Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 38

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 54 - 873

Criteri e modalità per la distribuzione del fondo di cui all’art. 8 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di autorizzare la concessione dei seguenti contributi finalizzati ad incentivare l’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali:

A) Contributi, a parziale copertura delle spese di gestione relative agli anni 2000 e 2001, alle forme associative beneficiarie nell’anno 1999 di contributo regionale per spese di impianto e/o attivazione, che dichiarino di essere funzionanti.

Il contributo annuale concedibile, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è pari al:

1) 60% di quello concesso per l’anno 1999 per:

- le forme associative che gestiscono lo sportello unico;

- le Comunità montane che gestiscono in forma associata altri servizi comunali;

- le altre forme associative che gestiscono altri servizi comunali e che risultino conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000;

2) 40% di quello concesso per l’anno 1999 per le forme associative che gestiscono altri servizi comunali e che non risultino conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000.

I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti dei fondi disponibili sui bilanci regionali 2000 e 2001.

Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione del contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

B) Contributi alle nuove forme associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali già di competenza dei Comuni o conferiti dalla legislazione nazionale e regionale di decentramento di funzioni, costituite nell’anno 2000 o da costituirsi entro il 31/12/2000:

- per l’anno 2000, a parziale copertura delle spese di impianto e/o attivazione;

- per gli anni 2001 e 2002, a parziale copertura delle spese di gestione.

b.1 - Contributi per l’anno 2000, a parziale copertura delle spese di impianto e/o attivazione:

Sono esclusi dalla concessione dei contributi, per i motivi di cui in premessa:

1) i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e/o regionali;

2) i Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla l.r.62/95;

3) gli accordi di programma di cui all’art. 27 della L. 142/90.

I soggetti destinatari dei contributi devono avere durata minima triennale ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 - comma 1 - della l.r. 44/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art.6 comma 1 della medesima legge e dalle relative modalità applicative fissate dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

I requisiti di cui all’art.5 comma 1 - della l.r. 44/2000 non si applicano alle Comunità montane che intendono svolgere in forma associata funzioni e/o servizi comunali per i Comuni appartenenti alla Comunità stessa.

I contributi sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- Unioni di Comuni di cui all’art.26 della L.142/90 e Comunità montane;

- Consorzi di cui all’art.25 della L. 142/90;

- Convenzioni di cui all’art. 24 della L.142/90.

Alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane verrà concesso un contributo non superiore al 90% delle spese di impianto e/o di attivazione dichiarate, con un limite massimo di L.120.000.000.

Nel caso in cui i Comuni costituenti una Unione facciano parte di una Comunità montana, il contributo all’Unione, come sopra determinato, è diminuito del 50%. Tale diminuzione non si applica nel caso di Comunità montane attualmente esistenti, le quali confluiscano, ai sensi del Testo unico sulle leggi della montagna, approvato con l.r.2/7/1999 n.16, in altra Comunità montana, e si costituiscano, anche in deroga alla soglia minima demografica di cui all’art.5 della l.r. 44/2000, in Unione ai sensi dell’art.26 della L.142/90.

Ai Consorzi verrà concesso un contributo non superiore all’80% delle spese di impianto e/o attivazione dichiarate, con un limite massimo di L.80.000.000.

Nel caso in cui i Comuni costituenti un Consorzio facciano parte di una Comunità montana, il contributo, come sopra determinato, è diminuito del 50%.

Alle Convenzioni verrà concesso un contributo non superiore al 60% delle spese di impianto e/o attivazione, con un limite massimo di Lire 60.000.000.

Nel caso in cui i Comuni che abbiano stipulato tra loro una Convenzione facciano parte di una Comunità montana, il contributo, come sopra determinato, è diminuito del 50%.

I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti dei fondi disponibili sul bilancio regionale 2000.

Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra e, nell’ambito di ogni tipologia associativa, verrà data precedenza alle forme associative con maggior numero di Enti e con maggior numero di funzioni o servizi. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento. Le domande relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 comma 1 della l.r. 44/2000 verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

Nel caso in cui la forma associativa non venga costituita nei prescritti termini, o non ottenga la deroga di cui all’art.6 della l.r. 44/2000, ovvero rinunci al contributo concessole, i fondi derivanti potranno essere destinati a quei soggetti ammissibili a finanziamento, ma non beneficiari di contributo per mancanza di disponibilità finanziaria.

Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione del contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

b.2 - Contributi per l’anno 2001 e 2002, a parziale copertura delle spese di gestione:

Sono concessi alle forme associative beneficiarie per l’anno 2000 di contributo regionale per spese di impianto e/o attivazione, che dichiarino di essere funzionanti.

Il contributo annuale concedibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è pari al 60% di quello concesso per l’anno 2000.

I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti dei fondi disponibili sui bilanci regionali 2001 e 2002.

Modalità, termini di presentazione della domanda e criteri di erogazione del contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro sei mesi dal ricevimento del contributo, con apposita relazione, l’utilizzazione del contributo stesso. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità di cui sopra.

* di manifestare l’intendimento della Regione di riconoscere, con provvedimento legislativo, alle Unioni di Comuni un contributo continuativo, a parziale copertura delle spese di gestione.

(omissis)


Giunta regionale