Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2000

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ERRATA CORRIGE
Codice 22.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 347

Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 “D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire”

A seguito di alcuni errori materiali intervenuti in fase di stampa della Determinazione dirigenziale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 - Parte I e II - del 6 settembre 2000 a pagina 122, si ripubblica la medesima in modo corretto (ndr).

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all’art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell’autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

vista la D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 che attiva la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o impianti di produzione conglomerati bituminosi e individua le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione;

considerato che negli impianti di betonaggio o produzione calcestruzzo preconfezionato possono essere utilizzate, in parziale sostituzione delle materie prime tradizionali, ceneri della combustione del carbone e della lignite;

visto il D.M. 5 febbraio 1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" che al punto 13.1 dell’allegato 1 - suballegato 1 individua le ceneri della combustione del carbone e lignite provenienti da centrali termoelettriche come rifiuti riutilizzabili per la produzione di conglomerati cementizi;

considerato che le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, anche con la parziale sostituzione delle materie prime tradizionali con ceneri della combustione del carbone e della lignite, risultano essere quelle individuate nell’allegato 2, punto 2.1 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2 della stessa sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60

visti gli art. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40 - 23049 del 10.11.97

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico

determina

Di modificare l’allegato 2 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 punto 2.1.A) paragrafo 1) come segue: “1) L’impianto di betonaggio o produzione calcestruzzo è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio del cemento, dei materiali inerti e delle ceneri della combustione del carbone e lignite individuate al punto 13.1 dell’allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998; selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere”.

di modificare l’allegato 2 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 punto 2.1.B) come segue:

“2.1.B) Documentazione da Inoltrare con la Comunicazione di Messa in Esercizio dell’Impianto.

Indicare la potenziabilità dell’impianto, precisando la quantità di calcestruzzo che si prevede di produrre mediamente al giorno e all’anno.

Indicare la quantità di ceneri della combustione del carbone e lignite, individuate al punto 13.1 dell’allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, che si intendono utilizzare al giorno e all’anno.

Indicare per ciascun materiale il volume utile dei silos di stoccaggio.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizi dell’intero impianto.

Impianto:

Punto di emissione n.

Provenienza

Portata [m3/h a 0° C e 0,101 MPa]

Altezza punto di emissione [m]








Tipo di impianto di abbattimento

Superficie filtrante [m2]

Allegare la Planimetria Generale dello Stabilimento in Scala Adeguata, nella Quale sia Indicata la Collocazione dell’Impianto con i Relativi Punti di Emissione.

Gli enti e le imprese che abbiano già presentato la domanda in via generale secondo quanto disposto nella D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, e che intendano utilizzare le ceneri della combustione del carbone e lignite individuate dal punto 13.1 dell’allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 in sostituzione di altre materie prime, devono darne comunicazione alla Regione, al Sindaco, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’A.R.P.A. territorialmente competenti; la comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.1.B, come modificata dalla presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi