Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2000

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Enel Distribuzione S.p.A. - Torino

Nuove opzioni tariffarie per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 204/1999, ha definito il nuovo sistema tariffario per forniture di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato stabilendo che ciascuna impresa distributrice di energia elettrica debba definire una o più opzioni tariffarie alle quali possano accedere, senza discriminazione, tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia tra quelle definite dalla delibera stessa.

Enel Distribuzione per il secondo semestre 2000, sulla base di quanto stabilito dalla delibera AEEG n. 112/2000, ha determinato nuove opzioni tariffarie, approvate con delibera AEEG n. 141/2000, da applicarsi alle forniture in bassa e media tensione per gli usi di Illuminazione Pubblica (comprese le forniture ad essa assimilate) con esclusione delle forniture straordinarie.

Nel prospetto sottostante vengono riportati, per ciascuna componente, i corrispettivi unitari da addebitare ai clienti:

Componenti tariffarie    Bassa tensione    Media tensione
        (da oltre 1 a 35 kV

Tariffa base:
- Lire/kW anno    118.800    60.000
- Lire/kWh    52,0    48,5

Componente GR (delibera
AEEG 204/99) Lire/kWh    27,8    25,1

Parte B della tariffa (delibera
AEEG 113/2000) Lire/kWh    65,7    61,9

Componenti A e UC (delibera
AEEG 204/999) Lire/kWh    17,8    14,2(*)

(*) Per  clienti con consumi fino a 8 GWh/mese

I corrispettivi unitari espressi in Lire/kW anno verranno applicati alla potenza impegnata, come definita da delibera AEEG n. 204/99 art. 1 comma 1.1 lettera q. tenendo presente che ciascun punto di consegna di energia elettrica verrà considerato come singola fornitura, come indicato nell’art. 2 comma 2.6 della medesima delibera. Pertanto i relativi corrispettivi verranno determinati in base ai valori di potenza contrattuale impegnata, nel caso di forniture con potenza a disposizione fino a 37,5 kW (potenza contrattuale di 30 kW) per le quali non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata, e in base alla potenza massima prelevata in ciascun ciclo annuale di fatturazione considerato nel periodo gennaio-dicembre nel caso di forniture ove siano invece presenti tali gruppi di misura.

L’applicazione delle predette tariffe decorre dal 1º luglio 2000.

Pertanto le fatture emesse con tariffe diverse, relativamente ai consumi effettuati successivamente a tale data, saranno adeguate, con decorrenza retroattiva, nel corso del secondo semestre 2000.

Gli uffici commerciali di Enel Distribuzione sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti al riguardo.

Il Direttore Marketing e Commerciale
Guglielmo Gandino