Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2000

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Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Modifiche allo Statuto del Comune

Viene aggiunto: “Principi Generali”

Art. 1 (Principio di autonomia):

- Le parole “da leggi generali della Repubblica e dallo statuto” sono state sostituite dalle parole: “dalle leggi e dallo statuto,”

Art. 2 (Principi fondamentali):

- comma 1 - le lettere a), b), c) ed e) sono state sostituite con i numeri 1, 2, 3 e 4.

- al numero 3) del comma 1, dei testo integrato è stato aggiunto l’articolo “i” tra la parola “comuni”.

- comma 2 - sono soppresse le parole: “adottando altresì le azioni positive necessarie a garantire pari opportunità tra uomo e donna.”

Art. 3 (Territorio)

- non subisce modifiche.

Art. 4 (Sede comunale)

- i commi 1 e 2 nel testo integrato diventano un unico comma (comma 1)

- è stato aggiunto il seguente comma, che nel testo integrato corrisponde al comma 2:

“Con apposito provvedimento della Giunta possono istituirsi sedi distaccate per specifiche finalità.”

Art. 5 (Albo pretorio)

- non subisce modifiche.

Art. 6 (Stemma e gonfalone)

- non subisce modifiche.

Parte I

Viene aggiunto: “Ordinamento Strutturale”

Titolo I

Le parole “organi amministrativi attivi” sono sostituite con le parole: “Organi del Comune”

Art. 7 (Organi) è abrogato e sostituito dal seguente:

Art.7
(Organi)

Sono organi dei Comune, secondo le disposizioni della legge, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Essi esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Il regolamento ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

Art. 8 (Consiglio) viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 8
(Consiglio)

Il Consiglio informa la propria azione al principio della pubblicità nelle sedute e nelle votazioni.

Esso può avvalersi di commissioni costituite con criterio proporzionale. Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

La presidenza delle commissioni di controllo, ove istituite, è attribuita alla minoranza consiliare.

I consiglieri, a titolo individuale ovvero associati, esercitano il controllo sull’attività dell’amministrazione, secondo le modalità previste nel regolamento.

Art. 9 (Giunta) viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9
(Giunta)

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.

Il Sindaco può nominare fino a due assessori tra i cittadini non facenti parte dei Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

La carica di viceSindaco non può essere conferita agli assessori indicati nel comma precedente.

Art. 10 (Sindaco) viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10
(Sindaco)

Il Sindaco in qualità di rappresentante del Comune:

1) rappresenta il Comune in giudizio;

2) adotta atti conservativi dei diritti del Comune;

3) provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli organi dei Comune;

4) garantisce l’osservanza dei regolamenti;

5) sospende i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta e al Consiglio nella prima seduta successiva;

6) propone l’ordine del giorno delle sedute dei Consiglio e della Giunta;

7) indice le consultazioni deliberate dal Consiglio ai sensi dell’art. 23.

I poteri di cui al comma precedente possono essere delegati agli assessori.

- Alla Parte I Ordinamento Strutturale - Titolo I (Organi del Comune)

è stato aggiunto il seguente articolo, che nel testo integrato sarà individuato con il numero 11:

Art. 11
(Definizione e attuazione dei programmi)

Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Sindaco e gli assessori riferiscono annualmente al Consiglio sull’attuazione dei programmi. In ogni seduta i consiglieri possono chiedere la verifica e l’adeguamento delle linee programmatiche di cui al comma precedente.

Titolo II
Organi burocratici

- Art. 11 (Segretario), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 12, ha subito le seguenti modifiche:

le parole “dall’Amministrazione statale” sono state sostituite con le parole “dall’apposita Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali”.

Titolo III
Uffici

- Art. 12 (Uffici e personale), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 13, non ha subito modifiche.

Titolo IV
Servizi pubblici

- Art. n. 13 (Servizi pubblici), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 14, ha subito le seguenti modifiche:

- il 2º comma è sostituito dal seguente:

“Gli amministratori degli enti incaricati della gestione di tali servizi sono nominati tra i cittadini di provata competenza che non siano componenti dei Consiglio e per i quali non sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere.”

- al 3º comma le parole: “nel regolamento che le disciplina.” Sono state sostituite dalle parole: “nell’apposito regolamento.”

- Art. n. 14 (Servizi sociali), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 15, non ha subito modifiche.

Titolo V
Revisione economico-finanziaria

- Art. n. 15 (Revisore del conto) che nel testo integrato sarà individuato con il numero 16, ha subito le seguenti modifiche:

- Il 2º comma è stato soppresso.

- Viene aggiunto:

Parte II
Ordinamento Funzionale

Titolo I
Forme di collaborazione

- Art. 16 (Principio di cooperazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 17, non ha subito modifiche.

- Art. 17 (Convenzioni e consorzi), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 18, viene aggiunta la virgola dopo la parola componenti.

- Art. 18 (Unione di Comuni), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 19, le parole “art. 19" sono state sostituite dalle parole ”art. 17".

- Art. 19 (Accordi di programma) che nel testo integrato sarà individuato con il numero 20, non ha subito modifiche.

Titolo II
Partecipazione popolare

- Art. 20 (Organismi di partecipazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 21, e non ha subito modifiche.

- Art. 21 (Partecipazione al procedimento amministrativo), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 22, le parole “art. 24" sono state sostituite dalle parole ” art. 25".

- Art. 22 (Forme di consultazione della popolazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 23, non ha subito modifiche.

- Art. 23 (istanze, petizioni, proposte), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 24, ha subito la seguente modifica:

Il 2º comma è stato sostituito dal seguente: “Il Sindaco trasmette senza ritardo l’istanza, la petizione o la proposta all’organo competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento.”

- Art. 24 (Diritto di accesso), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 25, non ha subito modifiche.

Titolo III
Funzione normativa

- Art. 25 (Statuto), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 26, non ha subito modifiche.

- Art. 26 (Regolamenti), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 27, non ha subito modifiche.

- Disposizione transitoria non subisce modifiche.