Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 / 09 / 2000
Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)
Modifiche allo Statuto del Comune
Viene aggiunto: Principi Generali
Art. 1 (Principio di autonomia):
- Le parole da leggi generali della Repubblica e dallo statuto sono state sostituite dalle parole: dalle leggi e dallo statuto,
Art. 2 (Principi fondamentali):
- comma 1 - le lettere a), b), c) ed e) sono state sostituite con i numeri 1, 2, 3 e 4.
- al numero 3) del comma 1, dei testo integrato è stato aggiunto larticolo i tra la parola comuni.
- comma 2 - sono soppresse le parole: adottando altresì le azioni positive necessarie a garantire pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 3 (Territorio)
- non subisce modifiche.
Art. 4 (Sede comunale)
- i commi 1 e 2 nel testo integrato diventano un unico comma (comma 1)
- è stato aggiunto il seguente comma, che nel testo integrato corrisponde al comma 2:
Con apposito provvedimento della Giunta possono istituirsi sedi distaccate per specifiche finalità.
Art. 5 (Albo pretorio)
- non subisce modifiche.
Art. 6 (Stemma e gonfalone)
- non subisce modifiche.
Parte I
Viene aggiunto: Ordinamento Strutturale
Titolo I
Le parole organi amministrativi attivi sono sostituite con le parole: Organi del Comune
Art. 7 (Organi) è abrogato e sostituito dal seguente:
Art.7
(Organi)
Sono organi dei Comune, secondo le disposizioni della legge, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
Essi esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Il regolamento ne disciplina lorganizzazione e il funzionamento.
Art. 8 (Consiglio) viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 8
(Consiglio)
Il Consiglio informa la propria azione al principio della pubblicità nelle sedute e nelle votazioni.
Esso può avvalersi di commissioni costituite con criterio proporzionale. Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina lorganizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
La presidenza delle commissioni di controllo, ove istituite, è attribuita alla minoranza consiliare.
I consiglieri, a titolo individuale ovvero associati, esercitano il controllo sullattività dellamministrazione, secondo le modalità previste nel regolamento.
Art. 9 (Giunta) viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 9
(Giunta)
La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.
Il Sindaco può nominare fino a due assessori tra i cittadini non facenti parte dei Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
La carica di viceSindaco non può essere conferita agli assessori indicati nel comma precedente.
Art. 10 (Sindaco) viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 10
(Sindaco)
Il Sindaco in qualità di rappresentante del Comune:
1) rappresenta il Comune in giudizio;
2) adotta atti conservativi dei diritti del Comune;
3) provvede allesecuzione delle deliberazioni degli organi dei Comune;
4) garantisce losservanza dei regolamenti;
5) sospende i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta e al Consiglio nella prima seduta successiva;
6) propone lordine del giorno delle sedute dei Consiglio e della Giunta;
7) indice le consultazioni deliberate dal Consiglio ai sensi dellart. 23.
I poteri di cui al comma precedente possono essere delegati agli assessori.
- Alla Parte I Ordinamento Strutturale - Titolo I (Organi del Comune)
è stato aggiunto il seguente articolo, che nel testo integrato sarà individuato con il numero 11:
Art. 11
(Definizione e attuazione dei programmi)
Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il Sindaco e gli assessori riferiscono annualmente al Consiglio sullattuazione dei programmi. In ogni seduta i consiglieri possono chiedere la verifica e ladeguamento delle linee programmatiche di cui al comma precedente.
Titolo II
Organi burocratici
- Art. 11 (Segretario), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 12, ha subito le seguenti modifiche:
le parole dallAmministrazione statale sono state sostituite con le parole dallapposita Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.
Titolo III
Uffici
- Art. 12 (Uffici e personale), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 13, non ha subito modifiche.
Titolo IV
Servizi pubblici
- Art. n. 13 (Servizi pubblici), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 14, ha subito le seguenti modifiche:
- il 2º comma è sostituito dal seguente:
Gli amministratori degli enti incaricati della gestione di tali servizi sono nominati tra i cittadini di provata competenza che non siano componenti dei Consiglio e per i quali non sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere.
- al 3º comma le parole: nel regolamento che le disciplina. Sono state sostituite dalle parole: nellapposito regolamento.
- Art. n. 14 (Servizi sociali), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 15, non ha subito modifiche.
Titolo V
Revisione economico-finanziaria
- Art. n. 15 (Revisore del conto) che nel testo integrato sarà individuato con il numero 16, ha subito le seguenti modifiche:
- Il 2º comma è stato soppresso.
- Viene aggiunto:
Parte II
Ordinamento Funzionale
Titolo I
Forme di collaborazione
- Art. 16 (Principio di cooperazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 17, non ha subito modifiche.
- Art. 17 (Convenzioni e consorzi), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 18, viene aggiunta la virgola dopo la parola componenti.
- Art. 18 (Unione di Comuni), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 19, le parole art. 19" sono state sostituite dalle parole art. 17".
- Art. 19 (Accordi di programma) che nel testo integrato sarà individuato con il numero 20, non ha subito modifiche.
Titolo II
Partecipazione popolare
- Art. 20 (Organismi di partecipazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 21, e non ha subito modifiche.
- Art. 21 (Partecipazione al procedimento amministrativo), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 22, le parole art. 24" sono state sostituite dalle parole art. 25".
- Art. 22 (Forme di consultazione della popolazione), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 23, non ha subito modifiche.
- Art. 23 (istanze, petizioni, proposte), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 24, ha subito la seguente modifica:
Il 2º comma è stato sostituito dal seguente: Il Sindaco trasmette senza ritardo listanza, la petizione o la proposta allorgano competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
- Art. 24 (Diritto di accesso), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 25, non ha subito modifiche.
Titolo III
Funzione normativa
- Art. 25 (Statuto), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 26, non ha subito modifiche.
- Art. 26 (Regolamenti), che nel testo integrato sarà individuato con il numero 27, non ha subito modifiche.
- Disposizione transitoria non subisce modifiche.