Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

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Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.  1 Principi fondamentali

Art.  2 Finalita’

Art.  3 Funzioni proprie

Art.  4 Funzioni delegate

Art.  5 Territorio e sede

Art.  6 Albo pretorio

Art.  7 Stemma e gonfalone

TITOLO II ORGANI POLITICI

Art. 8 Organi

Art.  9 Consiglio comunale

Art.  10 Competenze ed attribuzioni

Art.  11 Sessioni e convocazioni

Art.  12 Commissioni

Art.  13 Attribuzioni delle Commissioni

Art.  14 Consiglieri comunali

Art.  15 Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

Art.  16 Gruppi consiliari

Art.  17 Conferenza dei Capi gruppo consiliari

Art.  18 Il Sindaco

Art.  19 Giunta comunale

Art.  20 Attribuzioni della Giunta comunale

Art.  21 Linee programmatiche di governo

Art.  22 Il Vice Sindaco

Art.  23 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco

Art.  24 Mozione di sfiducia

Art.  25 Deliberazioni degli Organi collegiali

TITOLO III SEGRETARIO COMUNALE E STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art.  26 Il Segretario comunale

Art.  27 Struttura amministrativa

TITOLO IV SERVIZI

Art.  28 Forme di gestione

Art.  29 Gestione in economia

Art.  30 Azienda speciale

Art.  31 Istituzione

Art.  32 Il Consiglio di amministrazione

Art.  33 Il Presidente

Art.  34 Il Direttore

Art.  35 Nomina e revoca

Art.  36 Società a prevalente capitale locale

Art.  37 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Art.  38 Controllo e vigilanza

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art.  39 Principi e criteri

Art.  40 Revisori dei conti

Art.  41 Controllo di gestione

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.  42 Organizzazione sovracomunale

Art.  43 Principio di cooperazione

Art.  44 Convenzioni

Art.  45 Consorzi

Art.  46 Unione dei Comuni

Art.  47 Accordi di programma

TITOLO VII FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art.  48 Principi generali

Art.  49 Collaborazione alla programmazione

TITOLO VIII FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.  50 Partecipazione

CAPO I L’ INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art.  51 Istanze

Art.  52 Diritto di petizione

Art.  53 Diritto di iniziativa

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.  54 Tutela dell’associazionismo

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.  55 Interventi nel procedimento amministrativo

Art.  56 Diritto di accesso agli atti amministrativi

CAPO IV REFERENDUM

Art.  57 Accesso ai referendum

Art.  58 Effetti del referendum

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art.  59 Istituzione ed attribuzioni

Art.  60 Nomina

Art.  61 Requisiti per la nomina

Art.  62 Rapporto con gli organi comunali

TITOLO IX FUNZIONE NORMATIVA

Art.  63 Statuto

Art.  64 Regolamenti

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.  1
PRINCIPI FONDAMENTALI

l. Il Comune di San Damiano d’Asti è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto e dei regolamenti nell’ambito della normativa statale e regionale.

Art.  2
FINALITA’

l. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione all’attività amministrativa.

3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/04/91 numero 125, al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende, Istituzioni da esso dipendenti.

Art.  3
FUNZIONI PROPRIE

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede: a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale; b) alla cura, allo sviluppo e alla tutela del territorio e delle attività economico- produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per 1’esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali, quali la Provincia, e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art.  4
FUNZIONI DELEGATE

l. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune 1’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, 1’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

3. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art.  5
TERRITORIO E SEDE

l. II territorio del Comune si estende per kmq. 48,02 confinante con i Comuni di: Canale, Priocca, Govone, San Martino Alfieri, Antignano, Celle Enomondo, Asti, Tigliole, Cantarana, Ferrere, Cisterna d’Asti.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.  6
ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura 1’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art.  7
STEMMA E GONFALONE

l. Il Comune negli atti e nei sigilli si identifica con il nome di San Damiano d’Asti e con lo stemma.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

TITOLO II
ORGANI POLITICI

Art.  8
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Art.  9
CONSIGLIO COMUNALE

l. Il Consiglio comunale rappresenta 1’intera comunità ed è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art.  10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

l. Il Consiglio è 1’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. L’elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero del Consiglieri e la loro posizione, sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e 1’imparzialità.

5. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

7. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

8. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

9. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art.  11
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo con allegata relazione previsionale e programmatica, del programma generale delle opere pubbliche e del relativo piano finanziario generale, degli strumenti di programmazione urbanistica, dello Statuto e relative modifiche e del bilancio pluriennale.

3. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento Comunale.

4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio del Consigliere o in altro luogo dallo stesso indicato e deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso per le sessioni ordinarie con l’elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno otto giorni prima, e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. Nei casi d’urgenza è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in mancanza di questo, dal Consigliere anziano.

6. Tutta la documentazione delle materie inserite nell’ordine del giorno deve essere a disposizione dei Consiglieri presso 1’ufficio del Segretario comunale o suo delegato contemporaneamente alla convocazione del Consiglio. Ogni proposta di deliberazione dovrà essere corredata dai pareri di cui alla legge 142/90.

7. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco in un termine non superiore a 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 gg. dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art.  12
COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanenti con funzioni consultive e commissioni di garanzia o di controllo, composte da Consiglieri comunali. La presidenza delle commissioni di garanzia e delle commissioni di controllo è attribuita alle opposizioni.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

Art.  13
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti consultive esaminano in via preliminare le proposte deliberative del Consiglio comunale al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.

2. Le commissioni di garanzia e di controllo sono deputate all’esame di specifici argomenti relativi a questioni di carattere particolare o generale, individuati dal Consiglio comunale.

Art.  14
CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità.

2. E’ Consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.

3. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza o dimissione.

4. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento, d’ufficio o su segnalazione, dell’assenza del Consigliere per quattro sedute consecutive, o per sei sedute nell’anno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative delle assenze. Il Consigliere è tenuto a fornire le giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il Consiglio comunale delibera in merito.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Sindaco e sono assunte al Protocollo secondo l’ordine di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separata deliberazione, secondo l’ordine di presentazione delle dimissioni. Non si attua la surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi di Legge.

6. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

Art.  15
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio comunale e le modalità attraverso cui fornire al Consiglio risorse per il proprio funzionamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti è subordinato all’acquisizione dei parere previsti dalla Legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art.  16
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, designando un capo gruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento, dandone comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà i Gruppi consiliari sono individuati nelle liste presentate alle elezioni e i relativi Capi gruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, per la lista di maggioranza, nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e che non riveste la carica di Assessore.

Art.  17
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI

1. Il Sindaco, prima di ogni seduta consiliare, riunisce i Capi gruppo in conferenza per la presentazione e l’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

Art.  18
IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. Esercita i poteri attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite all’Ente.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio comunale;

- può delegare l’esercizio di funzioni agli Assessori, e ad uno di questi conferisce la carica di Vice Sindaco.

- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli vigenti nel caso il nuovo Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, e nei termini stabiliti dal comma 5 bis dell’Art.  36 della legge 142 /90;

- nomina il Segretario comunale ed i Responsabili dei Servizi comunali, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’Art.  51 della L. 142/90, nonchè dallo Statuto e dal Regolamento;

- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio, alla Giunta, al Segretario comunale e ai Responsabili dei Servizi comunali;

- risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

- convoca il Consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni

quando ciò è richiesto da un quinto dei Consiglieri.

Art.  19
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei, a scelta del Sindaco.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituiti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

3. I componenti della Giunta possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Ai componenti la Giunta è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti per rivestire la carica di Consigliere comunale, con eccezione dell’assessore a cui viene attribuita la funzione di Vice Sindaco, che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.

6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

8. La Giunta comunale è convocata informalmente dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai Responsabili dei Servizi comunali, e la presiede.

Art.  20
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

3. Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio ed adotta gli atti che non sono dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale ovvero ai Responsabili dei Servizi comunali.

Art.  21
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

1. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone all’approvazione del Consiglio comunale.

2. Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale verifica periodicamente l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.

4. Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.

Art.  22
IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, di impedimento, di sospensione dalla carica ovvero o di dimissioni.

2. Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art.  23
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA, IMPEDIMENTO PERMANENTE O DECESSO DEL SINDACO.

1. Le dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione all’uopo nominata dalla Giunta, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell’impedimento.

4. La commissione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dell’impedimento.

5. La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.

Art.  24
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione viene votata per appello nominale. Se votata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi di legge.

Art.  25
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende respinta.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell’organo nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale. I verbali della seduta della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

TITOLO III
SEGRETARIO COMUNALE
E STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art.  26
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge, lo Statuto ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.

2. L’ Ente può convenzionarsi con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria.

3. Il Sindaco nomina il Vice Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, il quale sostituisce il Segretario comunale in caso di assenza, impedimento ovvero vacanza dello stesso.

Art.  27
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. La struttura dell’Ente è articolata in Servizi, al cui vertice è posto un Responsabile. I Servizi sono suddivisi in Uffici.

2. L’organizzazione della struttura ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento dei Servizi.

3. L’attività della struttura amministrativa deve svolgersi nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.

TITOLO IV
SERVIZI

Art.  28
FORME DI GESTIONE

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri sevizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, 1’affidamento in appalto o in con cessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzio.

5. Nella scelta della forma di gestione dei servizi pubblici, il Comune potrà prevedere la possibilità di ricorrere alla concessione avvalendosi di società, cooperative, associazioni di volontariato ed imprese senza fini di lucro.

6. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.  29
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L’organizzazione e 1’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art.  30
AZIENDA SPECIALE

l. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art.  31
ISTITUZIONE

l. Il Consiglio comunale per 1’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e 1’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, 1’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina della istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art.  32
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.  33
IL PRESIDENTE

l. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessita ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art.  34
IL DIRETTORE

l. Il Direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare 1’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.  35
NOMINA E REVOCA

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art.  36
SOCIETA’ A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società per azioni ovvero società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di società cooperative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.  37
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

l. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art.  38
CONTROLLO E VIGILANZA

l. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso 1’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli Statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art.  39
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia. Il Regolamento deve attenersi ai dettati legislativi, ai principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e al presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art.  40
REVISORI DEI CONTI

l. I revisori dei conti oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali devono possedere quelli di eleggibilità fissati per 1’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art.  41
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individuerà metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO VI
FORME ASSOCIAT1VE E Dl COOPERAZIONE

Art.  42
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

l. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fini di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art.  43
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L’attività dell’Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.  44
CONVENZIONI

l. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali e loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obiettivi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.  45
CONSORZI

l. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’Art.  precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente Art.  44 deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare 1’ordinamento organizzativo del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.  46
UNIONE DEI COMUNI

l. In attuazione del principio di cui al precedente Art.  42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con 1’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.  47
ACCORDI Dl PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per 1’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VII
FORME Dl COLLABORAZIONE
TRA COMUNE E PROVINCIA

Art.  48
PRINCIPI GENERALI

l. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d’intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art.  49
COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

TITOLO VIII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.  50
PARTECIPAZIONE

l. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, per assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza; a tal fine può costituire consulte che propongano iniziative e coordinino attività nell’interesse e tutela di particolari fasce di cittadini.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone 1’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l’intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
L’INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art.  51
ISTANZE

l. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art.  52
DIRITTO DI PETIZIONE

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Comune per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni inerenti materie di competenza del Consiglio comunale.

3. Il regolamento stabilirà le modalità di esercizio del diritto di petizione. La petizione è esaminata dall’organo competente di norma entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione, con 1’obbligo di fornire al richiedente risposta scritta entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle petizioni.

Art.  53
DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in una schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le materie di cui alle lettere: b) g) n), dell’Art.  32 della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per 1’esercizio del diritto di iniziativa.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.  54
TUTELA DELL’ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune, secondo criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini, attraverso forme di incentivazione finanziaria sulla base di progetti di interesse generale. E’ istituito 1’Albo delle associazioni e dei gruppi di volontariato locale. Il regolamento fisserà le modalità ed i criteri per 1’iscrizione in tale Albo. L’amministrazione comunale consulterà le associazioni ed i gruppi iscritti nell’Albo, sia congiuntamente o per settore di attività, prima della redazione del bilancio di previsione e ogni qualvolta intenda attivare o concordare iniziative di particolare rilevanza nei settori di specifica competenza.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art.  55
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRAT1VO

l. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha 1’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art.  56
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

l. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti all’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire 1’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’Art.  26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV
REFERENDUM

Art.  57
ACCESSO AI REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Soggetti promotori dei referendum sono:

a) il 20% dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) il Consiglio Comunale.

3. Non possono proporsi referendum nelle materie di cui alle lettere b) in materia di Bilancio, g) in materia tributaria e n) in materia di indirizzi per le nomine, dell’Art.  32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previsti nel regolamento comunale su deliberazione del Consiglio comunale.

Art.  58
EFFETTI DEL REFERENDUM

l. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l’organo competente in materia provvede a i relativi e conseguenti atti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art.  59
ISTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI

l. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale è istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, o di Enti pubblici e privati, o di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale e gli Enti ed aziende dipendenti.

3. II Difensore Civico agisce d’ufficio, qualora nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente accerti situazioni analoghe a quel le per le quali è stato richiesto di intervenire, oppure qualora abbia notizia di abusi o possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copie di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il dipendente che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. II regolamento disciplina le modalità e le procedure d’intervento del Difensore Civico.

Art.  60
NOMINA

1. II Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune in prima votazione. Se tale maggioranza non viene raggiunta, il Difensore Civico sarà eletto in successiva seduta con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “ Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

4. II Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art.  61
REQUISITI PER LA NOMINA

l. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini residenti in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilità per la stessa carica e che presentino requisiti di competenza giuridica amministrativa, moralità ed indipendenza.

2. La carica di Difensore Civico, inoltre, è incompatibile con quella di membro del Parlamento, Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale e con l’esercizio nel territorio del Comune di qualsiasi pubblica funzione e di qualunque attività libero professionale e commerciale.

Art.  62
RAPPORTO CON GLI ORGANI COMUNALI

l. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale sull’attività svolta nel precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli Enti o aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art.  63
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa 1’iniziativa da parte di almeno il 15% degli elettori risultati al 31 dicembre dell’anno precedente, per proporre modifiche allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art.  64
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana ed adegua i regolamenti, entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto ovvero dall’esecutività delle modifiche:

a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale;

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a un quinto dei Consiglieri e, per quanto riguarda i cittadini, in base a quanto disposto dall’Art.  53 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.