al precedente comma 3 e la consegna deve avvenire direttamente a mezzo notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno e deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro gli stessi termini di consegna degli avvisi di convocazione previsti al precedente comma 3.

9. I Regolamenti, gli strumenti urbanistici e i piani di attuazione degli stessi devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Comunale.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

Art. 12
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; tale termine decorre in sede di prima attuazione, dalla data di approvazione dello Statuto adeguato ai sensi della legge n. 265/1999.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello Stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 14
Consiglieri

1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 1 membro.

3. E’ istituita, presso il Comune di Vignone, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 15, comma 3, ultimo periodo, del presente statuto, nonché dall’art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s.m.i.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

5. Ai gruppi consiliari, tenuto conto delle risorse strumentali del Comune, può essere concesso un locale comunale messo a disposizione dal Sindaco.

Art. 17
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo Stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 18
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma approvati dal Consiglio Comunale con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 21
ViceSindaco

1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 22
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco deve essere debitamente documentato in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. Il Vice Sindaco nel termine di 30 giorni dall’impedimento relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento medesimo.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione entro dieci giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 24
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente, entro il 30 Dicembre, al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 25
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri assegnati al Comune computando a tal fine il Sindaco; uno degli assessori è investito della carica di viceSindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute dei Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 26
Nomina

1. Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo Stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Gli assessori cui siano affidati incarichi amministrativi riguardanti l’edilizia privata o i lavori pubblici, compreso la presidenza della Commissione Edilizia o la nomina a componente della Commissione Edilizia e/o urbanistica, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, le perizie suppletive di variante e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle nuove tariffe e per la modifica delle stesse;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) approva la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone in assenza di criteri predeterminati

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento ed in base a quanto dispone il Regolamento Comunale.

1) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale, se nominato, o il Segretario Comunale.

p) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Peg su proposta del Direttore generale.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 29
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurasse il buon andamento e l’imparzialità.

2. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

4. Gli organi istituzionali del Comune e i Responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 30
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 31
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire al Comune nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a quindici giorni.

Art. 32
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 33
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 34
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. L’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unicamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 35
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al tre per cento della popolazione residente avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al venticinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già Stato indetto un Referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Gli atti previsti dalla legge, le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all’Albo Pretorio.

Art. 39
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 40
Nomina

1. Il Comune può istituire il “difensore civico” che è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia del V.C.O. a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Art. 41
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 42
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

Art. 43
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche

delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

Art. 46
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure

2. Gli organi istituzionali del Comune, i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia

Art. 47
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 48
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti dì diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 49
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 50
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il Direttore e il collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 51
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzativi e funzionari previste nel regolamento.

Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 52
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unicamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 53
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 54
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unicamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 41, 2º comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 55
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 56
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 57
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale ove nominato, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 58
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore o il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore o Segretario Comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionari in conformità alla disciplina generale sullo Stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore o il Segretario Comunale il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore o Segretario Comunale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 60
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 61
Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 62
Funzioni dei Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionari stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 63
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, o dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 64
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazione, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono, qualora non sia nominato il Direttore Generale o non sia attribuito alla competenza del Segretario Comunale, a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e provvedono altresì a dare pronta attuazione alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore o Segretario Comunale;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili dei regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 2 possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale.

6. I Responsabili dei servizi degli uffici, il Direttore ove nominato e il Segretario Comunale nell’ipotesi di cui al precedente comma 5, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

Art. 65
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 66
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 67
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie dì cui all’art. 45 del dlgs n. 504/92.

CAPO III
Il Segretario Comunale

Art. 68
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Il Segretario Comunale. ove non sia Stato nominato il Direttore Generale, coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 69
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario Comunale può emanare nell’ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, di statuto e di regolamento.

7. Il Segretario Comunale ove non sia Stato nominato il Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale, non attribuiti specificatamente ai responsabili dei servizi.

Art. 70
Vice-Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un viceSegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente

2. Il viceSegretario Comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzativi e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 71
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 72
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 73
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 74
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 75
Attività finanziaria del Comune

1. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 76
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 77
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 78
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costì sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 79
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 80
Revisore dei conti

l. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 81
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2. I rapporti dei Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 82
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 83
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 84
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 85
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 14, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86
Modifiche dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto debbono essere apportate nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello statuto stesso.

2. La abrogazione totale dello statuto può avvenire soltanto mediante l’approvazione di un nuovo statuto.

3. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’approvazione dei nuovo testo dello stesso.

Art. 87
Entrata in vigore

1. L’entrata in vigore dei presente statuto e delle sue modifiche sono regolate dalla legge

2. I Regolamenti previsti dal presente statuto e non ancora emanati dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello statuto.

3. Il Consiglio Comunale indica le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

4. I Regolamenti, nelle materie di competenza del Comune, sono adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Le modificazioni o l’abrogazione dei regolamenti sono adottati dal competente organo a maggioranza assoluta dei propri componenti.

6. I Regolamenti e relative modifiche, dopo intervenuta l’esecutività della deliberazione che li ha adottati, sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.



ALTRI ANNUNCI

Comune di Collegno (Torino)

Avviso di gara - Alienazione a titolo oneroso di appezzamento di terreno, sito in Collegno, Corso Francia (area ex F.I.S.)

E’ indetto il I esperimento di gara mediante asta pubblica per l’alienazione a titolo oneroso di appezzamento di terreno, sito in Collegno, Corso Francia (area ex F.I.S.).

Importo a base d’asta L. 1.428.462.500.= pari ad Eu. 737.739,31=, oltre IVA.

La gara avrà luogo nel Palazzo Civico, P.zza del Municipio n. 1 - Collegno, dinnanzi al Segretario - Direttore Generale, assistito dal Responsabile Uff. Contratti e da due testimoni, il giorno Mercoledì 11 ottobre 2000, alle ore 10,00.

Il terreno comunale in oggetto è censito al catasto terreni al Foglio 8/2 mappale 2940/a, da frazionare a cura dell’Amministrazione comunale, individuato in base al vigente P.R.G.C. all’art. 13-4 con il codice B2tr1, a destinazione residenziale.

La gara sarà esperita ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76) del R.C.G.S. approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con presentazione di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta suindicato.

La deliberazione e la relativa perizia sono visibili, nelle consuete ore d’ufficio (9/14), presso questi Uffici Comunali.

L’offerta può essere espressa in Lire od in Euro, a scelta del concorrente.

L’opzione della denominazione in Euro espressa dall’offerente è irrevocabile e sarà utilizzata in tutte le comunicazioni successive con la Stazione appaltante.

L’espressione in Lire potrà essere successivamente mutata in Euro.

L’offerta segreta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, validamente sottoscritta dal concorrente, dovrà contenere:

- l’indicazione del codice fiscale e le precise generalità dell’offerente;

- l’enunciazione in cifre ed in lettere dell’aumento offerto, dovrà quindi essere chiusa in busta debitamente suggellata con ceralacca, pena l’esclusione dalla gara, e su questa busta dovranno essere scritti il cognome, il nome e l’indirizzo del concorrente, nonchè la dicitura: “”Contiene offerta"".

Detta busta suggellata, contenente l’offerta, dovrà essere chiusa in una seconda busta, anch’essa suggellata con ceralacca, pena l’esclusione dalla gara, che oltre alle generalità ed indirizzo dell’offerente dovrà pure riportare sopra l’indicazione:

“Alienazione appezzamento di terreno sito in Collegno, Corso Francia (Area ex F.I.S.)”, dovrà essere indirizzata: “Al Sindaco del Comune di Collegno” e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale, normale o posta celere, escluso quindi il recapito a mano ordinario, entro le ore 12,00 del giorno martedì 10 ottobre 2000, d’intesa che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile.

Si avverte che, oltre il detto termine, non resta valida alcuna altra offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria nè sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

In questa seconda busta dovranno pure essere acclusi, pena l’esclusione dalla gara, assieme a quella suggellata dell’offerta, i seguenti documenti comprovanti la capacità ad obbligarsi:

Per i soggetti privati: dichiarazione debitamente sottoscritta ai sensi di legge, di non avere in corso procedure che comportino perdita o limitazioni alla capacità di contrarre obblighi con la P.A.

Per le Ditte individuali o Società: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio Registro Imprese competente, in bollo, di data non anteriore a centottanta giorni dalla data fissata per la gara, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, dal quale risulti che la Ditta o Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Lo stesso certificato deve essere completato col nominativo del Titolare, se trattasi di Ditta individuale, di tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, degli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, degli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi e con tutte le notizie relative alla Società.

Le Cooperative e loro Consorzi dovranno, inoltre, produrre il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio ovvero nello Schedario Generale della Cooperazione (a norma degli artt. 13 e 15 lett. B, D.L.C.P.S. n. 1577/47 e art. 6 Legge n. 127/71), in competente bollo, se tenuti.

Ricevuta del versamento effettuato presso la Civica Tesoreria in contanti, ovvero assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Comunale (C.R.T. - Dipendenza di Collegno - Piazza del Municipio n. 5 - Tel. 011/4158450), delle seguenti somme:

L. 71.423.125.=, pari ad Eu. 36.886,97= pari al 5% dell’importo a base d’asta, a titolo di deposito cauzionale;

L. 214.269.375.=, pari ad Eu. 110.660,90= pari al 15% dell’importo a base d’asta, a titolo di fondo spese contrattuali.

Per effettuare tali versamenti in contanti, occorre munirsi delle apposite reversali presso l’Ufficio Ragioneria del Comune e comunicare per iscritto le modalità di rimborso.

Detti depositi verranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi degli artt. 2 della L. n. 15/68 e 1 del D.P.R. n. 403/98, i certificati di cui ai suddetti n.ri 2) e 3) possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, in carta semplice, del Titolare o del Legale rappresentante della Ditta, senza necessità di autenticazione, rese in data non anteriore al periodo di validità dei certificati sostituiti.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 26 della L. n. 15/68.

Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente ammette di essere a perfetta conoscenza delle prescrizioni che regolano la gara.

Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate saranno considerate nulle e come non presentate.

Chi presiederà l’asta giudicherà insindacabilmente sull’ammissibilità o meno di ciascun concorrente osservando quanto qui stabilito e le norme in materia, quindi procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte, in pubblica seduta, darà lettura delle offerte stesse e procederà seduta stante all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi della legislazione citata, salvo la definitiva approvazione con apposita Determinazione.

L’aggiudicazione della gara sarà definitiva ad unico incanto.

Si procederà all’aggiudicazione della gara qualora venga presentata anche una sola offerta purchè ritenuta valida.

Non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella determinazione del prezzo d’asta.

Il concorrente aggiudicatario si intenderà obbligato per tutti gli effetti di legge con il solo atto di aggiudicazione, mentre gli obblighi del Comune sono subordinati all’approvazione dello stesso.

La stipulazione del contratto avverrà mediante rogito di un Notaio di fiducia dell’aggiudicatario.

Contestualmente al rogito dovrà avvenire il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Comunale (C.R.T. -Dipendenza di Collegno - Piazza del Municipio n. 5 - Tel. 011/4158450).

Il deposito cauzionale fatto dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta sarà imputato in acconto sull’importo contrattuale.

Il saldo sarà pagato al momento del rogito notarile da stipularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione pena l’annullamento della gara.

L’aggiudicazione della gara resta subordinata alla condizione che dalle comunicazioni trasmesse dalla Prefettura, a carico dell’aggiudicatario e dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. n. 252/98 (Legge antimafia), risulti l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione dei procedimenti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento a tutte le altre norme e condizioni contenute nel Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/24.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la Ditta aggiudicataria, in relazione al contratto, si adirà l’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento approvato con R.D. n. 827/24, come modificato dall’art. 20 del D.P.R. n. 367/94, viene data notizia della presente gara mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio del Comune di Collegno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e sui settimanali “Corriere di Rivoli, Collegno e Grugliasco” e “Notiziario Settimanale degli Appalti in Piemonte”, nonchè tramite le testate locali.

“Informativa ai sensi dell’art. 10 Legge n. 675/96

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati da parte del Comune di Collegno - Settore Segretariato - Ufficio Contratti ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento."

Per informazioni di natura tecnica rivolgersi Uff. Patrimonio (Tel. 011/4015463).

Per informazioni di natura amministrativa rivolgersi Uff. Contratti (Tel. 011/4015206-207-210).

Collegno, 11 settembre 2000

Il Segretario - Direttore Generale
Tomarchio

Il Sindaco
D’Ottavio




Comune di Feletto Canavese (Torino)

Avviso

Il Funzionario

rende noto che

Ai sensi dell’art. 41, comma 6, della L.R. 56/77 e s. m. e i. ed in base a quanto disposto al punto 4 della Delibera della Giunta Comunale n. 57/2000, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 57 del 29/6/2000 esecutive ai sensi di Legge, è stato approvato in via definitiva il piano di recupero di iniziativa privata a nome del Sig. De Luca Luciano inerente il fabbricato ad uso civile abitazione in via Diaz n. 2, a Catasto F. 6, mappale n. 209.

Il Funzionario
Pierluca Bertolino




Comune di Leinì (Torino)

Prot. n.ro 16501 - Decreto n.ro 105/00 - Estratto - Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’acquedotto comunale - I Lotto - II Stralcio - Provvedimenti per l’asservimento di parte delle relative aree

Il Responsabile Settore Lavori Pubblici

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Leinì, ai sensi delle norme richiamate ed in particolare della legge 25/06/1865 n.ro 2359 e del vigente Codice Civile, è costituita servitù coattiva permanente di acquedotto sugli immobili occorsi appunto per l’esecuzione dell’opera stessa - Acquedotto C.le - I lotto - II Stralcio, come contemplata nel progetto approvato nelle forme di legge con i provvedimenti richiamati in premessa, e precisamente sui seguenti immobili:

1) Foglio 4 mappale n.ro 144, interessato dall’asservimento per mq. 84, di proprietà della signora Picco Agnese (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 196.000 pari a Euro 101,23

2) Foglio 4 mappale n.ro 122, interessato dall’asservimento per mq. 90, di proprietà dei signori Aseglio Gianinet Antonio (omissis) e Buffo Franca (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 210.000 pari a Euro 108,46

3) Foglio 4 mappale n.ro 135, interessato dall’asservimento per mq. 90, di proprietà dei signori Aseglio Gianinet Antonio (omissis) e Buffo Franca (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 210.000 pari a Euro 108,46

4) Foglio 4 mappale n.ro 136, interessato dall’asservimento per mq. 84, di proprietà della signora Allamano Anna (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 196.000 pari a Euro 101,23

5) Foglio 4 mappale n.ro 137, interessato dall’asservimento per mq. 99, di proprietà della signora Aseglio Gianinet Marinella (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 231.000 pari a Euro 119,30

6) Foglio 4 mappale n.ro 138, interessato dall’asservimento per mq. 108, di proprietà del signor Cravero Giuseppe (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 252.000 pari a Euro 130,15

7) Foglio 13 mappale n.ro 13, interessato dall’asservimento per mq. 30, di proprietà del signor Origlia Giovanni Piero (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 70.000 pari a Euro 36,15

8) Foglio 14 mappale n.ro 57, interessato dall’asservimento per mq. 90, di proprietà della signora Bauchiero Emilia (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 210.000 pari a Euro 108,46

9) Foglio 17 mappale n.ro 28, interessato dall’asservimento per mq. 90, di proprietà della signora Bauchiero Emilia (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 210.000 pari a Euro 108,46

10) Foglio 17 mappale n.ro 30, interessato dall’asservimento per mq. 450, di proprietà dei signori De Bernardi Venon Giuseppe (omissis) e Rubat Ors Teresa (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 1.050.000 pari a Euro 542,28

11) Foglio 17 mappale n.ro 8, interessato dall’asservimento per mq. 582, di proprietà dei signori De Bernardi Venon Giuseppe (omissis) e Rubat Ors Teresa (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 1.358.000 pari a Euro 701,35

12) Foglio 40 mappale n.ro 220, interessato dall’asservimento per mq. 465, di proprietà del signor Macario Ban Mario (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 1.085.000 pari a Euro 560,36

13) Foglio 39 mappale n.ro 140, interessato dall’asservimento per mq. 42, di proprietà del signor Tius Riccardo (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 98.000 pari a Euro 50,61

14) Foglio 39 mappale n.ro 139, interessato dall’asservimento per mq. 36, di proprietà della signora Dogliani Maria Consolina (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 84.000 pari a Euro 43,38

15) Foglio 39 mappale n.ro 179, interessato dall’asservimento per mq. 18, di proprietà della signora Dogliani Maria Consolina (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 42.000 pari a Euro 21,69

16) Foglio 39 mappale n.ro 178, interessato dall’asservimento per mq. 18, di proprietà dei signori Signetto Anna Luisa (omissis) e Signetto Giuseppe (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 42.000 pari a Euro 21,69

17) Foglio 39 mappale n.ro 137, interessato dall’asservimento per mq. 36, di proprietà dei signori Signetto Anna Luisa (omissis) e Signetto Giuseppe (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 84.000 pari a Euro 43,38

18) Foglio 39 mappale n.ro 136, interessato dall’asservimento per mq. 42, di proprietà dei signori Signetto Carlo (omissis); Signetto Domenico(omissis); Signetto Sergio (omissis); Signetto Maria (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 98.000 pari a Euro 50,61

19) Foglio 39 mappale n.ro 134, interessato dall’asservimento per mq. 66, di proprietà dei signori Signetto Carlo (omissis); Signetto Domenico (omissis); Signetto Sergio (omissis); Signetto Maria (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 154.000 pari a Euro 79,53

20) Foglio 13 mappale n.ro 109, interessato dall’asservimento per mq. 303, di proprietà dei signori Salvino Esterina (omissis) e Salvino Maria Teresa (omissis) eredi di Salvino Giuseppe

Indennità di asservimento corrisposta = L. 707.000 pari a Euro 365,14

21) Foglio 15 mappale n.ro 29, interessato dall’asservimento per mq. 60, di proprietà dei signori Borgognone Giovanni (omissis); Borgognone Irma (omissis); Borgognone Pierino (omissis);

Indennità di asservimento corrisposta = L. 140.000 pari a Euro 72,30

22) Foglio 15 mappale n.ro 28, interessato dall’asservimento per mq. 444, di proprietà dei signori Borgognone Giovanni (omissis); Borgognone Irma (omissis); Borgognone Pierino (omissis);

Indennità di asservimento corrisposta = L. 1.036.000 pari a Euro 535,05

23) Foglio 4 mappale n.ro 78, interessato dall’asservimento per mq. 75, di proprietà dei signori Salvino Esterina (omissis) e Salvino Maria Teresa (omissis) eredi di Salvino Giuseppe

Indennità di asservimento corrisposta = L. 175.000 pari a Euro 90,38

24) Foglio 39 mappale n.ro 141, interessato dall’asservimento per mq. 906, di proprietà della Soc. Femaga, (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 2.114.000 pari a Euro 1.091,79

25) Foglio 16 mappale n.ro 34 parte, interessato dall’asservimento per mq. 120, di proprietà del signor Garino Ezio (omissis)

Indennità di asservimento corrisposta = L. 280.000 pari a Euro 144,61

Articolo 2 - I predetti immobili, con l’indicazione delle porzioni interessate dall’asservimento, sono meglio rappresentati nella planimetria allegata a far parte integrante del presente decreto.

Articolo 3 - In riferimento alle porzioni di immobili interessati dalla costituzione di servitù coattiva permanente, il Comune di Leinì e suoi aventi causa, sono autorizzati a mantenere le opere realizzate ed ad effettuare i lavori per eventuale sostituzione delle stesse, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il miglioramento e modificazione, che in qualunque tempo si rendano necessari;

Articolo 4 - Il presente decreto che viene emanato nel rispetto dei termini fissati ai sensi dell’articolo 13 della legge 25/6/1865 n.ro 2359, sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili; e sarà depositato negli atti dello stesso Comune, pubblicato per estratto all’Albo Pretorio, sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino, registrato e trascritto in termini d’urgenza.

Articolo 5 - Il presente decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 6 - Avverso il contenuto dello stesso presente decreto, potrà essere presentato eventuale ricorso al Tribunale delle Acque Pubbliche, nei termini previsti dal R.D. 11/12/1933 n.ro 1175.

Articolo 7 - Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.ro 241/90, viene individuato nella persona del Geom. Franco Benedini - Capo Settore LL.PP. del Comune di Leinì, Piazza Vittorio Emanuele II n.ro 1.

Leinì, 5 settembre 2000

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
Franco Benedini




Comune di Moncalieri (Torino)

Avviso di asta pubblica per l’alienazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 53 del 19.3.1994 e successive deliberazioni della G.C. n. 56 del 15.2.2000 e n. 105 del 28.3.2000, nonché della determinazione dirigenziale n. 1238 del 5.9.2000, il giorno 10.10.2000 alle ore 9.30 in apposita Sala del Comune di Moncalieri, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita di 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale (6 liberi + 2 occupati), siti in Moncalieri, Strada Pasubio n. 38, rimasti invenduti dopo l’espletamento della precedente asta indetta con determinazione n. 589 del 19.4.2000, indicati e specificati nei seguenti lotti:

Lotto 1 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 27, vani 7, rendita catastale 1.715.000 (superficie: alloggio mq. 99 + balcone mq. 2.50 + cantina mq. 6 circa).

Prezzo a base d’asta: Lire 146.524.940 (pari a 75.673,81 Euro)

Deposito cauzionale: Lire 7.326.247 (pari a 3.783,69 Euro)

Lotto 2 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 30, vani 7, rendita catastale 1.715.000 (superficie: alloggio mq. 99 + balcone mq. 2. 50 + cantina mq. 6 circa).

Prezzo a base d’asta: Lire 146.524.940 (pari a 75.673,81 Euro).

Deposito cauzionale: Lire 7.326.247 (pari a 3.783,69 Euro).

Lotto 3 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 31, vani 6,5, rendita catastale 1.592.500 (superficie: alloggio mq. 85 + balcone 6 mq. + cantina 6.5 circa).

Prezzo a base d’asta: Lire 136.060.720 (pari a 70.269,49 Euro).

Deposito cauzionale: Lire 6.803.036 (pari a 3.513,47 Euro)

Lotto 4 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 33, vani 7, rendita catastale 1.715.000 (superficie: alloggio mq. 97 + balcone 6 mq. + cantina 6 circa).

Prezzo a base d’asta Lire 146.524.940 (pari a 75.673,81 Euro).

Deposito cauzionale: Lire 7.326.247 (pari a 3.783,69 Euro)

Lotto 6 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 36, vani 7, rendita catastale 1.715.000 (superficie: alloggio mq. 97 + balcone 6 mq. + cantina 6 circa) .

Prezzo a base d’asta Lire 146.524.940 (pari a 75.673,81 Euro)

Deposito cauzionale: Lire 7.326.247 (pari a 3.783,69 Euro)

Lotto 7 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 37, vani 6,5, rendita catastale 1.592.500 (superficie: alloggio mq. 85 + balcone 6 mq. + cantina 6.5 circa).

Prezzo a base d’asta: Lire 136.086.580 (pari a 70.282,85 Euro)

Deposito cauzionale: Lire 6.804.329 (pari a 3.514,14 Euro)

Lotto 9 - Alloggio occupato con contratto in scadenza al: 16.2.2000 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 6, vani 7, rendita catastale 1.715.000 (superficie: alloggio mq. 99 + balcone mq. 2.50 + cantina mq. 6 circa).

Prezzo a base d’asta: Lire 146.447.360 (pari a 75.633,74 Euro)

Deposito cauzionale: Lire 7.322.368 (pari a 3.781,68)

Lotto 11 - Alloggio occupato con contratto in scadenza al: 6.6.2000 - Alloggio censito al N.C.E.U. partita n. 1015862, foglio 43, n. 518, sub. 18, vani 7, rendita catastale 1.715.000 (superficie: alloggio mq. 99 + balcone mq. 2.50 + cantina mq. 6 circa).

Prezzo a base d’asta: Lire 146.499.080 (pari a 75.660,46 Euro).

Deposito cauzionale: Lire 7.324.954 (pari a 3.783,02 Euro)

Condizioni di gara

La vendita è fatta a corpo e non a misura e l’immobile viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Per ciascuno dei lotti suindicati l’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta (ex art. 73, lett. “c” e ss. R.D. 23.3.1924, n. 827).

Il prezzo a base d’asta degli alloggi è stato determinato (ai sensi della L. 560/1993) applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle Finanze. Al prezzo così determinato è stata applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20%, così come stabilito dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 560 del 24.12.1993 e sono state aggiunte le spese sostenute per la manutenzione straordinaria effettuata sull’immobile. A tale importo vanno aggiunte le spese per onorari notarili che sono ad esclusivo carico della parte acquirente.

Per ciascuna asta sono ammesse solo offerte in aumento e l’aggiudicazione è provvisoria ad unico incanto ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del R.D. n. 827/1924 (prezzo complessivamente più alto per ciascun singolo Lotto), fermo restando l’esercizio del diritto di prelazione come di seguito riconosciuto. L’asta è pertanto aggiudicata al partecipante che presenta l’offerta contenente il prezzo complessivamente più alto per ciascun singolo Lotto. L’offerta deve, quindi, contenere l’indicazione del prezzo offerto per l’alloggio (Lotto) per il quale si concorre, comprensivo del rialzo sul prezzo posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ciascun partecipante può concorrere per uno o più Lotti, presentando per ciascuno di essi, offerte singole e separate. Se il partecipante all’asta non intende concorrere per l’acquisto di più alloggi (aggiudicazione di più Lotti), deve specificare in modo chiaro ed inequivocabile a quale Lotto deve essere accordata la priorità, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario di più Lotti.

In caso di parità di offerte per lo stesso Lotto, l’aggiudicatario è individuato alla stregua dei seguenti criteri, in ordine di priorità, sanciti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2000:

a) priorità al partecipante che abbia uno sfratto munito di formula esecutiva;

b) in assenza o a parità del requisito di cui alla lettera a), priorità al partecipante che intende corrispondere il prezzo offerto in contanti in unica soluzione;

c) in assenza o a parità del requisito di cui alla lettera b), priorità al partecipante che, avvalendosi del pagamento dilazionato, versi, al momento della stipula del contratto di compravendita, il maggior anticipo in contanti;

d) in assenza o a parità del requisito di cui alla lettera c), l’aggiudicatario viene estratto a sorte.

Il prezzo di aggiudicazione, al netto del deposito cauzionale, da versare in valuta legale al Tesoriere del Comune di Moncalieri, può essere corrisposto:

1. in contanti in unica soluzione, al momento della stipula del contratto di compravendita ed in tal caso verrà operata un’ulteriore riduzione del 10% sul valore di aggiudicazione;

2. con versamento dilazionato mediante anticipo in contanti di una quota non inferiore al 30% del prezzo di aggiudicazione (da versarsi al momento della stipula del contratto di compravendita) ed il resto in un periodo di ...... anni (non superiore a 15 anni), ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria, a carico della parte acquirente, a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Termine perentorio di ricezione offerte

Per partecipare all’asta pubblica in oggetto gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9.10.2000 le proprie offerte.

Requisiti richiesti per la presentazione delle offerte

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 560/19 possono inoltre presentare l’offerta coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno pertanto i requisiti per poter presentare l’offerta coloro che sono in possesso di:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali; è ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda oppure se titolare di carta di soggiorno regolare ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 38 comma 6, Legge 40/98);

2. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale n. 10 di cui all’allegato “B” della legge regionale 28/3/95 n. 46 (Moncalieri, Trofarello, La Loggia), salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

3. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

4. reddito annuo complessivo del nucleo famigliare fiscalmente imponibile, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell’art. 21 della legge 5/8/1978 n. 457. Il limite massimo di reddito, così computato, non deve essere superiore a:

Numero     Limiti massimi    Limiti massimi di
componenti     di reddito per     reddito per lavoro
    lavoro dipendente    autonomo

fino a 2    L. 37.592.000    L. 52.628.800
fino a 2.5    L. 41.727.120    L. 58.417.968
fino a 3    L. 45.862.240    L. 64.207.136
fino a 3,5    L. 49.621.440    L. 69.470.016
fino a 4    L. 53.380.640    L. 74.732.896
fino a 4,5    L. 56.763.920    L. 79.469.488
Oltre 4,5    L. 60.147.200    L. 84.206.080

N.B.: Per il calcolo del numero dei componenti il nucleo famigliare si precisa che:

- i figli a carico vengono considerati come 0,5 unità.

Per il calcolo del limite massimo di reddito:

- i lavoratori dipendenti, per verificare se rientrano nel limite di reddito massimo, dovranno applicare al reddito annuo imponibile una detrazione pari al 40%;

- sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi occorre dedurre Lire 1.000.000 per ogni figlio a carico.

Si precisa che gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della Legge 560/93 non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita le ATC e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione. (art. 1, comma 20 Legge 560/93).

I requisiti suddetti debbono essere posseduti dall’offerente e, limitatamente al punto 3), anche da altri componenti il nucleo famigliare. Essi devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta di acquisto e devono permanere fino alla stipula del contratto di compravendita. A tal proposito si specifica quanto segue:

a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile, relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni famigliari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo famigliare handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;

b) per nucleo famigliare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di vendita e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo famigliare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l’assistenza a persone anziane o non autosufficiente, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte delle persone conviventi.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 9 della L. 560/1993, hanno titolo di priorità nell’acquisto, qualora presentino offerta ed a parità di condizioni, le Società Cooperative Edilizie iscritte all’albo nazionale di cui all’art. 13 della Legge n. 59 del 31.1.1992, che si impegnano, con atto d’obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Qualora l’offerta presentata dalla Cooperativa fosse inferiore al prezzo offerto da un terzo per il medesimo Lotto, l’immobile sarà offerto alla Cooperativa allo stesso importo offerto dal terzo. In caso di rinuncia da parte della Cooperativa, l’immobile sarà aggiudicato al terzo.

Si sottolinea altresì che, in linea con il dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 15.2.2000 ed in via subordinata rispetto alla priorità accordata alle predette Società Cooperative Edilizie, viene riconosciuto, a parità di condizioni, il diritto di prelazione agli attuali occupanti gli alloggi in oggetto in possesso dei requisiti soprariportati.

Detto diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria inoltrata agli aventi diritto dal Servizio Patrimonio di questa Amministrazione.

Modalità di presentazione delle offerte

L’offerta, redatta secondo lo schema da ritirare all’Ufficio Patrimonio, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, redatta in lingua italiana, dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto per l’alloggio, comprensivo del rialzo sul prezzo posto a base d’asta ed espresso in Lire ovvero in Euro. In caso di Cooperative l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

L’offerta dovrà essere incondizionata ed espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924, l’indicazione più vantaggiosa per il Comune.

Si precisa che per le offerte espresse in Euro anziché in Lire, la conversione da una denominazione all’altra verrà fatta secondo le norme vigenti in materia di conversione, allo scopo di stabilire la precisa entità dell’offerta per la formazione della graduatoria di aggiudicazione. Si sottolinea altresì che l’opzione per l’Euro del potenziale offerente sarà irreversibile nel senso che successivamente questi dovrà “comunicare” con l’Amministrazione in tale denominazione. L’Amministrazione, a sua volta, utilizzerà la stessa denominazione scelta dal contraente. Qualora il partecipante alla gara inizi la stessa denominazione scelta dal contraente. Qualora il partecipante alla gara inizi la procedura in Lire, potrà, invece, comunicare l’intenzione all’Amministrazione di dialogare in Euro.

L’offerta sola, senza altri documenti, dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal partecipante all’asta pubblica. Detta busta chiusa contenente l’offerta (ovvero le buste contenenti le singole offerte nel caso di partecipazione a più Lotti), dalla quale dovrà risultare il nominativo del partecipante all’asta e l’indicazione dell’oggetto della gara con la precisazione del Lotto per il quale si presenta l’offerta, dovrà essere introdotta in un’altra busta più grande, anch’essa chiusa e controfirmata su tutti lembi di chiusura dal partecipante all’asta sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica, lotto n. ____" e dovrà essere indirizzata a: Comune di Moncalieri - Uffici Protocollo - Piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).

Nella busta grande dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) dichiarazione del partecipante, redatta secondo lo schema allegato (all. B), sottoscritta con le modalità già indicate per la presentazione dell’offerta attestante, sotto la propria responsabilità:

1. di aver preso visione degli immobili oggetto di vendita;

2. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che potrebbero influire sull’esecuzione della vendita nonché del presente bando;

3. di essere a conoscenza degli obblighi e vincoli derivanti dall’aggiudicazione dell’immobile;

4. per le Società Cooperative Edilizie: di essere iscritte all’Albo nazionale di cui all’art. 13 della Legge 31.1.1992, n. 59 e di impegnarsi, con atto d’ obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni;

5. per le persone fisiche:

a) di avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di essere cittadino di altri Stati per i quali tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali o di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ma in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione dell’offerta oppure di essere titolare di carta di soggiorno regolarmente ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 38 comma 6, Legge 40/98);

b) di avere residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale n. 10 di cui all’allegato “B” della legge regionale 28/3/95 n. 46 (Moncalieri, Trofarello, La Loggia);

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d) reddito annuo complessivo del nucleo famigliare fiscalmente imponibile, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell’art. 21 della legge 5/8/1978 n. 457. Il limite massimo di reddito, così computato, non deve essere superiore a:

Numero     Limiti massimi    Limiti massimi di
componenti     di reddito per     reddito per lavoro
    lavoro dipendente    autonomo

Fino a 2    L. 37.592.000    L. 52.628.800
Fino a 2.5    L. 41.727.120    L. 58.417.968
Fino a 3    L. 45.862.240    L. 64.207.136
Fino a 3,5    L. 49.621.440    L. 69.470.016
Fino a 4    L. 53.380.640    L. 74.732.896
Fino a 4,5    L. 56.763.920    L. 79.469.488
oltre 4,5    L. 60.147.200    L. 84.206.080

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, che non sia stato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di detti stati.

6. nel caso in cui non si intenda concorrere per l’acquisto di più alloggi, indicazione del Lotto a cui deve essere accordata la priorità nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario degli stessi.

B) Fotocopia di un valido documento di identità del partecipante persona fisica o del legale rappresentante delle Società Cooperative Edilizie per le persone fisiche.

C) Ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale (pari al 5% del prezzo posto a base di gara per ogni singolo lotto al cui acquisto il concorrente intende partecipare) prestato mediante titoli garantiti dallo Stato, versamento presso la Tesoreria Comunale, fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10.6.1982.

Si prega di porre particolare attenzione alla controfirma che dovrà essere apposta dal partecipante all’asta o dal legale rappresentante delle Società Cooperative Edilizie su ogni lembo che consenta l’apertura delle buste e non solo su quello chiuso a cura del partecipante (nelle buste a sacco dovranno essere controfirmate le due estremità).

Il recapito del piego (offerta economica e documentazione) dovrà essere effettuato, a pena d’esclusione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre il termine sopraindicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Le offerte redatte in modo imperfetto o contenenti condizioni saranno considerate nulle.

Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale.

Avvertenze

L’aggiudicazione definitiva avverrà dopo che la Commissione di gara avrà verificato l’effettivo possesso, da parte dell’offerente, dei requisiti richiesti per l’accesso al presente bando, tenendo altresì in debita considerazione l’eventuale esercizio del diritto di relazione da parte degli aventi diritto.

In caso di mancato possesso dei requisiti da parte del migliore offerente si procederà alla verifica del possesso dei requisiti da parte del secondo miglior offerente per il medesimo lotto e cosi via sino a che si incontrerà un offerente in regola con quanto richiesto per 1’aggiudicazione del lotto posto in vendita.

L’aggiudicazione diviene vincolante per l’amministrazione dopo la determinazione di aggiudicazione, mentre ogni concorrente è vincolato sin dall’inizio delle operazioni di gara.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario, il Comune potrà procedere alla rescissione del contratto ed all’incameramento del deposito cauzionale.

Gli alloggi potranno essere visionati nei giorni precedenti la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, previo appuntamento con l’ufficio Patrimonio del Comune (tel. 011/ 6401240).

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Giovanni Nicola - Dirigente dei Servizi Amministrativi.

Le informazioni relative al possesso dei requisiti indicati per la presentazione delle offerte dovranno essere richieste personalmente o telefonicamente all’Ufficio Casa del Comune (tel. 011/6401307), nel seguente orario di apertura al pubblico:

LUN - MAR - MERC - GIO - VEN - mattino dalle 8.30 alle 12.00

LUN - MAR - MERC - GIO pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.

Riservatezza dei dati “Legge 675/96": si informa che i dati personali forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti magnetici, al solo fine della formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi.

Il Dirigente dei Servizi Sociali    Il Dirigente Affari Gen.li
Antonietta Niro    Giovanni Nicola




Comune di Monforte d’Alba (Cuneo)

L.R. n. 56/77 - Variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. Avviso di deposito e pubblicazione della relazione sulle osservazioni e proposte pervenute e del progetto definitivo

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 15 (8º comma) e 17 (3º comma) della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

avvisa

che la Relazione sulle osservazioni e proposte e il progetto definitivo della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C., adottati con deliberazione consiliare n. 24 in data 22.8.2000 esecutiva, è in pubblicazine all’Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 12 Settembre all’11 Ottobre 2000, ed è depositata presso la Segreteria Comunale, per lo stesso periodo, durante il quale chiunque può prenderne visione negli orari d’ufficio e, precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 escluso il mercoledì pomeriggio.

Il Sindaco
Silvano Benevelli




Comune di Pinerolo (Torino)

Occupazione d’urgenza di immobili da espropriare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona DE 3.1 del P.R.G.C. - 1° stralcio funzionale - Proroga

Il Dirigente del Settore Segreteria

(omissis)

decreta

Il termine finale per l’occupazione d’urgenza dei seguenti immobili, da espropriare a favore del comune di Pinerolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona DE 3.1 del P.R.G.C. - 1° stralcio funzionale, è prorogato di un anno, e quindi fino al 18 settembre 2001:

Catasto terreni del comune censuario di Pinerolo:

1) foglio 24, mappale n. 55, per una superficie di 59 mq., di proprietà del sig. Angelo Geuna;

2) foglio 24, mappale n. 102, per una superficie di 40 mq., di proprietà dei signori Aldo Galetto e Alba Galetto.

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto e pubblicato all’albo pretorio del comune.

Pinerolo, 12 settembre 2000

Il Dirigente del Settore Segreteria
Danila Gilli




Comune di Ricaldone (Alessandria)

Deliberazione del C.C. n. 4 del 12.6.2000 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio nella bozza allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Di dare atto della conformità dell’approvato Regolamento Edilizio al Regolamento tipo formato dalla Regione.




Comune di Santa Maria Maggiore (Verbano Cusio Ossola)

Decreto di occupazione temporanea e d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione del tratto di rete fognaria e collettore in F.ne Buttogno

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 14.9.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di costruzione urbanizzazioni primarie tratto di rete fognaria e collettore in F.ne Buttogno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 2.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei predetti lavori;

Preso atto che l’approvazione del progetto preliminare dei lavori in oggetto costituisce avvio della procedura espropriativi ai sensi del 3° comma art. 16 della legge n. 109/94 e s.m.i.;

Preso atto altresì che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (comma 13 art. 14 della legge n. 109/94 e s.m.i.);

Viste le disposizioni di cui all’art. 32 legge n. 265 del 3.8.1999, all’art. 3 legge n. 1 del 3.1.1978 nonché all’art. 71 della legge n. 2359 del 25.6.1865;

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Santa Maria Maggiore è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di anni due dei seguenti immobili siti nel Comune di Santa Maria Maggiore, occorrenti per l’esecuzione dei lavori di costruzione urbanizzazioni primarie, tratto di rete fognaria e collettore, in F.ne Buttogno limitatamente alle parti indicate negli allegati del progetto definitivo ed esecutivo citato nella premessa, così individuati secondo gli attuali dati del Catasto e così di seguito descritti:

1 - Ditta catastale 1383:

Mellerio Giuseppe proprietario (omissis)

Foglio 33, mappale 537, sostituisce il n. 77 del FG 33

Area di enti urbani e promiscui: superficie mq. 790; R.D. 0.00, R.A. 0.00;

superficie da occupare circa mq. 9.00

superficie da asservire circa mq. 1.50

2 - Ditta catastale 3124:

Mellerio Giuseppe (omissis) comproprietario (omissis)

Minoletti Antonietta (omissis) comproprietario (omissis)

Foglio 33, mappale 76, prato di mq. 360 classe 3, R.D. 720, R.A. 1620

superficie da occupare circa mq. 90.00

superficie da asservire circa mq. 17.25

3 - Ditta catastale 3885:

Bona Albertina (omissis) proprietaria 1/14 (omissis)

Bona Clotilde (omissis) proprietaria 1/14 (omissis)

Bona Costante (omissis) proprietario 1/14 (omissis)

Bona Domenico (omissis) proprietario 1/14 (omissis)

Bona Elia (omissis) proprietaria 1/14 (omissis)

Bona Giovanna (omissis) proprietaria 1/14 (omissis)

Bona Pierina (omissis) proprietaria 1/14 (omissis)

Mellerio Maddalena (omissis) proprietaria 7/14 (omissis)

Foglio 24, mappale 118, prato classe 2 di mq. 360; R.D. 1260, R.A. 1980;

superficie da occupare circa mq. 60

superficie da asservire circa mq. 30

4 - Ditta catastale 1835:

Margaroli Italo (omissis) proprietario ½ (omissis)

Minoletti Carmen (omissis) proprietaria ½ (omissis)

Foglio 24, mappale 117, corte di fabbricato urbano da accertare di mq. 150; R.D. 0.00, R.A. 0.00;

superficie da occupare circa mq. 36.00

superficie da asservire circa mq. 18.00

5 - Ditta catastale 202:

Agosti Battistina di Stefano Mar Zanzi (omissis) proprietaria (omissis)

Foglio 24, mappale 103, prato di classe 2 di mq. 320; R.D. 1120, R.A. 1760;

superficie da occupare circa mq. 144.00

superficie da asservire circa mq. 72.00

6 - Ditta catastale 4148:

Ielmoli Antonietta (omissis) proprietaria 1/3 (omissis)

Mellerio Giovanna (omissis) proprietaria 1/3 (omissis)

Mellerio Lorenza (omissis) proprietaria 1/3 (omissis)

Foglio 24, mappale 101, prato classe 2 di mq. 320; R.D. 1120, R.A. 1760;

superficie da occupare circa mq. 20

superficie da asservire circa mq. 11.875

7 - Ditta catastale 2050:

Santin Paolino (omissis) proprietario (omissis)

Foglio 24, mappale 100, prato di classe 2 di mq. 370; R.D. 1295, R.A. 2035;

superficie da occupare circa mq. 24

superficie da asservire circa mq. 12

8 - Ditta catastale 4193:

Ferrari Francesco (omissis) proprietario (omissis)

Foglio 24, mappale 99, prato classe 2 di mq. 810; R.D. 2835, R.A. 4455;

superficie da occupare circa mq. 36

superficie da asservire circa mq. 18

9 - Ditta catastale 2050:

Santin Paolino (omissis) proprietario (omissis)

Foglio 23, mappale 297, prato di classe 2 di mq. 630; R.D. 2205, R.A. 3465;

superficie da occupare circa mq. 24

superficie da asservire circa mq. 12

10 - Ditta catastale 250:

Amodei Erminia di Pietro mar Barbieri (omissis) proprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 299, prato classe 2 di mq. 240; R.D. 840, R.A. 1320;

superficie da occupare circa mq. 20

superficie da asservire circa mq. 10

11 - Ditta catastale 248:

Amodei Domenica fu Francesco mar Duca (omissis) proprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 292, prato di classe 2 di mq. 540; R.D. 1890, R.A. 2970;

superficie da occupare circa mq. 24

superficie da asservire circa mq. 13.875

12 - Ditta catastale 248:

Amodei Domenica fu Francesco mar Duca (omissis) proprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 431, prato di classe 2 di mq. 110; R.D. 385, R.A. 605;

superficie da occupare circa mq. 48

superficie da asservire circa mq. 25.875

12 - Ditta catastale 1043:

Rastellini Maddalena ved. Pagani proprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 289, prato di classe 3 di mq. 710; R.D. 1420, R.A. 3195;

superficie da occupare circa mq. 4

superficie da asservire circa mq. 2

13 - Ditta catastale 1108:

Zani Antonio fu Pietro (omissis) proprietario (omissis)

Foglio 23, mappale 302, prato di classe 2 di mq. 250; R.D. 875, R.A. 1375;

superficie da occupare circa mq. 4

superficie da asservire circa mq. 2

14 - Ditta catastale 1643:

Amodei Luciano (omissis) proprietario (omissis)

Foglio 23, mappale 301, prato di classe 2 di mq. 300; R.D. 1050, R.A. 1650;

superficie da occupare circa mq. 108

superficie da asservire circa mq. 55.875

15 - Ditta catastale 689:

Cavalli Teresa (omissis) proprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 300, prato di classe 2 di mq. 300; R.D. 1050, R.A. 1650;

superficie da occupare circa mq. 136

superficie da asservire circa mq. 69.875

17 - Ditta catastale 2461:

Rastellini Camilla (omissis) proprietaria ½ (omissis)

Rastellini Lidia (omissis) proprietaria per ½ (omissis)

Foglio 23, mappale 384, prato di classe 2 di mq. 310; R.D. 1085, R.A. 1705;

superficie da occupare circa mq. 72

superficie da asservire circa mq. 18

18 - Ditta catastale 677:

Fiora Mario fu Giovan Battista (omissis) proprietario (omissis)

Foglio 23, mappale 383: prato di classe 2 di mq. 310; R.D. 1085; R.A. 1705;

superficie da occupare circa mq. 78

superficie da asservire circa mq. 20.625

19 - Ditta catastale 312:

Barbieri Antonietta fu Francesco mar Barbieri (omissis) proprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 377, prato di classe 2 di mq. 1130; R.D. 3955, R.A. 6215;

superficie da occupare circa mq. 165

superficie da asservire circa mq. 35.625

20 - Ditta catastale 2460:

Rastellini Camilla (omissis) proprietaria 1/3 (omissis)

Rastellini Lidia (omissis) proprietaria per 1/3 (omissis)

Rastellini Maddalena (omissis) proprietaria per 1/3 (omissis)

Foglio 23, mappale 388, prato di classe 2 di mq. 1360; R.D. 4760, R.A. 7480;

superficie da occupare circa mq. 72

superficie da asservire circa mq. 14.25

21 - Ditta catastale 3204:

Ferrari Francesco (omissis) comproprietario (omissis)

Ferrari Erminia (omissis) comproprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 380, prato di classe 2 di mq. 280; R.D. 980, R.A. 1540;

superficie da occupare circa mq. 90

superficie da asservire circa mq. 15

22 - Ditta catastale 1000908:

Zani Assunta (omissis) proprietaria (omissis)

Foglio 23, mappale 459, sostituisce il n. 378 del FG 23

Area di enti urbani e promiscui: superficie mq. 270; R.D. 0.00, R.A. 0.00;

superficie da occupare circa mq. 48

superficie da asservire circa mq. 8

23 - Ditta Catastale 3281:

Giorgis Elisabetta (omissis) proprietaria per 1/2 (omissis)

Giorgis Pietro (omissis) proprietario per ½ (omissis)

Foglio 23, mappale 424, seminativo di classe 2 di mq. 380; R.D. 1140, R.A. 2280;

superficie da occupare circa mq. 6 superficie da asservire circa mq. 3.25

Art. 2 - L’occupazione necessaria per realizzare i lavori indicati in premessa può essere protratta fino a due anni dalla data di immissione nel possesso ex art. 73 Legge 2359/1865 e s.m.i..

Art. 3 - Al momento dell’effettiva occupazione degli immobili si provvederà, previo avviso alle parti ed in contraddittorio con il proprietario, ed eventualmente fittavolo, mezzadro, il colono o il compartecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza e quello di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi, art. 3 legge n. 1 del 3.1.1978 e s.m.i. ed art. 32 legge n. 265 del 3.8.1999.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dei suddetti verbali contenenti luogo, giorno e ora delle operazioni dovrà essere notificato agli interessati a cura del Comune di Santa Maria Maggiore almeno venti giorni prima della data fissata per le operazioni ed affisso per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria Maggiore.

Art. 5 - In caso di assenza del proprietario o di rifiuto di firma si procederà comunque con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto nella forma di legge, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserito sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Ai proprietari sarà inviata copia autentica del verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso.

Art. 7 - L’Ing. Dario Bergamaschi con studio in Toceno in via Craveggia 25 procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità di quanto disposto dall’art. 3 commi 2 e 3 della Legge n. 1 del 3.1.1978, degli stati di consistenza e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto della presente occupazione.

A tal fine il predetto professionista, accompagnato dai testimoni, potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso, da notificarsi nei termini fissati dall’art. 3 della Legge n. 1 del 3.1.1978.

Art. 8 - L’indennità di occupazione e la servitù fognaria saranno determinate successivamente in relazione alla durata ed ai sensi di legge.

Si dà atto che le stesse sono state determinate complessivamente in presunte L. 8.460.500= con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 2.11.1999, citata in premessa.

Art. 9 - Il Comune di Santa Maria Maggiore provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari catastali delle aree da occuparsi. Ai proprietari sarà altresì inviata copia autentica del verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso.

Santa Maria Maggiore, 18 settembre 2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonella Salina




Comune di Tronzano Vercellese (Vercelli)

Estratto dell’avviso d’asta pubblica (2° esperimento) per la vendita di immobile di proprietà comunale

Alloggio sito a Torino in via Principessa Clotilde n. 37, distinto a N.C.E.U. al foglio 174, n. 1361, sub. 13, rendita 1.140.000; libero, composto da: ingresso mq. 5,37; cucina mq. 12,24; soggiorno mq. 16,06; camera mq. 15,35, bagno mq. 6,67; n. 2 balconi per complessivi mq. 5,99; cantina mq. 7,05. Prezzo a base d’asta L. 120.000.000.

L’asta pubblica si svolgerà con il metodo dello offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, secondo il sistema di cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 827/1924. L’aggiudicazione sarà effettuata al miglior offerente; le offerte dovranno essere pari o superiori al prezzo a base d’asta. Si potrà provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida.

L’asta pubblica sarà esperita il giorno 11.10.2000 alle ore 10.00; le offerte, corredate dei documenti richiesti dovranno pervenire esclusivamente con plico raccomandato del servizio postale di Stato entro le ore 12.00 del giorno 10.10.2000.

L’avviso d’asta integrale completo dei modelli per la formulazione dell’offerta e dei facsimili di autocertificazioni da produrre a corredo dell’offerta sono disponibili presso l’ufficio segreteria di questo comune. Ulteriori informazioni presso il comune di Tronzano Vercellese-Ufficio segreteria, tel. 0161/911235 - 0161/911880, fax 0161/912295.

Il Segretario Comunale
Adele Cersosimo




Comune di Villafranca d’Asti (Asti)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge regionale 8.7.1999, n. 19 - artt. 2 e 3;

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 del 9.5.2000 e con deliberazione integrativa del medesimo organo n. 32 del 26.6.2000 ha approvato il nuovo regolamento edilizio comunale, dichiarato conforme a quello regionale tipo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29.7.1999, n. 548 - 9691.

Che dal giorno dell’entrata in vigore del presente provvedimento viene abrogato e cessa di avere efficacia il precedente regolamento comunale edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.1961 e s.m. ed int. ed ogni altra regolamentazione comunale in contrasto con il presente regolamento.

Il Responsabile del servizio
Mauro Pittarelli




Enel Distribuzione S.p.A. - Torino

Nuove opzioni tariffarie per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 204/1999, ha definito il nuovo sistema tariffario per forniture di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato stabilendo che ciascuna impresa distributrice di energia elettrica debba definire una o più opzioni tariffarie alle quali possano accedere, senza discriminazione, tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia tra quelle definite dalla delibera stessa.

Enel Distribuzione per il secondo semestre 2000, sulla base di quanto stabilito dalla delibera AEEG n. 112/2000, ha determinato nuove opzioni tariffarie, approvate con delibera AEEG n. 141/2000, da applicarsi alle forniture in bassa e media tensione per gli usi di Illuminazione Pubblica (comprese le forniture ad essa assimilate) con esclusione delle forniture straordinarie.

Nel prospetto sottostante vengono riportati, per ciascuna componente, i corrispettivi unitari da addebitare ai clienti:

Componenti tariffarie    Bassa tensione    Media tensione
        (da oltre 1 a 35 kV

Tariffa base:
- Lire/kW anno    118.800    60.000
- Lire/kWh    52,0    48,5

Componente GR (delibera
AEEG 204/99) Lire/kWh    27,8    25,1

Parte B della tariffa (delibera
AEEG 113/2000) Lire/kWh    65,7    61,9

Componenti A e UC (delibera
AEEG 204/999) Lire/kWh    17,8    14,2(*)

(*) Per  clienti con consumi fino a 8 GWh/mese

I corrispettivi unitari espressi in Lire/kW anno verranno applicati alla potenza impegnata, come definita da delibera AEEG n. 204/99 art. 1 comma 1.1 lettera q. tenendo presente che ciascun punto di consegna di energia elettrica verrà considerato come singola fornitura, come indicato nell’art. 2 comma 2.6 della medesima delibera. Pertanto i relativi corrispettivi verranno determinati in base ai valori di potenza contrattuale impegnata, nel caso di forniture con potenza a disposizione fino a 37,5 kW (potenza contrattuale di 30 kW) per le quali non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata, e in base alla potenza massima prelevata in ciascun ciclo annuale di fatturazione considerato nel periodo gennaio-dicembre nel caso di forniture ove siano invece presenti tali gruppi di misura.

L’applicazione delle predette tariffe decorre dal 1º luglio 2000.

Pertanto le fatture emesse con tariffe diverse, relativamente ai consumi effettuati successivamente a tale data, saranno adeguate, con decorrenza retroattiva, nel corso del secondo semestre 2000.

Gli uffici commerciali di Enel Distribuzione sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti al riguardo.

Il Direttore Marketing e Commerciale
Guglielmo Gandino




Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 22492 del 28.3.2000

Oggetto: T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 54207 del 12.8.1999) della Società Idroelettrica Piemontese s.a.s. per subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Bormida ad uso idroelettrico in Comune di Visone assentita alla ditta Val D’Orba s.a.s. con D.G.R. 47 - 31821 in data 3.10.1989

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- salvi i diritti dei terzi è assentito alla Società Idroelettrica Piemontese s.a.s. il subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Bormida in Comune di Visone di moduli max. 95 e moduli medi 55 per produrre sul salto di m. 5,25 kw 283 ad uso idroelettrico già assentita alla ditta Val D’Orba s.a.s. con D.G.R. n. 47 - 31821 del 3.10.1989.

La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal predetto decreto n. 47 - 31821 del 3.10.1989.

(omissis)

Il Dirigente di Settore
Lucia Bruno

Estratto del disciplinare:

Art. 8 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Responsabile del Servizio
P.I. Mario Gavazza




Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 22499 del 28.3.2000

Oggetto: T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 54210 del 12.8.1999) della Società Idroelettrica Piemontese s.a.s. per subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Orba ad uso idroelettrico nei Comuni di Ovada e Roccagrimalda assentita alla ditta Val D’Orba s.a.s. con D.P.G.R. n. 9603 in data 06.11.1985

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- salvi i diritti dei terzi, è assentito alla Società Idroelettrica Piemontese s.a.s. il subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Orba nei Comuni di Ovada e Roccagrimalda di moduli max. 40 e moduli medi 36,10 per produrre sul salto di m. 14,06 kw 497,61, ad uso idroelettrico già assentita alla ditta Val D’Orba s.a.s. con D.P.G.R. n. 9603 del 6.11.1985.

La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal predetto Decreto n. 9603 del 6.11.1985.

(omissis)

Il Dirigente di Settore
Lucia Bruno

Estratto del disciplinare:

Art. 8 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Torrente Orba in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Responsabile del Servizio
P.I. Mario Gavazza




Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 22505 del 28.3.2000

Oggetto: T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 53044 del 6.8.1999) della Società Idroelettrica Piemontese s.a.s. per subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Orba ad uso industriale in Comune di Silvano d’Orba assentita alla ditta Val D’Orba s.a.s. con Determinazione Dirigenziale n. 52177 in data 8.10.1997

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- salvi i diritti dei terzi, è assentito alla Società Idroelettrica Piemontese s.a.s. il subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Orba in Comune di Silvano D’Orba ad uso industriale di moduli continui 0,025 già assentita alla ditta Val D’Orba s.a.s. con determinazione dirigenziale n. 52177 del 8.10.1997.

La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta determinazione dirigenziale n. 52177 del 8.10.1997.

(omissis)

Il Dirigente di Settore
Lucia Bruno

Estratto del disciplinare:

Art. 8 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Orba in dipendenza della concessa derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Responsabile del Servizio
P.I. Mario Gavazza




Provincia di Alessandria

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 392/56549 del 3/8/2000: “Procedura ex art. 13 l.r. 40/98 per pronuncia di compatibilità ambientale e approvazione ex art. 27 d.lgvo 22/97 relativo a impianto di separazione meccanica RSU e stabilizzazione aerobica della frazione Organica in Novi L. e Tortona - Proponente: Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Ovadese Valle Scrivia

(omissis)

delibera

1) Esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto ex art. 27 per impianto di selezione meccanica degli RSU nelle discariche di Novi Ligure e Tortona ed impianto di stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica nella discarica di Tortona presentato dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Ovadese Valle Scrivia in Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi Ligure in base ai pareri di competenza acquisiti nel corso della Conferenza dei Servizi del giorno 12 giugno 2000 e 17 luglio 2000 delle cui risultanze istruttorie i verbali costituiscono parte integrante della presente Deliberazione e sulla base della relazione del Responsabile Tecnico dell’organo di via anch’essa parte integrante della presente Deliberazione, con le seguenti prescrizioni:

- Il Consorzio dovrà dar corso a quanto disposto dall’art. 48 del D.P.R. 303/56, eseguire la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 277/91, la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e ottemperare a quanto previsto dalla normativa relativa all’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

- Deve essere predisposto un piano di emergenza e di allarme nel rischio di incendio dovuto all’accumulo della frazione secca in assenza di una linea di smaltimento finale ad essa dedicata.

- Deve essere adottato un piano di monitoraggio sulla quantità e qualità delle acque dello Scrivia a monte e a valle dello scarico dell’impianto di depurazione per verificare in corso d’opera e a medio termine gli effetti delle opere previste ed attuare azioni correttive qualora si rilevino fenomeni negativi.

- Deve essere predisposto un progetto di recupero ambientale con interventi di rinaturalizzazione estesi a tutta l’area della discarica.

- Devono essere previste misure olfattometriche.

- Deve essere inviata, sentita la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte, l’ulteriore documentazione progettuale a corredo della autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 151 del T.U. Beni Culturali ed Ambientali nr. 490/99.

2) Dare atto delle seguenti autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2 della L.R. 40/1998 e dell’art. 14 della L. 241/90 come descritto nei Verbali delle Conferenze dei Servizi delle sedute del giorno 12 giugno 2000 e 17 luglio 2000 contenuti nell’allegato A della presente Deliberazione e precisamente:

a) Approvare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgvo 22/97 il progetto presentato per impianto di selezione meccanica degli RSU nelle discariche di Novi Ligure e Tortona ed impianto di stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica nella discarica di Tortona presentato dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Ovadese Valle Scrivia - Strada Vecchia per Bosco Marengo - Novi Ligure nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato C facente parte integrante della presente Deliberazione;

b) Autorizzare ex art. 6 del D.P.R. n. 203/88 alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni contenute nell’allegato D parte integrante della presente Deliberazione;

c) Autorizzare allo scarico a norma del D.Lgvo 152/99 con le prescrizioni contenute nell’Allegato C facente parte integrante della presente Deliberazione;

d) Autorizzare ai sensi del T.U. 1775/33, L. 36/94, L.R. 5/94 all’attingimento d’acqua dal subalveo del Torrente Scrivia in Comune di Tortona con le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale nr. 87/21777 del 27/3/2000 (allegato E) facente parte integrante della presente Deliberazione;

3) Dare atto che l’approvazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgvo nr. 22/97, come previsto al comma 5 del citato articolo costituisce variante al P.R.G.C. del Comune di Tortona e precisamente al Foglio nr. 24, mappali nr. 7 e 8,

4) Dare atto che l’autorizzazione all’esercizio ex art. 28 del D.Lgvo nr. 22/97 sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale trattandosi di atto di competenza del Dirigente di Settore ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente previa trasmissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo delle opere;

5) Stabilire i termini del giudizio di compatibilità ambientale e per l’inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera rispettivamente in anni 1 e 3 dalla notifica della presente Deliberazione;

6) Dare atto che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 - comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria e presso l’Ufficio di deposito della Regione;

7) Dare atto che una copia della presente Deliberazione sarà inviata a seguito di quanto disposto dal T.U. Beni Culturali ed Ambientali nr. 490/99 e ai sensi della L. 241/90 alla Sovrintendenza per i Beni architettonici ed ambientali per il Piemonte;

8) Dichiarare considerato il caso specifico riguardante una procedura istruttoria da concludersi entro termini stabiliti dalla normativa, il presente provvedimento con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 47 della L. 142/90.




Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 31090 del 11.7.2000

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26.5.2000, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Rossignol S.p.A. con sede in Strada Statale Trossi n. 230 del Comune di Formigliana - Codice Fiscale 0016930029, la concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di Formigliana, mod. massimi 0,03 e medi 0,03 d’acqua da utilizzare per scopi igienici e antincendio;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplina e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente L. 180.000= pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5.1.1994 n. 36 salvo i successivi aggiornamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Estratto del disciplinare n. 33090 del 26.5.2000

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta




Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Settore sopraindicato:

In esecuzione del disposto dell’art. 360 della Legge 20.3.1865 n. 2248 e dell’art. R.D. 2.2. 1923 n. 422 e dell’art. 93 del Regolamento 25.5.1895 n. 350 invita tutti coloro che, per occupazione permanente o temporanea di immobili e danni relativi fossero ancora creditori verso l’Impresa Siscom S.r.l. corrente in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73 esecutrice dei lavori di sistemazione e consolidamento statico del versante roccioso ubicato in località Ponte Spoccia nel Comune di Cavaglio Spoccia (VCO) assunti con contratto in data 9 Maggio 2000 n. 4275 di Repertorio a presentare al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - P.za Gramsci, 6 (Novara) - le domande ed i titoli del loro credito entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole




AVVISO DI RETTIFICA
Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 103 - 689

Artt. 3 e 3-bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Avviso per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Piemonte
(Pubblicata sul B.U. n. 35 del 30.8.2000)

Per mero errore materiale nella nota 1 dell’avviso pubblico in oggetto è stato riportato il testo dell’art. 13 della l.r. n. 39/1995 privo delle modifiche apportate dall’art. 1 della l.r. 22 febbraio 1996, n. 9.

Pertanto, il testo del punto 2) del comma 1 dell’art. 13 della l.r. n. 39/1995 è rettificato come segue:

“2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: ”Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale" e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell’organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;”.

La D.G.R. 11.9.2000 n. 33 - 815 relativa al presente Avviso di Rettifica è pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 38 del 20.9.2000, Parte I e II. Il presente Avviso di Rettifica è già stato pubblicato sul B.U. n. 37 del 13.9.2000, pagina 37 (n.d.r.).