Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38
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Comune di Strambinello (Torino)
Statuto comunale
TITOLO I°
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
AUTONOMIA STATUTARIA
1. II Comune di Strambinello:
2. è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana; b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà; c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali; d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica a sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, lautogoverno della comunità.
3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Strambinello nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 2
FINALITA
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Esso rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. I1 Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Strambinello; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato delle libere associazioni;
b) valorizzazione e strumenti che favoriscono la crescita delle persone; promozione delle attività culturali e sportive;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; mantenimento dellidentità rurale del territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere naturalistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori, al diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq.2,15 circa, confina con i comuni di Baldissero C.se, Quagliuzzo, Torre C.se e Vistrorio.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Vicolo Scala n.2
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; Il Sindaco Può convocarle in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art. 4
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica come Comune di Strambinello.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione consiliare.
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, e ogni volta sia necessario rendere ufficiale a partecipazione dellEnte a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. La comunità comunale riconosce quale proprio patrono S. Ilario; il 13 gennaio è giorno festivo.
Art. 5
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economica, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, in particolare del Canavese, con la provincia di Torino e con la Regione Piemonte.
TITOLO II° :
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 6
ORGANI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo e di responsabile della Protezione Civile secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 7
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una valutazione discrezionale delle qualità soggettive di una persona o dellazione da questa svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane detà.
4. I verbali delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
Art, 8
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vice Sindaco, mancando anche il Vice Sindaco, la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano. E Consigliere Anziano il Consigliere in carica che, alle consultazioni elettorali, ha conseguito la maggiore cifra elettorale individuale o, a parità di questa, il Consigliere più anziano detà.
3. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellOrgano Consigliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
7. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca, salvo i casi di maggioranza semplificata previsti dalla legge e dallo Statuto.
Art. 9
SESSIONE E CONVOCAZIONE
1. Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro Consiglieri Comunali.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. I Consiglieri sono utilmente informati della convocazione a mezzo di avviso comunicato senza ulteriori formalità nei termini di cui sopra.
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal senso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazioni del Messo Comunale o, nel caso di impossibilità, dallavviso di ricevimento di raccomandata a mezzo postale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno dopo.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinane, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consigliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 10
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Con cadenza almeno annuale, in occasione del rendiconto di gestione, il Consiglio provvede a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta allOrgano Consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 11
COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Il Presidente della Commissione, per acquisire informazioni di natura tecnica utili allo svolgimento dei lavori, può disporre laudizione di esperti non facenti parte del Consiglio Comunale
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. 3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 12
CONSIGLIERI
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Art. 13
DIRITTI DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano consigliare.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 14
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente allindicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E istituita la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dallArt. 2 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto al servizio di segreteria del Comune.
5. Ai Capogruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
Art. 15
SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; inoltre il Sindaco, può nominare o designare componenti del Consiglio Comunale, anche facenti parte della Giunta, in connessione con il mandato elettivo, alla carica di consigliere di amministrazione presso enti, istituzioni ed aziende, nonché presso società di capitali costituite a capitale pubblico maggioritario, tra Comuni e privati per laffidamento di attività e servizi di interesse pubblico, purché le società di capitali non siano soggette a vigilanza , controllo o coordinamento da parte del Comune o dallo stesso ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nellanno il 10 per cento del totale delle entrate dellente
5. I1 Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre che alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 16
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri nei casi previsti dalla legge ed è organo responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco: a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori; b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale; c) convoca i comizi per i referendum previsti dellArt. 6 della legge 142/90, e successive modificazioni e integrazioni; d) adotta le ordinanze contingenti e urgenti previste dalla legge; e) attribuisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore; f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 17
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2 Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A e s.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 18
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. I1 Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consigliare.
Art. 19
VICE SINDACO
1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è lAssessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 20
MOZIONI DI SFIDUCIA
1. I1 voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. I1 Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine i1 Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 21
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale temine, si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata su iniziativa di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
Art. 22
GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è lOrgano di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programma da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività in sede di esame del Rendiconto di Gestione.
Art. 23
COMPOSIZIONE
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento del numero necessario per la valida costituzione dellAssemblea o la deliberazione.
Art. 24
NOMINA
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sindaco, vengono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I1 Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. 4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.
Art. 26
COMPETENZE
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Per quanto riguarda le competenze specifiche si fa riferimento al Regolamento.
TITOLO III° :
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I°
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 27
PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellEnte al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
CAPO II° - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 28
ASSOCIAZIONISMO
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme statali e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.
Art. 29
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa o mettere a loro disposizione, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellEnte è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale. Lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
4. Le associazione che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallEnte devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 30
VOLONTARIATO
1. II Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente, anche mediante forme di collaborazione a progetti, studi e sperimentazioni.
CAPO III° - MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 31
CONSULTAZIONI
1. LAmministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito regolamento.
Art. 32
PETIZIONI
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitare lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta con sottoscrizione in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame allAmministrazione; organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 33
PROPOSTE
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellEnte e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e sul suo contenuto dispositivo, Il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitariamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. 3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 34
REFERENDUM
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi su temi di interesse locale. Liniziativa di indire il referendum può essere promossa anche dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in mento alloggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
Art. 35
ACCESSO AGLI ATTI
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione comunale.
2. La consultazione degli atti avviene con richiesta motivata dellinteressato nei modi e tempi tempi stabiliti da apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali.
3. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto stesso.
Art. 36
DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli ed associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione che non siano secretati per effetto di disposizioni legislative o regolamentari.
2. Il Regolamento comunale adottato secondo i principi dellordinamento statale stabilisce le modalità di differimento dellaccesso, laddove sia necessario, e lorganizzazione per il rilascio di copie di atti e documenti.
Art. 37
DIRITTO DI INFORMAZIONE
Tutti gli atti dellAmministrazione sono pubblici, con le limitazioni del precedente articolo.
La conoscenza degli atti è raggiunta con i mezzi istituzionali della pubblicazione allAlbo Pretorio e della notificazione ed attraverso i mezzi informali ritenuti più idonei alla circostanza.
Art. 38
ISTANZE
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa tramite almeno un Consigliere comunale.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV °
DIFENSORE CIVICO
Art. 39
NOMINA
1. Il Consiglio Comunale può nominare a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, il Difensore Civico.
2. Il Consiglio può altresì deliberare con la stessa maggioranza di individuare il Difensore Civico adottando apposita convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Torino.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allAmministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
5. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino allinsediamento del successore.
6. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari - i consiglieri regionali - provinciali e comunali - i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane - i membri del comitato regionale di controllo - i ministri di culto - i funzionari dei partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lAmministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allAmministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.
Art. 40
DECADENZA
1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lAmministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
Art. 41
FUNZIONI
1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire losservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico interviene su richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.
3. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
4. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allArt. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dallArt. 17, comma 39, dellultima legge citata.
Art. 42 F
FACOLTA E PREROGATIVE
1. LUfficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalla Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellAmministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
3. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni.
4. Il Difensore Civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
5. E facoltà del Difensore Civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
Art. 43
RELAZIONE ANNUALE
1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Art. 44
INDENNITA DI FUNZIONE
1. Il Difensore Civico svolge la sua funzione onoraria a titolo gratuito.
TITOLO IV°:
ATTIVITA AMMISTRATIVA
Art. 45
OBIETTIVI DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, e con la Provincia.
Art. 46
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 47
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il Consiglio Comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme, previste dallordinamento nazionale per la gestione dei servizi da parte degli enti locali:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società di capitali, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. I1 Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione dei referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica partecipate del Comune.
Art. 48
AZIENDE SPECIALI
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziano ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 49
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli..
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U.2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per le funzioni di beni o servizi.
6. I1 Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere convocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 50
ISTITUZIONI
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organismi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 51
SOCIETA PER AZIONI
O A RESPONSABILITA LIMITATA
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitariamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà obbligatoriamente essere maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel concorrere agli atti gestionali considerando gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata, come previsto dalla Art. 16, comma 2 del presente Statuto.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 52
CONVENZIONI
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. La convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 53
CONSORZI
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allArt. 37 del presente Statuto.
4. I1 Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 54
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. I1 Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellArt. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142, modificato dallArt. 17, comma 9, della legge n° 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. indice
TITOLO V°:
UFFICI E PERSONALE
CAPO I° - UFFICI
Art. 55
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATVI
1. 1.Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
* unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
* lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale e dei soggetti;
* il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
* efficacia dellattività svolta da ciascuna elemento dellapparato;
Art. 56
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art, 57
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I1 Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
CAPO II°- PERSONALE DIRETTIVO
Art. 58
DIRETTORE GENERALE
Il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, convenzionandosi a tal fine con altri Comuni per conseguire un superiore livello di organizzazione.
Art. 59
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 60
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) sollecita lemanazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni di competenza dei Responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) sollecita la promozione e ladozione degli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui le funzioni non vengano assegnate al segretario comunale;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 61
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellEnte, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art. 62
FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFICI E DEI SERVIZI
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nei casi in cui le funzioni non vengano assegnate al Segretario, stipulano in rappresentanza dellEnte i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allArt. 38 delle Legge n° 142/90;
h) promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
1) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni suddette al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente Responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 63
INCARICHI DIRIGENZIALI E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellArt. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 64
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. I1 regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allAmministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 65
UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellEnte o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allArt. 45 del D. Lgs. n" 503/92.
CAPO III° - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 66
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
Art. 67
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. II Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni di cui al capo II, artt. 58, 59, 60, 61, 62.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allEnte e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per 1e elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. I1 Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali 1Ente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
CAPO IV°
L A RESPONSABILITA
Art. 68
RESPONSABILITA VERSO IL COMUNE
1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 69
RESPONSABILITA VERSO TERZI
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallAmministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellAmministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento 1Amministsatore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 70
RESPONSABILITA DEI CONTABILI
1. I tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V°
FINANZA E CONTABILITA
Art. 71
ORDINAMENTO
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 72
ATTIVITA FINANZIARIE DEL COMUNE
1. Le entrate finanziane del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 73
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1. I1 Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 74
BILANCIO COMUNALE
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi. Su ogni proposta sottoposta alla Giunta o al Consiglio comportante impegno di spesa o di diminuzione di entrata, deve essere espresso il parere del responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa deve essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e gli stessi divengono esecutivi con lapposizione del visto.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 75
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.
Art. 76
ATTIVITA CONTRATTUALE
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 77
REVISORE DEI CONTI
1. I1 Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 78
TESORERIA
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allEnte settimanalmente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 79
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allAssessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.
TITOLO VI°:
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 80
PARERI OBBLIGATORI
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellArt. 16, commi 1 - 4, della legge 7 agosto 1990 n" 241, sostituito dallArt. 17, comma 24, delle legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescinderedal parere.
Art. 81
REGOLAMENTI COMUNALI
1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata allambito comunale;
c) devono avere carattere di generalità;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto.
4. Fino allentrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n° 142, e con le disposizioni del presente Statuto.
Art 82
PROCEDURA PER LA FORMAZIONE
E APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI
COMUNALI
1. Liniziativa per la formazione e ladozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi del precedente Art. 38.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione allalbo pretorio, nella sede dellEnte, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi del primo comma dellArt. 47 della legge 142/90.
Art. 83
MODALITA PER LA REVISIONE DELLO STATUTO
1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui allArt. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990 n" 142.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nellambito della stessa legislatura.
3. La deliberazione di abrogazione totale della Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
Art. 84
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il presente Statuto entra in vigore, dopo aver espletato le modalità previste dallArt. 4, comma 4 della legge 8 giugno 1990 n° 142.
2. Allentrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello precedentemente in vigore pubblicato sul supplemento ordinario del BUR n.24 del 12.06.1992.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle deliberazioni di revisione o abrogazione del presente Statuto.