Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2000, n. 1 - 819

Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo al finanziamento delle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica da effettuare ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Deliberazione n. 1/99 dell’Autorità di Bacino (Piano di Assetto Idrogeologico). Accantonamento a favore della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica della somma di L. 5.000.000.000 (cap. 26630/00)

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

Premesso che:

il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico è stato adottato dalla Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 1 del 11.05.1999;

il suddetto Piano è predisposto per la salvaguardia delle aree caratterizzate da elevato rischio geologico - ambientale e “persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico”, come risulta dalle premesse della deliberazione 1/99;

- l’art.7, comma 1, delle norme di attuazione del Piano suddetto classifica i territori comunali “in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico”;

l’art.7, comma 2, delle sopracitate norme di attuazione individua le seguenti classi di “rischio idraulico e idrogeologico”:

R1-moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali;

R2-medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio - economiche;

R3-elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale;

R4-molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione delle attività socio - economiche;

l’art.18, comma 2, delle norme di attuazione del Piano prevede che i Comuni effettuino “una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto”.

Considerato che:

il sopracitato Piano individua nell’allegato n.1 i Comuni per classi di rischio e precisa che quelli classificati in R4 e R3 dovranno con urgenza procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica, e che l’urgenza è dettata dalla necessità di prevenire e/o limitare le conseguenze di eventi dannosi;

l’Autorità di Bacino ha approvato in data 16.03.2000 il Programma della legge 183/89 proposto dalla dalla Regione Piemonte con DGR n.47-29420 del 21.02.2000 stanziando, per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica prescritte dal P.A.I., la somma di L.10.000.000.000 .

Dato atto che

tali finanziamenti saranno gestiti dal Settore Studi Regolamenti e Programmi Attuativi in materia Urbanistica con le seguenti modalità:

a) presentazione delle domande, entro il 31 ottobre 2000, corredate dalla certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI, dalla deliberazione di conferimento dell’incarico e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;

b) erogazione di un contributo fino ad un massimo di L.35.000.000 per Comuni inseriti nelle classi di rischio R4 ed R3;

c) il contributo sarà determinato nella misura del 70% della spesa sostenuta calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

d) revoca del contributo concesso decorso il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute.

Rilevato che:

l’erogazione del contributo avverrà nel seguente modo:

Per i Comuni classificati in R4 ed in R3 un acconto pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione della domanda, redatta e corredata della documentazione prevista dal punto a), e l’erogazione del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e l’esito delle verifiche effettuate;

l’ammissione al finanziamento è riservata, in questa fase di finanziamento, ai Comuni classificati in R4 e R3, che non abbiano ottenuto o richiesto contributi statali o regionali ai sensi della L.35/95, per la riformulazione degli strumenti urbanistici a seguito dell’alluvione del novembre 1994, oppure per l’approvazione di piani, progetti e provvedimenti ai sensi della L.R.24/96;

è prevista, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima del contributo di cui al punto b), o di ammettere a contributo i Comuni inseriti nelle classi di rischio R2 e R1, sentito il parere della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, espresso nel termine di 60 giorni.

Visto il Programma della legge 183/89, proposto dalla Regione Piemonte con DGR n.47-29420 del 21.02.2000 e approvato dall’Autorità di Bacino in data 16.03.2000, con il quale viene stanziata, per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica prescritte dal P.A.I., la somma di L.10.000.000.000;

vista la nota prot. n.3811 del 11.07.00 della Direzione Difesa del Suolo con la quale si chiedeva l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio in gestione alla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica per l’importo di L.10.000.000.000, somma da erogare ai Comuni per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica prescritte dal P.A.I;

vista la Determinazione n.205 del 26.07.00 del Settore Bilanci con cui si istituisce nel Bilancio 2000 il capitolo 26630 con stanziamento di L. 10.000.000.000 per erogare contributi ai Comuni per il “finanziamento dei Piani di Assetto Idrogeologico”;

visto il capitolo 26630 del bilancio regionale, destinato al finanziamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, che presenta sufficiente disponibilità per l’anno finanziario 2000, la Giunta Regionale ritiene congruo accantonare parzialmente a favore della Direzione “Pianificazione e Gestione Urbanistica” la somma di L.5.000.000.000 per le finalità sopra descritte.

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di utilizzare la somma di L.10.000.000.000, stanziata sul capitolo 26630/00, per finanziare le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni individuati dall’allegato n.1 del PAI ed inseriti nelle classi di rischio R4 e R3, verifiche da effettuare in conformità con quanto disposto dalla circolare 7LAP;

di stabilire che il contributo da erogare per le procedure di compatibilità idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa sostenuta calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:

a) presentazione delle domande, entro il 31 ottobre 2000, corredate dalla certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI, dalla deliberazione di conferimento dell’incarico e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;

b) erogazione di un contributo fino ad un massimo di L.35.000.000 per Comuni inseriti nelle classi di rischio R4 ed R3.

Di erogare ai Comuni, in questa fase di finanziamento, i contributi con le seguenti modalità:

ai Comuni classificati in R4 ed R3 un acconto pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione della domanda, redatta e corredata della documentazione prevista dal punto a), e l’erogazione del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e l’esito delle verifiche effettuate:

di erogare i contributi ai Comuni inseriti nelle classi di rischio R4 e R3, che non abbiano ottenuto o richiesto contributi statali ai sensi della L.35/95, per la riformulazione degli strumenti urbanistici a seguito dell’alluvione del novembre 1994, o regionali ai sensi della L.R.24/96;

di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima del contributo di cui al punto b) o di ammettere a contributo i Comuni inseriti nelle classi di rischio R2 e R1, come indicato in premessa;

di revocare i contributi concessi decorso il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute;

di accantonare a favore della Direzione “Pianificazione e Gestione Urbanistica”, la somma di L.5.000.000.000 sul capitolo 26630, che sarà utilizzata con determinazioni del Responsabile del Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica per i motivi e per gli scopi sopra descritti (100944/A).

(omissis)