ACQUE MINERALI E TERMALI

Codice 27.1
D.D. 30 maggio 2000, n. 276

Ditta: Pontevecchio S.r.l., Via Ponte Pietra n. 3, Luserna San Giovanni (TO). Autorizzazione sanitaria all’imbottigliamento dell’acqua minerale scaturente dalla “Sorgente Fucine” con la denominazione “Monviso”

BENI AMBIENTALI

Codice 19.20
D.D. 4 agosto 2000, n. 101

D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1 e 2 Titolo Il del T.U. Beni Culturali e Ambientali (D.lgs. 29.10.1999 n. 490) - Beni Ambientali - Autorizzazione e reiezione d’interventi nelle zone soggette ai disposti dei titolo Il del T.U. Beni Culturali e Ambientali

Codice 19.20
D.D. 4 agosto 2000, n. 102

D.P.R. 616/77, art. 82 - Beni Ambientali - Parere ai sensi dell’art. 32 Legge 47/85 s.m.i.

Codice 19.20
D.D. 4 agosto 2000, n. 103

D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1 e 2 - Titolo Il del T.U. Beni Culturali e Ambientali (D.lgs. 29.10.1999 n. 490) - Beni Ambientali  - Autorizzazione e reiezione d’interventi nelle zone soggette ai disposti del titolo Il del T.U. Beni Culturali e Ambientali

CONTENZIOSO

D.P.G.R. 31 agosto 2000, n. 84

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Giuseppe Gatti avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

D.P.G.R. 31 agosto 2000, n. 85

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Federico Garelli avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

D.P.G.R. 31 agosto 2000, n. 86

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Giovanni Rossano avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

D.P.G.R. 31 agosto 2000, n. 87

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott.ssa Raffaella Bionda avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

D.P.G.R. 31 agosto 2000, n. 88

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott.ssa Susanna Curioni avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

D.P.G.R. 31 agosto 2000, n. 89

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Francesco Paggi avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

T.A.R. Piemonte
Ordinanza n. 522

Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 al T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da privati c/Azienda U.S.L. n. 16 ed altra

T.A.R. Piemonte
Ordinanza  n. 523

Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 al T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da un privato c/Azienda U.S.L. n. 8 ed altra

EDILIZIA SCOLASTICA

D.G.R. 4 agosto 2000, n. 4 - 732

Rettifica D.G.R. n. 44-29805 del 3.4.2000 attuativa del piano triennale 1999/2001 per interventi di edilizia scolastica, per mero errore materiale

FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

Codice 15.9
D.D. 24 luglio 2000, n. 653

L.R. 28/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro - Approvazione della graduatoria delle istanze pervenute dal 2 maggio al 31 maggio 2000 -Impegno di spesa di L. 747.157.895 (cap. 11175/2000)

ISTRUZIONE

D.G.R. 31 agosto 2000, n. 31 - 764

Legge n. 448/98 - art. 27, comma 2; Legge n. 488/99 - art. 53, comma 1 e art. 70, comma 3; - D.P.C.M. n. 320/99; D.P.C.M. n. 226/2000. - Fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola superiore. Approvazione piano di riparto regionale. Esercizio 2000

LINEE ELETTRICHE

Codice 25.1
D.D. 22 giugno 2000, n. 633

Autorizz. all’Enel Distribuzione S.p.A. alla costruz. all’esercizio dell’imp. elettrico n. 300/AL costituito da 5 L.E. aeree alla tensione di 15000 Volt, 1 L.E. sotterranea a 15000 Volt, 11 L.E. aeree a 380/220 Volt nei comuni di Ovada, Belforte Monferrato, Tagliolo e Lerma, 4 posti di trasform. a palo denom. “Curti” “Beppillo”, “Piano del Pero” in comune di Belforte Monf. e Pian Tamburno" in com. di Tagliolo Mon. AL

Codice 25.1
D.D. 23 giugno 2000, n. 641

Autorizz. all’Enel Distribuzione S.p.A. alla costruz. e all’esercizio dell’impianto elettrico 1170/CN alla tensione di 15000/380 Volt, costituito da 7 L.E. aeree a 15000 Volt, 5 L.E. aeree a 380 Volt, 7 L.E. sotterranee a 15000 Volt, 3 L.E. sotterranee a 380 Volt, nei comuni di Oncino e Ostana, nonchè 2 cabine elettr. denominate “Via Crissolo” (Loc. Borgata Ciampetti Ostana) e “Cimitero” (Loc. Borgata Rua Oncino) CN

Codice 25.1
D.D. 26 giugno 2000, n. 648

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. (ora ENEL distribuzione) alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico n. 449/VB costituito da n. 4 linee elettriche sotterranee alla tensione di 150000 Volt, n. 6 linee elettriche sotterranee alla tensione di 380 Volt nei comuni di Domodossola e Crevoladossola (VB)

Codice 25.1
D.D. 26 giugno 2000, n. 649

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. (ora ENEL distribuzione) alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico n. 452/VB costituito da n. 1 linea elettrica aerea alla tensione di 15000 Volt in località “Fogarso” nel comune di Premia

Codice 25.1
D.D. 26 giugno 2000, n. 650

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico 8/BI costituito da 1 L.E. aerea alla tensione di 15000 Volt 1 linea elettrica sotterranea a 15000 Volt, 3 L.E. aeree alla tensione di 220/380 Volt, 3 L.E. sotterranee alla tensione di 220/380 Volt nei comuni di Camandona, Pettinengo e Veglio Mosso (BI)

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

Codice 26
D.D. 21 agosto 2000, n. 466

Approvazione bando pubblico per l’occupazione dei posti d’ormeggio (sugli scivoli) siti in lungolago Buozzi del Comune di Omegna

Codice 26
D.D. 21 agosto 2000, n. 467

Approvazione bando pubblico per l’occupazione dei posti d’ormeggio siti presso i pontili pubblici in località Bagnella del Comune di Omegna

Codice 26.4
D.D. 6 marzo 2000, n. 177

Lago Maggiore. Zona portuale di Feriolo di Baveno. Occupazione di un’area demaniale di mq. 140 (Foglio 2, mappale 474). Individuazione soggetto avente titolo. Cap. 2122. Bilancio 2000 L. 2.348.500

Codice 26
D.D. 8 marzo 2000, n. 182

Lago Maggiore. Zona portuale di Baveno. Occupazione area demaniale per posa bilancia pesa persone. Individuazione in sanatoria del soggetto avente titolo. Cap. 2122. Esercizio 2000. L. 1.308.300

Codice 26.4
D.D. 16 marzo 2000, n. 199

Lago Maggiore. Occupazione area demaniale di mq. 75,23 all’interno della zona portuale di Stresa. Individuazione soggetto avente titolo. Capitolo 2122. Bilancio 2000. L. 2.852.480

Codice 26.4
D.D. 15 maggio 2000, n. 272

Servizi in materia di sicurezza della navigazione ed interventi accessori nelle acque piemontesi del lago d’Orta. Affidamento incarico all’Impresa Comodo S.a.s. - L. 100.000.000. (Cap. 14420/00)

Codice 26.4
D.D. 15 maggio 2000, n. 273

Servizi in materia di sicurezza della navigazione ed interventi accessori nelle acque piemontesi del Lago Maggiore. Affidamento incarico all’Impresa Comodo, S.a.s. - L. 200.000.000. (Cap. 14420/00)

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 276

Pagamento della quota associativa per l’anno 2000 all’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) - Importo di L. 20.000.000= (Cap. 10940/2000 A. n. 100505)

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 278

Assegnazione in concessione al Sig. Baj Oscar del punto fisso di ormeggio n. 1, sito nel porto del Comune di Ghiffa

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 279

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di due gare sociali di pesca indette per il giorno 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 280

Assegnazione in concessione al Sig. Botta Alessandro del punto fisso di ormeggio n. 14, sito nel porto del Comune di Ghiffa

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 281

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 11 giugno 2000

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 282

Assegnazione in concessione al Sig. Caretti Enrico del punto fisso d’ormeggio n. 15, sito nel porto del Comune di Ghiffa

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 283

Lago d’Orta. Comune di Orta San Giulio. Parere ai fini della sicurezza della navigazione per la posa di n. 6 scalette di accesso lago. Sig. Guarnori Carlo proprietario del “Campeggio Orta”

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 284

Assegnazione in concessione al Sig. Malavasi Giuliano del punto fisso di ormeggio n. 16, sito nel porto del Comune di Ghiffa

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 285

Assegnazione in concessione ai Sigg. Balestroni Gerolamo e Bottacchi Giovanni del punto fisso di ormeggio n. 17, sito nel porto del Comune di Ghiffa

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 286

Assegnazione in concessione al Sig. Giani Ernesto del punto fisso di ormeggio n. 18, sito nel porto del Comune di Ghiffa

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 288

Art. 7 L.R. 48/96 - Programma regionale di intervento per l’anno 1997. Opere di Navigazione Interna. Lago Maggiore - Comune di Cannero Riviera (VB). Lavori di consolidamento fondazioni Corpo Sud dell’Imbarcadero. Importo L. 50.000.000=. Variante. Parere ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. 616/77

Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 289

Opere di Navigazione Interna - Lago Maggiore - Comune di Cannero Riviera (VB) - Variante ai lavori di manutenzione straordinaria alla stazione lacuale - Parere ai sensi del D.P.R. 616/77 art. 92

Codice 26.4
D.D. 18 maggio 2000, n. 292

Lago Maggiore. Zona portuale di Lesa. Assegnazione in concessione alla ditta “Metropolis S.n.c. di Bacchetti Diego & Crema Marco”, con sede in Lesa, di parte dell’immobile ubicato nella stazione lacuale

Codice 26.4
D.D. 18 maggio 2000, n. 293

Zona portuale di Feriolo di Baveno. Occupazione di un’area demaniale di mq. 140.00 in zona portuale. Assegnazione in concessione alla Ditta “Sormani Stefano” con sede in Feriolo di Baveno. Cap. 2990 Bilancio 2000 L. 42.000 e Cap. 40005 Bilancio 2000 L. 42.000

Codice 26.4
D.D. 18 maggio 2000, n. 294

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 19 maggio 2000, n. 296

Lago di Vivevone. Comune di Viverone. Autorizzazione allo svolgimento regata velica indetta per il giorno 21 maggio 2000, dalle ore 11.00 alle ore 17.30

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 297

Lago di Mergozzo. Comune di Mergozzo. Autorizzazione allo svolgimento di una gara di canoa olimpica di velocità indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 298

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata “Campionato Sociale” indetta per il giorno 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 299

Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Autorizzazione allo svolgimento di una gara remiera indetta per il giorno 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 300

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Autorizzazione allo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico indetto per il giorno 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 301

Lago Maggiore. Comune di Dormelletto - Località La Rotta. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata: “Quattro Passi sul Lago” indetta per il giorno 10 giugno 2000, con eventuale recupero il giorno 17 giugno 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 302

Lago d’Orta. Comune di Gozzano. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva nautica denominata Stralagodorta indetta per il giorno 11 giugno 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 303

Lago Maggiore. Comune di Stresa Località Villa Pallavicino. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata: “Trofeo Kettlitz” indetta per i giorni 17 e 18 giugno 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 304

Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo alla posa di un pontile galleggiante da mq. 28.20 (GF. 18) per ormeggio unità di navigazione all’Albergo Ghiffa di Dario Cattaneo & C.

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 305

Lago Maggiore. Zona portuale di Verbania-Suna. Rinnovo concessione per occupazione area demaniale per la posa di n. 1 boa al Sig. Tempesta Antonio

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 306

Lago Maggiore. Comuni di Baveno - Cannero Riviera - Castelletto Ticino. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione non competitiva di imbarcazioni d’epoca indetta per i giorni 09-10-11 giugno 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 307

Lago Maggiore. Comuni compresi tra Arona e Verbania. Autorizzazione allo svolgimento di una regata denominata: “Quelli che la Vela ....” indetta per il giorno 03 giugno 2000, con eventuale recupero il giorno 10 giugno 2000

Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 308

Lago Maggiore. Comune di Belgirate. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata: “XVI La Vela per la Vita” indetta per il giorno 10 giugno 2000, con eventuale recupero il giorno 11 giugno 2000

Codice 26.4
D.D. 24 maggio 2000, n. 315

Lago Maggiore. Comuni compresi tra Belgirate ed il confine svizzero. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata “Maxiverbano Cup Trofeo Regione Piemonte spirito europeo”, indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 25 maggio 2000, n. 316

Fiume Po - Comune di Casale Monferrato (AL) - Autorizzazione svolgimento manifestazione di regolarità per imbarcazioni da diporto a motore indetta per il giorno 28 maggio 2000, dalle ore 8.30 alle ore 18.00

Codice 26.4
D.D. 25 maggio 2000, n. 317

Delibera CIPE 12/7/1996 - Interporto di Torino Orbassano - Progetto per la realizzazione dei lavori Nord 9, Nord 10, Nord 11, Nord 12. Proroga dei termini di ultimazione lavori

Codice 26.4
D.D. 26 maggio 2000, n. 323

Lago di Candia. Comune di Candia. Autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive di canottaggio indette per i giorni 27 e 28 maggio 2000

Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 349

Servizio pubblico non di linea in conto terzi con unità di navigazione. Presa d’atto cessazione attività ditta individuale “Zublena Luciano” con sede in Viverone. Trasferimento dell’autorizzazione alla “Società di Navigazione Lago di Viverone di L. Zublena & C. S.A.S.”, con sede in Viverone

Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 351

Modifiche ed integrazioni alle tariffe relative al servizio pubblico di navigazione non di linea per il trasporto persone

Codice 26
D.D. 14 giugno 2000, n. 353

Lago d’Orta. Comune d Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 09 luglio 2000

Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 354

Lago d’Orta. Comune d Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale indetta per il giorno 02 luglio 2000

Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 355

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una dimostrazione di salvamento in acqua per il giorno 18 giugno 2000 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 375

Assegnazione in concessione al Sig. Zanoni Maurizio Mario del punto fisso d’ormeggio n. 1, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 376

Assegnazione in concessione al Sig. Barbieri Giovanni del punto fisso di ormeggio n. 2, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 377

Assegnazione in concessione al Sig. Sacco Alfonso del punto fisso d’ormeggio n. 3, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 378

Assegnazione in concessione al Sig. Mele Francesco del punto fisso d’ormeggio n. 4, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 379

Assegnazione in concessione al Sig. Manini Sergio del punto fisso d’ormeggio n. 5, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 380

Assegnazione in concessione alla Sig.ra Nerini Ferdinanda del punto fisso d’ormeggio n. 6, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 381

Assegnazione in concessione al Sig. Furin Claudio del punto fisso d’ormeggio n. 7, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 382

Lago d’Orta. Comune di Pella. Parere ai fini della sicurezza della navigazione alla posa di n. 1 pontile fisso in legno al Signor Meloda Vincenzo

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 383

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione al collocamento di quattro soggetti galleggianti sulle acque del Lago d’Orta dal 10 luglio al 31 agosto 2000

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 384

Lago d’Orta. Comune di Orta S. Giulio. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica indetta per i giorni 15 e 16 luglio 2000

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 385

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di due gare sociali di pesca indette per il giorno 16 luglio 2000

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 386

Lago d’Orta. Comune di Orta S. Giulio. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica indetta per i giorni 22 e 23 luglio 2000

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 387

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 30 luglio 2000

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 388

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica indetta per il giorno 06 agosto 2000

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 389

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 06 agosto 2000

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 393

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo all’occupazione di un’area demaniale ad uso spiaggia alla Società Casa & Vela S.r.l. di Oggebbio

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 394

Lago Maggiore. Comune di Verbania. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al riposizionamento di n. 13 boe e loro riduzione (da 16 a 13) per ormeggio unità di navigazione alla Società Canottieri Intra

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 395

Lago Maggiore. Comune di Lesa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 8 boe (n. L. 12 a n. L. 19) per ormeggio unità di navigazione al Sig. Zucchetti Luccio titolare del Campeggio Solcio di Lesa

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 396

Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 4 boe (GF. 19, GF. 20, GF 21, GF. 22) per ormeggio unità di navigazione ala Ditta Albergo Ghiffa S.n.c. di Dario Cattaneo

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 397

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 5 boe per ormeggio unità di navigazione alla Ditta Cantieri Vidoli

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 398

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione al Sig. Ferrigato Massimiliano

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 399

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione alla ditta Condor S.n.c. di Marcolini Sergio

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 400

Lago Maggiore. Comune di Baveno. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 2 boe per ormeggio unità di navigazione alla Ditta Hotel Carillon di Rachelli Giuseppe

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 401

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo alla variazione della posa di un pontile galleggiante di mq. 28.68 (OG.11) per ormeggio unità di navigazione alla Società Casa & Vela S.r.l. di Oggebbio

Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 403

D.P.R. n. 616/1997, art. 97 - Navigazione Interna - Lago Maggiore. Realizzazione di interventi di manutenzione e miglioramento dell’area annessa alla stazione lacuale di Cannobio (VB). Parere

NOMINE

AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine

Elenco delle nomine in Enti ed Istituzioni varie cui il Consiglio Regionale deve procedere per riapertura dei termini, sostituzioni ed integrazioni

OPERE PUBBLICHE

Codice 25.2
D.D. 11 maggio 2000, n. 433

L.R. n. 38/78 - Art. 7 - Comma 4 e 5 - Comune di Noasca (TO). Indennizzo di L. 23.012.000.= per fabbricati di civile abitazione a seguito eventi calamitosi del settembre 93 e del settembre-novembre 94. Ditte: Giorgis Andrea, Giorgis Caterina, Giorgis Lucia - Cap. 24080/2000

Codice 25.9
D.D. 18 maggio 2000, n. 478

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n° 4 attraversamenti elettrici sul fiume Toce ed i rii Frattobach, Fulstuder, Ecca in Comune di Formazza. Ditta ENEL S.p.A.

Codice 25.6
D.D. 2 giugno 2000, n. 521

Polizia Fluviale n. 3800 - Consorzio Intercomunale Acquedotto Calsagrasso-Faule-Polonghera. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Chiaretto in Comune di Polonghera, strada Provinciale Murello - Polonghera n. 170

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 535

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Mezzana Mortigliengo (BI). Lavori di consolidamento movimento franoso su s. c.le fraz. Sola. Contributo L. 61.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 544

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Monterosso Grana. Lavori di ripristino strada comunale Oggeri, Rossi, Martin, Maschio, Frise e impianto depurazione. Contributo L. 35.247.845=

Codice 25.7
D.D. 7 giugno 2000, n. 557

Progetto esecutivo redatto in data 24.3.1999 dal Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara - Lavori di sistemazione idraulica Fiume Toce in loc. Raspagna in Comune di Oleggio - Importo L. 588.000.000= - Attribuzioni funzione di Direzione dei Lavori

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 568

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Mombello Monferrato. Lavori di pronto intervento per sistemazione scarpata a monte via Orti/Via Rechezzina. Contributo L. 20.000.000=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 569

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Monale - Lavori di pronto intervento per ripristino sezione di deflusso e formazione di difese spondali lungo rio Maretto a monte del concentrico lungo la s.c. Barolo - Contributo L. 40.000.000=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 593

Evento alluvionale del 4 e 5 settembre 1998. Comune di Vignone (VCO). Lavori di pronto intervento per ripristino fognatura V. Motte e conseguenti ripristini stradali. Contributo L. 63.000.000.= - 45.000.000+18.000.000

5 luglio 2000, n. 668

Conferenza di servizi del 10/02/00. Evento alluvionale del 28-29 Maggio 1998 - Comune di Cerrione. Lavori di sistemazione rii minori nell’abitato di Magnonevolo. Importo L. 270.000.000.=

5 luglio 2000, n. 669

Conferenza di servizi del 10/02/00. Evento alluvionale del 28-29 Maggio 1998 - Comune di Verrone. Lavori di Sistemazione idraulica rete idrografica nell’abitato (Rii Ledda e Rialone). Importo L. 1.730.000.000

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

D.G.R. 4 agosto 2000, n. 1 - 729

Affidamento di collaborazione alla dr.ssa Carla Spagnuolo ai sensi dell’art. 15, VI comma L.R. n. 51/97

PERSONALE REGIONALE

Codice 27
D.D. 13 giugno 2000, n. 299

Attribuzione posizione organizzativa di tipologia A “gestione programma amianto e protezione dalle radiazioni” all’Ing. Carmelo Baeli - Rettifica determinazione n. 194 del 3 maggio 2000

POLIZIA LOCALE

D.G.R. 4 agosto 2000, n. 3 - 731

Approvazione della convenzione tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Regione Piemonte per la collaborazione delle scuole della Polizia di Stato alla erogazione di percorsi formativi per la Polizia Locale

RADIO - TELEVISIONE

Codice 27.2
D.D. 16 maggio 2000, n. 232

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Chieri (TO), Piazza Dante n. 10/bis

Codice 27.2
D.D. 16 maggio 2000, n. 233

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Meina (NO), Via Per Ghevio n. 5

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 238

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Gavi (AL), Località Madonna della Guardia

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 239

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Gobetti n. 15

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 240

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Mantova n. 3

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 241

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Denice (AL), Località Ristorante Belvedere, Via Del Levante

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 242

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Greggio (VC), Località Cascina Minola - Foglio n. 1, Mappale n. 7

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 243

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Vigone (TO), Via Buffa n. 21

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 244

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Umbria n. 33

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 245

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Crescentino (VC), Strada Livorno Ferraris

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 246

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Biandrate (NO), Strada per Recetto - Foglio n. 1, Mappale n. 111

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 247

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cherasco (CN), Località Costa Lamberti

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 248

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Livorno Ferraris (VC), Località Cascina Coppa

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 249

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Orbassano (TO), Via Riesi n. 5

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 250

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Mirabello Monferrato (AL), Località Bricco del Poggio - Foglio n. 16, Mappale n. 209

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 251

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Bra (CN), Via Balau - Foglio n. 055, Mappale n. 377

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 252

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cannobio (VB), Località Cinzago - Foglio n. 23, Particella n. 363

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 253

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via De Sanctis Francesco n. 71

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 254

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Omegna (VB), Via Fratelli di Dio - Foglio n. 10, Mappale n. 67

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 255

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Merana (AL), Località San Fermo - Foglio n. 5, Mappale n. 250

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 256

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT), Località Boschi - Mappale n. 236, Foglio n. 20

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 257

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti, Via De Rolandis n. 4 - Mappale n. 899, Foglio n. 77/7

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 258

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Andezeno (TO), Strada Cesole - Foglio n. 9, Mappale n. 93

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 259

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Mosso (BI), Località Borgata Mangiachero, 19 - Foglio n. 15, Mappale n. 58

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 260

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alessandria, Via Poligonia n. 82

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 261

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Regina Margherita n. 267

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 262

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Agnelli n. 95

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 263

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Regina Margherita n. 292-294

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 264

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Pedrotti n. 5

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 265

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Cercenasco n. 19

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 266

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Borgone di Susa (TO), Località Gandoglio - Foglio n. 9, Particella n. 209

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 267

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Montecucco n. 146

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 268

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Novara, Via Camoletti n. 2

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 269

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Santhià (VC), Corso B. Ignazio - Foglio n. 36, Mappale n. 995, Torre Piezometrica

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 270

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Belforte Monferrato (AL), Località Cascina Brasova - Foglio n. 7, Mappale n. 22

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 271

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Massimo D’Azeglio n. 21

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 272

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Solero (AL), Via Giovanni Cavoli n. 24

Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 273

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Foglizzo (TO), Strada Comunale Braglia - Foglio n. 20, Mappale n. 102

Codice 27.2
D.D. 12 giugno 2000, n. 288

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti, Corso Pietro Chiesa n. 17/A, angolo Corso Galileo Ferraris

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 289

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Cigna Francesco n. 70/Via Saint Bon n. 43

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 290

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Grosseto n. 203

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 291

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Caraglio (CN), Via Matteotti n. 25

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 292

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Perosa n. 74

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 293

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Grugliasco (TO), Corso Allamano n. 57/B

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 294

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di San Sebastiano Curone (AL), Località Telecco - Foglio n. 2, Mappale n. 354

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 295

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Rivoli (TO), Corso Susa n. 242

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 296

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Carmagnola (TO), Via Molinasso - Cascina Fraschero

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 297

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cameri (NO), Via Massimo D’Azeglio n. 10 - Foglio n. 40, mappale n. 415

Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 298

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Onorato Vigliani n. 193

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 306

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Rivalta di Torino (TO), Località Dojrone - Foglio n. 10, Particella n. 13

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 307

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cavour (TO), Località Strada Antica di Pinerolo n. 61

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 308

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alice Castello (VC), Via Lago - Foglio n. 10, Mappale n. 325

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 309

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Monastero di Vasco (CN), Località Cappella di San Lorenzo - Foglio n. 2, Mappale n. 191

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 310

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alessandria (AL), Via Vinzaglio

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 311

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Strevi (AL), Località Regione Fontane Cascina Braida

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 312

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Motto Alto - Foglio n. 19, Mappale n. 679

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 313

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Greggio (VC), Località Strada Vicinale Mandrie - Foglio n. 3, Particella n. 7

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 314

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Ozzano Monferrato (AL), Località Cascina Cairo - Foglio n. 9, Particella n. 386

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 315

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Grugliasco (TO), Via Crea, Centro Commerciale “Le Gru”

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 316

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Caselle T.se, P.zza Boschiassi, Parrocchia Ss. Maria e S. Giovanni - Fg. 20, Part. L

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 317

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti, Via Pagliani n. 24

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 318

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 132 del 3.4.2000, avente ad oggetto: “Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alessandria (AL), Via Spalto Borgoglio n. 41"

Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 319

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 78 del 29.2.2000, avente ad oggetto: “Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Don Bosco n. 25"

SANITA’

D.G.R. 31 luglio 2000, n. 103 - 689

Artt.3 e 3-bis del lgs. N. 502/1992 e s.m.i.. Avviso per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Piemonte

D.G.R. 31 agosto 2000, n. 22 - 756

Approvazione dello schema di “Accordo di Programma in materia di Sanita’” ed autorizzazione alla sottoscrizione. Approvazione ai sensi dell’art. 40 dello Statuto del nuovo programma straordinario di interventi in edilizia sanitaria 2 a fase

Codice 27
D.D. 15 marzo 2000, n. 112

Impegno ed erogazione al Sig. (omissis) della somma di Lire 484.162.045= quale indennizzo spettante per l’abbattimento e distruzione di animali infetti da influenza aviare nonchè per prodotti zootecnici e materiale distrutto in quanto non disinfettabile. Cap. 13621/2000

Codice 27.1
D.D. 28 marzo 2000, n. 120

Ditta: Fonti San Maurizio, Via IV Novembre n. 16 - Roccaforte di Mondovì (CN). Revoca disposizioni cautelari impartite con provvedimenti: n. 439 del 15.01.97 del Presidente della Giunta Regionale e n. 00015 del 10.02.98 della Direzione Sanità Pubblica

Codice 27.1
D.D. 28 marzo 2000, n. 121

Presa d’atto della modificazione dell’Assetto Societario della Ditta “Saci S.p.A.”, Via Castel Morrone n. 30 - Milano in Ditta “Siad S.p.A.”, con sede legale in Bergamo, Via San Bernardino n. 92

Codice 27.2
D.D. 17 aprile 2000, n. 148

Costituzione della Commissione Regionale del Piemonte per il rilascio della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici. Sessioni per l’anno 2000

Codice 27.3
D.D. 26 aprile 2000, n. 166

Conferimento incarico di collaborazione alla d.ssa Viveca Righi per lo sviluppo di uno specifico programma sul farmaco veterinario. Impegno della somma di Lire 46.800.000 sul cap. 12180/2000

Codice 27
D.D. 8 maggio 2000, n. 214

Impegno della somma complessiva di Lire 1.000.000.000= ed erogazione all’ASL n. 17 di Savigliano dell’importo di Lire 500.000.000= per il pagamento degli indennizzi spettanti agli allevatori che abbattono animali infetti da tubercolosi e brucellosi. Cap. 13680/99 - (A/100534)

Codice 27
D.D. 8 maggio 2000, n. 215

Reimpegno della somma di Lire 72.000.000= (Lire 36.000.000= sul Cap. 20974/00, Lire 25.200.000= sul Cap. 20977/00 e Lire 10.800.000= sul Cap. 27190/00), da erogare alla Facoltà di Medicina Veterinaria per l’attuazione di un progetto Interreg II. (D.G.R. di riferimento 93-22892 del 27.10.97)

Codice 27
D.D. 17 maggio 2000, n. 235

Impegno di spesa di L. 110.000.000= sul capitolo 12200/2000 (100484/A) per la stipulazione di tre contratti per l’affidamento delle prestazioni necessarie per la realizzazione dei progetti connessi con il Piano amianto, il progetto sicurezza in edilizia, l’organizzazione delle competenze e degli interventi legati all’applicazione del D.Lgs. 123/99

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 236

Erogazione della somma di L. 90.000.000 a favore del CSI Piemonte, impegnata sul cap. 12183/99 (I359830) (355359/A)

Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 237

Erogazione della somma di L. 109.220.000 a favore del CSI Piemonte, impegnata sul cap. 12183/99 (I359363) (355359/A)

Codice 27.2
D.D. 15 giugno 2000, n. 301

Comune di Tortona - Modifica artt. 152 e 154 del regolamento d’Igiene del Comune di Tortona. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 15 giugno 2000, n. 302

Comune di Pozzolo Formigaro - Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale - Omologazione

Codice 27.1
D.D. 19 giugno 2000, n. 305

Recupero della somma di Lire 24.385.521= all’ASL n. 13 di Novara

Codice 27.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 320

Modifica della D.D. n. 486 del 29.11.1999 relativa all’impegno di L. 150.000.000= sul cap. 12180/99 per la stipulazione di convenzione con la I.E.C. e l’ASL n. 1 di Torino per l’acquisto di prestazioni tecnico-scientifiche in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della L.R. 25.1.1988, n. 6

TRASPORTI

D.G.R. 4 agosto 2000, n. 5 - 733

Presa d’atto della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Piemonte sulla realizzazione della tratta autostradale tra Asti e Cuneo

Codice 26
D.D. 18 maggio 2000, n. 295

L.R. 24/1995 - art. 11 - Nomina membri della Commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio. Sostituzione rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria

Codice 26
D.D. 13 giugno 2000, n. 348

Designazione del Responsabile del procedimento per la fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto di “Costruzione Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Blu” nel comune di Frabosa Sottana (CN) presentato dalla Società Prato Nevoso Ski S.p.A.

Codice 26.2
D.D. 10 luglio 2000, n. 404

Art. 25 L. 17.5.1985 n. 210 - Opere delle F.S. S.p.A. Costruzione Prefabbricato idoneo al ricovero delle relative apparecchiature nel comune di Arquata Scrivia

TUTELA DEL SUOLO

Codice 25.10
D.D. 5 maggio 2000, n. 411

Polizia Idraulica n. 12/Prov. BI - Amministrazione Provinciale di Biella - nulla-osta idraulico per la realizzazione di opere onde attuare derivazione d’acqua dal Rio Druma in Comune di Mottalciata

Codice 25.5
D.D. 9 maggio 2000, n. 421

Autorizzazione idraulica n. 1059 per la realizzazione di attraversamento con condotta gas DN 300 del rio Colania lungo la S.P. n. 28 progressiva km 25 + 962 in Comune di Nizza Monferrato. Richiedente: Soc. Italiana per il Gas p.a.

Codice 25.5
D.D. 9 maggio 2000, n. 422

Autorizzazione idraulica n. 1065 per la realizzazione di un guado provvisorio sul torrente Tinella in Comune di Castagnole Lanze. Richiedente: Comune di Castagnole Lanze

Codice 25.5
D.D. 9 maggio 2000, n. 423

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica n. 336 per mantenimento muro di sostegno lungo il rio Valle Crosia in Comune di Ferrere. Richiedente: Ghi Teresa in Molino

Codice 25.2
D.D. 12 maggio 2000, n. 446

L. n. 471/94 - LL.RR. nn. 38/78 e n. 18/84 - Alluvione autunno 1993 - Comune di Ceresole Reale. Lavori di completamento disalveo e scogliera in sx Rio Pisson - Importo L. 60.000.000

Codice 25.2
D.D. 15 maggio 2000, n. 454

Evento alluvionale del 4 e 5 settembre 1998. Comune di Arizzano (VCO). Lavori di ripristino pavimentazioni stradali nel centro abitato. Contributo L. 15.000.000=

Codice 25.8
D.D. 17 maggio 2000, n. 462

Autorizzazione idraulica n. 1775 - Comune di Rimella - posa tubazione in fregio al Torr. Mastallone ed attraversamento Rio Zunnerwasser con tubazione per potenziamento acquedotto frazioni S. Antonio e S. Anna

Codice 25.10
D.D. 18 maggio 2000, n. 480

Nulla-osta idraulico in sanatoria n.5/Prov. BI - Amministrazione Provinciale di Biella - istanze delle Ditte Costamagna, Farina, Lavarino, Leone, per opere già realizzate onde attuare derivazione d’acqua dal Rio Montrucco in Comune di Salussola

Codice 25.6
D.D. 19 maggio 2000, n. 482

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblico denominato Torrente Moglia in Comune di Caramagna con cavo MT aereo Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - Zona di Alba

Codice 25.6
D.D. 19 maggio 2000, n. 483

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblico denominato Torrente Marmora in Comune di Canosio con linea elettrica a 0.220/0.380 kV. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - Esercizio di Cuneo

Codice 25.6
D.D. 19 maggio 2000, n. 484

Autorizzazione idraulica per n. 2 attraversamenti del corso d’acqua pubblico denominato Rio Chiappera in Comune di Barge con linee elettriche sotterranee a 15.000/380 V. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - zona di Savigliano

Codice 25.6
D.D. 22 maggio 2000, n. 498

Polizia Fluviale n. 3808 - Consorzio Acquedotto Rurale “Murello Nord”. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Chiaretto in Comune di Murello - Strada Provinciale n. 30

Codice 25.9
D.D. 23 maggio 2000, n. 500

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia idraulica; Torrente Isorno in Comune di Montecrestese; Ditta Prini Luigi - Via P. Ferraris, 6 - Masera; Istanza di estrazione blocco di pietra ollare

Codice 25.4
D.D. 26 maggio 2000, n. 508

Ditta Olea S.p.A. stabilimento di Vignole Borbera - Concessionario per le operazioni di scavo Ditta Eredi Grasso di Grasso Mario & C. S.n.c.. Autorizzazione alla realizzazione di interventi di manutenzione a valle dell’opera di presa della Ditta Olea da attuarsi con una regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Borbera, in loc. Erzi del Comune di Vignole Borbera consistenti in lavori di imbottimento spondale e colmature di bassure per mc 814, nonchè con asportazione, previo pagamento di canone demaniale, di mc 3786

Codice 25.2
D.D. 31 maggio 2000, n. 515

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Bioglio - Lavori di pronto intervento per sistemazione tratto fognatura e sede stradale in Via Quarnasca tra fraz. Chiesa ed area sportiva. Contributo L. 10.000.000

Codice 25.2
D.D. 31 maggio 2000, n. 516

Alluvione ottobre 1996 - Interventi aggiuntivi - Comune di Barge - Lavori di consolidamento movimento franoso Borgata Alberti e difese spondali torr. Infernotto - Contributo L. 130.000.000

Codice 25.5
D.D. 31 maggio 2000, n. 517

Autorizzazione idraulica n. 1066 per la realizzazione di un attraversamento, con condotta idrica, del rio Sernella in Comune di Vinchio. Richiedente: Sig. Giusio Carlo

Codice 25.2
D.D. 31 maggio 2000, n. 518

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Romano Canavese - Lavori di pronto intervento per Realizzazione scogliera a valle di via Vialà e ricalibratura Roggia dei Mulini - Contributo L. 10.450.000

Codice 25.9
D.D. 31 maggio 2000, n. 519

Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali rio Anzola e rii minori in Comune di Anzola d’Ossola. Importo Lit. 70.000.000

Codice 25.2
D.D. 2 giugno 2000, n. 523

L.R. N. 38/78 - Istruttoria richieste di finanziamento per lavori di pronto soccorso. Approvazione programma di intervento. Spesa L. 3.760.400.000= sul Cap. 24080/2000

Codice 25.3
D.D. 5 giugno 2000, n. 524

Rinnovo Autorizzazione idraulica n. 3336 per la realizzazione in Comune di Oulx di opere di completamento della sistemazione idraulica del rio Champejron

Codice 25.2
D.D. 5 giugno 2000, n. 525

LL.RR. 38/78 e n. 18/84. Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara. Lavori di pronto intervento per ripristino della strada com.le di accesso alle opere di captazione acquedotto com.le sul torr. Ondella nel Com. di Armeno. Contributo L. 147.000.000.=

Codice 25.3
D.D. 5 giugno 2000, n. 526

Autorizzazione idraulica n. Au-0390 per la realizzazione di un attraversamento del torrente Lemina (EAP 129) con cavi elettrici a 15000 V e cavo telefonico in Comune di Pinerolo. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 5 giugno 2000, n. 527

Autorizzazione idraulica n. Au-0391 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Santena (E.A.P. n. 34) con cavo elettrico a 380 V in Comune di Poirino. Società Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.6
D.D. 6 giugno 2000, n. 528

Polizia Fluviale n. 3820 - Comune di Alba - “Lotto 4". Lavori consistenti nella sistemazione del Torrente Riddone in località Mussotto e nella realizzazione di alcuni tratti di difesa spondale in massi per circa 50.000 mt. in sponda sinistra e 20.00 mt. in sponda destra

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 529

Alluvione ottobre 1996 - Provincia di Cuneo - Lavori di ricostruzione di briglia e ripristino del corpo stradale danneggiati: S.P. n. 45 tr. Fossano-Salmour - Importo L. 485.000.000 - quota parte del contributo di L. 5.400.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 530

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Rosazza - Lavori di pronto intervento per consolidamento muro di sostegno in pietrame lungo via F. Rosazza. Contributo L. 15.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 531

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Roccaforte Mondovì - Lavori di pronto intervento, eseguiti con ordinanza del Sindaco, per sistemazione idraulica Torr. Ellero. Contributo L. 2.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 532

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Bognanco. Lavori per indagine geotecnica/geofisica frana su strada c.le Graniga e sistemazione movimento franoso in loc. Croce. Contributo L. 80.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 533

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Vocca. Lavori di indagine geologica, disgaggio, pulizia e demolizione parti aggettanti versante roccioso in loc. Chiesa. Contributo L. 30.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 534

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Quittengo (BI). Lavori di rifacimento muro sostegno e consolidamento pendio sovrastante collettore fognario in loc. Rialmosso, disalveo e difese spondali rii Rialmosso e Quittengo. Contributo L. 63.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 536

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Civiasco. Lavori di pronto intervento per rifacimento tratto condotta acquedotto com.le in loc. Scarpia. Contributo L. 10.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 537

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Bannio Anzino (VCO). Lavori di pronto intervento per sistemazione torre campanaria. Contributo L. 40.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 539

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Settore OO.PP. e Difesa del suolo di Cuneo. Lavori di pronto intervento per esecuzione scogliera lato valle s.c. Comba Novalet nel Comune di Martiniana Po. Contributo L. 30.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 541

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Sala Biellese - Lavori di pronto intervento per ripristino presa acquedotto municipale. Contributo L. 10.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 542

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Cavaglio Spoccia - Lavori di pronto intervento per ricostruzione muro di sostegno strada comunale pedonale di accesso alla loc. Spoccia. Contributo L. 27.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 543

Alluvione ottobre 1996 - Interventi aggiuntivi. Comune di Robilante. Lavori di difesa spondale torr. Vermenagna loc. Ponte Marino. Contributo L. 240.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 545

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Settore OO.PP. e Difesa del suolo di Asti. Lavori di pronto intervento per il ripristino della condotta fognaria in loc. La Rocca - San Sebastiano nel Comune di Valfenera. Contributo L. 90.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 546

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Somano. Lavori di pronto intervento per realizzazione muro di sostegno lungo la strada com.le Chiaretta in loc. Casa Marcellino. Contributo L. 20.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 547

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Loreglia - Lavori di pronto intervento per sistemazione movimento franoso sponda sx torrente Bagnone in loc. Prelo. Contributo L. 10.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 548

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Oleggio - Lavori di pronto intervento per consolidamento torre Civica Comunale. Contributo L. 166.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 549

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Frassino - Lavori di rimozione materiali franati e consolidamento s.c. Campo Soprano (loc. Meira) e S. Maurizio in loc. Chianile. Contributo L. 6.000.000=

Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 550

L. n. 38/78 e 18/84 - L. n. 497/92 Piogge 1992 - L. 35/95 Alluvione ‘94 - Comune di Rivarolo Canavese - Lavori di opere di presa roggia sponda destra torrente Orco - Contributo L. 720.000.000 - L. 650.000.000 L. n. 35/95 e L. 70.000.000 L.R. 38/78

Codice 25.6
D.D. 7 giugno 2000, n. 551

Polizia Fluviale n. 3815 - Realizzazione di opere di difesa spondale lungo il Torrente Cherasca in Comune di Diano d’Alba - Frazione Ricca - Ditta Abrigo Angelo

Codice 25.6
D.D. 7 giugno 2000, n. 552

Polizia Fluviale n. 3818 - Società Italiana per il Gas - Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Meris in Comune di Valdieri - strada Provinciale 22

Codice 25.9
D.D. 7 giugno 2000, n. 553

Comune di Cannero Riviera. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’esecuzione di lavori di risanamento conservativo della Stazione Lacuale - Variante progettuale

Codice 25.9
D.D. 7 giugno 2000, n. 554

Comune di Cannero Riviera. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’esecuzione di lavori di consolidamento corpo sud della Stazione Lacuale - Variante progettuale

Codice 25.6
D.D. 7 giugno 2000, n. 555

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Roburentello in Comune di Roburent con linea elettrica aerea MT 15 kV. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - Esercizio di Cuneo

Codice 25.7
D.D. 7 giugno 2000, n. 556

Società Long - Nulla osta ai fini idraulici per dragaggio fondale antistante la proprietà in Comune di Meina

Codice 25.7
D.D. 8 giugno 2000, n. 558

Associazione Dormelletto Vela 84 - Nulla osta ai soli fini idraulici al subingresso parziale al Comune di Dormelletto nella concessione di occupazione area demaniale in Comune di Dormelletto

Codice 25.2
D.D. 8 giugno 2000, n. 559

LL.RR. 38/78 - 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico di Asti. Lavori di ripristino tratto condotta Via Alfieri in Comune di Vigliano D’Asti. Integrazione D.D. n. 416 del 9.5.00

Codice 25.2
D.D. 8 giugno 2000, n. 560

L.R. 18/84 - Comune di San Salvatore Monferrato - Lavori di sistemazione sede municipale - I lotto. Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 41.349.196 - Cap. 27190/2000

Codice 25.2
D.D. 8 giugno 2000, n. 561

L. 438/95 - art. 1 sexies - alluvione novembre 1994 - Pagamento somme relative a lavori di ricostruzione ponti provinciali danneggiati di cui alla D.G.R. n. 1-12788 del 19/10/1996 - L. 931.328.897 sul Cap. 24905/2000

Codice 25.3
D.D. 8 giugno 2000, n. 562

Variante alla Autorizzazione idraulica n. 3261 del 30/07/1998 per la realizzazione in Comune di Chieri di opere di sistemazione idraulica del rio Pasano in zona Porta Garibaldi. Ditta: Comune di Chieri

Codice 25.2
D.D. 9 giugno 2000, n. 563

Alluvione novembre 1994 - L. n. 22/95. Comune di Loranzè - Variazione programmi approvati

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 565

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Bobbio Pellice - Lavori di pronto intervento per disalveo e sgombero blocchi rocciosi franati in alveo torr. Cruello a monte ponte su S.P. per fraz. Villanuova - Contributo L. 74.000.000=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 566

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Romano Canavese - Lavori di pronto intervento per disotturazione condotta fognaria con canal-jet - Contributo L. 8.000.000

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 567

LL.RR. nn. 18/78 e 18/84 - Comune di Usseaux. Lavori di pronto intervento per consolidamento difesa spondale di destra torrente Chiusone in frazione Fraisse. Contributo L. 24.000.000=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 576

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Frassinetto. Lavori di pronto intervento per sistemazione parete rocciosa a monte della strada comunale Fraschietto Verdassa. Contributo L. 22.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 578

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Margarita. Lavori di difese spondali su torr. Brobbio loc. Marghero - sul torr. Colla a monte presa Canale Magliano. Contributo L. 100.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 579

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Celle Di Macra -CN-. Lavori di rifacimento muri strade per le frazioni Ansoleglio e Grangia. Contributo L. 30.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 581

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Robilante. Lavori di sistemazione Ponte S. Margherita e Tetto Pettavino - Difese spondali su Torr. Vermenagna e Vallone S. Donato - Rifacimento fabbricato servizi ed area campo calcio; sistemazioni Bedale soprano e sottano; ripristino s.c. Tetto Angelo Custode. Contributo L. 1.100.000.000=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 582

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Mondovì (CN) - Lavori di difesa spondale lungo torr. Ellero presso loc. Comini d’Ellero. Contributo L. 120.000.000.= - quota parte del contributo di L. 1.045.000.000.=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 583

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Cuneo. Lavori di consolidamento e ricostruzione corpo stradale su S.P. 32, tr. Ceva-Pedaggera. Importo L. 270.000.000.= - quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 584

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Casteldelfino. Lavori di ripristino strade Chiot, Garin Puy, Brianzole, Sapè ed edifici comunali. Contributo L. 120.000.000.= - 90.000.000+30.000.000 - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 585

Eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 1998. - Comune di Germagno (VCO). Lavori di ripristino viabilità comunale capoluogo ed inalveamento e costruzione vasca di sedimentazione sul rio Migliorina. Contributo L. 28.000.000.= - 20.000.000+8.000.000 -

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 586

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Castello Di Annone. Lavori di ripristino fognatura, viabilità e rio Fontana Santa. Contributo L. 100.000.000.=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 587

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Roascio. Lavori di ripristino strade comunali. Contributo L. 100.000.000.=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 588

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Brondello. Lavori di ripristino strade comunali Traverse, Colletta e Combetta. Contributo L. 93.000.000.=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 589

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Guarene. Lavori relativi a frana in via Gorizia. Contributo L. 60.000.000.=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 590

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Brossasco. Lavori di completamento ripristino viabilità e difese s. c.le Gilba e sistemazione corsi d’acqua. Contributo L. 170.000.000.=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 591

Alluvione ottobre 1996 - Provincia di Cuneo. Lavori di ricostruzione e consolidamento corpo stradale S.P. 249 e Bv. S.P. 32 di Bonvicino Murazzano. Contributo L. 600.000.000.= - quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 592

Alluvione ottobre 1996 - Provincia di Cuneo. Lavori di consolidamento corpo stradale su S.P. 180 Brondello-Isasca. Contributo L. 300.000.000.= - quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 594

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Montaldo Mondovì - Lavori di pronto intervento eseguiti con ordinanza del Sindaco, per consolidamento versante a difesa strada Bassi, in loc. Chiappera Soprana - Contributo L. 27.000.000

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 595

Alluvione luglio 1996. Impegno somma per il ristorno dei danni a privati cittadini. Erogazione saldo al Comune di Verbania L. 93.768.000.= - Cap. 27190

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 596

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Valprato Soana - Lavori di pronto intervento per ripristino tratto acquedotto in subalveo Rio Grassetto - Contributo L. 7.000.000

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 597

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Cortazzone - Lavori di pronto intervento per ripristino muro di sostegno a monte strada comunale Montà - Contributo L. 63.000.000

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 598

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Inverso Pinasca. Lavori di pronto intervento per ripristino copertura scuola elementare in borgata Clot - Contributo L. 12.000.000=

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 599

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Busano -  Lavori di pronto intervento per sistemazione manufatto di attraversamento sottostante la strada comunale via Rivara in prossimità torrente Viana - Contributo L. 8.744.400

Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 602

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Montaldo Dora - Lavori di pronto intervento per ripristino manti di copertura edifici di proprietà comunale (scuole elementari, media, palestra, palazzo municipale, centro polivalente per anziani) - Contributo L. 50.000.000

Codice 25.4
D.D. 13 giugno 2000, n. 604

Ditta Giacomo Scorza & C. S.n.c., con sede in Bosio, via dei Tigli, 6. Lavori di manutenzione ordinaria T. Morsone, località Acqua Sulfurea, in comune di Voltaggio. Eliminazione di materiale litoide (mc 100) pregiudizievole al funzionamento delle opere

Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 605

Alluvione novembre 1994 - L. n. 35/95 - Comune di Loranzè. Variazione programmi precedentemente approvati

Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 606

Alluvione nov. 1994. L. n. 35/95. - C.M. Val Chiusella. Devoluzione a favore dei lavori di pronto intervento per il completamento delle difese sul torr. Savenca in comune di Issiglio. - Importo L. 78.000.000=

Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 607

Alluvione novembre 1994. Comune di Rivarolo C.se. Variazione ai programmi precedentemente approvati

Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 608

Alluvione agosto 1987. L. n. 102/90. LL.RR. 38/78 e 18/84. C.M. Valle Vigezzo. Devoluzione L. 70.000.000.= a favore dei lavori di manutenzione e consolidamento preesistente struttura trasversale in loc. Gabbio lungo il corso del torr. Melezzo Orient. in com. di Malesco

Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 610

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Crevacuore - Lavori di disalveo rii, ripristino difese spondali e rifacimento attraversamento pedonale sul Rio Bodro, spurgo fognature - Contributo L. 70.000.000

Codice 25.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 612

Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento superiore staffato esternamente alla soletta della briglia alveolare sita in strada comunale San Remigio-San Cristoforo del corso d’acqua pubblica denominato Torrente Albedosa con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt in località San Remigio del Comune di Parodi Ligure. Ditta: ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Codice 25.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 613

Posa di infrastruttura di nove monotubi PN 10 diametro 50 mm lungo la S.S. n. 334 “del Sassello” in attraversamento aereo al torrente Erro nel territorio dei comuni di Cartosio e Malvicino

Codice 25.7
D.D. 15 giugno 2000, n. 615

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una arginatura in sponda sinistra sul Rio Rialaccio a difesa edificio residenziale nel Comune di Pella

Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 623

Evento alluvionale del 4 e 5 settembre 1998. Comune di Omegna (VCO). Lavori di sistemazione movimento franoso con scoronamento esecuzione di trincee drenanti e gradatura a difesa abitazioni in Via Beltrami. Contributo L. 40.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 624

Evento alluvionale del 28 e 29 maggio 1998. Comune di Salussola (BI). Lavori di pronto intervento vari. Contributo L. 115.000.000.= - L. 70.000.000.= + 35.000.000.= + 10.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 625

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Pianfei (CN). Lavori di ripristino s.c. Via Vecchia Beinette-Ponte V. S. Bernotto - Acquedotti - Depuratori. Contributo L. 103.000.000=. - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 626

LL.R.R. 38/78 e 18/84. Comune di Boves (CN). Lavori di sistemazioni idrauliche e difese spondali torr. Colla e Vallone S. Giovanni nonchè consolidamento movimenti franosi su strade comunali. Contributo L. 101.000.000.= 38.000.000.= + 63.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 627

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84. Comune di Massiola (VCO). Lavori di pronto intervento per sistemazione fognatura comunale in Via Garibaldi. Contributo L. 15.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 628

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Coggiola (BI). Lavori di pronto intervento vari. Contributo L. 90.000.000=

Codice 25.3
D.D. 21 giugno 2000, n. 630

Autorizzazione idraulica n. 3443 per la realizzazione dell’attraversamento del rio Boccetto, con condotta di gas metano in polietilene entro tubo in acciaio DN 150, staffata al ponte della via Principale (strada comunale di Sauze di Cesana), in Comune di Sauze di Cesana. Ditta: Metanalpi Valchisone S.r.l.

Codice 25.3
D.D. 21 giugno 2000, n. 631

Autorizzazione idraulica n. 3442 per la realizzazione dell’attraversamento in subalveo del Rio Combetta, con condotta gas metano in acciaio DN 80, in Comune di Sauze di Cesana, zona strada comunale Sauze di Cesana - Champlas du Col. Ditta: Maggio 88 S.r.l.

Codice 25.3
D.D. 22 giugno 2000, n. 635

Autorizzazione idraulica n. 3462 per la realizzazione di manufatto di scarico di acque reflue depurate in fregio al Rio Ardovana, in loc. Case Cocetti in Comune di Verrua Savoia. Ditta: Comune di Verrua Savoia

Codice 25.3
D.D. 22 giugno 2000, n. 636

Autorizzazione idraulica n. Au-3461 per la realizzazione di attraversamento in subalveo del Rio San Biagio in località Madonna dei Martiri, con condotta di fognatura in PVC diametro cm 31,5 calottata in cls in Comune di Balangero. Ditta: Comune di Balangero

Codice 25.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 638

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Frabosa Soprana. Lavori di sgombero frana fraz. Vinè e ripristino strada Torretta e Seccata. Contributo L. 3.000.000=

Codice 25.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 639

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Sampeyre (CN). Lavori di rimozione materiali franati e pulizia cunette ed attraversamenti sulle strade comunali Ciampanesio, Giarassi-Cugnet e Vallone di Rore. Contributo L. 10.000.000=

Codice 25.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 640

L.R. 18/84 - Comune di Frassineto Po - Lavori di sistemazione opere stradali - Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 35.379.390 Cap. 27190/2000

Codice 25.3
D.D. 23 giugno 2000, n. 644

Autorizzazione idraulica n. Au-0392 per la realizzazione di un attraversamento con linea elettrica a 380 V del rio Colmiano (demaniale) in Comune di Massello. Società richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.2
D.D. 23 giugno 2000, n. 646

Alluvione luglio 1996. Ordinanza ministero interno n. 2456 del 5.8.96. Comune di Gravellona Toce. Lavori di sistemazione idraulica rio Granarolo. Rettifica D.D. n. 1403 del 22.12.99 e revoca D.D. n. 491 del 22.5.2000

Codice 25.2
D.D. 26 giugno 2000, n. 647

Rettifica dalla D.D. n. 392 del 18/04/2000 recante: “alluvione ‘93 - ‘94. Comune di Sparone. Variazione ai programmi precedentemente approvati. Concessione di finanziamento di L. 199.665.669.= a favore dei lavori di sistemazione movimento franoso in loc. Posarolo a protezione dell’acquedotto comunale”

Codice 25
D.D. 27 giugno 2000, n. 652

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Ricostruzione opere di presa e sistemazione alveo della Roggia Molinara nel comune di Pettenasco (NO)” - Pos. 2000/33/ver

Codice 25.10
D.D. 28 giugno 2000, n. 657

Ditta SNAM, Centro di Novara, Via XXV Aprile 1945 n° 40, 28100 Novara Ditta F.lli Bazzani S.p.A., via Castelletto Cervo n° 7, 13836 Cossato (BI). Autorizzazione idraulica per estrazione materiali dall’alveo del Torrente Cervo nel Comune di Vigliano Biellese

Codice 25.2
D.D. 28 giugno 2000, n. 658

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Bossolasco (CN) - Lavori di ripristino strade com.li varie. Contabilità finale - Contributo L. 120.000.000

Codice 25.7
D.D. 28 giugno 2000, n. 660

Autorizzazione idraulica per la realizzazione dell’attraversamento aereo dello Scaricatore Bragadano con linea elettrica a 380/220V, nelle vicinanze del ponte a servizio della S.S. 527, in territorio del Comune di Oleggio. - Ditta: ENEL S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2000, n. 667

Autorizzazione idraulica n. 20/2000 per la realizzazione di opere di consolidamento di difesa esistente in sinistra orografica del Rio Val Pattonera in Comune di Torino. Ditta: Cerrato Elpidia

Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 672

Alluvione ottobre 1996. - Comune di Roburent. - Lavori di ripristino s. c. Roburent-S. Giacomo-Pra - Contributo L. 350.000.000=

Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 673

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Seppiana (VCO). Lavori di pronto intervento per drenaggi area cimiteriale del capoluogo. Contributo L. 25.000.000.=

Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 674

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Martiniana Po (CN). Lavori di opere provvisionali di pulizia strade e ripristino agibilità. Contributo L. 10.000.000=

Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 676

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Roccabruna (CN) - Lavori di ripristino acquedotto comunale e viabilità. - Contributo L. 70.000.000=. Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 677

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Demonte. Lavori di pronto intervento, eseguiti con ordinanza del Sindaco, per sistemazione torrente Kant. - Contributo L. 15.768.000=

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 680

Autorizzazione idraulica n. 1070 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Villanova d’Asti - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 681

Autorizzazione idraulica n. 1071 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Villanova d’Asti - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 682

Autorizzazione idraulica n. 1072 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Dusino San Michele - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 683

Autorizzazione idraulica n. 1073 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Baldichieri - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 684

Autorizzazione idraulica n. 1074 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Baldichieri - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 685

Autorizzazione idraulica n. 1075 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 686

Autorizzazione idraulica n. 1076 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 687

Autorizzazione idraulica n. 1077 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 688

Autorizzazione idraulica n. 1078 per l’installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 689

Autorizzazione idraulica n. 1079 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 690

Autorizzazione idraulica n. 1080 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 691

Autorizzazione idraulica n. 1081 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 692

Autorizzazione idraulica n. 1082 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 693

Autorizzazione idraulica n. 1083 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

Codice 25.2
D.D. 7 luglio 2000, n. 695

LL.RR. n. 471/94 e n. 38/78. Danni a fabbricati di civile abitazione a seguito delle alluvioni dell’autunno 1993. Erogazione di contributi ed indennizzi a privati cittadini. Spesa di L. 60.994.000. - Cap. 26236/2000

Codice 25.10
D.D. 10 luglio 2000, n. 698

Autorizzazione idraulica n. 99 - Comune di Cossato - Rio Clarolo - Lavori di “Adeguamento recinzione a quota marciapiede” - Ditta Arietti Marco

Codice 25.2
D.D. 10 luglio 2000, n. 699

L. n. 471/94 - LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Alluvione Settembre 1993 - Comune di Cravagliana. Lavori di sistemazione versante in frana lungo strada comunale Valbella - Importo L. 150.000.000=

Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 703

Rinnovo Autorizzazione idraulica n. 3068 del 06.03.1997 per la realizzazione di un manufatto di scarico nel torrente Noce in Comune di Frossasco. Ditta: Guidetti Maurizio

Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 704

Rinnovo Autorizzazione idraulica n. 3069/97 per la realizzazione in Comune di Frossasco di un manufatto di scarico nel Torrente Noce. Ditta: Sartori Marco

Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 705

Autorizzazione idraulica n. 22 per la realizzazione di un tratto di difesa in sponda sinistra del Torrente Noce in Comune di Frossasco. Ditta: Sartori Marco Via Stimberlic n. 2 - Frossasco

Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 706

Autorizzazione idraulica n. 3467 per la realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Luserna nell’ambito della sistemazione della strada di accesso al comprensorio delle Cave in Comune di Rorà. Ditta: Comune di Rorà

Codice 25.2
D.D. 12 luglio 2000, n. 715

L.R. n. 18/84 - Comune di Campertogno (VC). Lavori di sistemazione e ripristino viabilità in frazione Villa. Conferma assegnazione contributo di L. 35.000.000=

Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 716

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica, in sanatoria, n. 23/2000, per gli interventi di pulizia dei Rii Maggiore, Valle Maggiore, Baudana, eseguiti dall’ENEL S.p.A., in corrispondenza dei sottopassi del Canale di Cimena, nei Comuni di Castiglione T.se e Gassino. Ditta: ENEL S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 717

Autorizzazione idraulica n. 24/2000 per la realizzazione di un muro di difesa, in sponda destra idrografica del Torrente Fisca, e ripristino della sponda medesima, in località B.ta dei Massa, in Comune di San Carlo Canavese. Ditta: Masoero Andrea e Lerda Francesca

Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 718

Concessione di derivazione d’acqua, per uso idroelettrico, dal Torrente Pellice assentita alla Ditta Quinto S.p.A.. R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3468 per la realizzazione delle opere di derivazione dal Torrente Pellice, per l’attraversamento in sub-alveo, del Torrente Pellice, con la condotta di adduzione, e per il manufatto di sbocco, nel torrente medesimo, della tubazione di scarico della centrale del costruendo impianto idroelettrico “Ruà-Eyssard”, in Comune di Bobbio Pellice. Ditta: Quinto S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 17 luglio 2000, n. 738

Autorizzazione idraulica n. 3469 per la realizzazione di un manufatto di scarico acque bianche nel Rio Cartman in Comune di Torino. Ditta: Crosetto Maria

Codice 25.2
D.D. 18 luglio 2000, n. 742

L.R. n. 18/84 - Comune di Mongiardino Ligure - Lavori di sistemazione municipale - Conferma assegnazione contributo di L. 60.000.000=

Codice 25.3
D.D. 19 luglio 2000, n. 750

Autorizzazione idraulica n. 3463 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Combe Benefie, con condotta di gas metano in PEAD DN 160 mm, entro tubo guaina autoportante in acciaio DN 250 mm, ancorato ai muri d’ala del ponte a servizio della via della Scala, in Comune di Bardonecchia, frazione Les Arnauds. Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.

Codice 25.3
D.D. 19 luglio 2000, n. 751

Autorizzazione idraulica n. 3441 per la realizzazione dell’attraversamento in subalveo del Rio Boccetto, con condotta gas metano in acciaio DN 150, in Comune di Sauze di Cesana, zona centro. Ditta: Maggio 88 S.r.l.

Codice 25
D.D. 20 luglio 2000, n. 761

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Esecuzione di un guado sul fiume Toce nei comuni di Crevoladossola e Montecrestese (VB)” presentato dalla Ditta Lauro S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 20 luglio 2000, n. 762

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3471 per la realizzazione, limitatamente al tratto di pertinenza dell’autostrada TO-PC, in Comune di Poirino, degli interventi volti al miglioramento dell’officiosità idraulica del Rio Mulino (o Asinaro), in corrispondenza dell’esistente ponte autostradale, al fine del rinnovo della concessione del ponte medesimo. Ditta: Società SATAP S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 769

Autorizzazione idraulica n. Au-0389 per l’attraversamento della Roggia Violana (E.A.P. n. 605) e dello Scaricatore della Roggia Violana (demaniale) con linea elettrica a 230/400 e 15000 V in Comune di Albiano d’Ivrea. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 770

Autorizzazione idraulica n. AU-0393 per la realizzazione di un attraversamento del rio Morto (demaniale) mediante linea elettrica a 15000-400/230 V in Comune di Bollengo. Società Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 771

Autorizzazione idraulica n. Au-0394 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Maggiora (demaniale) con linea elettrica a 400/230 V in Comune di Castiglione Torinese. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 772

Autorizzazione idraulica n. Au-0395 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Moità (demaniale) mediante linea elettrica a 400/230 V in Comune di Frassinetto. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 773

Autorizzazione idraulica n. Au-0396 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Cappia (demaniale) mediante linea elettrica a 400/230 V in Comune di Traversella. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 774

Autorizzazione idraulica n. Au-0397 per la realizzazione di un attraversamento della Gora di Chivasso (E.A.P. 369) mediante linea elettrica a 15000 V in Comune di Foglizzo. Società Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 775

Autorizzazione idraulica n. Au-0398 per l’attraversamento del Torrente Stura (EAP n. 241) e della Gora del Molino (demaniale) con linea elettrica a 400/230 V in Comune di Cantoira. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

TUTELA DELL’AMBIENTE

Codice 22.4
D.D. 2 marzo 2000, n. 95

Legge 447/1995, ad. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal n. A323 al n. A334.

URBANISTICA

ERRATA CORRIGE
D.G.R. 17 luglio 2000, n. 43 - 492

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cremolino (AL). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso. Approvazione

VIABILITA’

Codice 26.2
D.D. 10 maggio 2000, n. 271

L.R. 17/04/1990, n. 33 - L.R. 21/03/1984, n. 18 - Erogazione di Lire 22.464.000= relativa al secondo acconto pari al 30 per cento del contributo concesso al Comune di Osasio (TO) per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Tratto 1 Via Torino” sul capitolo 25020/99 (Impegno 353288)

Codice 26.2
D.D. 16 maggio 2000, n. 275

Approvazione del Regolamento di Esercizio ed apertura al pubblico esercizio della Sciovia a Fune Alta AS 380 denominata “Bucaneve’ (1266-1466) in Frazione Lurisia del Comune di Roccaforte Mondovì (CN)

Codice 26.2
D.D. 17 maggio 2000, n. 277

L.R. 17.04.1990, n. 33 - L.R. 21.03.1984, n. 18 - Erogazione di Lire 121.918.420= relativa alle prime due rate corrispondenti al 60 per cento del contributo concesso al Comune di Caselle Torinese (TO) per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Viale Bona” sul cap. 25020/98 (Impegno 326475)

Codice 26.2
D.D. 17 maggio 2000, n. 290

Costruzione di un impianto funiviario, cabinovia otto posti ad ammorsamento automatico, denominato “Alagna - Alpe Pianalunga”, da m. 1212 a m. 2046 s.l.m., di proprietà della società “Monterosa 2000" S.p.A., in Comune di Alagna Valsesia (VC). Approvazione progetto esecutivo

Codice 26.2
D.D. 22 maggio 2000, n. 312

L.R. 17.04.1990 n. 33. L.R. 21.03.1984 n. 18 - Erogazione di Lire 21.725.100= relativa al secondo acconto pari al 30 per cento del contributo concesso al Comune di Favria (TO) con determinazione dirigenziale n. 413 del 21.06.1999 per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Parco Bonaudo” sul cap. 25020/99 (Impegno 353288)

Codice 26.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 350

Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico, denominata “Gimont-Col Saurel”, da m. 2061,24 e m. 2404,40 s.l.m., in Comune di Cesana Torinese (TO). Società concessionaria “Comune di Claviere” (TO). Approvazione progetto

Codice 26.2
D.D. 10 luglio 2000, n. 405

A.T.M. di Torino. Autorizzazione per l’attivazione al pubblico esercizio a seguito di modifica impianto binari su Via Pietro Micca nella tratta individuata fra Via dell’Arsenale e Piazza Solferino

Codice 26
D.D. 10 luglio 2000, n. 406

Progetto di ampliamento alla terza corsia tra il km 43+000 e il km 63+136 dell’Autostrada A7 Milano-Serravalle tratto Ponte sul Po - Tortona

ZOOTECNIA

Codice 27.3
D.D. 13 giugno 2000, n. 300

Nomina Commissione giudicatrice per gli esami finali del corso per operatori pratici di fecondazione strumentale nella specie bovina organizzato dall’Associazione Provinciale Allevatori di Torino nell’anno 1999

Parte I
ATTI DELLA REGIONE


DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 84

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Giuseppe Gatti avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

- il rigetto del ricorso in epigrafe.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 85

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Federico Garelli avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

- il rigetto del ricorso in epigrafe.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 86

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Giovanni Rossano avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

- il rigetto del ricorso in epigrafe.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 87

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott.ssa Raffaella Bionda avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

- il rigetto del ricorso in epigrafe.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 88

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott.ssa Susanna Curioni avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

- il rigetto del ricorso in epigrafe.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 89

Ricorso gerarchico improprio ex L.R. 21/91 Dott. Francesco Paggi avverso provvedimento ASL 3 di Torino. Decisione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

- il rigetto del ricorso in epigrafe.

Enzo Ghigo



















DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

ERRATA CORRIGE
Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2000, n. 43 - 492

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cremolino (AL). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso. Approvazione

All’interno dell’allegato alla D.G.R. in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 26.7.2000 parte I e II, la quarta colonna da sinistra della N.T.A. Scheda d’Ambito “TR/a I Pola”, pubblicata a pagina 88, deve intendersi:

“S.U.L.    anzichè    “S.U.L.
residenz.        residenz.

Realizzabile        Realizzabile
4539”        14539

come erroneamente pubblicato, per mero errore materiale.



AVVISO DI RETTIFICA
Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 103-689

Artt.3 e 3-bis del lgs. N. 502/1992 e s.m.i.. Avviso per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Piemonte (Pubblicata sul B.U. n. 35 del 30.8.2000)

Per mero errore materiale nella nota 1 dell’avviso pubblico in oggetto è stato riportato il testo dell’art. 13 della l.r. n. 39/1995 privo delle modifiche apportate dall’art. 1 della l.r. 22 febbraio 1996, n. 9.

Pertanto, il testo del punto 2) del comma 1 dell’art. 13 della l.r. n. 39/1995 è rettificato come segue:

“2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio1989, n. 10:"Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale" e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell’organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;”.



Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2000, n. 1 - 729

Affidamento di collaborazione alla dr.ssa Carla Spagnuolo ai sensi dell’art. 15, VI comma L.R. n. 51/97

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di affidare ai sensi dell’art. 15, VI comma della L.R. 51/97, alla dr.ssa Carla Spagnuolo la collaborazione coordinata e continuativa alle condizioni regolate dal contratto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di revocare la D.G.R. n. 49-340 del 29.6.00 ed i relativi impegno e prenotazione di spesa;

di impegnare la somma di L. 63.000.000 sul cap. 10870/2000. (3555/I).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2000, n. 3 - 731

Approvazione della convenzione tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Regione Piemonte per la collaborazione delle scuole della Polizia di Stato alla erogazione di percorsi formativi per la Polizia Locale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il testo della convenzione con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di ottenere ogni utile supporto per lo svolgimento delle attività formative per la Polizia Locale, collaborando con il Settore Polizia Locale della Regione Piemonte alla progettazione e mettendo a disposizione le competenze e le strutture necessarie per consentirne la realizzazione nelle Scuole di Polizia dello Stato;

- di dare atto che tale convenzione verrà firmata dal Presidente della Regione, per la Regione Piemonte e dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;

- di dare atto che la collaborazione che si intende instaurare con la firma di questo provvedimento rimarrà nell’ambito previsto dalle competenze locali in materia;

- di dare atto che le spese per l’attuazione del presente provvedimento trovano copertura sugli stanziamenti, di cui ai capitoli n.11180 e 11190 del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002 e saranno oggetto d’impegno con determina dirigenziale della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega, Settore Polizia Locale.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE

tra

IL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

e

LA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E
PROCESSO DI DELEGA SETTORE POLIZIA LOCALE

per

la collaborazione delle Scuole della Polizia di Stato alla erogazione di percorsi formativi per la Polizia Locale.

Premesso che:

1. La Regione Piemonte ha, tra i suoi compiti istituzionali, la promozione e la realizzazione di attività formative per il personale della Polizia Locale, sia attraverso specifici corsi di varia tipologia sia attraverso seminari, giornate di studio, convegni e ogni altra iniziativa formativa ritenuta utile per gli operatori del Settore;

2. L’Ente, vista l’evoluzione della normativa vigente collegabile alle esigenze di sviluppo della tipologia dei servizi di competenza della Polizia Locale, nonché il crescente livello di rischio cui viene sottoposto detto personale, ritiene che sia necessario accrescere il livello di professionalità, costruendo ulteriori occasioni formative e di aggiornamento, con particolare attenzione ai settori della prevenzione, del monitoraggio del territorio e dell’assistenza e soccorso ai cittadini;

3. Le Scuole della Polizia di Stato, avendo sperimentato, per prime e per lungo tempo, nuove metodologie didattiche e impianti formativi, possono fornire le competenze, le strutture ed il personale necessari per curare l’avvio e la gestione in comune di alcuni progetti formativi finalizzati alle predette esigenze fatte comunque salve le peculiarità dei Corpi di Polizia Locale.

tra

1) Michele Lepri Gallerano, Prefetto, domiciliato per ragioni di carica presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente sede in P.zza del Viminale n. 1, in Roma, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione e di agire in nome, per conto e nell’interesse del Ministero che rappresenta

e

2) Enzo Ghigo domiciliato ai fini della presente convenzione in P.zza Castello n. 165, in Torino, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della Regione Piemonte e di agire in nome, per conto e nell’interesse della Regione Piemonte.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. , Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione - offre alla Regione Piemonte ogni utile supporto per lo svolgimento delle attività formative da quest’ultima programmate ed in premessa indicate, collaborando con il Settore Polizia Locale della Regione Piemonte alla progettazione e mettendo a disposizione, compatibilmente con le esigenze istituzionali, le risorse, le competenze e le strutture necessarie per consentirne la realizzazione nelle Scuole di Polizia.

Articolo 2

Sulle diverse iniziative si esprime un Comitato Scientifico di Progetto composto da un Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte, con funzione di Presidente, da un funzionario della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento di P.S. e dal Direttore della Scuola della Polizia di Stato presso la quale si intende realizzare l’iniziativa.

Il Comitato Scientifico approva il calendario delle iniziative formative, tenendo conto sia dei programmi della Regione Piemonte predisposti sentite le necessità dei Corpi di Polizia Municipale della Regione, sia delle esigenze della Scuola presso la quale si svolgeranno che della disponibilità di fondi stanziati allo scopo.

Articolo 3

I corsi possono concernere la formazione iniziale, la qualificazione e l’aggiornamento, anche su aspetti monotematici.

Possono esser previsti e programmati interventi per la formazione continua basati sulla valorizzazione delle competenze.

Articolo 4

Gli oneri relativi al pagamento delle spettanze ai docenti, sia del Ministero dell’Interno che provenienti da altre amministrazioni centrali e locali, sia degli eventuali liberi professionisti incaricati, all’acquisto del materiale didattico e di cancelleria, alla produzione di materiale divulgativo e di dispense per le attività formative sopra indicate, specificati nella tabella allegata, che fa parte integrante della presente Convenzione, sono a carico della Regione Piemonte.

I costi per conferenzieri, docenti ed istruttori, nonché le spese per vitto e alloggio dei partecipanti sono specificati nell’allegato al presente documento. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato Scientifico di cui all’art. 2 (spese di viaggio, vitto, alloggio, onorari, ecc..) sono a carico della Regione Piemonte.

Articolo 5

La presente convezione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovabile per pari durata, salvo disdetta di uno dei contraenti comunicata almeno due mesi prima del termine naturale.

Articolo 6

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a totale carico della Regione Piemonte.

********

Quanto stabilito con la presente convezione, composta da quattro pagine ed in tre originali, due per il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ed una per la Regione Piemonte viene confermato e sottoscritto dalle Parti contraenti.

Torino, li

    Il Presidente della    Il Direttore Centrale
     Regione Piemonte     per gli Istituti di Istruzione
    Enzo Ghigo     Michele Lepri Gallerano

Allegato

COSTO GIORNALIERO PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLE POLIZIE LOCALI PER OGNI UNITA’ DIDATTICA

 - Costo giornaliero per sei ore di insegnamento da corrispondere al Dipartimento di P.S. per conferenzieri, docenti e istruttori o per  esami e spese fisse di cancelleria e di amministrazione    L. 1.500.000.=

- Spese di vitto comprensivo di 2 pasti + colazione (*)    L. 30.000.=

- Spese alloggio (*)    L. 30.000.=

- Solo pranzo o solo cena (*)    L. 15.000.=

ATTIVITA’ ACCESSORIE

- Costo giornaliero per ogni istruttore oltre il primo    L. 200.000.=

- Costo giornaliero per ogni motociclo impegnato    L. 50.000.=

- Costo settimanale di ammortamento, manutenzione e materiali di consumo in caso di utilizzo didattico di 4 autoveicoli per guida operativa per massimo 20 frequentatori    L. 5.500.000.=

- Uso piste per guida operativa a carico dell’Ente richiedente da determinarsi di volta in volta secondo la tipologia delle piste- Munizioni e armamento a carico dell’Ente richiedente

- Libri di testo, cancelleria, attestati di fine corso, utilizzo di aule o di altri ambienti didattici, affitto pista esterna per guida operativa, rimborso delle spese da parte dell’Ente che fruisce del servizio  formativo, a parità di costo sostenuto

- Assicurazione a carico dell’ Ente richiedente- Assistenza medica a carico dell’ Ente richiedente

- Le spese di trasferta e di missione, per le esigenze connesse alle attività formative di cui alla presente Convenzione, sono a carico dell’Ente richiedente.

(*) Se fruiti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.



Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2000, n. 4 - 732

Rettifica D.G.R. n. 44-29805 del 3.4.2000 attuativa del piano triennale 1999/2001 per interventi di edilizia scolastica, per mero errore materiale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

fermo restando quant’altro stabilito nella delibera del Consiglio Regionale n. 627-3800 dell’1.3.2000 e relativi allegati e nella propria deliberazione n. 44-29805 del 3.4.2000 e relativi allegati:

* l’ammontare del contributo assegnato al Comune di Montechiaro d’Acqui per lavori di ampliamento e adeguamento dell’edificio adibito a scuola elementare e materna è di L. 131.800.000 anziché di L. 144.000.000.

Le modifiche predette non implicano alcuna variazione agli importi complessivi assegnati ai Comuni della provincia di Alessandria.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2000, n. 5 - 733

Presa d’atto della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Piemonte sulla realizzazione della tratta autostradale tra Asti e Cuneo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di prendere atto della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Piemonte sulla realizzazione della tratta autostradale tra Asti e Cuneo, avvenuta in data 31 luglio 2000 e che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Allegato

Protocollo di intesa
tra
il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed il Presidente della Regione Piemonte
sulla realizzazione della tratta autostradale
tra Asti e Cuneo

Premesso

- che l’autostrada Asti-Cuneo è un’infrastruttura di primaria importanza per collegare in modo efficiente e sicuro le province di Asti e Cuneo che rappresentano un’area strategica del Paese sotto il profilo economico-sociale;

- che tale collegamento è stato inserito, quale opera prioritaria, dal Governo nel nuovo Piano Generale dei Trasporti, nel Programma triennale dell’ANAS in corso di approvazione e dalla Regione Piemonte nel II Piano Regionale dei Trasporti;

- che il Parlamento ha assegnato priorità alla realizzazione della Asti-Cuneo nell’ambito della legge di finanziamento 3 agosto 1998, n. 295, e 23 dicembre 1998, n. 448;

- che per affrontare e risolvere le difficoltà emerse rispetto ai tempi ed ai modi previsti per la realizzazione dell’opera, il Ministro dei lavori pubblici, anche a seguito del parere degli Organi di consulenza dello Stato, ha preso atto della determinazione raggiunta consensualmente tra l’ANAS e la concessionaria SATAP per la risoluzione del V atto aggiuntivo alla convenzione di concessione;

- che l’ANAS ha assunto l’impegno di proseguire nella realizzazione del collegamento autostradale Asti-Cuneo, secondo i tempi e procedure stabilite con l’accordo di programma sottoscritto, ai sensi dell’art. 3 del D.L.gvo 26 febbraio 1994 n. 143, in data odierna tra il Ministro dei lavori pubblici, On.le Dott. Nerio Nesi, e l’Amministratore dell’ANAS, Dott. Giuseppe D’Angiolino, allegato alla presente Intesa;

Tutto ciò premesso
le parti convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse e l’accordo di programma sottoscritto in data odierna tra il Ministro dei lavori pubblici e l’Amministratore dell’ANAS recante il dettagliato elenco degli impegni assunti per la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo divengono parte integrante della presente intesa.

Art. 2

1. I lotti per i quali, al momento della sottoscrizione della presente Intesa, è disponibile la progettazione esecutiva, sono realizzati a valere sulle risorse stanziate dalle leggi 3 agosto 1998, n. 295 e 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Governo è impegnato ad assicurare la completa realizzazione dell’opera, tramite appositi stanziamenti, assegnati in tempi congruenti con lo sviluppo della progettazione, come risultante dall’allegato accordo, ovvero tramite l’apporto di capitali privati, attraverso l’individuazione di un soggetto concessionario scelto con procedure di evidenza pubblica da parte dell’ANAS, entro il 31 dicembre 2001.

Art. 3

1. Per la finalità di cui alla presente Intesa, le parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni di propria competenza, necessarie a pervenire alla realizzazione dell’Autostrada Asti-Cuneo nei tempi e nei modi programmati, ed in particolare:

1.1 Il Governo alla sollecita indizione delle conferenze di servizi per il tempestivo perfezionamento delle autorizzazioni allo svolgimento dei lavori;

1.2 La Regione Piemonte a collaborare con il Ministero dei lavori pubblici e con l’ANAS alla verifica dell’avanzamento dei lavori e alla risoluzione di eventuali questioni di natura autorizzativa che dovessero insorgere nelle sedi tecnico-amministrative, anche nel corso dei lavori, da parte degli enti locali interessati;

1.3. La Regione Piemonte si impegna a fornire, altresì, ogni assistenza, anche tecnica, richiesta dal Commissario straordinario, qualora si rendesse necessaria.

Art. 4

1. Al fine del costante aggiornamento sulle attività di progettazione e di realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo, è costituito un Osservatorio coordinato dal Provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte e formato dai rappresentanti delle Prefetture di Asti e di Cuneo, della Regione Piemonte, delle Province di Asti e di Cuneo, dei Comuni nel cui territorio è realizzata l’opera e dal Presidente del «Comitato di monitoraggio» in rappresentanza degli altri Comuni interessati.

2. Il Commissario straordinario dell’ANAS riferisce mensilmente e, comunque, su richiesta dell’Osservatorio stesso, in seduta pubblica, sullo stato di avanzamento del programma realizzativo. Il verbale delle sedute dell’Osservatorio è pubblicato e viene trasmesso al Ministro dei lavori pubblici.

Torino, 31 luglio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione Piemonte

Accordo di Programma
tra il Ministro dei Lavori Pubblici
l’Ente Nazionale per le Strade - ANAS
per la realizzazione della tratta autostradale
Asti-Cuneo

Il Ministro dei lavori pubblici on.le Dott. Nerio Nesi
e

L’Ente nazionale per le strade, istituto con D.Lgv 26 febbraio 1994, n. 143 nominato ANAS, rappresentato dall’Amministratore, Dott. Giuseppe D’Angiolino

Visto l’articolo 1, comma 4, del D.Lgv. 26 febbraio 1994, n. 143 sulla base del quale l’ente è sottoposto all’alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgv 26 febbraio 1994, n. 143, in virtù del quale l’ANAS provvede a costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

Visto in particolare l’art. 3 comma 3 del citato decreto legislativo che individua come strumento attuativo degli indirizzi di programmazione uno o più accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la nota del 28 giugno 2000 del Ministro dei lavori pubblici all’Amministratore dell’ANAS;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ANAS del 10 luglio 2000 con la quale l’Ente, nel proporre l’annullamento del V atto aggiuntivo alla Convenzione tra l’ANAS e la concessionaria SATAP S.p.A. inerente la realizzazione del collegamento autostradale tra Asti e Cuneo, ha elaborato, tra l’altro, un dettagliato programma di realizzazione dell’opera richiesto con la nota del 28 giugno 2000 dal Ministro dei lavori pubblici;

Visto che nella medesima delibera dell’ANAS del 10 luglio 2000 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto, per garantire senza soluzione di continuità, la compiuta attuazione dell’opera, la nomina da parte del Ministro dei lavori pubblici di un Commissario speciale responsabile per la sollecita attuazione dei lavori;

Vista la nota dell’11 luglio 2000, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha convocato l’ANAS e la società S.A.T.A.P. S.p.A. ad un incontro, effettivamente tenutosi nelle giornate del 12 e 13 luglio 2000, invitando i citati soggetti alla definizione delle problematiche inerenti il rapporto concessorio in merito al contenuto del richiamato V atto aggiuntivo;

Considerato che, a seguito di quanto sopra, è stato sottoscritto in data 14 luglio 2000 un atto con il quale è stato risolto il rapporto concessorio relativo all’Autostrada Asti-Cuneo citato in precedenza e che l’ANAS ha assunto l’impegno di proseguire comunque nella realizzazione del collegamento autostradale Asti-Cuneo, in forza di tale atto, già provvisoriamente esecutivo, ancorchè sottoposto al parere dell’Avvocatura generale dello Stato;

Vista l’approvazione da parte dell’ANAS dei progetti esecutivi dei lotti 1/2 e 2/3A avvenuta in data 18 luglio 2000;

Vista la pubblicazione avvenuta su Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000 dei bandi di gara predisposti dall’ANAS per l’esecuzione dei lavori relativi ai lotti 1/2 e 2/3A;

Tutto ciò premesso
le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

1. L’ANAS si impegna a procedere nel programma di realizzazione dell’Autostrada Asti-Cuneo nel modo seguente:

- Subentro dell’ANAS nei rapporti contrattuali in precedenza stipulati dal concessionario con le imprese appaltatrici in relazione ai lavori del lotto 1.1, al fine di garantire il loro prosieguo senza interruzione;

- Subentro dell’ANAS nei confronti della società di progettazione già individuata dal concessionario, al fine di proseguire le relative attività senza soluzione di continuità;

- Impegno dell’Ente a richiedere con ogni sollecitudine la convocazione della conferenza dei servizi per i lotti 2/3b, 2/4, 1/3 e 1/4;

- Impegno dell’ANAS a effettuare le prescritte pubblicazioni per la partecipazione dei soggetti interessati nel procedimento amministrativo relativo ai lotti 2/1, 2/2, 2/3b, 2/4, 2/6, 2/7, 1/3 e 1/4;

- Quantificazione entro il 15 settembre 2000 dell’importo complessivo dell’opera a seguito dell’acquisizione degli ultimi progetti definitivi dei lotti 2/5, 2/8 e 1/5;

- Impegno dell’ANAS ad effettuare le prescritte pubblicazioni per la partecipazione dei soggetti interessati nel procedimento amministrativo relativo ai lotti 2/5, 2/8 e 1/5;

- Avvio, dal mese di agosto 2000, della fase espropriativa, nonchè dell’eliminazione delle interferenze relativamente ai lotti 2/3A e 1/2;

- Definizione, nel periodo tra dicembre 2000 ed agosto 2001, dei progetti esecutivi per i lotti 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3B, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8.

- Pubblicazione, nel periodo tra gennaio 2001 ed agosto 2001, dei bandi di gara per la costruzione dei lotti 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3b, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8;

- Tra gennaio 2001 e dicembre 2001, avvio delle procedure espropriative, nonchè dell’eliminazione delle interferenze nei lotti 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3b, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8;

- A partire dal mese di aprile del 2001, l’ANAS concluderà le gare di appalto per la costruzione dei lotti 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3b, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8;

- Dal mese di maggio 2001, inizio dei lavori dei lotti 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3b, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8;

- Entro il mese di giugno dal 2004, l’ANAS ultimerà e consentirà l’entrata in esercizio della tratta Cuneo-Massimini;

- Entro il mese di dicembre del 2004, l’ANAS ultimerà e consentirà l’entrata in esercizio della tratta A/21 - Guarene;

- Entro il mese di dicembre del 2005, l’ANAS ultimerà e consentirà l’entrata in esercizio della tratta Guarene-Alba-A/6;

2. E’ allegato al presente accordo il cronoprogramma di sintesi delle attività e dei lavori descritti al precedente comma.

Art. 2

1. E’ nominato quale Commissario straordinario per garantire, senza soluzione di continuità, la compiuta attuazione della tratta autostradale Asti-Cuneo, l’ingegnere Carlo Bartoli, dirigente tecnico dell’ANAS.

Art. 3

1. La copertura finanziaria per l’esecuzione dei lotti 1/1, 1/2 e 2/3a è assicurata dagli impegni di spesa a valere sulle leggi 3 agosto 1998, n. 295 e 23 dicembre 1998, n. 448 per la somma di lire 342 (trecentoquarantadue) miliardi di Lire.

2. Il Ministro dei lavori pubblici si impegna altresì ad assicurare la completa realizzazione dell’opera tramite appositi stanziamenti, assegnati in tempi congruenti per lo sviluppo della progettazione come risultante dall’art. 1 del presente accordo, salva la facoltà dell’ANAS di proporre, nel rispetto della normativa comunitaria, il completamento della costruzione e la gestione dell’opera attraverso apposita concessione.

Art. 4

1. Il Ministro dei lavori pubblici darà sollecito corso, attraverso i propri uffici, ad ogni attività di propria competenza richiesta  dall’attuazione del presente accordo.

Torino, 31 luglio 2000

Il Ministro dei Lavori Pubblici
On. Dott. Nerio Nesi

L’Amministratore dell’Ente
Dott. Giuseppe D’Angiolino















Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 22 - 756

Approvazione dello schema di “Accordo di Programma in materia di Sanità” ed autorizzazione alla sottoscrizione. Approvazione ai sensi dell’art. 40 dello Statuto del nuovo programma straordinario di interventi in edilizia sanitaria 2 a fase

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare con i poteri del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, il nuovo programma straordinario di interventi in edilizia sanitaria, 2 a fase art. 20 L. n. 67/88, così come definito nell’allegato A che è parte integrante del presente provvedimento;

2) di revocare conseguentemente la D.G.R.. n. 24-474 del 17.7.2000;

3) di approvare lo schema di “Accordo di programma in materia di Sanità” (Allegato 1) e il “Documento Programmatico” (Allegato 2) che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

4) di autorizzare l’Arch. Luigi Robino, responsabile della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 3).

5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per la ratifica di quanto disposto al punto 1).

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2000, n. 31 - 764

Legge n. 448/98 - art. 27, comma 2; Legge n. 488/99 - art. 53, comma 1 e art. 70, comma 3; - D.P.C.M. n. 320/99; D.P.C.M. n. 226/2000. - Fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola superiore. Approvazione piano di riparto regionale. Esercizio 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il piano di riparto regionale (Allegato 1) con il quale vengono suddivisi tra i Comuni sede di autonomia scolastica i fondi stanziati dalla Legge 488/99, artt. 53 e 70 per complessive L. 6.185.174.945 per la scuola dell’obbligo e L. 2.120.967.051 per la scuola secondaria superiore, proporzionalmente al numero delle richieste comunicate dagli stessi;

* di provvedere alla trasmissione del piano di riparto al Ministero dell’Interno, entro il termine del 30 settembre 2000 come stabilito dall’art. 3, comma 4 del D.P.C.M. n. 320 del 5/8/1999 e successive modificazioni e integrazioni e dalla circolare telegrafica F.L. n. 15/2000 del 26.7.2000 del Ministero dell’Interno,

* di richiedere all’Amministrazione del Ministero dell’Interno di trasferire le risorse di cui alla tabella allegata al D.P.C.M. n. 320/99, pari L. 6.185.174.945 per la scuola dell’obbligo e L. 2.120.967.051 per la scuola secondaria superiore, alla Regione Piemonte, sul capitolo del bilancio regionale in fase di istituzione;

* di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte al fine di consentire ai Comuni la tempestiva conoscenza delle somme loro assegnate.

Con successivo provvedimento dirigenziale verranno liquidate le somme spettanti ad ogni Comune così come previsto dal piano (allegato 1).

(omissis)

allegato



DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Codice  15.9
D.D. 24 luglio 2000, n. 653

L.R. 28/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro - Approvazione della graduatoria delle istanze pervenute dal 2 maggio al 31 maggio 2000 -Impegno di spesa di L. 747.157.895 (cap. 11175/2000)

Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;

considerato che la citata legge regionale, con riferimento al Titolo 111, intende incentivare sul territorio della Regione Piemonte la creazione di nuovi posti di lavoro a favore di soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate del mercato regionale del lavoro;

vista la D.G.R. n. 74 - 29880 del 10 aprile 2000, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri e le priorità degli interventi;

vista la D.G.R. n. 64 - 24809 dell’8 giugno 1998, con la quale la Giunta regionale ha istituito il gruppo di valutazione dei progetti di inserimento lavorativo;

vista la Determinazione del Direttore Formazione Professionale  Lavoro n. 211 del 15 giugno 1998, con la quale si sono stabiliti i punteggi riferiti agli elementi di valutazione dei progetti di inserimento lavorativo;

considerato che il gruppo di valutazione dei progetti di inserimento lavorativo, riunitosi in data 8 giugno 2000, ha espresso su ciascun progetto un giudizio secondo le modalità previste dalla determinazione di cui al punto precedente;

atteso che l’allegata graduatoria è il risultato dei punteggi espressi ai sensi della citata determinazione e dei criteri e delle priorità stabiliti con la richiamata deliberazione;

vista la D.G.R. n. 74 - 29880 del 10 aprile 2000, con la quale la Giunta regionale ha stabilito l’accantonamento di L. 4.500.000.000 sul cap. I 1175 (100525/A) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2000, di cui L. 100.000.000 riservate alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II della L.R. 28/93 che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 17;

preso atto del fatto che l’importo totale dei contributi da erogare in relazione alle istanze presentate ammonta a L. 747.157.895 e che risulta pertanto necessario impegnare tale somma;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 dei D.lgs. n. 29/93, come modificato dal D.lgs. n. 470/93; visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dal presente provvedimento dalla Giunta regionale con provvedimento deliberativo n. 74-29880 del 10.04.2000;

determina

di approvare l’allegata graduatoria, costituente parte integrante della presente determinazione;

di impegnare la spesa di L. 747.157.895 sul capitolo 11175 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2000 (imp. n. ).

di liquidare le somme indicate nell’allegato, relativamente a ciascuna impresa, in soluzione unica posticipata dopo dodici dalla data di assunzione, successivamente alla verifica documentale dell’avvenuto inserimento lavorativo dei soggetti indicati e del periodo dagli stessi effettivamente lavorato.

Si opererà la ritenuta del 4 per cento, ai sensi del D.P.R. 600/73, sul valore dell’importo del contributo concesso, con eccezione per le cooperative sociali che risultino essere Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ai sensi dell’art 16, c. 1, D.Igs. 460/97.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale

Allegato A

Graduatoria Lavoratori ai sensi art. 13 L.R. 28/93
Istanze ammesse al contributo in ordine di priorità
Anno 2000
Iª FASE (dal 2 maggio al 31 maggio 2000)

N.    Impresa beneficiaria    Contributo

1    AGAT S.n.c.    L. 20.000.000
2    BIBLIOIDEA S.C.S. a r.l    L.20.000.000
3    I.M.E.C. di PERESSOTTI Gianfranco    L. 23.000.000
4    Costr. Elettr. MINERVA S.r.l.    L.20.000.000
5    MAGLIFICIO PO S.r.l.    L. 20.000.000
6    LA FONTE Soc. Coop. Sociale a r.l.    L. 20.000.000
7    BIBLIOIDEA S.C.S. a r.l.    L. 23.000.000
8    Cooperativa LA RAPIDA S.r.l.    L.20.000.000
9    Coop. Sociale INCONTRO Produzione
    e lavoro s.c.    L. 20.000.000
10    LA ROSA BLU Coop. Sociale a r.l.    L. 20.000.000
11    Cooperativa INSIEME 2000 a r.l.    L. 20.000.000
12    I.LA. S.a.s. Impresa Bottallo e C.    L.20.000.000
13    Cooperativa INSIEME 2000 a r.L    L.20.000.000
14    ETENA DECOR di Sgroi Alfio    L. 20.000
15    Coop. Sociale V.C.O. AMBIENTE a r.l.    L. 20.000.000
16    ARCOBALENO Coop. Soc. a r.l.    L. 20.000.000
17    Cooperativa Sociale LA NUOVA
    COOPERATIVA a r.l.    L. 20.000.000
18    TERMONOVA snc di Guastella R. e V.    L. 20.000.000
19    BIBLIOIDEA S.C.S. a r.l.     L.18.157.895
20    LACE s.a.s. di Masotti D. e C.    L. 20.000.000
21    C.M.B. di BERCI Pietro    L. 20.000.000
22    BIBLIOIDEA S.C.S. a r.l.    L.20.000.000
23    OLTRE Cooperativa Sociale a r.l.    L. 23.000.000
24    Cooperativa INSIEME 2000 a r.l.    L. 20.000.000
25    Soc. Coop. Sociale IL BIANCOSPINO a r.l.    L. 20.000.000
27    Consorzio NUOVE RISORSE    L. 20.000.000
28    I.M.A. S.n.c.    L. 20.000.000
29    I.LA. S.a.s. Impresa Bottallo e C.    L. 20.000.000
30    DAMILANO S.r.l.    L. 20.000.000
31    Cooperativa sociale VE.LA a r.l.    L. 20.000.000
32    Coop. Sociale Flora A.cs. a r.l.    L. 20.000.000
33    OLTRE Cooperativa Sociale a r.l.    L. 20.000.000
34    EDILTRE Costruzioni S.n.c.    L. 20.000.000
35    MESSINA Mario    L. 20.000.000
36    NEGRO F.lli Escavazioni di Negro
    Guido e C. snc    L. 20.000.000
37    MAULINI Ippolito Walter    L. 20.000.000

TOTALE    L. 747.157.895



Codice  19.20
D.D. 1 agosto 2000, n. 100

D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; D.P.R. 616/77, art. 82; L.R. 3 aprile 1989, n. 20. Ingiunzione di ripristino dei luoghi. Comune di San Damiano d’Asti  Loc. Lesche-Carbonera - Fg. 25 mapp. 185, 186, 187, 188, 311, 216, 359, 213, 189, 192, 190, 193, 194, 195, 196, 206, 485, 486, 212, 191, 209, 215, 362, 214, 211, 351, 108, 103, 101, 30, 31, 25, 26, 18, 19, 20, 21, 15, 14, 1, 2. Proprietà: Consorzio Smaltimento Rifiuti “Astigiano”.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Margherita Bianco



Codice  19.20
D.D. 4 agosto 2000, n. 101

D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1 e 2 Titolo II del T.U. Beni Culturali e Ambientali (D.lgs. 29.10.1999 n. 490) -  Beni Ambientali  - Autorizzazione e reiezione d’interventi nelle zone soggette ai disposti dei titolo II del T.U. Beni Culturali e Ambientali

Premesso che l’art. 82 del D.P.R. 616/77 delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nullaosta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

considerato che l’art. 151 del D.Lgs. 490/99 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali” prevede l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi dei succitato decreto legislativo;

constatato che, con l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento dei personale regionale” pubblicata sul B.U.R.P. del 3.9.97, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal D.Lgs. 29/93 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali dei potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso

Il Dirigente

visto l’art. 82, commi 1 e 2, del D.P.R. 616/77

visto il Titolo Il del T.U. sui Beni Culturali ed Ambientali (D.Lgs. 490/99)

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93

visto l’art. 22 della L.R. 51/97

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale  Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 2/22503 del 22.9.97;

vista l’istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell’allegato elenco A e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione dei nullaosta, formulate dal Settore Beni Ambientali (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

vista l’istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell’allegato elenco B e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione dei nullaosta, formulate dal Settore Beni Ambientali con l’indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza il nullaosta è concesso (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

determina

di autorizzare, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99, l’esecuzione delle opere indicate nell’elenco A allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di autorizzare, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99, l’esecuzione  secondo le prescrizioni indicate nelle relazioni tecniche precitate  delle opere indicate nell’elenco B allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi dei D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Margherita Bianco

Elenco A

1) VERBANIA

Autorizzazione per recupero ambientale area degradata “ex Garzoli il Richiedente: COMUNE DI VERBANIA

2) LIMONE PIEMONTE

Autorizzazione per ristrutturazione edilizia  Via G.B. Marro, 9-9/A Richiedente: BELLONE GIOVANNA E BELLONE MADDALENA

3) LIMONE PIEMONTE

Autorizzazione per ristrutturazione edilizia  Via G.B. Morena

Richiedente: DALMASSO STEFANO

4) LIMONE PIEMONTE

Autorizzazione per riqualificazione edilizia  Via G B. Morena

Richiedente: ARNALDO MONICA

5) PRADLEVES

Autorizzazione per realizzazione ampliamento fabbricato di abitazione

Richiedente: GARNERONE WALTER E VINCENTI GIUSEPPINA

6) Cartignano

Autorizzazione per apertura pista forestale

Richiedente: COMUNE DI CARTIGNANO

7) PAMPARATO

Autorizzazione per costruzione di un breve tratto di pista d’esbosco Richiedente: SCIANDRA ALDO

8) DIANO D’ALBA

Autorizzazione per P.E.C. in fraz. Valle Talloria

Richiedente: SOCIETA’ FRATELLI TRAVAGLIO DI TRAVAGLIO CLAUDIO & C. S. N. C.

9) POLLONE

Autorizzazione per lavori di straordinaria manutenzione alla strada d’accesso al fabbricato di abitazione-nuovo tratto carreggiata e parziale modifica del tracciato

Richiedente: CERALE ANDREA E ENOCH SARA

10) SALUZZO

Autorizzazione per ampliamento di fabbricato unifamiliare

Richiedente: DELSOGLIO LUCIA

11) CANNOBIO

Autorizzazione per realizzazione di fabbricato accessorio Via San Rocco  Fg. 52 mapp. 224

Richiedente: MINOLETTI SERGIO

12) TRONTANO

Autorizzazione per realizzazione di autorimessa e relativa strada di accesso  Fg. 1 mapp. 71

Richiedente: PAGANI AGOSTINO

13) FRABOSA SOTTANA

Autorizzazione per realizzazione di pista forestale

Richiedente: AIRALDI MANUELA

14) FRABOSA SOTTANA

Autorizzazione per realizzazione di pista forestale

Richiedente: AIRALDI MANUELA

15) VALSTRONA

Autorizzazione per realizzazione di laboratorio - Loc. Otra -

Richiedente: TAMBORINO RENATO E SILVANO

16) PINO TORINESE

Autorizzazione per rifacimento del tetto e parziale ristrutturazione con modesto ampliamento

Richiedente: MUSSI ALDO

17) ORTA SAN GIULIO

Autorizzazione per realizzazione di accesso al lago e di pontile in legno  Fg. 5 mapp. 165-274

Richiedente: S. CATERINA S.R.L.

18) PETTENASCO

Autorizzazione per realizzazione di pontile fisso in legno Fg. 1 mapp. 240-231

Richiedente: ALFIERI ANGELINA

19) GIGNESE

Autorizzazione per ristrutturazione edilizia ed ampliamento Loc. Alpino Richiedente: MARAZZA MARIA

20) PRAGELATO

Autorizzazione per installazione di una stazione termopluviometrica

Richiedente: DIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE

21) VARALLO POMBIA

Autorizzazione per installazione di una stazione, termopluviometrica

Richiedente: DIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE

22) CESANA TORINESE

Autorizzazione per installazione di una stazione termopluviometrica

Richiedente: DIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE

23) CLAVIERE

Autorizzazione per installazione di una stazione termopluviometrica Richiedente: DIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE

24) ENTRACQUE

Autorizzazione per installazione di una stazione termopluviometrica Richiedente: DIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE

25) CRISSOLO

Autorizzazione per installazione di una stazione termopluviometrica Richiedente: DIREZIONE REGIONALE SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE

26) GAVI

Autorizzazione per conservazione di opere eseguite abusivamente Fg. 9 mapp. 74

Richiedente: ZERBO BRUNO

27) FABBRICA CURONE

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento, pascoli ed alpeggi-Reg. CEE 2081/93 - Ob. 5b Costruzione tettoia uso zootecnico per pascolo ed alpeggio in loc. Caldirola

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA VALLI CURONE-GRUE-OSSONA (PRESIDENTE V. CAPRILE)

28) SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Autorizzazione per realizzazione di opere portuali in località Lagna

Richiedente: COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

29) VERBANIA

Autorizzazione per demolizione e ricostruzione fabbricato ad uso residenziale  Via Bergamina

Richiedente: MICOTTI MARIA CHIARA

30) SAN CARLO CANAVESE

Autorizzazione per realizzazione manufatto di scarico a servizio della fognatura delle borgate Sarolda, Brachetti, Buratto - Sponda sinistra Torrente Fisca

Richiedente: COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

31) MERGOZZO

Autorizzazione per ampliamento fabbricato residenziale - Fg. 34 mapp. 325 Richiedente: DIBIASE MICHELE E ESPOSITO MARIA

32) CHIUSA PESIO

Autorizzazione per demolizione di fabbricato esistente con costruzione di nuovo fabbricato  Loc. Piancampo Borgata Ruina

Richiedente: DALMASSO GIOVANNA

33) SESTRIERE

Autorizzazione per lavori di demolizione e ricostruzione muro di contenimento  Frazione Borgata

Richiedente: COMUNE DI SESTRIERE

34) BARGE

Autorizzazione per sistemazione di via Montebracco

Richiedente: COMUNE DI BARGE

35) ORMEA

Autorizzazione per impianto elettrico 220/380 volt, per allacciamento Stazione di conferimento differenziato dei rifiuti  Loc. Isola Perosa

Richiedente: ENEL

36) ORTA SAN GIULIO

Autorizzazione per recupero parte di sottotetto con costruzione di abbaino Fg. 4 mapp. 180

Richiedente: TERSIGNI RICCARDO

37) TORINO

Autorizzazione per realizzazione di due ville unifamiliari - Via Lavazza n. 56/5

Richiedente: SOCIETA’ FLAMINIA S.A.S.

38) CASTELMAGNO

Autorizzazione per ristrutturazione di fabbricato sito in Fraz. Chiappi

Richiedente: ISOARDI DIEGO

39) ACCEGLIO

Autorizzazione per rifacimento tetto di fabbricato sito in Fraz. Chiappera

Richiedente: LODALI GIUSEPPINA

40) CASTELLAMONTE

Autorizzazione per restauro e risanamento conservativo di fabbricato  Fraz. Sant’Anna Boschi

Richiedente: FERRINI ARTURO

41) COAZZE

Autorizzazione per sistemazione idrogeologica Rio Gerench  Loc. Via L. Sertorio n. 17

Richiedente: BERTOLOTTO ERALDO E VALTER

42) GHIFFA

Autorizzazione per ampliamento di fabbricato e costruzione di fabbricati accessori  Fg. 2  Mapp. 153

Richiedente: ZEYHER ELISABETH LUZ

43) AVIGLIANA

Autorizzazione per intervento di ampliamento rete collettori e impianto di depurazione - Perizia di variante “Tronco S” -

Richiedente: COMUNE DI AVIGLIANA

Elenco B

1) SAN DAMIANO D’ASTI

Autorizzazione per impianto compostaggio rifiuti a matrice organica e fanghi da depurazione - Fg. 25 mapp. nn. 185 - 186 - 187- 188- 311 - 216 - 359 - 213 - 189 - 192 - 190 - 193 - 194 - 195 - 196 - 206 - 485 - 486 - 212 - 191 - 209 - 215 - 362 - 214 - 211 - 351 - 108 - 109 - 103 - 101 - 30 - 31 - 25 - 26 - 18 - 19 - 20 - 21 - 15  14 - 1 - 2

Richiedente: CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI “ASTIGIANO”

2) OSTANA

Autorizzazione per la razionalizzazione delle risorse foraggere - Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b  Mis. 1.3 - Intervento B - Costruzione tettoia chiusa su tre lati per ricovero animali per mungitura ed annesso “locale latte” loc. Serre

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLI PO, BRONDA E INFERNOTTO” (PRESIDENTE DOTT. A. PEROTTI)

3) AGLIANO TERME

Autorizzazione per realizzazione muretto di recinzione - Conservazione di opere eseguite abusivamente -

Richiedente: LUTRICUSO MASSIMILIANO E CAMPOLO AMALIA MARIA

4) MACRA

Autorizzazione per sistemazione ed apertura della pista forestale Zona LU CIARLIER

Richiedente: COMUNE DI MACRA

5) FABBRICA CURONE

Autorizzazione per progetto investimento collettivo per ripristino e miglioramento, pascoli ed alpeggi  Reg. CEE 2081/93 - Ob.5b Ripristino pista agro-silvo-pastorale di collegamento ai pascoli in località “Forotondo”

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLI CURONE-GRUE-OSSONA” (PRESIDENTE V. CAPRILE)

6) FABBRICA CURONE

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento pascoli ed alpeggi  Reg. CEE 2081/93  Ob. 5b  Costruzione di ricovero stallino e ripristino pista agro-silvo-pastorale località “Lunassi” Richiedente: COMUNITA’ MONTANA VALLI CURONE-GRUE-OSSONA" (PRESIDENTE V. CAPRILE)

7) CABELLA LIGURE

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento pascoli ed alpeggi - Reg. CEE 2081/93  - Ob. 5b - Ricovero a tettoia temporaneo per animali e materiali al servizio dell’alpeggio in località “Daglio”

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLE BORBERA E SPINTI”

8) CARREGA LIGURE

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento, pascoli ed alpeggi  Reg. CEE 2081/93 Ob.5b Ripristino funzionale pista agro-silvo-pastorale “Crosatin-Reixe e ampliamento ricovero a tettoia temporaneo per animali e materiali al servizio dell’alpeggio in loc. ”Piani di Carrega"

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLE BORBERA E SPINTI”

9) MONGIARDINO

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento, pascoli ed alpeggi Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b - Ripristino funzionale di preesistente pista agro-silvo-pastorale “Bossola - S. Fermo”

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLE BORBERA E SPINTI”

10) CARREGA LIGURE

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento pascoli ed alpeggi Reg. CEE 2081/93 Ob.5b Progetto di ricovero a tettoia per animali e materiale al servizio dell’alpeggio in loc. “Vegni”

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLE BORBERA E SPINTI”

11) CARREGA LIGURE

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento pascoli ed alpeggi  Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b

Ripristino di pista agro-silvo-pastorale per accesso tecnico al pascoli e ai boschi in località “Legna”

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLE BORBERA E SPINTI”

12) ALBERA LIGURE

Autorizzazione per progetto di investimento collettivo per ripristino e miglioramento pascoli ed alpeggi  Reg. CEE 2081/93 Ob.5b Ripristino funzionale preesistente pista agro-silvo-pastorale “Costa S.Lorenzo - Volpara” e realizzazione in loc. “Fontana Vertone” di tettoia ricovero temporaneo animali e materiale deperibile

Richiedente: COMUNITA’ MONTANA “VALLE BORBERA E SPINTI”

13) CELLE MACRA

Autorizzazione per realizzazione acquedotto, abbeveratoio in loc. “Alpe Fumei” - Piano per la razionalizzazione delle risorse foraggere  Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b Misura I.3  - Borgata Chiesa Fg. 28 mapp. vari

Richiedente: COMUNE DI CELLE MACRA

14) MAZZE’

Autorizzazione per sistemazione di un tratto del fiume Dora Baltea asservito alla derivazione della Roggia Natta: interventi di protezione spondale e di recupero funzionale -  Perizia di variante e suppletiva  - Alluvione Novembre 1994 -

Richiedente: CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VEROLENGO

15) BIELLA - PRALUNGO - TOLLEGNO - ANDORNO MICCA - SAGLIANO MICCA - MIAGLIANO - TAVIGLIANO

Autorizzazione per realizzazione di collettore fognario BiellaChiavazza/col lettore Chiavazza-Pralungo-Tollegno/collettore Andorno Micca-Sagliano Micca-Tavigliano

Richiedente: CORDAR S.P.A.

16) CHIUSA PESIO

Autorizzazione per sistemazione di tracciato della pista di sci nordico denominata “Marguareis” - Perizia di variante

Richiedente: COMUNE DI CHIUSA PESIO

17) VOLVERA

Autorizzazione per ripristino manufatto di scarico nel Torrente Chisola delle acque provenienti dallo stabilimento FIAT RIVALTA

Richiedente: COMUNE DI VOLVERA

18) CANTOIRA

Autorizzazione per area attrezzata per il deposito e la separazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni consorziati  Torrente Stura

Richiedente: CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI CIRIE’

19) BAGNOLO PIEMONTE

Autorizzazione per coltivazione cava di gneiss in loc. Bricco Volti (lotti n. 28/1a/1/2)

Richiedente: DITTA MANAVELLI F.LLI S.N.C. DI RENATO & RUBER

20) BROSSASCO

Autorizzazione per conservazione opere eseguite abusivamente

Richiedente: ROMANO GIANFRANCO E ROMANO DARIO

21) FRABOSA SOTTANA

Autorizzazione per ristrutturazione edilizia

Richiedente: REINA ENZA

22) LIMONE PIEMONTE

Autorizzazione per ristrutturazione edilizia Via G.B.Marro

Richiedente: COLLODET GIOVANNI E FRANCO

23) PRIERO

Autorizzazione per impianto elettrico 380/15000 volt per allacciamento cliente Tim 7 - Loc. S. Bernardo

Richiedente: ENEL

24) BAVENO

Autorizzazione per taglio piante radicate nel giardino di proprietà  Loc. Feriolo Mapp. 89-111

Richiedente: TOZZO MAURIZIO

25) CRISSOLO

Autorizzazione per progetto di installazione di impianto tecnologico T.I.M.

Richiedente: T.I.M.

26) DEMONTE

Autorizzazione per ampliamento di fabbricato esistente

Richiedente: PELLIZZERI BIANCA

27) SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Autorizzazione per taglio di piante di alto fusto  Fg. 1  mapp. 78-79

Richiedente: GIACOMINI GIOVANNI



Codice  19.20
D.D. 4 agosto 2000, n. 102

D.P.R. 616/77, art. 82 - Beni Ambientali - Parere ai sensi dell’art. 32  Legge 47/85 s.m.i.

Premesso che l’art. 82 del D.P.R. 616/77 delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nullaosta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesisticoambientale;

considerato che l’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche e integrazioni subordina al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincolo il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo;

constatato che, con l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento dei personale regionale” pubblicata sul B.U.R.P. del 3.9.97, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal D.Lgs. 29/93 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso

Il Dirigente

- visto l’art. 82, commi 1 e 2, del D.P.R. 616/77

- visto il Titolo II del T.U. sui Beni Culturali ed Ambientali (D.Lgs. 490/99)

- visto l’art. 32 della legge 47/85 s.m.i.;

- visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs n. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale  Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale  con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 2/22503 del 22/9/97;

- vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell’allegato elenco A e le conseguenti relazioni favorevoli al rilascio del parere ex art. 32 L. 47/85 formulate dal Settore Beni Ambientali (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione);

- vista l’istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell’allegato elenco B e le conseguenti relazioni favorevoli al rilascio del parere ex art. 32 L. 47/85 formulate dal Settore Beni Ambientali con l’indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza il parere va concesso (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione);

determina

di esprimere, ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 s.m.i., parere favorevole alla conservazione delle opere indicate nell’elenco A allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di esprimere, ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 s.m.i., parere favorevole secondo le prescrizioni indicate nelle relazioni tecniche precitate, alla conservazione delle opere indicate nell’elenco B allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Margherita Bianco

Elenco A

1) RACCONIGI

Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 s.m.i.

Richiedente: BERTONE ILIO

2) SESTRIERE

Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 s.m.i. - Via Nazionale, 31

Richiedente: MANZON IOLANDA MARIA

3) RACCONIGI

Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 s.m.i.  -

Richiedente: DITTA ALFA S.R.L.

4) TORINO

Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 s.m.i. - Via Ancona, 3

Richiedente: SOCIETA’ “CO.PLA IMMOBILIARE”

5) TORINO

Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 s.m.i.  - Strada Val San Martino Inferiore, 162

Richiedente: SCALI VITTORIO E LIPPO HELENA MARIA

6) TORINO

Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 s.m.i. -  Strada Pecetto, 28

Richiedente: GHIOTTI CAROLINA

Elenco B

1) CESANA TORINESE

Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 s.m.i.  - Frazione Fenils  Via De La Forge, 37

Richiedente: CHAREUN PAOLO



Codice  19.20
D.D. 4 agosto 2000, n. 103

D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1 e 2  - Titolo II del T.U. Beni Culturali e Ambientali (D.lgs. 29.10.1999 n. 490) - Beni Ambientali   - Autorizzazione e reiezione d’interventi nelle zone soggette ai disposti del titolo II del T.U. Beni Culturali e Ambientali

Premesso che l’art. 82 del D.P.R. 616/77 delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

considerato che l’art. 151 del D.Lgs. 490/99 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali” prevede l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

constatato che, con l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale” pubblicata sul B.U.R.P. del 3.9.97, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal D.Lgs. 29/93 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi; tutto ciò premesso

Il Dirigente

- visto l’art. 82, commi 1 e 2, del D.P.R. 616/77

- visto il titolo II del T.U. sui Beni Culturali ed Ambientali (D.Lgs. 490/99)

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97

- in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale  Ufficio di Presidenza dei Consiglio Regionale con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 2/22503 dei 22.9.97;

- vista l’istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell’allegato elenco A e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione dei nullaosta, formulate dal Settore Beni Ambientali (relazioni. che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

- vista l’istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell’allegato elenco B e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione dei nullaosta, formulate dal Settore Beni Ambientali con l’indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza il nullaosta è concesso (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

determina

di autorizzare, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99, l’esecuzione delle opere indicate nell’elenco A allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di autorizzare, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99, l’esecuzione  secondo le prescrizioni indicate nelle relazioni tecniche precitate  delle opere indicate nell’elenco B allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entra 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

Il Dirigente Responsabile
Margherita Bianco

Elenco A

1) PIVERONE

Autorizzazione per progetto di sistemazione di area pubblica, adiacente al Pago -  Località Anzasco

Richiedente: COMUNE DI PIVERONE

2) STRESA

Autorizzazione per ampliamento del bar del “Grand Hotel Bristol” Richiedente: ALBERGHI DI BAVENO S.P.A. DI ZACCHERA

3) OCCHIEPPO INFERIORE

Autorizzazione per realizzazione edificio ad uso artigianale

Richiedente: SOCIETA’ BIELLA LEASING S.P A.

Elenco B

1) ZUBIENA

Autorizzazione per rifacimento di fabbricato accessorio  Fg. 17 mapp. 74 - 75 - 76 - 77 - 78

Richiedente: ROSSETTI FABRIZIO

2) BAGNOLO PIEMONTE

Autorizzazione per costruzione di un magazzino agricolo

Richiedente: BOAGLIO DOMENICO,

3) BENEVAGIENNA

Autorizzazione per costruzione di portico per ricovero attrezzi e scorte

Richiedente: DOTTA GIANFRANCO

4) STROPPO

Autorizzazione per piano per la razionalizzazione delle risorse foraggere  - Reg. CEE 2081/93  - Ob.5b - Misura 1.3 - Tipologia IB Realizzazione pista di accesso all’Alpe Menossa"

Richiedente: COMUNE DI STROPPO

5) PINEROLO

Autorizzazione per ampliamento discarica  Località Torrione

Richiedente: CONSORZIO ACEA



Codice  22.4
D.D. 2 marzo 2000, n. 95

Legge 447/1995, ad. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal n. A323 al n. A334.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale presentate da parte dei richiedenti elencati nell’allegato A;

2. di respingere le domande per lo svolgimento dell’attività di cui sopra presentate da parte dei richiedenti elencati nell’allegato B, per le motivazioni riportate nelle rispettive schede personali facenti parte del verbale del Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande stesse.

Gli allegati A e B sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.

Il Dirigente Responsabile
Carla Contardi

Allegato A

Domande accolte (19º elenco)

All. n.    Cognome e Nome    Luogo e data di nascita

A/334    CORIO Luigi    Chieri (To) 29/1/1958
A/326    DASSETTO Pier Luigi    Torino 27/5/1939
A/324    GUASCO Claudio    Cuneo 26/10/1955
A/329    LEVO Davide    Acqui Terme (Al) 29/11/1967
A/330    LUCIANO Andrea    Torino 30/3/1972
A/332    LUSSO Michelangelo    Cuneo 5/8/1946
A/327    MATTIUZZO Laura    Torino 20/6/1971
A/331    PALLADINO Alberto    Torino 20/11/1948
A/325     RISSO Marco    Novara 24/7/1963
A/333    RUSSO Lucia    Torino 17/9/1965
A/328    VESCO Franc    Arona (No) 17/5/1965



Codice 25.10
D.D. 5 maggio 2000, n. 411

Polizia Idraulica n. 12/Prov. BI - Amministrazione Provinciale di Biella - nulla-osta idraulico per la realizzazione di opere onde attuare derivazione d’acqua dal Rio Druma in Comune di Mottalciata

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici l’esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui all’Amministrazione Provinciale di Biella viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- il nulla-osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuale variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- il nulla-osta è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli -, se dovuti a norma di Legge, e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.5
D.D. 9 maggio 2000, n. 421

Autorizzazione idraulica n. 1059 per la realizzazione di attraversamento con condotta gas DN 300 del rio Colania lungo la S.P. n. 28 progressiva km 25 + 962 in Comune di Nizza Monferrato. Richiedente: Soc. Italiana per il Gas p.a.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 9 maggio 2000, n. 422

Autorizzazione idraulica n. 1065 per la realizzazione di un guado provvisorio sul torrente Tinella in Comune di Castagnole Lanze. Richiedente: Comune di Castagnole Lanze

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 9 maggio 2000, n. 423

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica n. 336 per mantenimento muro di sostegno lungo il rio Valle Crosia in Comune di Ferrere. Richiedente: Ghi Teresa in Molino

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.2
D.D. 11 maggio 2000, n. 433

L.R. n. 38/78 - Art. 7 - Comma 4 e 5 - Comune di Noasca (TO). Indennizzo di L. 23.012.000.= per fabbricati di civile abitazione a seguito eventi calamitosi del settembre 93 e del settembre-novembre 94. Ditte: Giorgis Andrea, Giorgis Caterina, Giorgis Lucia - Cap. 24080/2000

(omissis)

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 12 maggio 2000, n. 446

L. n. 471/94 - LL.RR. nn. 38/78 e n. 18/84 - Alluvione autunno 1993 - Comune di Ceresole Reale. Lavori di completamento disalveo e scogliera in sx Rio Pisson - Importo L. 60.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ concesso al Comune di Ceresole Reale il contributo forfettario in conto capitale di L. 59.846.947 per il finanziamento dei lavori di pronto intervento di cui sopra è cenno, salvo successive rideterminazioni ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84.

Art. 2) L’erogazione del predetto contributo verrà effettuata in base ai disposti approvati con D.G.R. n. 150-30997 del 6.12.93.

Art. 3) Alla relativa spesa di L. 59.846.947 si fa fronte con impegno sullo stanziamento di cui al Cap. 24086/98.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 15 maggio 2000, n. 454

Evento alluvionale del 4 e 5 settembre 1998. Comune di Arizzano (VCO). Lavori di ripristino pavimentazioni stradali nel centro abitato. Contributo L. 15.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ confermato il contributo di L. 15.000.000, concesso al Comune di Arizzano (VCO) per lavori di ripristino pavimentazioni stradali nel centro abitato;

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 4.500.000, a saldo del contributo concesso con D.D. n. 1250 del 16.11.1998, con impegno n. 328079 sul Cap. 24096 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.8
D.D. 17 maggio 2000, n. 462

Autorizzazione idraulica n. 1775 - Comune di Rimella - posa tubazione in fregio al Torr. Mastallone ed attraversamento Rio Zunnerwasser con tubazione per potenziamento acquedotto frazioni S. Antonio e S. Anna

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Rimella ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31-5-2001.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Rimella dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato al Settore scrivente ed all’Ufficio del Territorio di Vercelli;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva il Comune di Rimella dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli -, se dovuti a norma di Legge, e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazione di cui alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa



Codice 25.9
D.D. 18 maggio 2000, n. 478

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di nº 4 attraversamenti elettrici sul fiume Toce ed i rii Frattobach, Fulstuder, Ecca in Comune di Formazza. Ditta ENEL S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.10
D.D. 18 maggio 2000, n. 480

Nulla-osta idraulico in sanatoria n.5/Prov. BI - Amministrazione Provinciale di Biella - istanze delle Ditte Costamagna, Farina, Lavarino, Leone, per opere già realizzate onde attuare derivazione d’acqua dal Rio Montrucco in Comune di Salussola

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui all’Ente richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il nulla-osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- i soggetti autorizzati dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- il nulla-osta è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.6
D.D. 19 maggio 2000, n. 482

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblico denominato Torrente Moglia in Comune di Caramagna con cavo MT aereo Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - Zona di Alba

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta, zona di Alba, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge n. 431/1985 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua denominato Torrente Moglia in Comune di Caramagna con cavo MT aereo, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) l’attraversamento dovrà risultare eseguita nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante all’attraversamento e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabile per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21/12/1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 19 maggio 2000, n. 483

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblico denominato Torrente Marmora in Comune di Canosio con linea elettrica a 0.220/0.380 kV. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - Esercizio di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta, Esercizio di Cuneo, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge n. 431/1985 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua denominato Torrente Marmora in Comune di Canosio con linea elettrica a 0.220/0.380 kV, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) l’attraversamento dovrà risultare eseguita nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante all’attraversamento e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabile per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21/12/1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 19 maggio 2000, n. 484

Autorizzazione idraulica per n. 2 attraversamenti del corso d’acqua pubblico denominato Rio Chiappera in Comune di Barge con linee elettriche sotterranee a 15.000/380 V. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - zona di Savigliano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta, zona di Savigliano, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge n. 431/1985 (Beni Ambientali), a n. 2 attraversamenti del corso d’acqua denominato Rio Chiappera in Comune di Barge con linee elettriche sotterranee a 15.000/380 V, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) l’attraversamento dovrà risultare eseguita nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante all’attraversamento e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabile per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21/12/1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 22 maggio 2000, n. 498

Polizia Fluviale n. 3808 - Consorzio Acquedotto Rurale “Murello Nord”. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Chiaretto in Comune di Murello - Strada Provinciale n. 30

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.9
D.D. 23 maggio 2000, n. 500

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia idraulica; Torrente Isorno in Comune di Montecrestese; Ditta Prini Luigi - Via P. Ferraris, 6 - Masera; Istanza di estrazione blocco di pietra ollare

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.4
D.D. 26 maggio 2000, n. 508

Ditta Olea S.p.A. stabilimento di Vignole Borbera - Concessionario per le operazioni di scavo Ditta Eredi Grasso di Grasso Mario & C. S.n.c.. Autorizzazione alla realizzazione di interventi di manutenzione a valle dell’opera di presa della Ditta Olea da attuarsi con una regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Borbera, in loc. Erzi del Comune di Vignole Borbera consistenti in lavori di imbottimento spondale e colmature di bassure per mc 814, nonchè con asportazione, previo pagamento di canone demaniale, di mc 3786

In data 05/08/97, la Ditta Olea S.p.A. con sede a Napoli e stabilimento a Vignole Borbera, Via Precipiano 11 concessionario della derivazione di cui all’oggetto, ha presentato richiesta di autorizzazione ad eseguire opere di manutenzione consistenti nella sistemazione del T. Borbera nei pressi del canone di adduzione allo stabilimento con lavori di imbottimento spondale per mc 2918, nonchè con asportazione di mc 9469, individuando quale esecutore la Ditta Eredi Grasso di Grasso Mario & C. S.n.c. la quale ha dichiarato di essere disposta a versare il canone demaniale previsto per il materiale da asportare.

A causa delle piene successive del T. Borbera, non ultima quella dell’Ottobre 1999, lo stato dei luoghi è mutato, per cui in data 09/05/2000 è stato ripresentato un progetto aggiornato che prevede però una diminuzione a mc 814 per l’imbottimento e a mc 3786 per l’asportazione.

Il Progetto iniziale è stato pubblicato senza opposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 27 Agosto 1997 ed all’albo Pretorio del Comune di Vignole in data 20/08/97.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del Comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

A) escavatore Fiat Hitachi 300.;

B) Ruspa BD 14;

C) autocarri: targati BC 812 YG; e AM 220 JV; e un Dumper Perlini

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di venticinque (25) giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti e in particolare al versamento della somma di 31.802.400 (3786 mc x 8.400 L/mc) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze Sezione Staccata Demanio di Alessandria, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato; scaduto inutilmente il termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Riconosciuta la regolarità dei lavori d’estrazione questo Settore provvederà d’Ufficio per lo svincolo del deposito cauzionale dandone contestualmente notizia a quanti preposti alla vigilanza in materia di polizia idraulica o comunque interessati al fatto estrattivo.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto l’allegato 4 delle norme di Attuazione del PSFF approvato con DPCM del 24/07/98 che recepisce e modifica la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 20 del 9/11/95;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

vista la dichiarazione rilasciata dalla Ditta ai sensi dell’art. 7 della L. 55 del 19/3/90, come modificata con L. 203 del 12/07/91 dalla quale risulta che non sussistono provvedimenti definitivi o provvisori a norma dell’art. 10 L. 575/65 (e s.m.i.) e procedimenti in corso nei confronti dell’Impresa.

determina

Di autorizzare la Ditta Eredi Grasso Lorenzo di Grasso Mario & C. s.n.c. di Vignole Borbera ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Borbera in Comune Albera mc. 3786 (tremila settecentoottantasei metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.2
D.D. 31 maggio 2000, n. 515

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Bioglio - Lavori di pronto intervento per sistemazione tratto fognatura e sede stradale in Via Quarnasca tra fraz. Chiesa ed area sportiva. Contributo L. 10.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ concessa al Comune di Bioglio la somma di L. 10.000.000 per il finanziamento dei lavori in premessa indicati.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 10.000.000 a saldo del contributo concesso con D.G.R. n. 131-21860 del 6.8.97 (I. 287273).

Art. 3) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della L.R. n. 31/99, al pagamento della somma di L. 10.000.000 si fa fronte con impegno che si assume sul cap. 24080 del Bilancio Regionale del 2000 (n. 332600/A) precisando che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 31 maggio 2000, n. 516

Alluvione ottobre 1996 - Interventi aggiuntivi - Comune di Barge - Lavori di consolidamento movimento franoso Borgata Alberti e difese spondali torr. Infernotto - Contributo L. 130.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di costituire impegno pari a L. 130.000.000 sul Cap. 24306 del Bilancio regionale per l’anno 2000 (acc. 100297/A) per far fronte al contributo concesso al Comune di Barge con ordinanza commissariale n. 272 del 17.6.1998 per lavori di consolidamento movimento franoso Borgata Alberti e difese spondali torr. Infernotto.

di autorizzare l’erogazione dell’anticipazione di L. 91.000.000, pari al 70% del contributo stesso.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.5
D.D. 31 maggio 2000, n. 517

Autorizzazione idraulica n. 1066 per la realizzazione di un attraversamento, con condotta idrica, del rio Sernella in Comune di Vinchio. Richiedente: Sig. Giusio Carlo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.2
D.D. 31 maggio 2000, n. 518

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Romano Canavese - Lavori di pronto intervento per Realizzazione scogliera a valle di via Vialà e ricalibratura Roggia dei Mulini - Contributo L. 10.450.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Romano Canavese a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 10.450.000.

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 10.450.000 al Comune di Romano Canavese, che si fa fronte con impegno n. 353898 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.9
D.D. 31 maggio 2000, n. 519

Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali rio Anzola e rii minori in Comune di Anzola d’Ossola. Importo Lit. 70.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.6
D.D. 2 giugno 2000, n. 521

Polizia Fluviale n. 3800 - Consorzio Intercomunale Acquedotto Calsagrasso-Faule-Polonghera. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Chiaretto in Comune di Polonghera, strada Provinciale Murello - Polonghera n. 170

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio con sede in Faule Via Casana n. 4 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per mesi tre e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

-l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata di Cuneo al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.2
D.D. 2 giugno 2000, n. 523

L.R. N. 38/78 - Istruttoria richieste di finanziamento per lavori di pronto soccorso. Approvazione programma di intervento. Spesa L. 3.760.400.000= sul Cap. 24080/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Nell’osservanza degli ordini di priorità di cui al punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 78-22992 del 03/11/1997 e sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria condotta a cura del responsabile della posizione organizzativa “Interventi infrastrutturali di emergenza sul territorio a seguito calamità naturali” del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento:

di dichiarare ammissibili a contributo, ai sensi della L.R. n. 38/78, gli interventi di cui all’allegato “A”, nell’importo e per l’oggetto ivi indicati;

di rinviare a successive determinazioni la valutazione delle richieste non finanziate, che vengono momentaneamente accantonate in attesa di ulteriori approfondimenti, anche in relazione ad eventuali risorse aggiuntivi che saranno messe a disposizione sui capitoli di cui alla L.R. 38/78;

di autorizzare l’erogazione dei contributi di cui all’allegato “A”, gestiti direttamente dagli Enti interessati, in base ai disposti di cui all’art. 11 della L.R. n. 18/84;

entro 120 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento, gli Enti beneficiari dei contributi dovranno trasmettere ai competenti uffici regionali il provvedimento di approvazione del progetto e di affidamento dei lavori di cui trattasi ovvero, nel caso di lavori eseguiti in economia diretta, la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Ingiustificati ritardi rispetto alla scadenza prefissata comporteranno la revoca del contributo assegnato con le modalità di cui all’art. 16 della L.R. n. 18/84;

la contabilità finale dei lavori dovrà pervenire entro la fine del biennio successivo a quello di impegno, pena la perenzione dei fondi stanziati.

Ingiustificati ritardi rispetto alla predetta scadenza attiveranno verifiche di natura tecnico-amministrativa presso gli Enti medesimi per accertare nature e cause delle disfunzioni. Tali ritardi inoltre potranno costituire motivo di esclusione da futuri programmi di intervento ai sensi della L.R. n. 38/78 per i comuni inadempimenti;

gli interventi di cui sopra sono sottoposti a monitoraggio da parte dei Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico attraverso:

- la valutazione dei progetti in termini di coerenza con le finalità previste,

- comunicazione da parte degli Enti interessati sull’inizio, l’avanzamento e l’ultimazione dei lavori;

- presa d’atto della formale dichiarazione da parte degli Enti circa la corrispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato ed eventuale verifica a campione da parte dei citati Settori Decentrati:

alla spesa complessiva di L. 3.760.400.000, di cui all’allegato “A” si fa fronte con impegno sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 2000 (interventi a gestione Enti interessati - 332600/P - 100260/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli

allegato
















Codice 25.3
D.D. 5 giugno 2000, n. 524

Rinnovo Autorizzazione idraulica n. 3336 per la realizzazione in Comune di Oulx di opere di completamento della sistemazione idraulica del rio Champejron

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, nonchè le competenze di altri Enti o Amministrazioni, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica in argomento n. 3336 in data 31.03.1999 per ulteriori mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento della presente.

Si intendono integralmente richiamate, anche se di fatto non riportate, tutte le altre condizioni contenute nella citata autorizzazione n. 3336 alle quali codesto Comune dovrà comunque sottostare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 5 giugno 2000, n. 525

LL.RR. 38/78 e n. 18/84. Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara. Lavori di pronto intervento per ripristino della strada com.le di accesso alle opere di captazione acquedotto com.le sul torr. Ondella nel Com. di Armeno. Contributo L. 147.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di approvare la perizia di variante dei lavori di ripristino strada com.le di accesso opere di captazione acquedotto com.le sul torr. Ondella in Com. di Armeno per l’importo complessivo di L. 147.000.000.=;

Art. 2) di approvare n. 1NP concordato ai sensi degli artt. 21 e 22 del Reg. N. 350/1895;

Art. 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente quale parte integrante.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.3
D.D. 5 giugno 2000, n. 526

Autorizzazione idraulica n. Au-0390 per la realizzazione di un attraversamento del torrente Lemina (EAP 129) con cavi elettrici a 15000 V e cavo telefonico in Comune di Pinerolo. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Nelle more della verifica della legittimità amministrativa e tecnico-idraulica del ponte interessato dall’impianto

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’E.N.E.L. - Esercizio di Pinerolo, con sede in Pinerolo - Via Saluzzo 88, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni in materia ambientale, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 5 giugno 2000, n. 527

Autorizzazione idraulica n. Au-0391 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Santena (E.A.P. n. 34) con cavo elettrico a 380 V in Comune di Poirino. Società Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

Nelle more della verifica della legittimità amministrativa e tecnico-idraulica del ponte interessato dall’impianto

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. - Esercizio di Pinerolo, con sede in Pinerolo - Via Saluzzo 88, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni in materia ambientale, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 6 giugno 2000, n. 528

Polizia Fluviale n. 3820 - Comune di Alba - “Lotto 4". Lavori consistenti nella sistemazione del Torrente Riddone in località Mussotto e nella realizzazione di alcuni tratti di difesa spondale in massi per circa 50.000 mt. in sponda sinistra e 20.00 mt. in sponda destra

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici l’Amm.ne Com.le di Alba, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata di Cuneo al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico - alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 529

Alluvione ottobre 1996 - Provincia di Cuneo - Lavori di ricostruzione di briglia e ripristino del corpo stradale danneggiati: S.P. n. 45 tr. Fossano-Salmour - Importo L. 485.000.000 - quota parte del contributo di L. 5.400.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 485.000.000 di cui all’oggetto, (quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000) previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996 n. 1 del 30.12.1996, a favore della Provincia di Cuneo, è rideterminato in L. 463.401.420.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 123.901.420 a saldo del contributo previsto, così come in premessa citato.

Art. 3) Al pagamento della somma di L. 123.901.420 si fa fronte con i fondi impegnati sul Cap. 24306/00 (100297/A) dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario.

Art. 4) L’economia verrà accertata successivamente a conclusione di tutti gli interventi finanziati con il contributo concesso di L. 5.400.000.000 di cui all’Ordinanza n. 1 del 30.12.1996 del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario Delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 530

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Rosazza - Lavori di pronto intervento per consolidamento muro di sostegno in pietrame lungo via F. Rosazza. Contributo L. 15.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 15.000.000.= concesso al Comune di Rosazza con DD.DD. n. 538 del 18.5.99 e n. 757 dell’8.07.99 (I. 353897) per i lavori di consolidamento muro di sostegno in pietrame lungo Via F. Rosazza è rideterminato in L. 14.295.572.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 14.295.572.= a saldo del contributo.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 704.428.= sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 531

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Roccaforte Mondovì - Lavori di pronto intervento, eseguiti con ordinanza del Sindaco, per sistemazione idraulica Torr. Ellero. Contributo L. 2.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 2.000.000.= concesso al Comune di Roccaforte Mondovì con DD.DD. nn. 685 del 23.06.99 e 757 dell’8.07.99 per lavori di pronto intervento, eseguiti con ordinanza del Sindaco, per sistemazione idraulica Torr. Ellero è rideterminato in L. 1.440.000.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 1.440.000.= a saldo del contributo.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 560.000.= sull’impegno n. 353897 del Cap. 24.080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 532

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Bognanco. Lavori per indagine geotecnica/geofisica frana su strada c.le Graniga e sistemazione movimento franoso in loc. Croce. Contributo L. 80.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 80.000.000.= concesso al Comune di Bognanco per lavori di indagine geotecnica/geofisica frana su s. c.le Graniga e sistemazione movimento franoso in loc. Croce è rideterminato in L. 79.954.639.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 19.994.040.= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 691 del 18.6.1998.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 45.361.= sull’impegno n. 315505 del Cap. 24.080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 533

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Vocca. Lavori di indagine geologica, disgaggio, pulizia e demolizione parti aggettanti versante roccioso in loc. Chiesa. Contributo L. 30.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ confermato il contributo di L. 30.000.000.= al Comune di Vocca per lavori di indagine geologica, disgaggio, pulizia e demolizione parti aggettanti versante roccioso in loc. Chiesa, concesso con D.D. n. 691 del 18.6.1998;

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento dell’importo di L. 30.000.000.= sul cap. 24080 (I. 315505), del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 534

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Quittengo (BI). Lavori di rifacimento muro sostegno e consolidamento pendio sovrastante collettore fognario in loc. Rialmosso, disalveo e difese spondali rii Rialmosso e Quittengo. Contributo L. 63.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 63.000.000.=, concesso al Comune di Quittengo, per lavori di rifacimento muro di sostegno e consolidamento pendio sovrastante collettore fognario in loc. Rialmosso, disalveo e difese spondali rii Rialmosso e Quittengo, è rideterminato in L. 56.664.172.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 18.864.172.= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 906 del 14.08.1998.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 6.335.828.= sull’impegno n. 320229 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 535

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Mezzana Mortigliengo (BI). Lavori di consolidamento movimento franoso su s. c.le fraz. Sola. Contributo L. 61.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ confermato il contributo di L. 61.000.000.= concesso al Comune di Mezzana Mortigliengo per lavori di consolidamento movimento franoso su s. c.le fraz. Sola.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 24.400.000.= a saldo del contributo concesso con D.G.R. n. 131-21860 del 06.08.1997 di cui al Cap. 24080 (I. 287273/perente);

Art. 3) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della L.R. n. 31/99, al pagamento della somma di L. 24.400.000.= si fa fronte con impegno che si assume sul Cap. 24080 del bilancio regionale del 2000 n. 332600/A precisando che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 536

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Civiasco. Lavori di pronto intervento per rifacimento tratto condotta acquedotto com.le in loc. Scarpia. Contributo L. 10.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 10.000.000.= concesso al Comune di Civiasco per lavori di pronto intervento per rifacimento tratto condotta acquedotto com.le in loc. Scarpia è rideterminato in L. 9.601.547.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 9.601.547.= a saldo del contributo concesso con DD.DD. n. 264 del 22.3.1999 e n. 757 dell’8.7.1999.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 398.453.= sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 537

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Bannio Anzino (VCO). Lavori di pronto intervento per sistemazione torre campanaria. Contributo L. 40.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 40.000.000.= concesso al Comune di Bannio Anzino per lavori di pronto intervento per sistemazione torre campanaria, è rideterminato in L. 39.723.428.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 39.723.428.= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 890 del 07.08.1998.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 276.572.= sull’impegno n. 320101 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 539

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Settore OO.PP. e Difesa del suolo di Cuneo. Lavori di pronto intervento per esecuzione scogliera lato valle s.c. Comba Novalet nel Comune di Martiniana Po. Contributo L. 30.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ approvata la perizia relativa ai lavori in oggetto redatta dal Settore OO.PP. e difesa del Suolo di Cuneo in data 18.05.99 nell’importo di L. 30.000.000=, nonchè l’avvenuto affidamento dei lavori all’Impresa Costrade di Saluzzo (CN) con il ribasso d’asta del 2,50% per l’importo complessivo di L. 29.250.000=, di cui L. 24.375.000= per lavori e L. 4.875.000= per I.V.A. al 20%;

Art. 2) E’ autorizzato l’accredito a favore del Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Cuneo sul c/c n. (omissis), della predetta somma di L. 29.250.000=;

Art. 3) Alla relativa spesa di L. 29.250.000= si fa fronte con impegno n. 352922 sul Cap. 23710 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Direttore regionale
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 541

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Sala Biellese - Lavori di pronto intervento per ripristino presa acquedotto municipale. Contributo L. 10.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 10.000.000= concesso al Comune di Sala Biellese con D.D. n. 663 del 09.06.98 (I. 314907) per lavori di pronto intervento per ripristino presa acquedotto municipale, è rideterminato in L. 9.960.000=;

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 9.960.000= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 663 del 09/06/1998;

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 40.000= sull’impegno n. 314907 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 542

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Cavaglio Spoccia - Lavori di pronto intervento per ricostruzione muro di sostegno strada comunale pedonale di accesso alla loc. Spoccia. Contributo L. 27.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 18.900.000= a saldo del contributo concesso al Comune di Cavaglio Spoccia con D.D. n. 471 del 04.05.98 (I. 312886 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998) per lavori di pronto intervento per ricostruzione muro di sostegno strada com.le pedonale di accesso alla loc. Spoccia.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 543

Alluvione ottobre 1996 - Interventi aggiuntivi. Comune di Robilante. Lavori di difesa spondale torr. Vermenagna loc. Ponte Marino. Contributo L. 240.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di costituire impegno pari a L. 240.000.000= sul Cap. 24306 del bilancio regionale per l’anno 2000 (acc. 100297/A) per far fronte al contributo concesso al Comune di Robilante con ordinanza commissariale n. 272 del 17.06.1998 per lavori di difesa spondale torr. Vermenagna loc. Ponte Marino;

Art. 2) di autorizzare l’erogazione di L. 168.000.000= quale anticipazione, pari al 70% del contributo stesso.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 544

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Monterosso Grana. Lavori di ripristino strada comunale Oggeri, Rossi, Martin, Maschio, Frise e impianto depurazione. Contributo L. 35.247.845=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Fermo restando quant’altro stabilito con la determinazione n. 1335 del 09.12.99:

Art. 1) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 34.437.556= a saldo del contributo concesso al Comune di Monterosso Grana per lavori di ripristino strada comunale Oggeri, Rossi, Martin, Maschio, Frise e impianto depurazione;

Art. 2) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 della L.R. n. 31/99, al pagamento della somma di L. 34.437.556= si fa fronte con impegno che si assume sul Cap. 24080 del bilancio regionale del 2000 (n. 332600/A), precisando che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 545

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Settore OO.PP. e Difesa del suolo di Asti. Lavori di pronto intervento per il ripristino della condotta fognaria in loc. La Rocca - San Sebastiano nel Comune di Valfenera. Contributo L. 90.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ approvata la perizia relativa ai lavori in oggetto redatta dal Settore OO.PP. e difesa del Suolo di Asti in data 07.10.99 nell’importo di L. 90.000.000=, nonchè l’avvenuto affidamento dei lavori all’Impresa C.R.E.U.M.A. S.r.l. di Villafranca d’Asti con il ribasso d’asta dell’1,80% per l’importo complessivo di L. 88.398.969=, di cui L. 79.262.042= per lavori, L. 7.926.204= per I.V.A. al 10% e L. 1.210.723= per incentivo progettazione;

Art. 2) E’ autorizzato l’accredito a favore del Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti sul c/c somma di L. 88.398.969=;

Art. 3) Alla relativa spesa di L. 88.398.969= si fa fronte con impegno n. 363031 sul Cap. 23710 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 546

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Somano. Lavori di pronto intervento per realizzazione muro di sostegno lungo la strada com.le Chiaretta in loc. Casa Marcellino. Contributo L. 20.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 20.000.000= a saldo del contributo concesso al Comune di Somano con DD.DD. n. 264 del 22.03.99 e n. 757 del 08.07.99 (I. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999) per lavori di pronto intervento e realizzazione muro di sostegno lungo la strada com.le Chiaretta in loc. Casa Marcellino.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 547

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Loreglia - Lavori di pronto intervento per sistemazione movimento franoso sponda sx torrente Bagnone in loc. Prelo. Contributo L. 10.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 10.000.000= concesso al Comune di Loreglia con D.D. n. 471 del 04.05.98 (I. 312886) per lavori di pronto intervento per sistemazione movimento franoso sponda sx torrente Bagnone in loc. Prelo, è rideterminato in L. 9.620.758=;

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 9.620.758= a saldo del contributo;

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 379.242= sull’impegno n. 312886 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 548

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Oleggio - Lavori di pronto intervento per consolidamento torre Civica Comunale. Contributo L. 166.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 166.000.000= a saldo del contributo concesso al Comune di Oleggio con D.D. n. 1330 del 02.12.98 per lavori di pronto intervento per consolidamento Torre Civica Comunale;

Art. 2) Al pagamento della somma di L. 166.000.000= si fa fronte con fondi impegnati con D.D. n. 757 del 08.07.99 (I. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999).

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 549

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Frassino - Lavori di rimozione materiali franati e consolidamento s.c. Campo Soprano (loc. Meira) e S. Maurizio in loc. Chianile. Contributo L. 6.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ confermato il contributo di L. 6.000.000, concesso al comune di Frassino, per lavori di rimozione materiali franati e consolidamento s.c. Campo Soprano (loc. Meira) e S. Maurizio in loc. Chianile;

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 6.000.000 a saldo del contributo concesso, con DD.DD. n. 685 del 23.6.1999 e n. 757 del 8.7.1999 sull’impegno n. 353898 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 7 giugno 2000, n. 550

L. n. 38/78 e 18/84 - L. n. 497/92 Piogge 1992 - L. 35/95 Alluvione ‘94 - Comune di Rivarolo Canavese - Lavori di opere di presa roggia sponda destra torrente Orco - Contributo L. 720.000.000 - L. 650.000.000 L. n. 35/95 e L. 70.000.000 L.R. 38/78

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 720.000.000 concesso al Comune di Rivarolo Canavese per lavori di opere di presa roggia sponda destra torrente Orco è rideterminato in L. 719.815.748 con una minore spesa di L. 184.252.

Art. 2) Tale ammontare viene coperto per L. 70.000.000 in conto capitale giusta D.G.R. n. 64-24534 del 26.4.93 (ai sensi della L. 497/92) e per L. 649.815.748 con mutuo a totale carico dello Stato giusta D.G.R. n. 250-44376 del 27.3.95 (ai sensi della L. 35/95).

Art. 3) Al pagamento della somma di L. 70.000.000 si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24166 del bilancio regionale per l’anno 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100290/A).

Art. 4) Si attesta che le opere realizzate sono conformi al piano regionale approvato con D.G.R. n. 250-44376 del 27.3.95.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.6
D.D. 7 giugno 2000, n. 551

Polizia Fluviale n. 3815 - Realizzazione di opere di difesa spondale lungo il Torrente Cherasca in Comune di Diano d’Alba - Frazione Ricca - Ditta Abrigo Angelo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Abrigo Angelo residente in Fraz. Ricca, Via Cortemilia n. 128 - ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi sei e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico - alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 7 giugno 2000, n. 552

Polizia Fluviale n. 3818 - Società Italiana per il Gas - Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Meris in Comune di Valdieri - strada Provinciale 22

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, Società Italiana per il gas residente in P. Torino Cuneo ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

-la presente autorizzazione ha validità per mesi tre e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.9
D.D. 7 giugno 2000, n. 553

Comune di Cannero Riviera. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’esecuzione di lavori di risanamento conservativo della Stazione Lacuale - Variante progettuale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 7 giugno 2000, n. 554

Comune di Cannero Riviera. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’esecuzione di lavori di consolidamento corpo sud della Stazione Lacuale - Variante progettuale

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.6
D.D. 7 giugno 2000, n. 555

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Roburentello in Comune di Roburent con linea elettrica aerea MT 15 kV. Ditta ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta - Esercizio di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL Distribuzione - Direzione Piemonte Valle d’Aosta, Esercizio di Cuneo, ai soli fini idraulici e salvo quanto previsto dalla legge n. 431/1985 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua denominata Rio Roburentello in Comune di Roburent con linea elettrica MT 15 kV, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1) l’attraversamento dovrà risultare eseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante all’attraversamento e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21/12/1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.7
D.D. 7 giugno 2000, n. 556

Società Long - Nulla osta ai fini idraulici per dragaggio fondale antistante la proprietà in Comune di Meina

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.7
D.D. 7 giugno 2000, n. 557

Progetto esecutivo redatto in data 24.3.1999 dal Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara - Lavori di sistemazione idraulica Fiume Toce in loc. Raspagna in Comune di Oleggio - Importo L. 588.000.000= - Attribuzioni funzione di Direzione dei Lavori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di attribuire al dipendente Funzionario Tecnico geom. Corrado Mainini, ai sensi dell’art. 27 della Legge 109/94 e s.m.i. e degli art. 2 e 3 del Regolamento 350/1895, le funzioni di Direttore dei Lavori riguardante i lavori di sistemazione idraulica fiume Ticino in località Raspagna in Comune di Oleggio;

2. di attribuire al dipendente Funzionario Tecnico geom. Boris Cerovac le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori D.lgs. 494/96 e s.m.i.;

3. di autorizzare e provvedere alla consegna dei lavori.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.7
D.D. 8 giugno 2000, n. 558

Associazione Dormelletto Vela 84 - Nulla osta ai soli fini idraulici al subingresso parziale al Comune di Dormelletto nella concessione di occupazione area demaniale in Comune di Dormelletto

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.2
D.D. 8 giugno 2000, n. 559

LL.RR. 38/78 - 18/84 - Settore OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico di Asti. Lavori di ripristino tratto condotta Via Alfieri in Comune di Vigliano D’Asti. Integrazione D.D. n. 416 del 9.5.00

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di integrare, per le motivazioni in premessa indicate, il dispositivo della D.D. n. 416 del 9.5.00 precisando che al pagamento della somma di L. 1.114.542 di cui al secondo comma, si fa fronte con impegno che si autorizza sul Cap. 23710/2000 (I. Perente 286833).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 8 giugno 2000, n. 560

L.R. 18/84 - Comune di San Salvatore Monferrato - Lavori di sistemazione sede municipale - I lotto. Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 41.349.196 - Cap. 27190/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di rideterminare in L. 41.349.196 come specificato in premessa, l’entità del contributo regionale concesso al Comune di San Salvatore Monferrato per i lavori di sistemazione della sede municipale.

Art. 2) di autorizzare a favore del Comune di San Salvatore Monferrato il pagamento della somma di L. 41.349.196 a titolo di saldo del contributo regionale concesso sui predetti lavori, alla relativa spesa si fa fronte con i fondi che si impegnano sul Cap. 27190 del bilancio per l’anno 2000 relativo ai residui perenti agli effetti amministrativi.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 8 giugno 2000, n. 561

L. 438/95 - art. 1 sexies - alluvione novembre 1994 - Pagamento somme relative a lavori di ricostruzione ponti provinciali danneggiati di cui alla D.G.R. n. 1-12788 del 19/10/1996 - L. 931.328.897 sul Cap. 24905/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Fermo restando quant’altro disposto con la determinazione n. 430 in data 10.5.2000 gli articoli 1 e 2 sono così modificati:

Art. 1) di erogare a favore degli Enti interessati, a titolo di acconto di saldo dei rispettivi lavori finanziati a seguito dell’alluvione del novembre 1994 ai sensi della L. n. 438/95 - art. 1 sexies le somme indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Art. 2) di far fronte al pagamento delle complessive somme di L. 931.328.897 con impegno che si assume sul Cap. 24095/2000.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli

allegato



Codice 25.3
D.D. 8 giugno 2000, n. 562

Variante alla Autorizzazione idraulica n. 3261 del 30/07/1998 per la realizzazione in Comune di Chieri di opere di sistemazione idraulica del rio Pasano in zona Porta Garibaldi. Ditta: Comune di Chieri

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chieri, ad eseguire le opere di variante in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistasti da questo Settore.

1. Restano fisse ed invariate tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nella originaria Autorizzazione n. 3261 approvata con Determina Dirigenziale n. 857 in data 30/07/1998 che si intendono integralmente riportate.

2. La presente autorizzazione ha validità per mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di ricevimento.

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 9 giugno 2000, n. 563

Alluvione novembre 1994 - L. n. 22/95. Comune di Loranzè - Variazione programmi approvati

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di autorizzare l’utilizzo del contributo di L. 185.000.000.= destinato originariamente per i “lavori di completamento sistemazione idraulica Rio Valassa e Rio Rovine a monte nuova briglia” - a favore delle “opere di consolidamento spondale e di sostegno della sede stradale com.le integrazione”;

Art. 2) di precisare che la variazione rientra nelle deroghe previste dall’art. 5 comma 1, del D.L. n. 646/94 convertito con L. n. 22/95, e s.m.e.i. così come disposto dall’art. Unico dell’Ord. n. 2896/98 del Ministero dell’Interno - Delegato per il coordinamento della Protezione Civile.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 565

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Bobbio Pellice - Lavori di pronto intervento per disalveo e sgombero blocchi rocciosi franati in alveo torr. Cruello a monte ponte su S.P. per fraz. Villanuova - Contributo L. 74.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Bobbio Pellice a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 70.283.470;

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 70.283.470 al Comune di Bobbio Pellice che si fa fronte con impegno n. 312886 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998;

di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 3.716.530 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 566

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Romano Canavese - Lavori di pronto intervento per disotturazione condotta fognaria con canal-jet - Contributo L. 8.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Romano Canavese a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 8.000.000;

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 8.000.000 al Comune di Romano Canavese che si fa fronte con impegno n. 35897 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 567

LL.RR. nn. 18/78 e 18/84 - Comune di Usseaux. Lavori di pronto intervento per consolidamento difesa spondale di destra torrente Chiusone in frazione Fraisse. Contributo L. 24.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Usseaux a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 21.541.600=;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 21.541.600.= al Comune di Usseaux che si fa fronte con impegno n. 315505 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 2.458.400.= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 2.458.400.= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 568

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Mombello Monferrato. Lavori di pronto intervento per sistemazione scarpata a monte via Orti/Via Rechezzina. Contributo L. 20.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ concesso al Comune di Mombello M.to la somma di L. 20.000.000.= per il finanziamento dei lavori in premessa indicati;

Art. 2) alla relativa spesa di L. 20.000.000. si fa fronte con impegno n. 315505 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998;

Art. 3) è autorizzato il pagamento della somma di L. 8.000.000.= a saldo del contributo.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 569

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Monale - Lavori di pronto intervento per ripristino sezione di deflusso e formazione di difese spondali lungo rio Maretto a monte del concentrico lungo la s.c. Barolo - Contributo L. 40.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Monale a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 37.569.340;

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 9.177.920 al Comune di Monale che si fa fronte con impegno n. 353897 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999;

di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 2.430.660 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 576

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Frassinetto. Lavori di pronto intervento per sistemazione parete rocciosa a monte della strada comunale Fraschietto Verdassa. Contributo L. 22.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Frassinetto a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 21.406.505.=;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 21.406.505.= al Comune di Frassinetto che si fa fronte con impegno n. 353897 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 593.495.= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 578

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Margarita. Lavori di difese spondali su torr. Brobbio loc. Marghero - sul torr. Colla a monte presa Canale Magliano. Contributo L. 100.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 100.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza commissariale n. 1 del 30.12.1996 a favore del Comune di Margarita è rideterminato in L. 98.989.891.=.

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 28.989.891.= a saldo del contributo concesso al Comune di Margarita.

- Al pagamento della somma di L. 28.989.891.= si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

- E’ accertata un’economia di L. 1.010.109.=.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 579

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Celle Di Macra -CN-. Lavori di rifacimento muri strade per le frazioni Ansoleglio e Grangia. Contributo L. 30.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- A consuntivo dei lavori di rifacimento muri strade per le frazioni Ansoleglio e Grangia il contributo di L. 30.000.000.= concesso al Comune di Celle Di Macra con ordinanza del Commissario delegato per le ricostruzioni n. 153 del 22.09.97 è rideterminato in L. 28.891.494.=;

- è autorizzato il pagamento della somma di L. 7.891.494.= a saldo del contributo con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del Bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 581

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Robilante. Lavori di sistemazione Ponte S. Margherita e Tetto Pettavino - Difese spondali su Torr. Vermenagna e Vallone S. Donato - Rifacimento fabbricato servizi ed area campo calcio; sistemazioni Bedale soprano e sottano; ripristino s.c. Tetto Angelo Custode. Contributo L. 1.100.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 71.566.639.= a favore del Comune di Robilante per le motivazioni indicate nelle premesse;

- Al pagamento della somma di L. 71.566.639.= si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

- L’accertamento dell’economia viene rimandato ad un successivo provvedimento.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 582

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Mondovì (CN) - Lavori di difesa spondale lungo torr. Ellero presso loc. Comini d’Ellero. Contributo L. 120.000.000.= - quota parte del contributo di L. 1.045.000.000.=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 120.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza commissariale n. 1 del 30.12.96 a favore del Comune di Mondovì è rideterminato in L. 101.779.320.=;

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 17.779.320.= a saldo del contributo concesso al Comune di Mondovì;

- Al pagamento della somma di L. 17.779.320 si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A);

- A consuntivo dei lavori disposti a fronte del contributo previsto di L. 1.045.000.000.=, è accertata un’economia complessiva di L. 120.466.062.=.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 583

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Cuneo. Lavori di consolidamento e ricostruzione corpo stradale su S.P. 32, tr. Ceva-Pedaggera. Importo L. 270.000.000.= - quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 270.000.000.= di cui all’oggetto, quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996 n. 1 del 30.12.1996 a favore della Provincia di Cuneo, è rideterminato in L. 242.516.000.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 53.516.000.= a saldo del contributo in oggetto.

Art. 3) Al pagamento della somma di L. 53.516.000.= si fa fronte con i fondi impegnati sul Cap. 24306/00 (100297/A), dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario.

Art. 4) L’economia verrà accertata successivamente a conclusione di tutti gli interventi finanziati con il contributo complessivo di L. 5.400.000.000.= di cui ordinanza n. 1 del 10.12.1996 del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario Delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 584

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Casteldelfino. Lavori di ripristino strade Chiot, Garin Puy, Brianzole, Sapè ed edifici comunali. Contributo L. 120.000.000.= - 90.000.000+30.000.000 - Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- A consuntivo dei lavori di ripristino strade Chiot, Garin Puy, Brianzole, Sapè ed edifici comunali è confermato il contributo di L. 120.000.000.= concesso al Comune di Casteldelfino con ordinanze del Commissario delegato per le ricostruzioni n. 153 del 22.09.1997 e n. 421 dell’11.03.1999;

- è autorizzato il pagamento della somma di L. 36.000.000.= a saldo del contributo con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del Bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 585

Eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 1998. - Comune di Germagno (VCO). Lavori di ripristino viabilità comunale capoluogo ed inalveamento e costruzione vasca di sedimentazione sul rio Migliorina. Contributo L. 28.000.000.= - 20.000.000+8.000.000 -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 28.000.000.= concesso al Comune di Germagno per lavori di ripristino viabilità comunale capoluogo ed inalveamento e costruzione vasca di sedimentazione sul rio Migliorina, è rideterminato in L. 26.956.855.=.

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 7.356.855.= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 1250 del 16.11.1998;

- E’ accertata un’economia di L. 1.043.145.= sull’impegno n. 328079 del Cap. 24096 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 586

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Castello Di Annone. Lavori di ripristino fognatura, viabilità e rio Fontana Santa. Contributo L. 100.000.000.=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 100.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza commissariale n. 1 del 30.12.1996 a favore del Comune di Castello Di Annone per lavori di ripristino fognatura, viabilità e rio Fontana Santa, è rideterminato in L. 87.001.288.=.

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 17.001.288.= a saldo del contributo concesso al Comune di Castello Di Annone.

- Al pagamento della somma di L. 17.001.288.= si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

- E’ accertata un’economia di L. 12.998.712.=.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 587

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Roascio. Lavori di ripristino strade comunali. Contributo L. 100.000.000.=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 100.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza commissariale n. 1 del 30.12.1996 a favore del Comune di Roascio per lavori di ripristino strade comunali, è rideterminato in L. 97.228.399.=.

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 27.228.399.= a saldo del contributo concesso al Comune di Roascio.

- Al pagamento della somma di L. 27.228.399.= si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

- E’ accertata un’economia di L. 2.771.601.=.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 588

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Brondello. Lavori di ripristino strade comunali Traverse, Colletta e Combetta. Contributo L. 93.000.000.=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 93.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza commissariale n. 1 del 30.12.1996 a favore del Comune di Brondello per lavori di ripristino strade comunali Traverse, Colletta e Combetta è rideterminato in L. 87.363.032.=.

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 22.263.032.= a saldo del contributo concesso al Comune di Brondello.

- Al pagamento della somma di L. 22.263.032.= si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

- E’ accertata un’economia di L. 5.636.968.=.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 589

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Guarene. Lavori relativi a frana in via Gorizia. Contributo L. 60.000.000.=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Fermo restando quant’altro stabilito con D.D. n. 1332 del 09.12.1999

- è autorizzato il pagamento della somma di L. 7.900.547.= a saldo del contributo concesso al Comune di Guarene per i lavori relativi alla frana di via Gorizia;

- al pagamento della somma di L. 7.900.547.= si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 590

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Brossasco. Lavori di completamento ripristino viabilità e difese s. c.le Gilba e sistemazione corsi d’acqua. Contributo L. 170.000.000.=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- A consuntivo dei lavori di completamento e ripristino viabilità, difese s.c.le Gilba e sistemazione corsi d’acqua, il contributo di L. 170.000.000.= concesso al Comune di Brossasco con ordinanza del Commissario delegato per le ricostruzioni n. 153 del 22.09.97 è rideterminato in L. 162.800.411.=;

- è autorizzato il pagamento della somma di L. 43.800.411.= a saldo del contributo con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del Bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 591

Alluvione ottobre 1996 - Provincia di Cuneo. Lavori di ricostruzione e consolidamento corpo stradale S.P. 249 e Bv. S.P. 32 di Bonvicino Murazzano. Contributo L. 600.000.000.= - quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 600.000.000.= di cui all’oggetto, quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996 n. 1 del 30.12.1996 a favore della Provincia di Cuneo, è rideterminato in L. 533.055.970.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 113.055.970.= a saldo del contributo in oggetto.

Art. 3) Al pagamento della somma di L. 113.055.970.= si fa fronte con i fondi impegnati sul Cap. 24306/00 (100297/A), dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario.

Art. 4) L’economia verrà accertata successivamente a conclusione di tutti gli interventi finanziati con il contributo complessivo di L. 5.400.000.000.= di cui all’ordinanza n. 1 del 30.12.1996 de Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario Delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 592

Alluvione ottobre 1996 - Provincia di Cuneo. Lavori di consolidamento corpo stradale su S.P. 180 Brondello-Isasca. Contributo L. 300.000.000.= - quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 300.000.000.= di cui all’oggetto, quota parte del contributo complessivo di L. 5.400.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996 n. 1 del 30.12.1996 a favore della Provincia di Cuneo, è rideterminato in L. 262.191.370.=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 52.191.370.= a saldo del contributo in oggetto.

Art. 3) Al pagamento della somma di L. 52.191.370.= si fa fronte con i fondi impegnati sul Cap. 24306/00 (100297/A), dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario.

Art. 4) L’economia verrà accertata successivamente a conclusione di tutti gli interventi finanziati con il contributo complessivo di L. 5.400.000.000.= di cui all’ordinanza n. 1 del 30.12.1996 de Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario Delegato per le ricostruzioni dipendenti dal nubifragio dell’ottobre 1996.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 593

Evento alluvionale del 4 e 5 settembre 1998. Comune di Vignone (VCO). Lavori di pronto intervento per ripristino fognatura V. Motte e conseguenti ripristini stradali. Contributo L. 63.000.000.= - 45.000.000+18.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- E’ confermato il contributo di L. 63.000.000.= concesso al Comune di Vignone per i lavori di pronto intervento per ripristino fognatura V. Motte e conseguenti ripristini stradali.

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 31.500.000.= a saldo del contributo concesso con DD.DD. n. 1250 del 16.11.1998 (sul Cap. 24096/98 - Imp. n. 328079) e n. 1066 dell’11.10.1999 (sul Cap. 24097/99 - Imp. n. 361354).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 594

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Montaldo Mondovì - Lavori di pronto intervento eseguiti con ordinanza del Sindaco, per consolidamento versante a difesa strada Bassi, in loc. Chiappera Soprana - Contributo L. 27.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 27.000.000 concesso al Comune di Montaldo Mondovì per lavori di pronto intervento, eseguiti con ordinanza del Sindaco, per consolidamento versante a difesa strada Bassi, in loc. Chiappera Soprana, è rideterminato in L. 26.893.019;

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 26.893.019 a saldo del contributo concesso con DD.DD. n. 685 del 23.06.1999 e n. 757 dell’8.7.1999.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 106.981 sull’impegno n. 353897, del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 595

Alluvione luglio 1996. Impegno somma per il ristorno dei danni a privati cittadini. Erogazione saldo al Comune di Verbania L. 93.768.000.= - Cap. 27190

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare sul Cap. 27190 la somma di L. 93.768.000.= occorrente per liquidare il saldo dei contributi ai privati cittadini di Verbania che hanno subito danni per il nubifragio del 8.7.1996.

- Di autorizzare il pagamento della somma di L. 93.768.000.= al Comune di Verbania quale saldo dei contributi ai privati cittadini di cui sopra, dando atto che le obbligazioni verranno a scadere sul corso dell’attuale anno finanziario.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 596

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Valprato Soana - Lavori di pronto intervento per ripristino tratto acquedotto in subalveo Rio Grassetto - Contributo L. 7.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Valprato Soana a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 6.934.400.

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 6.934.400 al Comune di Valprato Soana che si fa fronte con impegno n. 365169 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 65.600 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 597

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Cortazzone - Lavori di pronto intervento per ripristino muro di sostegno a monte strada comunale Montà - Contributo L. 63.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prendere atto che la spesa complessiva a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 146.163.037.

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 63.000.000 al Comune di Cortazzone e si fa fronte con impegno n. 353897 sul cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 598

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Inverso Pinasca. Lavori di pronto intervento per ripristino copertura scuola elementare in borgata Clot - Contributo L. 12.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Inverso Pinasca a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 10.573.450.

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 10.573.450 al Comune di Inverso Pinasca e si fa fronte con impegno n. 856 sul cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 2000.

di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 1.426.550.= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 2000.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 599

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Busano - Lavori di pronto intervento per sistemazione manufatto di attraversamento sottostante la strada comunale via Rivara in prossimità torrente Viana - Contributo L. 8.744.400

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Busano a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 8.744.400.

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 8.744.400 al Comune di Busano e si fa fronte con impegno n. 365169 sul cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 602

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Montaldo Dora - Lavori di pronto intervento per ripristino manti di copertura edifici di proprietà comunale (scuole elementari, media, palestra, palazzo municipale, centro polivalente per anziani) - Contributo L. 50.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

DI prendere atto che la spesa complessiva a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto è di L. 51.837.600.

di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 50.000.000 al Comune di Montaldo Dora che si fa fronte con impegno n. 353897 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.4
D.D. 13 giugno 2000, n. 604

Ditta Giacomo Scorza & C. S.n.c., con sede in Bosio, via dei Tigli, 6. Lavori di manutenzione ordinaria T. Morsone, località Acqua Sulfurea, in comune di Voltaggio. Eliminazione di materiale litoide (mc 100) pregiudizievole al funzionamento delle opere

In data 18.05.2000, con nota n. 1448, il Comune di Voltaggio chiedeva la manutenzione ordinaria nel tratto del torrente Morsone, località Acqua Sulfurea, indispensabile per il riordino della sezione di deflusso delle acque. Nella stessa nota, il Comune dichiarava che la Ditta Giacomo Scorza corrente in Bosio, via dei Tigli, 6, era disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione e che si impegnata a pagare i relativi canoni demaniali del materiale estratto.

L’intervento, come rappresentato dai grafici prodotti, consiste nella movimentazione di materiale d’alveo per complessivi mc 100, oggetto di prelievo.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di cinque giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 773.000 (L. 8.400 al mc per 80 mc e L. 5.050 al mc per 20 mc) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Sezione Staccata Demanio di Alessandria -, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Giacomo Scorza & C. S.n.c. ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Morsone in Comune di Bosio, località Acqua Sulfurea, 100 mc. (centometri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 605

Alluvione novembre 1994 - L. n. 35/95 - Comune di Loranzè. Variazione programmi precedentemente approvati

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di revocare per le motivazioni espresse in premessa i seguenti finanziamenti per complessive L. 113.000.000.= discendenti dai programmi in c/mutuo ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 691/94 convertito in L. 35/95 e finanziati con le DD.G.R. n. 250-44376 del 27/03/1995 n. 91-680 del 7/08/1995 e n. 36-10551 del 15/07/1996 a seguito dell’alluvione del novembre 1994:

- Amm.ne prov.le del Verbano-Cusio-Ossola - viab. Prov.le Rovegro-Cicogna L. 50.000.000. (D.G.R. 250-44376 del 27/03/1995).

- Com. di Castiglione Torinese - disalveo rio Maggiore - L. 13.000.000.= (D.G.R. 91-680 del 07/08/1995).

- Com. di S. Martino Alfieri - sistemazione strade com.li - L. 50.000.000.= (D.G.R. 36-10551 del 15/07/1996).

Art. 2) di autorizzare il finanziamento di L. 110.000.000.- al com. di Loranzè per la sistemazione idraulica del rio Valassa nella frazione Loranzè Alto, a valle della confluenza del canale di gronda, nel quadro delle iniziative a fronte dell’alluvione del novembre 1994;

Art. 3) di precisare inoltre che la somma di L. 3.000.000.= non utilizzata verrà destinata con ulteriori provvedimenti formali che verranno adottati successivamente.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 606

Alluvione nov. 1994. L. n. 35/95. - C.M. Val Chiusella. Devoluzione a favore dei lavori di pronto intervento per il completamento delle difese sul torr. Savenca in comune di Issiglio. - Importo L. 78.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Art. 1) Di autorizzare per le motivazioni espresse nelle premesse la devoluzione della somma di L. 78.000.000.= a favore della C.M. Valchiusella per i lavori di completamento difesa torr. Savenca in comune di Issiglio anzichè per i lavori originariamente previsti di pulizia paleo alveo torr. Chiusella in comune di Traversella e Vico giusta D.G.R. 36-10551 del 15/07/1996 nel quadro dei finanziamenti previsti per l’alluvione 1994.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 607

Alluvione novembre 1994. Comune di Rivarolo C.se. Variazione ai programmi precedentemente approvati

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Art. 1) Di autorizzare l’utilizzo dell’economia di L. 18.563.786.= somma residua dell’ammontare di L. 160.000.000= (D.G.R. 250-44376 del 27/03/1995) originariamente previsto per danni dal collettore consortile del comune di Rivarolo, a favore dei lavori di sistemazione, nella fraz. Mastri, della canalizzazione posta nella parte sinistra della sede stradale di Via Bonaudi, in vicinanza dell’incrocio con Via Argentera, e per il rifacimento di un attraversamento irriguo.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 608

Alluvione agosto 1987. L. n. 102/90. LL.RR. 38/78 e 18/84. C.M. Valle Vigezzo. Devoluzione L. 70.000.000.= a favore dei lavori di manutenzione e consolidamento preesistente struttura trasversale in loc. Gabbio lungo il corso del torr. Melezzo Orient. in com. di Malesco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Art. 1) Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa la devoluzione della somma di L. 70.000.000.= (parte della somma complessiva di L. 97.680.000.= residuante da un finanziamento originario di L. 800.000.000.= giusta DD. n. 203 del 9/03/1998) a favore dei lavori di manutenzione e consolidamento opere preesistenti lungo il torr. Melezzo Orientale in comune di Malesco.

- Art. 2) di precisare inoltre che la somma di L. 27.680.000.= non utilizzata verrà destinata con ulteriori provvedimenti formali che verranno adottati successivamente.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 610

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84 - Comune di Crevacuore - Lavori di disalveo rii, ripristino difese spondali e rifacimento attraversamento pedonale sul Rio Bodro, spurgo fognature - Contributo L. 70.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 70.000.000 concesso al Comune di Crevacuore per lavori di disalveo rii, ripristino difese spondali e rifacimento attraversamenti pedonale sul rio Bodro, spurgo fognature è rideterminato in L. 69.945.769.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 69.945.769 a saldo del contributo concesso con D.D. n. 906 del 14.8.1998.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 54.231 sull’impegno n. 320299 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 612

Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento superiore staffato esternamente alla soletta della briglia alveolare sita in strada comunale San Remigio-San Cristoforo del corso d’acqua pubblica denominato Torrente Albedosa con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt in località San Remigio del Comune di Parodi Ligure. Ditta: ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria - ai soli fini idraulici, salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Albedosa con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt staffato esternamente alla soletta della briglia alveolare sita in strada comunale San Remigio - San Cristoforo in località San Remigio del Comune di Parodi Ligure, secondo le modalità tecniche previste negli atti progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente, alle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto; in particolare le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio, senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistenza e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

2. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3. verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4. l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5. in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6. la presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data odierna e, viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio; tuttavia questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere oppure anche di procedere alla revoca dell’autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle condizioni del corso d’acqua o nel caso le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque o al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 613

Posa di infrastruttura di nove monotubi PN 10 diametro 50 mm lungo la S.S. n. 334 “del Sassello” in attraversamento aereo al torrente Erro nel territorio dei comuni di Cartosio e Malvicino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la S.p.A. E-VIA ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

La presente autorizzazione ha validità di anni due, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

L’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Una copia conforme all’originale della presente determinazione sarà inviata da questo Settore, unitamente a n. 2 copie della domanda e degli elaborati a corredo, al Ministero delle Finanze, Compartimento per il Territorio delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, Sezione Staccata di Alessandria, per l’adempimento delle competenze riguardanti il pagamento del canone di concessione relativo all’occupazione del sedime di proprietà demaniale.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.7
D.D. 15 giugno 2000, n. 615

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una arginatura in sponda sinistra sul Rio Rialaccio a difesa edificio residenziale nel Comune di Pella

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 623

Evento alluvionale del 4 e 5 settembre 1998. Comune di Omegna (VCO). Lavori di sistemazione movimento franoso con scoronamento esecuzione di trincee drenanti e gradatura a difesa abitazioni in Via Beltrami. Contributo L. 40.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 40.000.000 concesso al Comune di Omegna per lavori di sistemazione movimento franoso con scoronamento esecuzione di trincee drenanti e gradonatura a difesa abitazioni in Via Beltrami è rideterminato in L. 37.632.000.=.

2. è autorizzato il pagamento della somma di L. 19.632.000.= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 1250 del 16.11.1998.

3. è accertata un’economia di L. 2.368.000.= sull’impegno n. 328079 del Cap. 24096 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 624

Evento alluvionale del 28 e 29 maggio 1998. Comune di Salussola (BI). Lavori di pronto intervento vari. Contributo L. 115.000.000.= - L. 70.000.000.= + 35.000.000.= + 10.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 115.000.000 concesso al Comune di Salussola per lavori di pronto intervento vari, è rideterminato in L. 114.583.833.=;

2. è autorizzato il pagamento della somma di L. 34.083.833.= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 1233 del 13/11/1998;

3. è accertata un’economia di L. 416.167.= sull’impegno n. 327598 del Cap. 24285 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 625

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Pianfei (CN). Lavori di ripristino s.c. Via Vecchia Beinette-Ponte V. S. Bernotto - Acquedotti - Depuratori. Contributo L. 103.000.000=. - Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. E’ confermato il contributo di L. 103.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza commissariale n. 1 del 30/12/1996, a favore del Comune di Pianfei;

2. è autorizzato il pagamento della somma di L. 30.900.000.= a saldo del contributo concesso;

3. al pagamento della somma di L. 30.900.000.= si fa fronte con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del bilancio regionale per il 2000, dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (100297/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 626

LL.R.R. 38/78 e 18/84. Comune di Boves (CN). Lavori di sistemazioni idrauliche e difese spondali torr. Colla e Vallone S. Giovanni nonchè consolidamento movimenti franosi su strade comunali. Contributo L. 101.000.000.= 38.000.000.= + 63.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 101.000.000.= concesso al Comune di Boves per lavori di sistemazioni idrauliche e difese spondali torr. Colla e Vallone S. Giovanni, nonchè consolidamento movimenti franosi su strade comunali, è rideterminato in L. 100.987.544.=;

2. è autorizzato il pagamento della somma di L. 100.987.544.= a saldo del contributo concesso con DD.DD. n. 685 del 23/06/1999 e n. 757 del 08/07/1999;

3. è accertata un’economia di L. 12.456 sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 627

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84. Comune di Massiola (VCO). Lavori di pronto intervento per sistemazione fognatura comunale in Via Garibaldi. Contributo L. 15.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 15.000.000.= concesso al Comune di Massiola per lavori di sistemazione fognatura comunale in Via Garibaldi, è rideterminato in L. 14.608.135.=;

2. è autorizzato il pagamento della somma di L. 14.608.135.= a saldo del contributo concesso con DD.DD. n. 1330 del 02/12/1998 e n. 757 del 8/07/1999;

3. è accertata un’economia di L. 391.865.= sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 21 giugno 2000, n. 628

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Coggiola (BI). Lavori di pronto intervento vari. Contributo L. 90.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 90.000.000.= concesso al Comune di Coggiola per lavori di pronto intervento vari, è rideterminato in L. 86.869.160.=;

2. è autorizzato il pagamento della somma di L. 59.869.160.=, a saldo del contributo concesso con D.D. n. 906 del 14/08/1998;

3. è accertata un’economia di L. 3.130.840.= sull’impegno n. 320299 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.3
D.D. 21 giugno 2000, n. 630

Autorizzazione idraulica n. 3443 per la realizzazione dell’attraversamento del rio Boccetto, con condotta di gas metano in polietilene entro tubo in acciaio DN 150, staffata al ponte della via Principale (strada comunale di Sauze di Cesana), in Comune di Sauze di Cesana. Ditta: Metanalpi Valchisone S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

Nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Metanalpi Valchisone S.r.l., con sede in via Lamarmora 68 Torino, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della struttura autoportante in profilato metallico in argomento;

3. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas, idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della struttura in profilato metallico (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta struttura mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 giugno 2000, n. 631

Autorizzazione idraulica n. 3442 per la realizzazione dell’attraversamento in subalveo del Rio Combetta, con condotta gas metano in acciaio DN 80, in Comune di Sauze di Cesana, zona strada comunale Sauze di Cesana - Champlas du Col. Ditta: Maggio 88 S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Maggio 88 S.r.l., con sede in Torino via Lamarmora 68, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. sia posta particolare attenzione alla quota di posa della trave contenente la tubazione gas; l’estradosso di detta trave dovrà risultare, in ogni caso, ad una profondità di almeno mt. 1.20 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione interessata;

3. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas, idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.1
D.D. 22 giugno 2000, n. 633

Autorizz. all’Enel Distribuzione S.p.A. alla costruz. all’esercizio dell’imp. elettrico n. 300/AL costituito da 5 L.E. aeree alla tensione di 15000 Volt, 1 L.E. sotterranea a 15000 Volt, 11 L.E. aeree a 380/220 Volt nei comuni di Ovada, Belforte Monferrato, Tagliolo e Lerma, 4 posti di trasform. a palo denom. “Curti” “Beppillo”, “Piano del Pero” in comune di Belforte Monf. e Pian Tamburno" in com. di Tagliolo Mon. AL

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico n. 300/AL.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 4 per parte asse linee aeree a 15000 Volt;

- metri 2 per parte asse linea sotterranea a 15000 Volt;

- metri 2 per parte asse linee sotterranee a 380/220 Volt;

Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini



Codice 25.3
D.D. 22 giugno 2000, n. 635

Autorizzazione idraulica n. 3462 per la realizzazione di manufatto di scarico di acque reflue depurate in fregio al Rio Ardovana, in loc. Case Cocetti in Comune di Verrua Savoia. Ditta: Comune di Verrua Savoia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Verrua Savoia, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di sostegno terminale della tubazione di scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore a servizio della loc. Case Cocetti, che saranno convogliate nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il parametro esterno del muro in pietrame intasato a protezione dello scarico delle acque depurate dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente e dovrà essere mantenuto ad una altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna, come riportato sulla tavola di progetto allegata; lo spessore del muro in pietrame, in sommità, non dovrà essere inferiore a cm. 50, a modificazione migliorativa di quanto riportato nella sez. A-A della tavola unica di progetto;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto di scarico (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 22 giugno 2000, n. 636

Autorizzazione idraulica n. Au-3461 per la realizzazione di attraversamento in subalveo del Rio San Biagio in località Madonna dei Martiri, con condotta di fognatura in PVC diametro cm 31,5 calottata in cls in Comune di Balangero. Ditta: Comune di Balangero

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Balangero, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di attraversamento del rio, con particolare riguardo alla struttura di protezione in cls il cui estradosso dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,30 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 638

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Frabosa Soprana. Lavori di sgombero frana fraz. Vinè e ripristino strada Torretta e Seccata. Contributo L. 3.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 3.000.000.= concesso al Comune di Frabosa Soprana per lavori di sgombero frana fraz. Vinè, ripristino strada Torretta e Seccata, è rideterminato in L. 2.990.040.=;

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 2.990.040.= a saldo del contributo concesso con DD. DD. n. 685 del 23.6.99 e n. 757 dell’8.7.99;

- E’ accertata un’economia di L. 9.960 sull’impegno n. 353898 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 639

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Sampeyre (CN). Lavori di rimozione materiali franati e pulizia cunette ed attraversamenti sulle strade comunali Ciampanesio, Giarassi-Cugnet e Vallone di Rore. Contributo L. 10.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il contributo di L. 10.000.000.= concesso al Comune di Sampeyre per lavori di rimozione materiali franati e pulizia cunette ed attraversamenti sulle strade comunali, Ciampanesio, Giarassi-Cugnet e Vallone di Rore, è rideterminato in L. 9.676.800.=;

- E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 9.676.800.= a saldo del contributo concesso con DD. DD. n. 685 del 23.6.99 e n. 757 dell’8.7.99;

- E’ accertata un’economia di L. 323.200 sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 640

L.R. 18/84 - Comune di Frassineto Po - Lavori di sistemazione opere stradali - Rideterminazione definitiva e liquidazione del contributo di L. 35.379.390 Cap. 27190/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di rideterminare in L. 89.379.390 come specificato in premessa, l’entità del contributo regionale concesso al Comune di Frassineto Po per i lavori di sistemazione strade comunali.

Art. 2) di autorizzare a favore del comune di Frassineto Po il pagamento della somma di L. 35.379.390 a titolo di saldo del contributo regionale concesso sui predetti lavori, alla relativa spesa si fa fronte con i fondi che si impegnano sul Cap. 27190 del bilancio per l’anno 2000 relativo ai residui perenti agli effetti amministrativi.

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 620.610.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.1
D.D. 23 giugno 2000, n. 641

Autorizz. all’Enel Distribuzione S.p.A. alla costruz. e all’esercizio dell’impianto elettrico 1170/CN alla tensione di 15000/380 Volt, costituito da 7 L.E. aeree a 15000 Volt, 5 L.E. aeree a 380 Volt, 7 L.E. sotterranee a 15000 Volt, 3 L.E. sotterranee a 380 Volt, nei comuni di Oncino e Ostana, nonchè 2 cabine elettr. denominate “Via Crissolo” (Loc. Borgata Ciampetti Ostana) e “Cimitero” (Loc. Borgata Rua Oncino) CN

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico n. 1170/CN.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 7 per parte asse linee aeree a 15000 Volt;

- metri 1 per parte asse linee aeree a 380/220 Volt;

- metri 2,5 per parte asse linee sotterranee;

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini



Codice 25.3
D.D. 23 giugno 2000, n. 644

Autorizzazione idraulica n. Au-0392 per la realizzazione di un attraversamento con linea elettrica a 380 V del rio Colmiano (demaniale) in Comune di Massello. Società richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’ENEL - Esercizio di Pinerolo, con sede in Pinerolo, Via Saluzzo n. 88, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1993, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni in materia Ambientale, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 23 giugno 2000, n. 646

Alluvione luglio 1996. Ordinanza ministero interno n. 2456 del 5.8.96. Comune di Gravellona Toce. Lavori di sistemazione idraulica rio Granarolo. Rettifica D.D. n. 1403 del 22.12.99 e revoca D.D. n. 491 del 22.5.2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di annullare, fermo quant’altro stabilito con D.D. 1403 del 22.12.1999, il punto 3 del dispositivo della determinazione stessa.

2. Di impegnare la somma di L. 239.814.197.= sul cap. 24281/2000 (accantonamento 100292 imp. Perente n. 265885).

3. Di revocare la D.D. 491 del 22.5.2000.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 26 giugno 2000, n. 647

Rettifica dalla D.D. n. 392 del 18/04/2000 recante: “alluvione ‘93 - ‘94. Comune di Sparone. Variazione ai programmi precedentemente approvati. Concessione di finanziamento di L. 199.665.669.= a favore dei lavori di sistemazione movimento franoso in loc. Posarolo a protezione dell’acquedotto comunale”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Per quanto espresso nelle premesse, e fermo restando quant’altro stabilito, di modificare gli importi delle economie citate nella DD. n. 392 del 18/04/2000 così come segue:

completamento scogliera in Loc. Bisdonio    L. 48.931.678
difesa sponda sx Torr. Orco in Loc. Bisdonio    L. 61.252.792

per un importo complessivo di L. 110.184.470.= anzichè di L. 110.665.669=.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.1
D.D. 26 giugno 2000, n. 648

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. (ora ENEL distribuzione) alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico n. 449/VB costituito da n. 4 linee elettriche sotterranee alla tensione di 150000 Volt, n. 6 linee elettriche sotterranee alla tensione di 380 Volt nei comuni di Domodossola e Crevoladossola (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico n. 449/VB.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 2,5 per parte asse condutture sotterranee alla tensione di 15000/380 Volt;

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini



Codice 25.1
D.D. 26 giugno 2000, n. 649

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. (ora ENEL distribuzione) alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico n. 452/VB costituito da n. 1 linea elettrica aerea alla tensione di 15000 Volt in località “Fogarso” nel comune di Premia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico n. 452/VB.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 1,5 per parte asse linea

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini



Codice 25.1
D.D. 26 giugno 2000, n. 650

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico 8/BI costituito da 1 L.E. aerea alla tensione di 15000 Volt 1 linea elettrica sotterranea a 15000 Volt, 3 L.E. aeree alla tensione di 220/380 Volt, 3 L.E. sotterranee alla tensione di 220/380 Volt nei comuni di Camandona, Pettinengo e Veglio Mosso (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire l’impianto elettrico n. 5/BI.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 1 per parte asse linee aeree 15000/220/380 Volt;

- metri 1 per parte asse linee sotterranee 15000/220/380 Volt;

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini



Codice 25
D.D. 27 giugno 2000, n. 652

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Ricostruzione opere di presa e sistemazione alveo della Roggia Molinara nel comune di Pettenasco (NO)” - Pos. 2000/33/ver

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di delegare, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d), della legge regionale n. 51/1997 e art. 7 della legge regionale n. 27/1994, al Dirigente responsabile del Settore decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Novara arch. Pier Teseo Sassi, la responsabilità del procedimento in oggetto;

- di assegnare, sentito il Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara, al dott. Paolo Semino funzionario del settore stesso, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in oggetto;

- di richiamare integralmente l’art. 11 della legge regionale n. 27/1994 per ciò che attiene alla specificazione dei compiti del responsabile dell’istruttoria, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell’Amministrazione regionale.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.10
D.D. 28 giugno 2000, n. 657

Ditta SNAM, Centro di Novara, Via XXV Aprile 1945 nº 40, 28100 Novara Ditta F.lli Bazzani S.p.A., via Castelletto Cervo nº 7, 13836 Cossato (BI). Autorizzazione idraulica per estrazione materiali dall’alveo del Torrente Cervo nel Comune di Vigliano Biellese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli riguardi idraulici la Ditta SNAM - Centro di Novara - con sede in Via XXV Aprile 1945 nº 40, 28100 Novara e la Ditta F.lli Bazzani S.p.A. con sede in Via Castelletto Cervo nº 7, 13836 Cossato (BI), a prelevare mc 1.010 circa di materiale inerente proveniente dai lavori di manutenzione delle scogliere a difesa del metanodotto SNAM nell’alveo del torrente Cervo in Comune di Vigliano Biellese (BI) secondo le modalità previste dagli elaborati grafici allegati all’istanza predisposti dalla Ditta F.lli Bazzani S.p.A. ed alle seguenti condizioni:

Art. 1

L’autorizzazione ad estrarre il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla proprietà demaniale, cioè quella compresa tra le sponde fisse, giusto il disposto degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle OO.PP. sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande, in materia idraulica e non può essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi, pena l’immediata nullità della stessa.

Art. 2

Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare può essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Il presente atto non conferisce al titolare alcun diritto di opposizione o di compenso ove altri, muniti di analoga autorizzazione eseguissero estrazioni di materiale nel medesimo tratto del corso d’acqua.

Art. 3

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell’atto e dei relativi elaborati tecnici vistati da questo Settore.

Il concessionario dovrà quindi, all’atto dell’estrazione, avere sempre con sè la presente autorizzazione.

Art. 4

La presente autorizzazione sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare Demanio pubblico o a terzi per causa degli scavi effettuati e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

La stessa Ditta in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualsiasi richiesta o pretesa di chi si ritiene danneggiato.

Art. 5

Durante l’estrazione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall’inquinamento.

Allo scopo di tutelare il patrimonio ittico viene fatto obbligo di concordare con l’Amministrazione Provinciale, almeno sette giorni prima dell’avvio dei lavori, le precauzioni atte a salvaguardare il patrimonio ittico.

Art. 6

L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione all’Autorità di P.S. ed a questo Settore.

Art. 7

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione: gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate facenti parte integrante del presente disciplinare.

La zona di estrazione indicata nei grafici deve essere delimitata prima di iniziare gli scavi con picchetti solidi, stabili e inamovibili e pali di idonee dimensioni.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta autorizzata.

Detti picchetti debbono consentire agli Enti competenti, oltre ai riscontri connessi con la presente estrazione, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d’intervento.

L’estrazione può essere avviata esclusivamente dopo l’accertamento da parte di questo Ufficio degli allineamenti sopra citati.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente autorizzazione, la ragione sociale, il quantitativo di materiale estraibile ed il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

Art. 8

Nel fare gli scavi, salvo le diverse specifiche indicazioni di questo Ufficio impartite in fase di sopralluogo o in fase di avvio dei lavori, si dovrà naturalmente osservare la distanza di metri 25 dagli edifici di qualunque genere, nonchè da ponti e da guadi notoriamente praticati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentano caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

Il concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari.

Art. 9

Si elencano, di seguito, i mezzi d’opera che potranno essere utilizzati:

Autocarro Astra 84.42 a 4 assi targa BB273FW,

Autocarro Astra 84.42 a 4 assi targa BB725SF,

Autocarro Scania 400/144 a 3 assi targa AM026RX,

Escavatore Caterpillar 325 TL 8FN00256.

Tali mezzi possono essere sostituiti solo con esplicito assenso scritto dell’Ufficio concedente. In alveo dovrà operare sempre un solo escavatore.

E’ vitato dalla Ditta concessionaria nel modo più assoluto, il carico di inerti contenenti acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da un arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dell’Amministrazione o da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati e da non alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione d’acqua.

Sono vietati, in modo assoluto, depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

E’ comunque vietato derivare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni.

L’estrazione di materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiale in sospensione di qualsiasi natura.

Non dovrà essere utilizzato, a nessun titolo, per i lavori in oggetto, materiale esplosivo.

Art. 11

Gli scavi debbono eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo, per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva.

In ogni caso gli scavi debbono convogliare i deflussi a centro alveo, salvaguardando comunque un franco di almeno cm. 50 al di sopra della quota di fondo alveo, come prescritto dalla Deliberazione del C.R. in data 28.02.1989, n. 1000-2838.

Art. 12

Al direttore dei lavori di estrazione, viene attribuito l’incarico di verificare puntualmente l’esatta corrispondenza dei lavori in argomento rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto allegati all’istanza e di verificare la stretta osservanza delle autorizzata Ditta a tutti i disposti previsti nella presente determinazione autorizzativa.

Art. 13

Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) giorni successivi, naturali e continui, computati ex Art. 1187 del C.C. a decorrere dal giorno 03.07.2000, data stabilita per l’inizio dei lavori, e viene quindi a scadere il giorno 17.07.2000 o comunque nel momento in cui sia stato prelevato l’intero quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

L’estrazione può essere praticata solo tra le ore 7,00 e le ore 18,00 dei giorni validi, esclusi il sabato ed i giorni festivi.

Art. 14

Ove questo settore lo ritenga necessario, la Ditta deve fornire a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo piano-altimetrico dell’estrazione fino a quel momento eseguita, riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso o indennizzo.

Art. 15

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva debbono essere segnalate immediatamente a questo Settore dalla Ditta esecutrice. Dette sospensioni, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 16

Ad avvenuta estrazione del quantitativo asserito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità che come modalità esecutiva.

Qualora, in base ad accertamenti, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale ordinario.

I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti.

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Art. 17

sarà facoltà dell’Amministrazione di sospendere, modificare ed anche revocare l’autorizzazione in qualsiasi epoca a suo libero ed esclusivo giudizio senza che per ciò il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo o compenso, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concussionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 nº 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 nº 1688.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.2
D.D. 28 giugno 2000, n. 658

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Bossolasco (CN) - Lavori di ripristino strade com.li varie. Contabilità finale - Contributo L. 120.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A consuntivo dei lavori di completamento ripristino strade comunali varie, il contributo di L. 120.000.000 concesso al Comune di Bossolasco con ordinanza del Commissario delegato per le ricostruzioni n. 153 del 22.9.97 è rideterminato in L. 90.293.750;

è autorizzato il pagamento della somma di L. 6.293.750 a saldo del contributo con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del Bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.7
D.D. 28 giugno 2000, n. 660

Autorizzazione idraulica per la realizzazione dell’attraversamento aereo dello Scaricatore Bragadano con linea elettrica a 380/220V, nelle vicinanze del ponte a servizio della S.S. 527, in territorio del Comune di Oleggio. - Ditta: ENEL S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.3
D.D. 5 luglio 2000, n. 667

Autorizzazione idraulica n. 20/2000 per la realizzazione di opere di consolidamento di difesa esistente in sinistra orografica del Rio Val Pattonera in Comune di Torino. Ditta: Cerrato Elpidia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Cerrato Elpidia Maria, residente in Torino Strada Com.le di Cavoretto n. 27 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera a consolidamento avvenuto;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25
D.D. 5 luglio 2000, n. 668

Conferenza di servizi del 10/02/00. Evento alluvionale del 28-29 Maggio 1998 - Comune di Cerrione. Lavori di sistemazione rii minori nell’abitato di Magnonevolo. Importo L. 270.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto dei lavori di sistemazione rii minori nell’abitato di Magnonevolo (Roggia Massa Serravalle" per l’importo complessivo di L. 270.000.000 (interamente finanziati determinazione della Direzione Regionale OO.PP. n. 1155 del 29.10.1999), da realizzarsi a cura del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese con le seguenti prescrizioni

- Sia attuato il raccordo al progetto previsto sulla Roggia Fraschea in Comune di Salussola. A tal fine la Conferenza esprime parere favorevole all’impegno di eventuali economie di gara (previa autorizzazione dell’Assessorato competente)

- Prima della realizzazione delle opere si dovrà verificare la minimizzazione del rischio geologico e la validità degli assunti geotecnici attraverso la relazione geologica (D.M. 11/3/88).

2. Di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85 e del R.D. 523/1904.

3. Di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25
D.D. 5 luglio 2000, n. 669

Conferenza di servizi del 10/02/00. Evento alluvionale del 28-29 Maggio 1998 - Comune di Verrone. Lavori di Sistemazione idraulica rete idrografica nell’abitato (Rii Ledda e Rialone). Importo L. 1.730.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto dei lavori di Sistemazione idraulica rete idrografica nell’abitato (Rii Ledda e Rialone) per l’importo complessivo di L. 1.730.000.000 (finanziati con la determinazione nº 456 del 26/04/99 per L. 400.000.000), da realizzarsi a cura del Comune di Verrone con le seguenti prescrizioni

- L’Amministrazione Comunale di Verrone deve prevedere nel Piano di Protezione Civile la salvaguardia delle zone dell’abitato a rischio per esondazione

- Il quadro economico dell’intervento in oggetto deve essere verificato nell’importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione.

2. Di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85 e del R.D. 523/1904.

3. Il contributo regionale ammissibile per spese generali e tecniche è compreso nel 10% della somma dei lavori a base d’asta.

4. Di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 672

Alluvione ottobre 1996. - Comune di Roburent. - Lavori di ripristino s. c. Roburent-S. Giacomo-Pra - Contributo L. 350.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 350.000.000.= concesso al Comune di Roburent per i lavori di ripristino s.c. Roburent-S. Giacomo-Pra, è rideterminato in L. 345.430.122.=;

2. E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 100.430.122.= a saldo del contributo concesso con D.G.R. n. 183-18040 del 1.4.1997;

3. Al pagamento della somma di L. 100.430.122.= si fa fronte con impegno che si assume sul Cap. 27190 precisando che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario;

4. E’ accertata un’economia di L. 4.569.878.= sul contributo originariamente previsto.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 673

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Seppiana (VCO). Lavori di pronto intervento per drenaggi area cimiteriale del capoluogo. Contributo L. 25.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 25.000.000= concesso al Comune di Seppiana per lavori di pronto intervento per drenaggi area cimiteriale del capoluogo è rideterminato in L. 24.519.794=;

2. E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 24.519.794= a saldo del contributo concesso con D.G.R. n. 75-7306 del 25.3.96;

3. Al pagamento della somma di L. 24.519.794= si fa fronte con impegno che si assume sul Cap. 27190 del Bilancio Regionale del 2000, precisando che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario;

4. E’ accertata una minor spesa di L. 480.206= sul contributo originariamente previsto.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 674

LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Martiniana Po (CN). Lavori di opere provvisionali di pulizia strade e ripristino agibilità. Contributo L. 10.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 10.000.000= concesso al Comune di Martiniana Po per lavori di opere provvisionali di pulizia strade e ripristino agibilità, è rideterminato in L. 9.960.000=.

2. E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 9.960.000= a saldo del contributo concesso con D.D. n. 685 del 23.6.99 e n. 757 del 8.7.99;

3. E’ accertata un’economia di L. 40.000= sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 676

Alluvione ottobre 1996 - Comune di Roccabruna (CN) - Lavori di ripristino acquedotto comunale e viabilità. - Contributo L. 70.000.000=. Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A consuntivo dei lavori di ripristino acquedotto comunale e viabilità, il contributo di L. 70.000.000.= concesso al Comune di Roccabruna con ordinanza del Commissario delegato per le ricostruzioni n. 153 del 22.9.97 è rideterminato in L. 68.975.319.

E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 19.975.319 a saldo del contributo con impegno che si costituisce sul Cap. 24306 del Bilancio regionale per il 2000 dando atto che le obbligazioni verranno a scadere nel corso dell’attuale esercizio finanziario (acc. 100297/A).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 6 luglio 2000, n. 677

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Demonte. Lavori di pronto intervento, eseguiti con ordinanza del Sindaco, per sistemazione torrente Kant. - Contributo L. 15.768.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Il contributo di L. 15.768.000.= concesso al Comune di Demonte per lavori di pronto intervento, eseguiti con ordinanza del Sindaco, per sistemazione torrente Kant è rideterminato in L. 15.748.200.=.

2. E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 15.748.200.= a saldo del contributo concesso con DD.DD. n. 685 del 23.6.1999 e n. 757 dell’8.7.1999;

3. E’ accertata un’economia di L. 19.800.= sull’impegno n. 353898 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 680

Autorizzazione idraulica n. 1070 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Villanova d’Asti - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 681

Autorizzazione idraulica n. 1071 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Villanova d’Asti - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 682

Autorizzazione idraulica n. 1072 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Dusino San Michele - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 683

Autorizzazione idraulica n. 1073 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Baldichieri - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 684

Autorizzazione idraulica n. 1074 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Baldichieri - Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 685

Autorizzazione idraulica n. 1075 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 686

Autorizzazione idraulica n. 1076 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 687

Autorizzazione idraulica n. 1077 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 688

Autorizzazione idraulica n. 1078 per l’installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 689

Autorizzazione idraulica n. 1079 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 690

Autorizzazione idraulica n. 1080 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Asti. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 691

Autorizzazione idraulica n. 1081 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 692

Autorizzazione idraulica n. 1082 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 6 luglio 2000, n. 693

Autorizzazione idraulica n. 1083 per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni in Comune di Castello d’Annone. Richiedente: Società Eurostrada S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.2
D.D. 7 luglio 2000, n. 695

LL.RR. n. 471/94 e n. 38/78. Danni a fabbricati di civile abitazione a seguito delle alluvioni dell’autunno 1993. Erogazione di contributi ed indennizzi a privati cittadini. Spesa di L. 60.994.000. - Cap. 26236/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di erogare ai sensi dell’art. 6 della L. n. 471/94 a favore dei comuni di Montegrosso d’Asti e di Arona la somma di L. 60.994.000.= quale contributo per danni a fabbricati di civile abitazione, salvo rendiconto degli importi effettivamente erogati da fornirsi con apposito atto deliberativo comunale, dopo aver accertato la regolare esecuzione dei lavori;

- di autorizzare i Comuni suddetti al pagamento dei contributi a favore dei privati danneggiati dalle avversità atmosferiche dell’autunno 1993;

- di prendere atto che alla spesa di L. 60.994.000.= si fa fronte con impegno che si assume sul Cap. 26236 del bilancio regionale per l’anno 2000.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.10
D.D. 10 luglio 2000, n. 698

Autorizzazione idraulica n. 99 - Comune di Cossato - Rio Clarolo - Lavori di “Adeguamento recinzione a quota marciapiede” - Ditta Arietti Marco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Arietti Marco ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31.12.2000.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli se dovuti a norma di Legge e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti



Codice 25.2
D.D. 10 luglio 2000, n. 699

L. n. 471/94 - LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Alluvione Settembre 1993 - Comune di Cravagliana. Lavori di sistemazione versante in frana lungo strada comunale Valbella - Importo L. 150.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rideterminare a consuntivo dei lavori ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n. 18/84 il contributo concesso al Comune di Cravagliana per i lavori di sistemazione versante in frana lungo strada comunale Valbella in L. 149.784.071.

di impegnare la somma di L. 44.784.071 sul Cap. 24086 del bilancio regionale 2000.

di autorizzare il pagamento di cui sopra al Comune di Cravagliana.

di accertare l’economia di L. 215.929 sul cap. 24086/00.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 703

Rinnovo Autorizzazione idraulica n. 3068 del 06.03.1997 per la realizzazione di un manufatto di scarico nel torrente Noce in Comune di Frossasco. Ditta: Guidetti Maurizio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, nonchè le competenze di altri Enti o Amministrazioni, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica in argomento n. 3068 in data 06.03.1997 per ulteriori mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento della presente.

Si intendono integralmente richiamate, anche se di fatto non riportate, tutte le altre condizioni contenute nella citata autorizzazione n. 3068/1997 le quali codesta Ditta dovrà comunque sottostare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 704

Rinnovo Autorizzazione idraulica n. 3069/97 per la realizzazione in Comune di Frossasco di un manufatto di scarico nel Torrente Noce. Ditta: Sartori Marco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, nonchè le competenze di altri Enti o Amministrazioni, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica in argomento n. 3069 in data 06/03/2000 per ulteriori mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento della presente.

Si intendono integralmente richiamate, anche se di fatto non riportate, tutte le altre condizioni contenute nella citata autorizzazione n. 3068/1997 le quali codesta Ditta dovrà comunque sottostare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 705

Autorizzazione idraulica n. 22 per la realizzazione di un tratto di difesa in sponda sinistra del Torrente Noce in Comune di Frossasco. Ditta: Sartori Marco Via Stimberlic n. 2 - Frossasco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Sartori Marco residente in Via Stimberlic n. 2 - Frossasco, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 11 luglio 2000, n. 706

Autorizzazione idraulica n. 3467 per la realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Luserna nell’ambito della sistemazione della strada di accesso al comprensorio delle Cave in Comune di Rorà. Ditta: Comune di Rorà

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rorà, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di attraversamento nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 2,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 12 luglio 2000, n. 715

L.R. n. 18/84 - Comune di Campertogno (VC). Lavori di sistemazione e ripristino viabilità in frazione Villa. Conferma assegnazione contributo di L. 35.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di confermare a favore del Comune di Campertogno (VC) l’assegnazione del contributo di L. 35.000.000.= concesso con la D.G.R. n. 258-21986 del 06/08/1997 (Cap. 25010/98 - Impegno n. 324232) per la realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino viabilità in fraz. Villa;

Art. 2) al pagamento di tale contributo sarà provveduto ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 18/84.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 716

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica, in sanatoria, n. 23/2000, per gli interventi di pulizia dei Rii Maggiore, Valle Maggiore, Baudana, eseguiti dall’ENEL S.p.A., in corrispondenza dei sottopassi del Canale di Cimena, nei Comuni di Castiglione T.se e Gassino. Ditta: ENEL S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, l’ENEL S.p.A., Nucleo Idroelettrico di Cuneo, con sede in Cuneo, Via Pertini n. 2, per i lavori di pulizia già eseguiti nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, ferma restando l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, stoccato sul sito del Comune di Gassino, individuato catastalmente al fg. n. IV, particelle nn. 229, 230, 252, 253, non potrà essere rimosso senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; l’accumulo dovrà inoltre essere individuabile, in modo da consentire al personale incaricato eventuali ulteriori accertamenti;

3. per le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali che sono state interessate dall’esecuzione dei lavori e, in tale ambito, accuratamente ripristinate, il soggetto autorizzato è l’unico responsabile dei danni che eventualmente si potranno verificare a seguito dei lavori effettuati;

4. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei sottopassi esistenti (caso di danneggiamento o crollo), nonchè delle sponde dei corsi d’acqua, in relazione al variabile regime idraulico degli stessi, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti e di garantire la stabilità delle sponde interessate dai lavori in oggetto, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua e che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 717

Autorizzazione idraulica n. 24/2000 per la realizzazione di un muro di difesa, in sponda destra idrografica del Torrente Fisca, e ripristino della sponda medesima, in località B.ta dei Massa, in Comune di San Carlo Canavese. Ditta: Masoero Andrea e Lerda Francesca

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Masoero Andrea e Lerda Francesca, residente in San Carlo Canavese - Strada del Poligono n. 49, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del muro di difesa spondale, con particolare riguardo alla struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa che sarà risvoltata a monte, dovrà essere idoneamente immorsata nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere “in linea” con il muro di difesa esistente a monte in modo da non formare punti di discontinuità in alveo che potrebbero costituire turbative idrauliche nonchè danni al muro medesimo;

4. il muro dovrà inoltre essere raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo spondale risultante dagli interventi di riprofilatura e stabilizzazione della sponda destra, fermo restando che entrambe le tipologie non dovranno causare restringimento alcuno della sezione di deflusso del corso d’acqua;

5. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

6. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto di difesa (caso di danneggiamento o crollo), nonchè della sponda medesima, in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 e s.m.i. -vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 718

Concessione di derivazione d’acqua, per uso idroelettrico, dal Torrente Pellice assentita alla Ditta Quinto S.p.A.. R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3468 per la realizzazione delle opere di derivazione dal Torrente Pellice, per l’attraversamento in sub-alveo, del Torrente Pellice, con la condotta di adduzione, e per il manufatto di sbocco, nel torrente medesimo, della tubazione di scarico della centrale del costruendo impianto idroelettrico “Ruà-Eyssard”, in Comune di Bobbio Pellice. Ditta: Quinto S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Quinto S.p.A. con sede a Torino, in via S. Quintino n. 28, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. gli eventuali ulteriori interventi che, a causa del posizionamento della condotta o del corretto inserimento ambientale delle opere, si renderanno necessari per la protezione delle sponde/scarpate del corso d’acqua, se interferenti con il corso d’acqua medesimo, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Settore;

3. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutti i manufatti previsti, interferenti con il corso d’acqua; dovrà essere garantita la stabilità della traversa nei confronti delle sottopressioni e del sifonamento, con fondazioni adeguatamente approfondite ovvero ancorate alla roccia in posto;

4. i massi costituenti il previsto imbottimento di sponda, a monte della traversa, dovranno essere di grossa pezzatura e posizionati a partire da una quota inferiore di almeno m 1,00 rispetto il punto più depresso del fondo alveo, nelle sezioni interessate;

5. allo sbocco della tubazione di scarico della centrale, che non dovrà essere sporgente dal profilo spondale esistente, dovranno essere posizionati dei massi annegati nel cls, al fine di prevenire eventuali erosioni del fondo alveo o scalzamenti della scogliera esistente;

6. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi e non potrà essere asportato dall’alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, mentre il materiale proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, gli eventuali manufatti e/o difese esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua, adottando tutte le cautele che il caso richiede; da parte del soggetto autorizzato dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti/interventi necessari per il consolidamento/contenimento delle sponde/scarpate del corso d’acqua, che a causa del posizionamento della condotta si rendessero indispensabili, previa autorizzazione di questo Settore, nel caso detti accorgimenti/interventi interferiscano con il corso d’acqua medesimo;

9. almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta dovrà avvisare il Servizio Prov.le Tutela della Fauna e della Flora alfine di procedere all’eventuale recupero della fauna ittica;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opere di che trattasi;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 e s.m.i. - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 17 luglio 2000, n. 738

Autorizzazione idraulica n. 3469 per la realizzazione di un manufatto di scarico acque bianche nel Rio Cartman in Comune di Torino. Ditta: Crosetto Maria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Crosetto Maria, residente in Torino - Corso Dante, 114, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di sostegno terminale dello sbocco della tubazione di scarico delle acque reflue nel corso d’acqua in argomento;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 18 luglio 2000, n. 742

L.R. n. 18/84 - Comune di Mongiardino Ligure - Lavori di sistemazione municipale - Conferma assegnazione contributo di L. 60.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di confermare a favore del Comune di Mongiardino Ligure l’assegnazione del contributo di L. 60.000.000 Concesso con la D.G.R. n. 258-21986 in data 6.8.1997 (Cap. 23960/98) per la realizzazione dei lavori di sistemazione sede municipale dell’importo complessivo di L. 60.004.402.

Art. 2) Al pagamento di tale contributo sarà provveduto ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 18/84.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.3
D.D. 19 luglio 2000, n. 750

Autorizzazione idraulica n. 3463 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Combe Benefie, con condotta di gas metano in PEAD DN 160 mm, entro tubo guaina autoportante in acciaio DN 250 mm, ancorato ai muri d’ala del ponte a servizio della via della Scala, in Comune di Bardonecchia, frazione Les Arnauds. Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Nelle more della verifica della legittimità tecnico idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’attraversamento

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Metanalpi Valsusa S.r.l., con sede in via Rivalta 102 Rivoli (TO), ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della struttura autoportante in argomento;

3. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della struttura in profilato metallico (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta della suddetta struttura mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 19 luglio 2000, n. 751

Autorizzazione idraulica n. 3441 per la realizzazione dell’attraversamento in subalveo del Rio Boccetto, con condotta gas metano in acciaio DN 150, in Comune di Sauze di Cesana, zona centro. Ditta: Maggio 88 S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Maggio 88 S.r.l., con sede in Torino via Lamarmora 68, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. sia posta particolare attenzione alla quota di posa della trave contenente la tubazione gas, la cui generatrice superiore dovrà risultare, in ogni caso, ad una profondità di almeno mt. 1.50 rispetto alla quota più depressa in fondo alveo nella sezione interessata;

3. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25
D.D. 20 luglio 2000, n. 761

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Esecuzione di un guado sul fiume Toce nei comuni di Crevoladossola e Montecrestese (VB)” presentato dalla Ditta Lauro S.p.A.

Vista la L.R. 40/1988 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” che regolamenta le procedure di VIA di competenza della Regione;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 che individua e organizza l’Organo tecnico regionale;

vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

vista la L.R. 8 agosto 1997 n. 51 che definisce l’organizzazione degli uffici regionali;

vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 con la quale, in attuazione degli artt. 10 e 11 della L.R. 51/1997, si è provveduto all’individuazione delle Direzioni e dei Settori regionali e alla definizione delle materie di rispettiva competenza;

vista la L.R. 25 luglio 1994 n. 27 che consente al responsabile del procedimento di assegnare, qualora se ne ravvisi l’opportunità, ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria.

Considerato che

La Ditta Lauro S.p.A. con sede in Torino, corso Vinzaglio 12, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale in data 11.07.2000 domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto “Esecuzione di un guado sul fiume Toce” nei comuni di Crevoladossola e Montecrestese (VCO) attuando gli adempimenti prescritti dalla L.R. 40/1998;

il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, così come previsto dall’art. 7, comma 3 della L.R. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata, verificata la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche la struttura regionale competente;

la L.R. 27/1994 e la L.R. 51/1997 attribuiscono al Direttore Regionale, ovvero ai singoli Dirigenti nelle materie di rispettiva competenza, la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

all’interno della Direzione Opere Pubbliche le competenze in materia di assetto idrogeologico sono riconducibili alle attribuzioni dei Settori decentrati opere pubbliche e assetto idrogeologico e nel caso di specie al Settore decentrato di Verbania al quale, pertanto, può essere delegata la responsabilità del procedimento.

la L.R. n. 27 del 25 luglio 1994 consente inoltre al responsabile del procedimento, laddove se ne ravvisi l’opportunità, di assegnare ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria di ciascun provvedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 40/1998

Vista la D.G.R. n. 21-27038 del 12 aprile 1999

Vista la L.R. 51/1997

Vista la L. 241/1990 e la L. 127/1997

Vista la L.R. 27/1994

Vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997

determina

- Di delegare, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) della legge regionale n. 51/1997 e art. 7 della legge regionale n. 27/1994, al Dirigente responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania ing. Giovanni Ercole, la responsabilità del procedimento in oggetto;

- di assegnare, sentito il Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania, al geom. Giuseppe Valentini funzionario del settore stesso, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in oggetto;

- di richiamare integralmente l’art. 11 della legge regionale n. 27/1994 per ciò che attiene alla specificazione dei compiti del responsabile dell’istruttoria, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell’Amministrazione regionale.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.3
D.D. 20 luglio 2000, n. 762

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3471 per la realizzazione, limitatamente al tratto di pertinenza dell’autostrada TO-PC, in Comune di Poirino, degli interventi volti al miglioramento dell’officiosità idraulica del Rio Mulino (o Asinaro), in corrispondenza dell’esistente ponte autostradale, al fine del rinnovo della concessione del ponte medesimo. Ditta: Società SATAP S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SATAP S.p.A. - Autostrada TO-PC, con sede legale in Torino, Via Piffetti n. 15, ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’insieme gabbioni-platea di fondazione;

3. la soglia, prevista all’inizio del tratto, oggetto degli interventi in argomento, dovrà essere adeguatamente ancorata al sottostante taglione in c.a.;

4. l’opera di difesa in gabbioni, a protezione delle sponde, dovrà essere idoneamente immorsata nell’esistente sponda, nonchè idoneamente immorsata alla spalle del ponte esistente; analogamente, la platea, a rivestimento del fondo alveo, dovrà essere anch’essa raccordata con il fondo alveo, in modo tale da non costituire un effetto “sbarramento” al deflusso delle acque;

5. i gabbioni dovranno essere tra loro opportunamente sovrapposti e sfalsati, nonchè reciprocamente legali in modo da costituire un insieme stabile e resistente; dovranno inoltre avere una altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna e comunque dovranno essere raccordati con il piano di campagna stesso;

6. per i gabbioni previsti a protezione della sponda destra, in curva, il piano di posa dovrà essere posizionato ad una quota inferiore di almeno 1,0 m rispetto al punto più depresso del fondo alveo nelle sezioni interessate;

7. a monte ed a valle dell’area oggetto degli interventi in argomento dovranno essere realizzati opportuni raccordi, di lunghezza adeguata, con le sezioni correnti del rio, in modo da non creare brusche discontinuità;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, che non sarà utilizzato ad “imbottimento di sponda”, con riferimento alla nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, datata 27.12.1999, prot. n. 21443/99-3.2.9/GEN., potrà essere rimosso e trasportato a pubblica discarica; il materiale proveniente invece dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

9. le sponde, gli eventuali manufatti e/o difese esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. particolare riguardo, durante l’esecuzione dei lavori, dovrà essere rivolto al ponte esistente, al fine di non comprometterne la stabilità;

11. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua, adottando tutte le cautele che il caso richiede;

12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), anche in quelli esistenti, in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto puntualmente tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza delle opere in argomento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed il mantenimento di buone condizioni di officiosità della sezione idraulica del ponte esistente, rimuovendo i depositi di materiale vario che eventualmente si formeranno, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua medesimo;

17. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, la fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opere di che trattasi;

19. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 769

Autorizzazione idraulica n. Au-0389 per l’attraversamento della Roggia Violana (E.A.P. n. 605) e dello Scaricatore della Roggia Violana (demaniale) con linea elettrica a 230/400 e 15000 V in Comune di Albiano d’Ivrea. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

Nelle more della verifica della legittimità amministrativa e tecnico-idraulica dei ponti interessati dall’impianto,

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’E.N.E.L. - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea, Corso Vercelli 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni in materia Ambientale, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 770

Autorizzazione idraulica n. AU-0393 per la realizzazione di un attraversamento del rio Morto (demaniale) mediante linea elettrica a 15000-400/230 V in Comune di Bollengo. Società Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

Nelle more della verifica della legittimità amministrativa e tecnico-idraulica del solettone interessato dall’impianto,

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società ENEL S.p.A. - Esercizio di Ivrea con sede in Ivrea C.so Vercelli 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico L.R. 23/1984/ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 771

Autorizzazione idraulica n. Au-0394 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Maggiora (demaniale) con linea elettrica a 400/230 V in Comune di Castiglione Torinese. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

Nelle more della verifica della legittimità amministrativa e tecnico idraulica del ponte interessato dall’impianto

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’E.N.E.L. - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea, Corso Vercelli 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni di cui alla L. 431/1985, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 772

Autorizzazione idraulica n. Au-0395 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Moità (demaniale) mediante linea elettrica a 400/230 V in Comune di Frassinetto. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’E.N.E.L. - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea, Corso Vercelli 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni di cui alla L. 431/1985, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 773

Autorizzazione idraulica n. Au-0396 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Cappia (demaniale) mediante linea elettrica a 400/230 V in Comune di Traversella. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’E.N.E.L. - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea, Corso Vercelli 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni di cui alla L. 431/1985, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 774

Autorizzazione idraulica n. Au-0397 per la realizzazione di un attraversamento della Gora di Chivasso (E.A.P. 369) mediante linea elettrica a 15000 V in Comune di Foglizzo. Società Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società ENEL - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea, Corso Vercelli 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico L.R. 23/1984-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 21 luglio 2000, n. 775

Autorizzazione idraulica n. Au-0398 per l’attraversamento del Torrente Stura (EAP n. 241) e della Gora del Molino (demaniale) con linea elettrica a 400/230 V in Comune di Cantoira. Società Richiedente: E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Ivrea

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, l’E.N.E.L. - Esercizio di Ivrea, con sede in Ivrea, Corso Vercelli 7, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si richiama al rispetto delle condizioni contenute nell’Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l’art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte - ENEL stipulata in data 10.05.1999;

2. il soggetto autorizzato, prima dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (Autorizzazioni in materia Ambientale, L.R. 45/1989, L.R. 23/1984, D.P.R. 156/1972, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 26.4
D.D. 6 marzo 2000, n. 177

Lago Maggiore. Zona portuale di Feriolo di Baveno. Occupazione di un’area demaniale di mq. 140 (Foglio 2, mappale 474). Individuazione soggetto avente titolo. Cap. 2122. Bilancio 2000 L. 2.348.500

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare titolo, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta Sormani Stefano residente in Feriolo di Baveno - Via Mazzini, 12 ad occupare un’area demaniale di mq 140 ubicata nella zona portuale di Feriolo in comune di Baveno come meglio identificata nella planimetria allegata al disciplinare di concessione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a decorrere dall’1.2.2000 o dalla data di perfezionamento della concessione - se successiva - e sino al 31.1.2006.

Di fissare in L. 2.562.000 il canone annuo per l’occupazione di che trattasi, dando atto che il canone relativo al periodo 1.2.2000 - 31.12.2000, pari a L. 2.348.500, sarà introitato al capitolo 2122 del bilancio 2000.

Di dare atto che qualora la ditta Sormani Stefano non proceda al pagamento dell’importo dovuto per l’anno 2000, al termine del corrente anno gli accertamenti derivanti dal presente atto dovranno essere considerati nulli.

Di dare atto che il canone sarà aggiornato automaticamente al compimento di ogni anno di durata della concessione ed in misura pari alla variazione, accertata dall’I.S.T.A.T. dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell’anno precedente.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26
D.D. 8 marzo 2000, n. 182

Lago Maggiore. Zona portuale di Baveno. Occupazione area demaniale per posa bilancia pesa persone. Individuazione in sanatoria del soggetto avente titolo. Cap. 2122. Esercizio 2000. L. 1.308.300

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare titolo, in sanatoria, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta “Zanetti Alfredo”, residente in Milano Via Chopin, 70 ad occupare un’area demaniale di circa mq. 1, ubicata nella zona portuale di Baveno dall’1.7.1994 al 7.7.1999.

Di stabilire in L. 1.308.300 il corrispettivo dovuto per l’occupazione dell’area in questione per il periodo 1.7.1994 al 7.7.1999 dando atto che lo stesso risulta così composto:

- L. 240.000 per il periodo 1.7.1994 - 30.6.1995;

- L. 249.360 per il periodo 1.7.1995 - 30.6.1996;

- L. 262.825 per il periodo 1.7.1996 - 30.6.1997;

- L. 273.075 per il periodo 1.7.1997 - 30.6.1998;

- L. 283.040 per il periodo 1.7.1998 - 7.7.1999.

Di dare atto che la somma di L. 1.308.300 sarà introitato sul capitolo 2122 del bilancio 2000, dando altresì atto che qualora la ditta Zanetti Alfredo non proceda al pagamento dell’importo dovuto, al termine del corrente anno gli accertamenti derivanti dal presente atto dovranno essere considerati nulli.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 16 marzo 2000, n. 199

Lago Maggiore. Occupazione area demaniale di mq. 75,23 all’interno della zona portuale di Stresa. Individuazione soggetto avente titolo. Capitolo 2122. Bilancio 2000. L. 2.852.480

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare titolo in sanatoria, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta Cortellazzi Massimo con sede in Stresa, Via Roma, 52, ad occupare un’area di mq 75,23, ad uso dehor dell’antistante caffè-bar, all’interno della zona portuale di Stresa per il periodo dall’1.6.1993 al 31.5.1996.

Di stabilire in L. 2.852.480 il corrispettivo dovuto per l’occupazione dell’area in questione per il periodo 1.6.1993 al 31.5.1996 dando atto che lo stesso risulta così composto:

- L. 912.900 per il periodo 1.6.1993 - 31.5.1994;

- L. 951.240 per il periodo 1.6.1994 - 31.5.1995;

- L. 988.340 per il periodo 1.6.1995 - 31.5.1996.

Di dare atto che la somma di L. 2.852.480 sarà introitata sul capitolo 2122 del bilancio 2000 (accertamento n. 342/2000 - Determinazione Dirigenziale del Settore Navigazione Interna e Merci n. 133/26.04 del 16.02.2000).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 10 maggio 2000, n. 271

L.R. 17/04/1990, n. 33 - L.R. 21/03/1984, n. 18 - Erogazione di Lire 22.464.000= relativa al secondo acconto pari al 30 per cento del contributo concesso al Comune di Osasio (TO) per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Tratto 1 Via Torino” sul capitolo 25020/99 (Impegno 353288)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di erogare a favore del Comune di Osasio (TO) la somma di Lire 22.464.000= sul capitolo n. 25020/99 (Impegno 353288) relativa al secondo acconto pari al 30 per cento del contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 413 del 21/06/99 per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Tratto 1 Via Torino”.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 15 maggio 2000, n. 272

Servizi in materia di sicurezza della navigazione ed interventi accessori nelle acque piemontesi del lago d’Orta. Affidamento incarico all’Impresa Comodo S.a.s. - L. 100.000.000. (Cap. 14420/00)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare le procedure relative all’affidamento, mediante trattativa privata, dei servizi in materia di sicurezza della navigazione ed interventi accessori nelle acque piemontesi del lago d’Orta, di cui agli allegati 1) e 2) facenti parte integrante della presente determina.

Di aggiudicare, per le motivazioni nelle premesse riportate, l’espletamento dei servizi di che trattasi, all’Impresa Comodo, S.a.s., di Comodo A. & C., Via Provinciale n. 11, 21030 Cuveglio (VA).

Di approvare lo schema di scrittura privata, di cui all’allegato 3), facenti parte integrante della presente determina.

Di autorizzare i pagamenti relativi ai servizi di che trattasi sino alla concorrenza della somma di L. 100.000.000 (centomilioni) o.f.c., sul Cap. 14420/00 del Bilancio regionale.

Di provvedere alla liquidazione delle somme dovute all’Impresa Comodo, S.a.s., di Comodo A. & C., Via Provinciale n. 11, 21030 Cuveglio (VA), a fronte di emissione di regolari fatture della Società stessa, nel rispetto delle norme contrattuali di riferimento.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 15 maggio 2000, n. 273

Servizi in materia di sicurezza della navigazione ed interventi accessori nelle acque piemontesi del Lago Maggiore. Affidamento incarico all’Impresa Comodo, S.a.s. - L. 200.000.000. (Cap. 14420/00)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare le procedure relative all’affidamento, mediante trattativa privata, dei servizi in materia di sicurezza della navigazione ed interventi accessori nelle acque piemontesi del lago Maggiore, di cui agli allegati 1) e 2) facenti parte integrante della presente determina.

Di aggiudicare, per le motivazioni nelle premesse riportate, l’espletamento dei servizi di che trattasi, all’Impresa Comodo, S.a.s., di Comodo A. & C., Via Provinciale n. 11, 21030 Cuveglio (VA).

Di approvare lo schema di scrittura privata, di cui all’allegato 3), facenti parte integrante della presente determina.

Di autorizzare i pagamenti relativi ai servizi di che trattasi sino alla concorrenza della somma di L. 200.000.000 (duecentomilioni) o.f.c., sul Cap. 14420/00 del Bilancio regionale.

Di provvedere alla liquidazione delle somme dovute all’Impresa Comodo, S.a.s., di Comodo A. & C., Via Provinciale n. 11, 21030 Cuveglio (VA), a fronte di emissione di regolari fatture della Società stessa, nel rispetto delle norme contrattuali di riferimento.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 16 maggio 2000, n. 275

Approvazione del Regolamento di Esercizio ed apertura al pubblico esercizio della Sciovia a Fune Alta AS 380 denominata “Bucaneve’ (1266-1466) in Frazione Lurisia del Comune di Roccaforte Mondovì (CN)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 276

Pagamento della quota associativa per l’anno 2000 all’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) - Importo di L. 20.000.000= (Cap. 10940/2000 A. n. 100505)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di aderire per l’anno 2000 all’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.), impegnando la somma di L. 20.000.000 sul Cap. 10940/2000.

Di autorizzare il pagamento della somma di L. 20.000.000 a favore dell’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.), quale quota associativa per l’anno 2000.

Alla spesa di L. 20.000.000= si farà fronte con le somme a disposizione sul Cap. 10940/2000 del Bilancio Regionale.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 17 maggio 2000, n. 277

L.R. 17.04.1990, n. 33 - L.R. 21.03.1984, n. 18 - Erogazione di Lire 121.918.420= relativa alle prime due rate corrispondenti al 60 per cento del contributo concesso al Comune di Caselle Torinese (TO) per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Viale Bona” sul cap. 25020/98 (Impegno 326475)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di erogare a favore del Comune di Caselle Torinese (TO) la somma di Lire 121.918.420= sul capitolo 25020/98 (Impegno 326475) relativa alle prime due rate corrispondenti al 60 per cento del contributo concesso con determinazione dirigenziale n. 337 del 16/09/1998 per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Viale Bona”.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 278

Assegnazione in concessione al Sig. Baj Oscar del punto fisso di ormeggio n. 1, sito nel porto del Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Baj Oscar il punto fisso d’ormeggio n. 1 sito nel porto del Comune di Ghiffa;

- il Sig. Baj Oscar dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 279

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di due gare sociali di pesca indette per il giorno 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Società La Martesana Greco e il Presidente della Società A.P.S. Busto Garolfo, allo svolgimento di due gare di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indette per il giorno 28 maggio 2000 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’area oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 280

Assegnazione in concessione al Sig. Botta Alessandro del punto fisso di ormeggio n. 14, sito nel porto del Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Botta Alessandro il punto fisso d’ormeggio n. 14 sito nel porto del Comune di Ghiffa;

- il Sig. Botta Alessandro dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 281

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 11 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Società S.P.S. Ghemme Sizzano allo svolgimento di una gara di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indetta per il giorno 11 giugno 2000 dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’area oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 282

Assegnazione in concessione al Sig. Caretti Enrico del punto fisso d’ormeggio n. 15, sito nel porto del Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Caretti Enrico il punto fisso d’ormeggio n. 15 sito nel porto del Comune di Ghiffa;

- il Sig. Caretti Enrico dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 283

Lago d’Orta. Comune di Orta San Giulio. Parere ai fini della sicurezza della navigazione per la posa di n. 6 scalette di accesso lago. Sig. Guarnori Carlo proprietario del “Campeggio Orta”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Botta Alessandro il punto fisso d’ormeggio n. 14 sito nel porto del Comune di Ghiffa;

- il Sig. Botta Alessandro dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 284

Assegnazione in concessione al Sig. Malavasi Giuliano del punto fisso di ormeggio n. 16, sito nel porto del Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Botta Alessandro il punto fisso d’ormeggio n. 14 sito nel porto del Comune di Ghiffa;

- il Sig. Botta Alessandro dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 285

Assegnazione in concessione ai Sigg. Balestroni Gerolamo e Bottacchi Giovanni del punto fisso di ormeggio n. 17, sito nel porto del Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione ai Sigg. Balestroni Gerolamo e Bottacchi Giovanni il punto fisso d’ormeggio n. 17 sito nel porto del Comune di Ghiffa;

- i Sigg. Balestroni Gerolamo e Bottacchi Giovanni dovranno rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovranno altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 286

Assegnazione in concessione al Sig. Giani Ernesto del punto fisso di ormeggio n. 18, sito nel porto del Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Giani Ernesto il punto fisso d’ormeggio n. 18 sito nel porto del Comune di Ghiffa;

- il Sig. Giani Ernesto dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 288

Art. 7 L.R. 48/96 - Programma regionale di intervento per l’anno 1997. Opere di Navigazione Interna. Lago Maggiore - Comune di Cannero Riviera (VB). Lavori di consolidamento fondazioni Corpo Sud dell’Imbarcadero. Importo L. 50.000.000=. Variante. Parere ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. 616/77

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. 616/77, in merito alla perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di consolidamento fondazioni Corpo Sud dell’Imbarcadero in Comune di Cannero Riviera (VB), per l’importo complessivo di L. 50.000.000.= così suddiviso:

Importo lavori perizia    L.    39.161.300
A dedurre ribasso 6.6%    L.    2.584.646
Importo lavori a contratto    L.    36.576.654
Somme a disposizione Amm.ne
IVA sui lavori a contratto 10%    L.    3.657.665
Spese tecniche    L.    6.378.190
CINPAIA 1% su spese tecniche    L.    127.564
IVA 20% su spese tecniche
+ CINPAIA    L.    1.958.776
    L.    13.423.346
Totale perizia    L.    50.000.000

- di dare atto che la presente Variante è oggetto del finanziamento assunto sul Cap. 25398/97 con D.G.R. nº 145-19136 del 12.05.1997 (I. 279854).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 17 maggio 2000, n. 289

Opere di Navigazione Interna - Lago Maggiore - Comune di Cannero Riviera (VB) - Variante ai lavori di manutenzione straordinaria alla stazione lacuale - Parere ai sensi del D.P.R. 616/77 art. 92

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. 616/77, in merito alla perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alla Stazione Lacuale nel Comune di Cannero Riviera (VB), per l’importo complessivo di L. 200.000.000, così suddiviso:

A) Importo lavori perizia    L.    160.557.559
Ribasso contrattuale del 6.60%    L.    10.596.758
Netto lavori    L.    149.960.793
B) Somme a disposizione
Imprevisti    L.    7.573.872
I.V.A. lavori 10%    L.    14.996.079
Spese tecniche    L.    22.442.203
Contributo int. 2%    L.    448.844
I.V.A. spese tec.    L.    4.578.209
Totale a disposizione    L.    50.039.207
Totale complessivo    L.    200.000.000

- di dare atto che la presente Variante è oggetto del finanziamento regionale assunto sul Cap. 14420/92 con D.G.R. nº 208-21056 del 30.11.92 (I. 163257).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 17 maggio 2000, n. 290

Costruzione di un impianto funiviario, cabinovia otto posti ad ammorsamento automatico, denominato “Alagna - Alpe Pianalunga”, da m. 1212 a m. 2046 s.l.m., di proprietà della società “Monterosa 2000" S.p.A., in Comune di Alagna Valsesia (VC). Approvazione progetto esecutivo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A) Di approvare il progetto esecutivo per la costruzione dell’impianto funiviario, a firma del progettista ing. Otmar Eisath per conto della ditta costruttrice Agamatic S.r.l. di Lana (BZ), cabinovia otto posti ad ammorsamento automatico, denominato “Alagna - Alpe Pianalunga” da m. 1212,00 a m. 2046,00 s.l.m., di proprietà della società “Monterosa 2000" S.p.A. con sede in Alagna Valsesia loc. Centro, da costruire nel territorio del comune di Alagna Valsesia (VC), subordinatamente all’ottemperanza di tutte le prescrizioni in premessa citate e nel rispetto degli elaborati di progetto depositati presso la Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - di questa Regione con prot. nº 10601 del 29 novembre 1999;

B) di stabilire che le suddette opere dovranno essere terminate, con l’osservanza delle citate prescrizioni e conseguente richiesta di visita di ricognizione con verifiche e prove funzionali, entro 24 mesi dalla data della presente Determinazione.

L’inosservanza di tali termini comporta la decadenza dell’approvazione el progetto, fatto salvo per eventuale richiesta di proroga debitamente motivata ed autorizzata.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 18 maggio 2000, n. 292

Lago Maggiore. Zona portuale di Lesa. Assegnazione in concessione alla ditta “Metropolis S.n.c. di Bacchetti Diego & Crema Marco”, con sede in Lesa, di parte dell’immobile ubicato nella stazione lacuale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di assegnare in concessione, parzialmente in sanatoria, dall’1.1.2000 al 31.12.2005, alla “Metropolis S.n.c. di Bacchetti Diego & Crema Marco” con sede in Lesa, Via Vittorio Veneto, 13 parte dell’immobile ubicato all’interno della stazione lacuale di Lesa e meglio individuato nella planimetria allegata al disciplinare di concessione unito alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 212/26.04 del 29.3.2000 di questo Settore, da destinarsi all’attività di somministrazione alimenti e bevande.

Di dare atto che la Metropolis S.n.c. dovrà sottoscrivere l’atto di concessione predisposto secondo lo schema approvato con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 212/26.04 del 29.3.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 18 maggio 2000, n. 293

Zona portuale di Feriolo di Baveno. Occupazione di un’area demaniale di mq. 140.00 in zona portuale. Assegnazione in concessione alla Ditta “Sormani Stefano” con sede in Feriolo di Baveno. Cap. 2990 Bilancio 2000 L. 42.000 e Cap. 40005 Bilancio 2000 L. 42.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di assegnare in concessione alla Ditta Sormani Stefano con sede in Feriolo di Baveno, Via Mazzini nº 12, un’area demaniale regionale di mq. 140.00 da destinarsi a dehor per lo svolgimento dell’attività di ristorante bar, per il periodo dal 01.02.2000 al 31.01.2006.

Di dare atto che l’importo di L. 42.000 versato ad integrazione del deposito cauzionale verrà introitato al Cap. 2990 del Bilancio 2000 e che la relativa restituzione (Acc. 561/00) verrà effettuata alla scadenza della concessione sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 40005 del bilancio 2000 (I. 2147).

Di dare altresì atto che la Ditta Sormani Stefano dovrà sottoscrivere l’atto di concessione predisposto secondo lo schema approvato con D.D. nº 177/26.04 del 06.03.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 18 maggio 2000, n. 294

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della APS Castellanzesi, allo svolgimento di una gara di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indetta per il giorno 28 maggio 2000 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’area oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26
D.D. 18 maggio 2000, n. 295

L.R. 24/1995 - art. 11 - Nomina membri della Commissione regionale per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio. Sostituzione rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Manto



Codice 26.4
D.D. 19 maggio 2000, n. 296

Lago di Vivevone. Comune di Viverone. Autorizzazione allo svolgimento regata velica indetta per il giorno 21 maggio 2000, dalle ore 11.00 alle ore 17.30

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Circolo Nautico Torino allo svolgimento della regata velica prevista sulle acque del lago di Viverone per il giorno 21 maggio 2000, dalle ore 11.00 alle ore 17.30, nello specchio d’acqua lacuale indicato nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

Di disporre, per il giorno 21 maggio 2000, dalle ore 11.00 alle ore 17.30 nel tratto di lago interessato dalla manifestazione, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione).

Gli organizzatori della manifestazione sportiva sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Viverone e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori oltre ad essere in possesso delle ulteriori autorizzazioni necessarie della suddetta manifestazione, sono responsabili della stessa, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte, ed informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 297

Lago di Mergozzo. Comune di Mergozzo. Autorizzazione allo svolgimento di una gara di canoa olimpica di velocità indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, lo svolgimento di una regata regionale aperta a Società Straniere di Canoa Olimpica sul Lago di Mergozzo indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del giorno 27 maggio 2000 e dalle ore 9.00 alle ore 16.30 del giorno 28 maggio 2000.

Gli organizzatori della gara sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Mergozzo e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre, limitatamente all’area interessata dalla manifestazione, la sospensione della navigazione (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), ed il divieto di balneazione dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del giorno 27 maggio 2000 e dale ore 9.00 alle ore 16.30 del giorno 28 maggio 2000.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate.

Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 298

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata “Campionato Sociale” indetta per il giorno 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, lo svolgimento di una regata velica denominata “Campionato Sociale”, organizzata dal Presidente della Società Sportiva “Vela Surf centro Diffusione Piemonte” di Oggebbio, programmata sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante il comune di Oggebbio il giorno 28 maggio 2000, dale ore 13.00 alle ore 18.00.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), durante lo svolgimento della stessa.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) Gli organizzatori dovranno predisporre apposite delimitazioni dello specchio d’acqua interessato dalla manifestazione mediante boe, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le boe se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

3) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Oggebbio e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

4) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 299

Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Autorizzazione allo svolgimento di una gara remiera indetta per il giorno 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Presidente della Società Canottieri Ghiffa allo svolgimento di una gara remiera, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante il comune di Ghiffa indetta per il giorno 28 maggio 2000 dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), durante lo svolgimento della stessa dalle ore 14.30 alle ore 18.30 del medesimo giorno.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Gli organizzatori dovranno predisporre apposite delimitazioni dello specchio d’acqua interessato dalla manifestazione mediante boe, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le boe se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Ghiffa e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 300

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Autorizzazione allo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico indetto per il giorno 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Oggebbio e la Ditta Ansalone Fuochi Artificiali allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, sulle acque del lago Maggiore antistanti il Comune di Oggebbio Località Villa Mayer indetto per il giorno 28 maggio 2000 dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Di disporre, la sospensione della navigazione pubblica e privata, a motore e non, (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione) nel tratto di lago interessato dallo spettacolo pirotecnico e di possibile ricaduta del materiale d’uso dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del medesimo giorno.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione.

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Baveno e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

In particolare, sullo specchio di Lago interessato, dovrà essere assicurato un idoneo servizio di vigilanza, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione ed a tutela della pubblica incolumità.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 301

Lago Maggiore. Comune di Dormelletto - Località La Rotta. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata: “Quattro Passi sul Lago” indetta per il giorno 10 giugno 2000, con eventuale recupero il giorno 17 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare lo svolgimento di regata velica denominata: “Quattro Passi sul Lago” indetta dal Sig. Gianantonio Balestrini presidente dell’Associazione Dormelletto Vela 84, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante il comune di Dormelletto prevista per il giorno 10 giugno 2000 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. In caso di non effettuazione sarà rinviata al sabato 17 giugno 2000.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), durante lo svolgimento della stessa dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del medesimo giorno.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) Gli organizzatori dovranno predisporre apposite delimitazioni dello specchio d’acqua interessato dalla manifestazione mediante boe, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti. Le boe se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

3) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Dormelletto e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

4) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 302

Lago d’Orta. Comune di Gozzano. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva nautica denominata Stralagodorta indetta per il giorno 11 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Sez. Prov.le di Novara della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, allo svolgimento di una manifestazione sportiva nautica consistente in una regata per natanti non a motore denominata “Stralagodorta”, sulle acque del lago D’Orta nello specchio d’acqua compreso tra i Comuni di Gozzano, Orta, Pettenasco, Pella, indetta per il giorno 11 giugno 2000 dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva nautica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Gozzano e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 14.00 alle ore 16.30 del medesimo giorno.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 303

Lago Maggiore. Comune di Stresa Località Villa Pallavicino. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata: “Trofeo Kettlitz” indetta per i giorni 17 e 18 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare lo svolgimento di regata velica denominata: “Trofeo Kettlitz” indetta dell’Associazione sportiva Verbano Yacht Club di Stresa, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante il comune di Stresa prevista per i giorni 17 e 18 giugno 2000. Il giorno 17 giugno 2000 dalle ore 12.00 alle ore 19.00 ed il giorno 18 giugno 2000 dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), durante lo svolgimento della stessa nei giorni 17 e 18 giugno 2000.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) Gli organizzatori dovranno predisporre apposite delimitazioni dello specchio d’acqua interessato dalla manifestazione mediante boe, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti. Le boe se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

3) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Stresa e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

4) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 304

Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo alla posa di un pontile galleggiante da mq. 28.20 (GF. 18) per ormeggio unità di navigazione all’Albergo Ghiffa di Dario Cattaneo & C.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla posa di un nuovo pontile galleggiante di mq. 28.20 (GF. 18), per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua prospiciente il foglio n. 16 mappale n. 229 del comune di Ghiffa, richiesto dalla ditta Alberto Ghiffa S.n.c. di Dario Cattaneo & C. così come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Il pontile galleggiante dovrà risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, nº 911-13943, e s.m.i. e recare la seguente sigla identificativa: GF. 18.

L’ancoraggio del pontile galleggiante al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permetterne il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

La Società Erg Petroli S.p.A. titolare del presente parere è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera autorizzata.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 305

Lago Maggiore. Zona portuale di Verbania-Suna. Rinnovo concessione per occupazione area demaniale per la posa di n. 1 boa al Sig. Tempesta Antonio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rinnovare, parzialmente a sanatoria, al Sig. Tempesta Antonio, la concessione per la posa di una boa, nella zona portuale di Verbania-Suna, a decorrere dal 01.01.1996 e per la durata di anni 6.

Di dare atto che il concessionario dovrà sottoscrivere lo schema di disciplinare di concessione approvato con D.G.R. nº 291-14390 in data 25.11.1996.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 306

Lago Maggiore. Comuni di Baveno - Cannero Riviera - Castelletto Ticino. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione non competitiva di imbarcazioni d’epoca indetta per i giorni 09-10-11 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, lo svolgimento della manifestazione non competitiva di imbarcazioni d’epoca indetta per il giorno 9-10-11 giugno 2000. La manifestazione avrà il seguente programma: il giorno 9 giugno 2000 arrivo dei partecipanti; il giorno 10 giugno 2000 partenza da Baveno a Cannero Riviera e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00; il giorno 11 giugno 2000 partenza da Baveno ad Angera e da Angera a Castelletto Ticino e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 17.00, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante i comuni interessati dalla manifestazione.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), il giorno 10 giugno 2000 partenza da Baveno a Cannero Riviera e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00; il giorno 11 giugno 2000 partenza da Baveno ad Angera e da Angera a Castelletto Ticino e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Gli organizzatori della manifestazione ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati della manifestazione e gli organizzatori dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 307

Lago Maggiore. Comuni compresi tra Arona e Verbania. Autorizzazione allo svolgimento di una regata denominata: “Quelli che la Vela ....” indetta per il giorno 03 giugno 2000, con eventuale recupero il giorno 10 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, lo svolgimento di una regata denominata: “Quelli che la Vela ....” indetta dal Presidente del Circolo Velico Yacht Club di Arona sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante i comuni compresi tra Arona e Verbania, programmata per il giorno 3 giugno 2000 dalle ore 13.30 alle ore 23.30. In caso di maltempo la regata verrà rinviata al giorno 10 giugno 2000.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), il giorno 3 giugno 2000 dalle ore 13.30 alle ore 23.30. In caso di maltempo la regata verrà rinviata al giorno 10 giugno 2000.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei Comuni compresi tra Arona e Verbania e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 308

Lago Maggiore. Comune di Belgirate. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata: “XVI La Vela per la Vita” indetta per il giorno 10 giugno 2000, con eventuale recupero il giorno 11 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Presidente del Circolo Verbano Vela di Lisanza di Sesto Calende allo svolgimento di una regata velica denominata: “XVI La Vela per la Vita” indetta per il giorno 10 giugno 2000 dalle ore 9.00 alle ore 18.30. In caso di maltempo la regata verrà rinviata al giorno 11 giugno 2000.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), il giorno 10 giugno 2000 dalle ore 9.00 alle ore 18.30. In caso di maltempo la regata verrà rinviata al giorno 11 giugno 2000.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Belgirate e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 22 maggio 2000, n. 312

L.R. 17.04.1990 n. 33. L.R. 21.03.1984 n. 18 - Erogazione di Lire 21.725.100= relativa al secondo acconto pari al 30 per cento del contributo concesso al Comune di Favria (TO) con determinazione dirigenziale n. 413 del 21.06.1999 per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Parco Bonaudo” sul cap. 25020/99 (Impegno 353288)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di erogare la somma di Lire 21.725.100= sul capitolo n. 25020/99 (Impegno n. 353288) relativa al secondo acconto corrispondente al 30% del contributo concesso al Comune di Favria (TO) con determinazione dirigenziale n. 413 del 21/06/99 per la realizzazione della pista ciclabile denominata “Parco Bonaudo”.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 24 maggio 2000, n. 315

Lago Maggiore. Comuni compresi tra Belgirate ed il confine svizzero. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata “Maxiverbano Cup Trofeo Regione Piemonte spirito europeo”, indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, lo svolgimento di una regata velica denominata “Maxiverbano Cup Trofeo Regione Piemonte spirito europeo”, indetta dal Presidente della Società delle Regate 1858 di Belgirate nei giorni 27 e 28 Maggio 2000 sulle acque del lago Maggiore. La manifestazione avrà inizio alle ore 8.00 del 27 maggio 2000 e terminerà alle ore 15.00 del 28 maggio 2000.

Di disporre, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), nel tratto di lago interessato, dalle ore 8.00 del giorno 27 maggio 2000 alle ore 15.00 del giorno 28 maggio 2000.

Gli organizzatori della manifestazione nautica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei Comuni compresi tra Belgirate e Cannobio e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza;

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 25 maggio 2000, n. 316

Fiume Po - Comune di Casale Monferrato (AL) - Autorizzazione svolgimento manifestazione di regolarità per imbarcazioni da diporto a motore indetta per il giorno 28 maggio 2000, dalle ore 8.30 alle ore 18.00

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’Associazione Sportiva Azzurra Gommone Club Vercelli - Biella in collaborazione ed il supporto della Delegazione F.I.M. e della Squadra Corse Piazza, allo svolgimento della manifestazione di regolarità per imbarcazioni da diporto a motore, prevista sulle acque del Fiume Po in Regione Torcello di Casale Monferrato (AL), nella giornata di Domenica 28 maggio 2000, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, così come indicato nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

Di disporre, nella giornata di Domenica 28 maggio 2000, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, nel tratto di fiume interessato la Sospensione della Navigazione e della Balneazione (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione).

Gli organizzatori della manifestazione oltre ad essere in possesso delle ulteriori autorizzazioni necessarie della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte, ed informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è riferita a condizioni di normalità del flusso delle acque nel tratto di fiume interessato.

Al variare di dette condizioni di sicurezza gli organizzatori sono tenuti a sospendere la manifestazione programmata. La presente autorizzazione è, altresì, sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 25 maggio 2000, n. 317

Delibera CIPE 12/7/1996 - Interporto di Torino Orbassano - Progetto per la realizzazione dei lavori Nord 9, Nord 10, Nord 11, Nord 12. Proroga dei termini di ultimazione lavori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di concedere alla Soc. S.I.TO. S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa, una proroga del termine di ultimazione degli interventi inerenti la realizzazione dei lavori Nord 9, Nord 10, Nord 11, Nord 12.

Di stabilire la data del 31/12/2000, quale termine utili per l’ultimazione dei lavori di che trattasi.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 26 maggio 2000, n. 323

Lago di Candia. Comune di Candia. Autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive di canottaggio indette per i giorni 27 e 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, lo svolgimento delle manifestazioni sportive di canottaggio, indette dalla Federazione Italiana Canottaggio ed organizzate dal “Centro Sportivo Universitario Italiano (C.U.S.I.)”, programmate sulle acque del lago di Candia, in Comune di Candia, nelle giornate di Sabato 27 e Domenica 28 maggio 2000, nello specchio d’acqua lacuale indicato nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

Di disporre, nel solo tatto di lago interessato dalla manifestazione, il Divieto della Navigazione (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione) ed il Divieto della Balneazione, nelle seguenti giornate:

Sabato 27 maggio 2000: mattino dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30;

Domenica 28 maggio 2000: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Gli organizzatori della manifestazione sportiva sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente delimitata ad apposite boe;

2) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

3) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Candia nonchè gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

4) Gli organizzatori oltre ad essere in possesso delle ulteriori autorizzazioni necessarie della suddetta manifestazione, sono responsabili della stessa, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte, ed informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26
D.D. 13 giugno 2000, n. 348

Designazione del Responsabile del procedimento per la fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto di “Costruzione Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Blu” nel comune di Frabosa Sottana (CN) presentato dalla Società Prato Nevoso Ski S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di designare l’ing. Giuseppe Iacopino, dirigente del Settore Viabilità ed Impianti Fissi, responsabile del procedimento (ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le indicazioni della L.R. 51/97).

Inoltre, sentito il suddetto Dirigente del Settore Viabilità ed Impianti Fissi, si individua l’ing. Enzo Gino, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi, quale referente di progetto per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme.

Il Direttore regionale
Aldo Manto



Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 349

Servizio pubblico non di linea in conto terzi con unità di navigazione. Presa d’atto cessazione attività ditta individuale “Zublena Luciano” con sede in Viverone. Trasferimento dell’autorizzazione alla “Società di Navigazione Lago di Viverone di L. Zublena & C. S.A.S.”, con sede in Viverone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prendere atto, che la ditta individuale Zublena Luciano con sede in Viverone, Via Lungo Lago, 11 ha cessato la propria attività di trasporto persone a mezzo natanti sulle acque del lago di Viverone.

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della legge 15.1.1992, n. 21, per le motivazioni espresse in premessa, il trasferimento dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico non di linea esercito a mezzo natanti sulle acque del lago di Viverone in Comune di Viverone (per n. 7 posti oltre al conducente), dalla Ditta individuale Zublena Luciano alla Società di Navigazione Lago di Viverone di L. Zublena & C. S.A.S." con sede in Viverone (BI) - Via Lungo Lago, 11, dando atto che lo stesso verrà esercitato con l’unità di navigazione iscritta nei Registri navi e galleggianti del Settore Navigazione Interna e Merci al numero 1P2209.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 14 giugno 2000, n. 350

Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico, denominata “Gimont-Col Saurel”, da m. 2061,24 e m. 2404,40 s.l.m., in Comune di Cesana Torinese (TO). Società concessionaria “Comune di Claviere” (TO). Approvazione progetto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A) Di approvare, ai sensi dell’art. 8) l.r. n. 47/89, il progetto di costruzione dell’impianto funiviario, a firma dei progettisti ingg. Pier Giorgio Graziani e Cinzia Mocetti per conto della ditta costruttrice “Poma Italia” S.p.A. di Leinì (TO), seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico, denominato “Gimont - Col Saurel” da m. 2061,24 a m. 2404,40 s.l.m., di proprietà del comune di Claviere, con sede in Claviere Via Nazionale 30, (TO), da costruire nel territorio del comune di Cesana Torinese (TO), subordinatamente a tutte le prescrizioni in premessa citate e nel rispetto degli elaborati di progetto depositati presso la Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - di questa Regione con prot. nº 600/26.2 del 21/01/2000;

B) di stabilire che le suddette opere dovranno essere terminate, con l’osservanza delle citate prescrizioni, con conseguente richiesta di visita di ricognizione con verifiche e prove funzionali, entro 24 mesi dalla data della presente Determinazione.

L’inosservanza di tali termini comporta la decadenza dell’approvazione del progetto, fatto salvo per eventuale richiesta di proroga debitamente motivata ed autorizzata.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 351

Modifiche ed integrazioni alle tariffe relative al servizio pubblico di navigazione non di linea per il trasporto persone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare le tariffe determinate dal Comune di Stresa (VB), di cui alla D.G.C. n. 62 del 12.04.2000, da applicarsi nell’ambito del proprio territorio comunale nell’esercizio del servizio pubblico di navigazione non di linea per il trasporto persone sulle acque del lago Maggiore, riportate nelle tabelle allegate alla presente determina per farne parte integrante.

Di modificare i contenuti della D.G.R. n. 24-24 del 03.07.1995 con le sole modifiche riportate nelle tabelle allegate alla presente determina per farne parte integrante.

Di prendere atto dei nuovi modelli di certificazione di viaggio, approvati dal Comune di Stresa (VB) con D.G.C. n. 62 del 12.04.2000, relativi al servizio di che trattasi.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26
D.D. 14 giugno 2000, n. 353

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 09 luglio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Società Pescatori Sportivi Novaresi, allo svolgimento di una gara di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indetta per il giorno 9 luglio 2000 dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’area oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 354

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale indetta per il giorno 02 luglio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente CON.PE.DI.VER. Intra di Verbania Intra allo svolgimento di una gara di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indetta per il giorno 2 luglio 2000 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’area oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 355

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una dimostrazione di salvamento in acqua per il giorno 18 giugno 2000 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Coordinatore Naz.le Squadre di Salvamento Italiane allo svolgimento di una dimostrazione di salvamento in acqua sulle acque del lago D’Orta nello specchio d’acqua antistante la zona Canottieri (Porticciolo nuovo) in comune di Omegna, indetta per il giorno 18 giugno 2000 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza;

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e la sospensione della navigazione privata, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del medesimo giorno.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 375

Assegnazione in concessione al Sig. Zanoni Maurizio Mario del punto fisso d’ormeggio n. 1, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Zanoni Maurizio Mario il punto fisso d’ormeggio n. 1 sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella;

- il Sig. Zanoni Maurizio Mario dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 376

Assegnazione in concessione al Sig. Barbieri Giovanni del punto fisso di ormeggio n. 2, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Barbieri Giovanni il punto fisso d’ormeggio n. 2 sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella;

- il Sig. Barbieri Giovanni dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 377

Assegnazione in concessione al Sig. Sacco Alfonso del punto fisso d’ormeggio n. 3, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Sacco Alfonso il punto fisso d’ormeggio n. 3 sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella;

- il Sig. Sacco Alfonso dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 378

Assegnazione in concessione al Sig. Mele Francesco del punto fisso d’ormeggio n. 4, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Mele Francesco il punto fisso d’ormeggio n. 4 sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella;

- il Sig. Mele Francesco dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 379

Assegnazione in concessione al Sig. Manini Sergio del punto fisso d’ormeggio n. 5, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Manini Sergio il punto fisso d’ormeggio n. 5 sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella;

- il Sig. Manini Sergio dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 380

Assegnazione in concessione alla Sig.ra Nerini Ferdinanda del punto fisso d’ormeggio n. 6, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione alla Sig.ra Nerini Ferdinanda il punto fisso d’ormeggio n. 6 sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella;

- la Sig.ra Nerini Ferdinanda dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 30 giugno 2000, n. 381

Assegnazione in concessione al Sig. Furin Claudio del punto fisso d’ormeggio n. 7, sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di assegnare in concessione al Sig. Furin Claudio il punto fisso d’ormeggio n. 7 sito presso i pontili in zona San Filiberto del Comune di Pella;

- il Sig. Furin Claudio dovrà rispettare le “Disposizioni in ordine all’occupazione dei posti barca nell’ambito delle zone portuali piemontesi” approvate con D.D. n. 123/26.4 del 8.2.2000 e dovrà altresì sottoscrivere l’atto di concessione, predisposto secondo lo schema approvato con D.D. n. 124/26.4 del 8.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 382

Lago d’Orta. Comune di Pella. Parere ai fini della sicurezza della navigazione alla posa di n. 1 pontile fisso in legno al Signor Meloda Vincenzo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla posa di n. 1 pontile fisso in legno per ormeggio imbarcazioni di metri quadrati 5,08 lungo la riva del Lago d’Orta, richiesta dal Signor Meloda Vincenzo così come meglio identificato in premessa.

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua prospiciente il mappale n. 203 foglio n. 3 del comune di Pella.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Il pontile dovrà risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, nº 911-13943, e s.m.i. e recare il numero distintivo: PL10.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare del presente parere è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera autorizzata.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 383

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione al collocamento di quattro soggetti galleggianti sulle acque del Lago d’Orta dal 10 luglio al 31 agosto 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Pro Loco di Omegna al collocamento di quattro soggetti galleggianti, in occasione del Lugliomegnese dei festeggiamenti di San Vito, dal 10 luglio al 31 agosto 2000, sulle acque del lago d’Orta nello specchio d’acqua antistante il comune di Omegna.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) L’Avviso Ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

2) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

3) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

4) Di disporre nel tratto di lago interessato la cauta navigazione pubblica e la sospensione della navigazione per i privati, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate), dal giorno 10 luglio al 31 agosto 2000.

5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Come dovrà essere recuperato ogni altro corpo morto utilizzato per la posa della struttura.

6) In considerazione che nei giorni 20 e 27 agosto 2000 sono previsti due spettacoli pirotecnici nello stesso tratto di Lago, il mantenimento in loco di tali soggetti è ad esclusivo rischio di codesta Pro Loco.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 384

Lago d’Orta. Comune di Orta S. Giulio. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica indetta per i giorni 15 e 16 luglio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente del Circolo Vela Orta allo svolgimento di una regata velica denominata “Coppa Danilo D’Isiot” classi ammesse SNIPE e FIREBALL, sulle acque del Lago d’Orta, nello specchio d’acqua antistante la base nautica nella zona a sud dell’Isola di San Giulio, indetta per i giorni 15 e 16 luglio 2000 dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dei medesimi.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Orta S. Giulio e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dei medesimi giorni.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 385

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di due gare sociali di pesca indette per il giorno 16 luglio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Società P.S. Breda e il Presidente della Società Red Fish Pregnanese, allo svolgimento di due gare di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indette per il giorno 16 luglio 2000 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’area oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 386

Lago d’Orta. Comune di Orta S. Giulio. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica indetta per i giorni 22 e 23 luglio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente del Circolo Vela Orta allo svolgimento di una regata velica denominata “Regata della Ringhiera” classi ammesse SNIPE e FIREBALL, sulle acque del Lago d’Orta, nello specchio d’acqua antistante la base nautica nella zona a sud dell’Isola di San Giulio, indetta per i giorni 22 e 23 luglio 2000 dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dei medesimi.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Orta S. Giulio e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dei medesimi giorni.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 387

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 30 luglio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Società C.D.A. Ansaldo Ex Franco Tosi di Legnano (MI) allo svolgimento di una gara di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indetta per il giorno 30 luglio 2000 dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’are oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 388

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica indetta per il giorno 06 agosto 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente del Club Velico Motonautico Omegna allo svolgimento di una regata velica denominata “Trofeo Tomassini” classi ammesse OPTIMIST, sulle acque del Lago d’Orta, nello specchio d’acqua antistante il comune di Omegna, indetta per il giorno 6 agosto 2000 dalle ore 12.00 alle ore 20.00.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre, nel tratto di lago interessato dalla manifestazione, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del medesimo giorno.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 389

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 06 agosto 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente CON.PE.DI.VER. Intra di Verbania Intra allo svolgimento di una gara di pesca sociale, sulle acque del lago d’Orta in comune di Omegna, nello specchio d’acqua antistante l’Ospedale cittadino e quello compreso tra l’imbarcadero e la rotonda a lago in corrispondenza della rampa S. Lucia, indetta per il giorno 6 agosto 2000 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Di disporre che le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea nè il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocali lungo l’area oggetto della manifestazione.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 393

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo all’occupazione di un’area demaniale ad uso spiaggia alla Società Casa & Vela S.r.l. di Oggebbio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’occupazione di un’area demaniale ad uso spiaggia per una superficie di mq. 158,61 posta lungo le rive del Lago Maggiore e individuabile al N.C.T. al FG. n. 15 prospiciente il mappale n. 437 del comune di Oggebbio, richiesta dalla Società Casa & Vela S.r.l. come meglio identificata in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

La Società Casa & Vela S.r.l. di Oggebbio è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di che si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 394

Lago Maggiore. Comune di Verbania. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al riposizionamento di n. 13 boe e loro riduzione (da 16 a 13) per ormeggio unità di navigazione alla Società Canottieri Intra

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al rinnovo, al riposizionamento delle boe e riduzione delle stesse da n. 16 a n. 13 per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua e il foglio n. 53 mappali n. 244, 241, 242, 197, 201 del comune di Verbania Intra, richiesta dal Sig. Errico Pietro Presidente della Società Canottieri Intra, come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Le boe dovranno essere di materiale plastico, di colore bianco e dovranno risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare il seguente numero identificativo: N. 237, n. 238, n. 239, n. 662, n. 663, n. 664, n. 665, n. 1051, n. 1052, n. 1053, n. 1054, n. 2013, n. 2014.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Errico Pietro Presidente della Società Canottieri Intra è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 395

Lago Maggiore. Comune di Lesa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 8 boe (n. L. 12 a n. L. 19) per ormeggio unità di navigazione al Sig. Zucchetti Luccio titolare del Campeggio Solcio di Lesa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 8 boe (dal n. L. 12 al n. L. 19) per ormeggio unità di navigazione del Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 13 mappale n. 786 del comune di Lesa, richiesta dal Sig. Zucchetti Luccio, titolare del Campeggio Solcio come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Le boe dovranno essere di materiale plastico, di colore bianco e dovranno risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare le seguenti sigle identificative: L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 18, L. 19.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Zucchetti Luccio, titolare del Campeggio Solcio è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 396

Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 4 boe (GF. 19, GF. 20, GF 21, GF. 22) per ormeggio unità di navigazione alla Ditta Albergo Ghiffa S.n.c. di Dario Cattaneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 4 boe (GF. 19, GF. 20, GF. 21, GF. 22) per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 16 mappale n. 229 del comune di Ghiffa, richiesta dal Sig. Cattaneo Dario, in qualità di legale rappresentante della ditta Albergo Ghiffa S.n.c. di Dario Cattaneo & C. come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Le boe dovranno essere di materiale plastico, di colore bianco e dovranno risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare le seguenti sigle identificative: GF. 19, GF. 20, GF. 21, GF. 22.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Cattaneo Dario, in qualità di legale rappresentante della ditta Albergo Ghiffa S.n.c. di Dario Cattaneo & C. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 397

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 5 boe per ormeggio unità di navigazione alla Ditta Cantieri Vidoli

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 5 boe (ST.25, ST.26, ST.27, ST.28, ST.29) per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 227 - 30 mappale n. 295 del comune di Stresa, richiesta dal Sig. Vidoli Enrico, in qualità di titolare della Ditta Cantieri Vidoli come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Le boe dovranno essere di materiale plastico, di colore bianco e dovranno risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare le seguenti sigle identificative: ST.25, ST.26, ST.27, ST.28, ST.29.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Vidoli Enrico, in qualità di titolare della Ditta Cantieri Vidoli è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 398

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione al Sig. Ferrigato Massimiliano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 1 boa (ST.30) per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 37 mappale n. 87 del comune di Stresa località Carciano, richiesta dal Sig. Ferrigato Massimiliano come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

La boa dovrà essere di materiale plastico, di colore bianco e dovrà risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare la seguente sigla identificativa: ST.30.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Ferrigato Massimiliano è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 399

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione alla ditta Condor S.n.c. di Marcolini Sergio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 1 boa (ST.31) per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 36 mappale n. 58 del comune di Stresa, richiesta dalla ditta Condor S.n.c. d Marcolini Sergio come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

La boa dovrà essere di materiale plastico, di colore bianco e dovrà risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare la seguente sigla identificativa: ST.31.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Marcolini Sergio, titolare della ditta Condor S.n.c. di Stresa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 400

Lago Maggiore. Comune di Baveno. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo al collocamento di n. 2 boe per ormeggio unità di navigazione alla Ditta Hotel Carillon di Rachelli Giuseppe

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 2 boe (B.89, B.90) per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 7 mappale n. 70 del comune di Baveno Feriolo, richiesta dal Sig. Racchelli Giuseppe, in qualità di titolare della ditta Hotel Carillon come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Le boe dovranno essere di materiale plastico, di colore bianco e dovranno risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare le seguenti sigle identificative: B.89, B.90.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Sig. Racchelli Giuseppe, in qualità di titolare della ditta Hotel Carillon è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 401

Lago Maggiore. Comune di Oggebbio. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo alla variazione della posa di un pontile galleggiante di mq. 28.68 (OG.11) per ormeggio unità di navigazione alla Società Casa & Vela S.r.l. di Oggebbio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla variante per la posa di un pontile galleggiante di mq. 28.68 (OG.11), per ormeggio unità di navigazione del Lago Maggiore e più precisamente nello specchio d’acqua prospiciente il foglio n. 15 mappale n. 436 del comune di Oggebbio, richiesto dalla Società Casa & Vela S.r.l. di Oggebbio così come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Il pontile galleggiante dovrà risultare conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, Nº 911-13943, e s.m.i. e recare la seguente sigla identificativa: OG.11.

L’ancoraggio del pontile galleggiante al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permetterne il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

La Società Casa & Vela S.r.l., con sede in Oggebbio titolare del presente parere è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera autorizzata.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.4
D.D. 7 luglio 2000, n. 403

D.P.R. n. 616/1997, art. 97 - Navigazione Interna - Lago Maggiore. Realizzazione di interventi di manutenzione e miglioramento dell’area annessa alla stazione lacuale di Cannobio (VB). Parere

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 616/1997, parere favorevole in merito alla progettazione relativa alla realizzazione degli interventi atti al miglioramento della stazione lacuale, sito nel Comune di Cannobio (VB), redatta alla Direzione regionale OO.PP. - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - per un importo di L. 250.000.000.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais



Codice 26.2
D.D. 10 luglio 2000, n. 404

Art. 25 L. 17.5.1985 n. 210 - Opere delle F.S. S.p.A. Costruzione Prefabbricato idoneo al ricovero delle relative apparecchiature nel comune di Arquata Scrivia

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26.2
D.D. 10 luglio 2000, n. 405

A.T.M. di Torino. Autorizzazione per l’attivazione al pubblico esercizio a seguito di modifica impianto binari su Via Pietro Micca nella tratta individuata fra Via dell’Arsenale e Piazza Solferino

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino



Codice 26
D.D. 10 luglio 2000, n. 406

Progetto di ampliamento alla terza corsia tra il km 43+000 e il km 63+136 dell’Autostrada A7 Milano-Serravalle tratto Ponte sul Po - Tortona

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Manto



Codice  26
D.D. 21 agosto 2000, n. 466

Approvazione bando pubblico per l’occupazione dei posti d’ormeggio (sugli scivoli) siti in lungolago Buozzi del Comune di Omegna

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare, per le motivazioni in premessa citate, l’allegato bando pubblico per l’occupazione dei posti d’ormeggio (sugli scivoli) siti in lungolago Buozzi del Comune di Omegna.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais

Il Bando pubblico relativo alla presente determinazione dirigenziale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 37 del 13.9.2000, parte III (ndr)



Codice  26
D.D. 21 agosto 2000, n. 467

Approvazione bando pubblico per l’occupazione dei posti d’ormeggio siti presso i pontili pubblici in località Bagnella del Comune di Omegna

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare, per le motivazioni in premessa citate, l’allegato bando pubblico per l’occupazione dei posti d’ormeggio siti presso i pontili pubblici in località Bagnella del Comune di Omegna.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais

Il Bando pubblico relativo alla presente determinazione dirigenziale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 37 del 13.9.2000, parte III (ndr)



Codice 27
D.D. 15 marzo 2000, n. 112

Impegno ed erogazione al Sig. (omissis) della somma di Lire 484.162.045= quale indennizzo spettante per l’abbattimento e distruzione di animali infetti da influenza aviare nonchè per prodotti zootecnici e materiale distrutto in quanto non disinfettabile. Cap. 13621/2000

(omissis)

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.1
D.D. 28 marzo 2000, n. 120

Ditta: Fonti San Maurizio, Via IV Novembre n. 16 - Roccaforte di Mondovì (CN). Revoca disposizioni cautelari impartite con provvedimenti: n. 439 del 15.01.97 del Presidente della Giunta Regionale e n. 00015 del 10.02.98 della Direzione Sanità Pubblica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Per le motivazioni in premessa indicate, sono revocare le disposizioni cautelari impartite dalla Ditta “Fonti San Maurizio”, Via IV Novembre n. 16 - Roccaforte di Mondovì, con provvedimento n. 439 del 15.01.1997 del Presidente della Giunta Regionale e n. 00015 del 10.02.1998 della Direzione Sanità Pubblica.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.1
D.D. 28 marzo 2000, n. 121

Presa d’atto della modificazione dell’Assetto Societario della Ditta “Saci S.p.A.”, Via Castel Morrone n. 30 - Milano in Ditta “Siad S.p.A.”, con sede legale in Bergamo, Via San Bernardino n. 92

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della modificazione dell’Assetto Societario in esito a fusione per incorporazione della Ditta “Saci S.p.A.” con sede in Milano, Via Castel Morrone n. 30 e Stabilimento in San Mauro T.se, strada Settimo n. 342 in Ditta “Siad S.p.A.”, Società Italiana Acetilene e Derivanti S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via San Bernardino n. 92 e Stabilimento in San Mauro, Via Castel Morrone n. 30 strada Settimo n. 342.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.2
D.D. 17 aprile 2000, n. 148

Costituzione della Commissione Regionale del Piemonte per il rilascio della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici. Sessioni per l’anno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di costituire la Commissione regionale del Piemonte per il rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici per le due sessioni d’esame per l’anno 2000, così composta:

Presidente:

- Dott.ssa Romilda Tafuri, Viceprefetto Ispettore della Prefettura di Torino - membro effettivo;

- Dott.ssa Laura Ferraris Direttore di Sezione della Prefettura di Torino - membro supplente;

Componenti:

- Dott.ssa Rosanna Lavezzaro Commissario capo della Questura di Torino - membro effettivo;

- Dott.ssa Barbara De Toma Commissario - membro supplente;

- Dr. Fabio Germani Commissario - membro supplente;

- Sig. Emilio Gallo Ispettore S.SUPS - membro supplente;

- Sig. Pasquale Piro Ispettore - membro supplente;

- Dott. Ing. Michele Ferraro Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco - membro effettivo;

- Geom. Giuseppe Tominic - membro supplente;

- P.i. Pietro Martorana - membro supplente;

- Arch. Dario Longhin - membro supplente;

- Dott.ssa Franca Sulotto, Responsabile S.Pre.S.A.L. dell’ASL 1 di Torino - membro effettivo;

- Dott. Gianni Buratti, Dirigente Medico - membro supplente;

- Dott. Andrea Dotti, Dirigente Medico membro supplente;

- Dott.ssa Annalisa Lantermo Dirigente Medico - membro supplente;

- Dott. Antonio Mosso Dirigente Medico - membro supplente;

- Dr. Paolo Natale Direttore del Dipartimento Subprovinciale di Torino dell’A.R.P.A. - membro effettivo;

- Dr. Gian Piero Spagnolini Dirigente della Sezione Chimica dell’A.R.P.A. - membro supplente;

- Dott.ssa Paola Balocco Dirigente della Sezione Chimica dell’A.R.P.A. - membro supplente;

Segretario:

- Dr. Pierluigi Cavazzin Funzionario della Regione Piemonte - membro effettivo;

- Dr.ssa Stefania Felline Funzionario della Regione Piemonte - membro supplente.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.3
D.D. 26 aprile 2000, n. 166

Conferimento incarico di collaborazione alla d.ssa Viveca Righi per lo sviluppo di uno specifico programma sul farmaco veterinario. Impegno della somma di Lire 46.800.000 sul cap. 12180/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per il conferimento di un incarico di collaborazione alla d.ssa Viveca Righi, medico veterinario libero professionista;

- di stabilire che l’incarico dovrà essere svolto con le modalità indicate in premessa e riportate nell’allegato schema di convenzione che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare la somma di L. 46.800.000, già prenotata con D.G.R. nº 25-27268 del 10.5.1999, sul cap. 12180/2000 (346336/P), che verrà erogata bimestralmente all’interessata, sulla base delle parcelle presentate, debitamente vistate dal Direttore regionale, ai sensi della L.R. 23.1.1984 nº 8.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27
D.D. 8 maggio 2000, n. 214

Impegno della somma complessiva di Lire 1.000.000.000= ed erogazione all’ASL n. 17 di Savigliano dell’importo di Lire 500.000.000= per il pagamento degli indennizzi spettanti agli allevatori che abbattono animali infetti da tubercolosi e brucellosi. Cap. 13680/99 - (A/100534)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare la somma complessiva di Lire 1.000.000.000= e di erogare alla ASL n. 17 di Savigliano l’importo di Lire 500.000.000= per il pagamento degli indennizzi spettanti agli allevatori che abbattono animali infetti da tubercolosi e brucellosi, sulla base di specifica richiesta di finanziamento trasmessa alla Direzione Sanità Pubblica.

Alla spesa complessiva di Lire 500.000.000= si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 13680/99 (A/100534).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27
D.D. 8 maggio 2000, n. 215

Reimpegno della somma di Lire 72.000.000= (Lire 36.000.000= sul Cap. 20974/00, Lire 25.200.000= sul Cap. 20977/00 e Lire 10.800.000= sul Cap. 27190/00), da erogare alla Facoltà di Medicina Veterinaria per l’attuazione di un progetto Interreg II. (D.G.R. di riferimento 93-22892 del 27.10.97)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di reimpegnare, in quanto perente, la somma di Lire 72.000.000=, da erogare alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, Dipartimento di Produzioni Animali, via Leonardo da Vinci n. 44 Grugliasco, quale secondo acconto pari al 40% dell’importo totale di Lire 180.000.000=, per l’attuazione del progetto Interreg II denominato “Monitoraggio e gestione delle interazioni sanitarie per ungulati selvatici e ruminanti domestici monticanti”.

La somma di Lire 72.000.000= dovrà essere versata sul c/c.

La somma complessiva di Lire 72.000.000= dovrà essere reimpegnata per Lire 36.000.000= sul cap. 20974/00, per Lire 25.200.000= sul cap. 20977/00 e per Lire 10.800.000= sul cap. 27190/00.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 16 maggio 2000, n. 232

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Chieri (TO), Piazza Dante n. 10/bis

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Le Determinazioni Dirigenziali nn. 148, 149 e 150 del 21/08/1998 si intendono revocare e sostituite dalla presente determinazione;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Chieri (TO) - Piazza Dante n. 10/bis;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 12355 del 20/12/1999

2. prot. n. 12356 del 20/12/1999

3. prot. n. 12357 del 20/12/1999

4. prot. n. 12358 del 20/12/1999

5. prot. n. 12359 del 20/12/1999

6. prot. n. 12360 del 20/12/1999

7. prot. n. 12363 del 20/12/1999

8. prot. n. 12364 del 20/12/1999

9. prot. n. 12365 del 20/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 16 maggio 2000, n. 233

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Meina (NO), Via Per Ghevio n. 5

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Meina (NO) - Via Per Ghevio n. 5;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 12529 del 23/12/1999

2. prot. n. 12530 del 23/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27
D.D. 17 maggio 2000, n. 235

Impegno di spesa di L. 110.000.000= sul capitolo 12200/2000 (100484/A) per la stipulazione di tre contratti per l’affidamento delle prestazioni necessarie per la realizzazione dei progetti connessi con il Piano amianto, il progetto sicurezza in edilizia, l’organizzazione delle competenze e degli interventi legati all’applicazione del D.Lgs. 123/99

(omissis)

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 236

Erogazione della somma di L. 90.000.000 a favore del CSI Piemonte, impegnata sul cap. 12183/99 (I359830) (355359/A)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di erogare la somma di L. 90.000.000 (IVA inclusa) (I359830) a favore del CSI Piemonte per la realizzazione del progetto “Indicatori sanitari da fonti nazionali e regionali”.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 237

Erogazione della somma di L. 109.220.000 a favore del CSI Piemonte, impegnata sul cap. 12183/99 (I359363) (355359/A)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di erogare la somma di L. 109.220.000 (IVA inclusa) (I359363) a favore del CSI Piemonte per la realizzazione della procedura “Aborti spontanei e interruzioni volontarie di gravidanza”.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 238

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Gavi (AL), Località Madonna della Guardia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Gavi (AL) - località Madonna della Guardia;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 10818 del 15/11/1999

2. prot. n. 10819 del 15/11/1999

3. prot. n. 10820 del 15/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 239

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Gobetti n. 15

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino - Via Gobetti n. 15;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 12295 del 17/12/1999

2. prot. n. 12296 del 17/12/1999

3. prot. n. 12297 del 17/12/1999

4. prot. n. 12298 del 17/12/1999

5. prot. n. 12299 del 17/12/1999

6. prot. n. 12301 del 17/12/1999

7. prot. n. 12302 del 17/12/1999

8. prot. n. 12303 del 17/12/1999

9. prot. n. 12304 del 17/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 240

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Mantova n. 3

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino via Mantova n. 3;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 9813 del 26/10/1999

2) prot. n. 9815 del 26/10/1999

3) prot. n. 9816 del 26/10/1999

4) prot. n. 9817 del 26/10/1999

5) prot. n. 9818 del 26/10/1999

6) prot. n. 9819 del 26/10/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 241

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Denice (AL), Località Ristorante Belvedere, Via Del Levante

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Denice (AL) - località Ristorante Belvedere Via Del Levante;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 3902 del 24/06/1999

2. prot. n. 3903 del 24/06/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 242

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Greggio (VC), Località Cascina Minola - Foglio n. 1, Mappale n. 7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Greggio (VC) - località Cascina Minola - Foglio n. 1 Mappale n. 7;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 5832 del 24/08/1999

2. prot. n. 5833 del 24/08/1999

3. prot. n. 5834 del 24/08/1999

4. prot. n. 5836 del 24/08/1999

5. prot. n. 5837 del 24/08/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 243

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Vigone (TO), Via Buffa n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Le Determinazioni Dirigenziali nn. 68, 69 e 70 del 09/04/1998 si intendono revocare e sostituiti dalla presente determinazione;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Vigone (TO) via Buffa n. 21;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 11104 del 23/11/1999

2) prot. n. 11105 del 23/11/1999

3) prot. n. 11106 del 23/11/1999

4) prot. n. 11107 del 23/11/1999

5) prot. n. 11108 del 23/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 244

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Umbria n. 33

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Nokia S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Blu S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Torino Corso Umbria n. 33;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Blu S.p.A., con sede legale in Roma, via Antonio Nibby 10, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 1037 del 01/02/2000

3) prot. n. 1038 del 01/02/2000

3) prot. n. 1039 del 01/02/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 245

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Crescentino (VC), Strada Livorno Ferraris

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Crescentino (VC) Strada Livorno Ferraris;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 987 del 31/01/2000

2) prot. n. 990 del 31/01/2000

3) prot. n. 994 del 31/01/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 246

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Biandrate (NO), Strada per Recetto - Foglio n. 1, Mappale n. 111

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Biandrate (NO) Strada per Recetto - Foglio n. 1 Mappale n. 111;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 11923 del 26/11/1999

2) prot. n. 11924 del 26/11/1999

3) prot. n. 11426 del 30/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 247

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cherasco (CN), Località Costa Lamberti

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Cherasco (CN) Località Costa Lamberti;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 4765 del 20/07/1999

2. prot. n. 4766 del 20/07/1999

3. prot. n. 4767 del 20/07/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 248

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Livorno Ferraris (VC), Località Cascina Coppa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Livorno Ferraris (VC) Località Cascina Coppa;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 12649 del 29/12/1999

2. prot. n. 12650 del 29/12/1999

3. prot. n. 12651 del 29/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 249

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Orbassano (TO), Via Riesi n. 5

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Orbassano (TO) via Riesi n. 5;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 8846 del 11/10/1999

2. prot. n. 8847 del 11/10/1999

3. prot. n. 8848 del 11/10/1999

4. prot. n. 8849 del 11/10/1999

5. prot. n. 8850 del 11/10/1999

6. prot. n. 8851 del 11/10/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 250

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Mirabello Monferrato (AL), Località Bricco del Poggio - Foglio n. 16, Mappale n. 209

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Mirabello Monferrato (AL) Località Bricco del Poggio Foglio n. 16 Mappale n. 209;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 11515 del 01/12/1999

2. prot. n. 11516 del 01/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 251

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Bra (CN), Via Balau - Foglio n. 055, Mappale n. 377

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Bra (CN) via Balau - Foglio n. 055 Mappale n. 377;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 9716 del 22/10/1999

2) prot. n. 9717 del 22/10/1999

3) prot. n. 9718 del 22/10/1999

4) prot. n. 9719 del 22/10/1999

5) prot. n. 9720 del 22/10/1999

6) prot. n. 9721 del 22/10/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 252

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cannobio (VB), Località Cinzago - Foglio n. 23, Particella n. 363

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Cannobio Località Cinzago - Foglio n. 23 Particella n. 363;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 1293 del 07/02/2000

2) prot. n. 1298 del 07/02/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 253

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via De Sanctis Francesco n. 71

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino via De Sanctis Francesco n. 71;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 12318 del 17/12/1999

2) prot. n. 12320 del 17/12/1999

3) prot. n. 12321 del 17/12/1999

4) prot. n. 12322 del 17/12/1999

5) prot. n. 12323 del 17/12/1999

6) prot. n. 12324 del 17/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 254

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Omegna (VB), Via Fratelli di Dio - Foglio n. 10, Mappale n. 67

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Omegna (VB) via Fratelli di Dio - Foglio n. 10 Mappale n. 67;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 11957 del 13/12/1999

2) prot. n. 11958 del 13/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 18 maggio 2000, n. 255

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Merana (AL), Località San Fermo - Foglio n. 5, Mappale n. 250

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Merana (AL) Località San Fermo - Foglio n. 5 Mappale n. 250;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 1796 del 16/02/2000

2) prot. n. 1797 del 16/02/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 256

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT), Località Boschi - Mappale n. 236, Foglio n. 20

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT) - località Boschi - Mappale n. 236 Foglio n. 20;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 11205 del 25/11/1999

2. prot. n. 11206 del 25/11/1999

3. prot. n. 11207 del 25/11/1999

4. prot. n. 11208 del 25/11/1999

5. prot. n. 11209 del 25/11/1999

6. prot. n. 11210 del 25/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 257

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti, Via De Rolandis n. 4 - Mappale n. 899, Foglio n. 77/7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Asti Via De Rolandis n. 4 - Mappale n. 899 Foglio n. 77/7;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 4687 del 20/07/1999

2) prot. n. 4688 del 20/07/1999

3) prot. n. 4689 del 20/07/1999

4) prot. n. 4690 del 20/07/1999

5) prot. n. 4691 del 20/07/1999

6) prot. n. 4692 del 20/07/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 258

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Andezeno (TO), Strada Cesole - Foglio n. 9, Mappale n. 93

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Andezeno (TO) - Strada Cesole - Foglio n. 9 Mappale n. 93;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 1247 del 7/02/2000

2. prot. n. 1248 del 7/02/2000

3. prot. n. 1249 del 7/02/2000

4. prot. n. 1250 del 7/02/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 259

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Mosso (BI), Località Borgata Mangiachero, 19 - Foglio n. 15, Mappale n. 58

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Mosso (BI) località Borgata Mongiachero 19 - Foglio n. 15 - Mappale n. 58;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 12149 del 15/12/1999

2) prot. n. 12155 del 15/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 260

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alessandria, Via Poligonia n. 82

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Alessandria via Poligonia n. 82;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 6068 del 30/08/1999

2) prot. n. 6069 del 30/08/1999

3) prot. n. 6070 del 30/08/1999

4) prot. n. 6071 del 30/08/1999

5) prot. n. 6072 del 30/08/1999

6) prot. n. 6073 del 30/08/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 261

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Regina Margherita n. 267

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Torino Corso Regina Margherita n. 267;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 10110 del 02/11/1999

2) prot. n. 10111 del 02/11/1999

3) prot. n. 10112 del 02/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 262

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Agnelli n. 95

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Torino Corso Agnelli n. 95;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 3214 del 24/03/2000

2) prot. n. 3216 del 24/03/2000

3) prot. n. 3218 del 24/03/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 263

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Regina Margherita n. 292-294

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino Corso Regina Margherita n. 292-294;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 10183 del 03/11/1999

2) prot. n. 10187 del 03/11/1999

3) prot. n. 10189 del 03/11/1999

4) prot. n. 10191 del 03/11/1999

5) prot. n. 10194 del 03/11/1999

6) prot. n. 10197 del 03/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 264

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Pedrotti n. 5

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino via Pedrotti n. 5;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 3120 del 21/03/2000

2. prot. n. 3121 del 21/03/2000

3. prot. n. 3122 del 21/03/2000

4. prot. n. 3123 del 21/03/2000

5. prot. n. 3125 del 21/03/2000

6. prot. n. 3126 del 21/03/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 265

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Cercenasco n. 19

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino via Cercenasco n. 19;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 3088 del 21/03/2000

2. prot. n. 3089 del 21/03/2000

3. prot. n. 3090 del 21/03/2000

4. prot. n. 3092 del 21/03/2000

5. prot. n. 3093 del 21/03/2000

6. prot. n. 3094 del 21/03/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 266

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Borgone di Susa (TO), Località Gandoglio - Foglio n. 9, Particella n. 209

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Borgone di Susa (TO) località Gandoglio - Foglio n. 9 Particella n. 209;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 12310 del 17/12/1999

2) prot. n. 12311 del 17/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 267

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Montecucco n. 146

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino Corso Montecucco n. 146;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 3096 del 21/03/2000

2. prot. n. 3097 del 21/03/2000

3. prot. n. 3099 del 21/03/2000

4. prot. n. 3100 del 21/03/2000

5. prot. n. 3101 del 21/03/2000

6. prot. n. 3102 del 21/03/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 268

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Novara, Via Camoletti n. 2

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Novara via Camoletti n. 2;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 8852 del 11/10/1999

2) prot. n. 8853 del 11/10/1999

3) prot. n. 8854 del 11/10/1999

4) prot. n. 8855 del 11/10/1999

5) prot. n. 8856 del 11/10/1999

6) prot. n. 8857 del 11/10/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 269

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Santhià (VC), Corso B. Ignazio - Foglio n. 36, Mappale n. 995, Torre Piezometrica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Santhià (VC) Corso B. Ignazio - Foglio n. 36 Mappale n. 995 Torre Piezometrica;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 12460 del 22/12/1999

2) prot. n. 12461 del 22/12/1999

3) prot. n. 12462 del 22/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 270

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Belforte Monferrato (AL), Località Cascina Brasova - Foglio n. 7, Mappale n. 22

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Belforte Monferrato (AL) località cascina Brasova - Foglio n. 7 Mappale n. 22;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 47 del 04/01/2000

2. prot. n. 48 del 04/01/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 271

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Massimo D’Azeglio n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino Corso Massimo D’Azeglio n. 21;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 1323 del 07/02/2000

2. prot. n. 1324 del 07/02/2000

3. prot. n. 1326 del 07/02/2000

4. prot. n. 1327 del 07/02/2000

5. prot. n. 1328 del 07/02/2000

6. prot. n. 1329 del 07/02/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 272

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Solero (AL), Via Giovanni Cavoli n. 24

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Solero (AL) via Giovanni Cavoli n. 24;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1. prot. n. 11969 del 13/12/1999

2. prot. n. 11970 del 13/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 23 maggio 2000, n. 273

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Foglizzo (TO), Strada Comunale Braglia - Foglio n. 20, Mappale n. 102

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Foglizzo (TO) Strada Comunale Braglia - Foglio n. 20 Mappale n. 102;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 11971 del 13/12/1999

2) prot. n. 11972 del 13/12/1999

3) prot. n. 11973 del 13/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.1
D.D. 30 maggio 2000, n. 276

Ditta: Pontevecchio S.r.l., Via Ponte Pietra n. 3, Luserna San Giovanni (TO). Autorizzazione sanitaria all’imbottigliamento dell’acqua minerale scaturente dalla “Sorgente Fucine” con la denominazione “Monviso”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- La Ditta “Pontevecchio S.r.l.” - con sede legale in Moncalieri, Strada Carignano n. 46/ter e stabilimento sito in Luserna San Giovanni, Via Ponte Pietra n. 3, è autorizzata, sotto l’aspetto igienico-sanitario:

- all’imbottigliamento dell’acqua minerale scaturente dalla “Sorgente Fucine” con la denominazione “Monviso”;

- confezionamento delle acque minerali: Sparea, Alpi Cozie, Valmora, Fonte delle Alpi e Monviso, in contenitori di PET in premessa indicati.

Le etichette che contrassegnano l’acqua minerale di cui trattasi, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Michele Audenino



Codice 27.2
D.D. 12 giugno 2000, n. 288

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti, Corso Pietro Chiesa n. 17/A, angolo Corso Galileo Ferraris

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Asti Corso Pietro Chiesa n. 17/A angolo Corso Galileo Ferraris;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) - prot. n. 4769 del 20/07/1999

2) - prot. n. 4770 del 21/07/1999

3) - prot. n. 4771 del 21/07/1999

4) - prot. n. 4772 del 21/07/1999

5) - prot. n. 4773 del 21/07/1999

6) - prot. n. 4774 del 21/07/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 289

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Cigna Francesco n. 70/Via Saint Bon n. 43

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Nokia S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Blu S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Torino via Cigna Francesco n. 70/Via Saint Bon n. 43;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Blu S.p.A., con sede legale in Roma, via Antonio Nibby 10, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 4434 del 19/04/2000

2) prot. n. 4435 del 19/04/2000

3) prot. n. 4436 del 19/04/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 290

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Corso Grosseto n. 203

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Nokia S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Blu S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Torino Corso Grosseto n. 203;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Blu S.p.A., con sede legale in Roma, via Antonio Nibby 10, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 4404 del 19/04/2000

2) prot. n. 4405 del 19/04/2000

3) prot. n. 4406 del 19/04/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 291

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Caraglio (CN), Via Matteotti n. 25

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- La Determinazione Dirigenziale n. 247 del 24/12/1997 si intende revocata e sostituita dalla presente determinazione;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Caraglio (CN) via Matteotti n. 25;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 10404 del 08/11/1999

2) prot. n. 10405 del 08/11/1999

3) prot. n. 10406 del 08/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 292

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Perosa n. 74

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Torino - Via Perosa n. 74;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 337 del 14/01/2000

2) prot. n. 338 del 14/01/2000

3) prot. n. 339 del 14/01/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 293

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Grugliasco (TO), Corso Allamano n. 57/B

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Grugliasco (TO) - Corso Allamano n. 57/B;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 8603 del 07/10/1999

2) prot. n. 8604 del 07/10/1999

3) prot. n. 8605 del 07/10/1999

4) prot. n. 8606 del 07/10/1999

5) prot. n. 8607 del 07/10/1999

6) prot. n. 8608 del 07/10/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 294

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di San Sebastiano Curone (AL), Località Telecco - Foglio n. 2, Mappale n. 354

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di S. Sebastiano Curone (AL) - località Telecco - Foglio n. 2 Mappale n. 354;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 11137 del 23/11/1999

2) prot. n. 11138 del 23/11/1999

3) prot. n. 11139 del 23/11/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 295

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Rivoli (TO), Corso Susa n. 242

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Rivoli (TO) Corso Susa n. 242;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 8767 del 11/10/1999

2) prot. n. 8768 del 11/10/1999

3) prot. n. 8769 del 11/10/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 296

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Carmagnola (TO), Via Molinasso - Cascina Fraschero

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Carmagnola (TO) via Molinasso - Cascina Fraschero;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 1027 del 01/02/2000

2) prot. n. 1028 del 01/02/2000

3) prot. n. 1029 del 01/02/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 297

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cameri (NO), Via Massimo D’Azeglio n. 10 - Foglio n. 40, mappale n. 415

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Cameri (NO) via M. D’Azeglio n. 10 - Foglio n. 40 Mappale n. 415;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 3544 del 14/06/1999

2) prot. n. 3545 del 14/06/1999

3) prot. n. 3546 del 14/06/1999

4) prot. n. 3547 del 14/06/1999

5) prot. n. 3550 del 14/06/1999

6) prot. n. 3557 del 14/06/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 13 giugno 2000, n. 298

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Nokia S.p.A., per conto di Blu S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108. Emittente Blu S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Onorato Vigliani n. 193

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, a Nokia S.p.A., con sede legale in Milano, via Roma 108, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Blu S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Torino via Onorato Vigliani n. 193;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Blu S.p.A., con sede legale in Roma, via Antonio Nibby 10, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 4224 del 14/04/2000

2) prot. n. 4225 del 14/04/2000

3) prot. n. 4226 del 14/04/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27
D.D. 13 giugno 2000, n. 299

Attribuzione posizione organizzativa di tipologia A “gestione programma amianto e protezione dalle radiazioni” all’Ing. Carmelo Baeli - Rettifica determinazione n. 194 del 3 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rettificare la determinazione n. 194 del 3 maggio 2000 conferendo al dipendente Carmelo Baeli, appartenente alla categoria D3, la posizione “Gestione programma amianto e protezione dalle radiazioni”, di tipologia A, a far data dal 3/5/2000 e sino al 31/12/2001;

- di dare atto che l’incarico di che trattasi non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.3
D.D. 13 giugno 2000, n. 300

Nomina Commissione giudicatrice per gli esami finali del corso per operatori pratici di fecondazione strumentale nella specie bovina organizzato dall’Associazione Provinciale Allevatori di Torino nell’anno 1999

(omissis)

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 15 giugno 2000, n. 301

Comune di Tortona - Modifica artt. 152 e 154 del regolamento d’Igiene del Comune di Tortona. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 e dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30, le modifiche apportate agli artt. 152 e 154 del vigente Regolamento d’Igiene adottato dal Consiglio Comunale di Tortona con deliberazioni n. 33 del 19.3.1998 e n. 181 del 28.12.1998.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 15 giugno 2000, n. 302

Comune di Pozzolo Formigaro - Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale - Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30 e del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale di Pozzolo Formigaro con deliberazioni n. 21 del 30.4.1999 e n. 50 del 9.11.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.1
D.D. 19 giugno 2000, n. 305

Recupero della somma di Lire 24.385.521= all’ASL n. 13 di Novara

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 306

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Rivalta di Torino (TO), Località Dojrone - Foglio n. 10, Particella n. 13

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Rivalta di Torino (TO) - località Dojrone - Foglio n. 10 Particella n. 13;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 287 del 13/01/2000

2) prot. n. 288 del 13/01/2000

3) prot. n. 289 del 13/01/2000

4) prot. n. 290 del 13/01/2000

5) prot. n. 291 del 13/01/2000

6) prot. n. 292 del 13/01/2000

7) prot. n. 293 del 13/01/2000

8) prot. n. 294 del 13/01/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 307

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Cavour (TO), Località Strada Antica di Pinerolo n. 61

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Le Determinazioni Dirigenziali nn. 66 e 67 del 23/10/1997 si intendono revocare e sostituite dalla presente determinazione;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Cavour (TO) - località Strada Antica di Pinerolo n. 61;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 641 del 11/02/1999

2) prot. n. 642 del 11/02/1999

3) prot. n. 643 del 11/02/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 308

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alice Castello (VC), Via Lago - Foglio n. 10, Mappale n. 325

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Alice Castello (VC) - Via Lago - Foglio n. 10 Mappale n. 325;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 2040 del 19/04/1999

2) prot. n. 2041 del 19/04/1999

3) prot. n. 2042 del 19/04/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 309

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Monastero di Vasco (CN), Località Cappella di San Lorenzo - Foglio n. 2, Mappale n. 191

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Monastero di Vasco (CN) - località Cappella di San Lorenzo - Foglio n. 2 Mappale n. 191;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 3954 del 10/04/2000

2) prot. n. 3956 del 10/04/2000

3) prot. n. 4014 del 11/04/2000

4) prot. n. 4016 del 11/04/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 310

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alessandria (AL), Via Vinzaglio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Alessandria (AL) - Via Vinzaglio;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è

subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) - prot. n. 6086 del 30/08/1999

2) - prot. n. 6087 del 30/08/1999

3) - prot. n. 6088 del 30/08/1999

4) - prot. n. 6089 del 30/08/1999

5) - prot. n. 6090 del 30/08/1999

6) - prot. n. 6091 del 30/08/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 311

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Strevi (AL), Località Regione Fontane Cascina Braida

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Strevi (AL) - località Regione Fontane Cascina Braida;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è

subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) - prot. n. 5841 del 24/08/1999

2) - prot. n. 5851 del 24/08/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 312

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Motto Alto - Foglio n. 19, Mappale n. 679

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) via Motto Alto - Foglio n. 19 Mappale 679;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 11942 del 13/12/1999

2) prot. n. 11943 del 13/12/1999

3) prot. n. 11944 del 13/12/1999

4) prot. n. 11947 del 13/12/1999

5) prot. n. 11948 del 13/12/1999

6) prot. n. 11949 del 13/12/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 313

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Greggio (VC), Località Strada Vicinale Mandrie - Foglio n. 3, Particella n. 7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Greggio (VC) Località Strada Vicinale Mandrie - Foglio n. 3 Particella n. 7;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 3768 del 5/04/2000

2) prot. n. 3769 del 5/04/2000

3) prot. n. 3770 del 5/04/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 314

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Ozzano Monferrato (AL), Località Cascina Cairo - Foglio n. 9, Particella n. 386

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Ozzano Monferrato (AL) Località Cascina Cairo - Foglio n. 9 Particella n. 386;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 4367 del 09/07/1999

2) prot. n. 4368 del 09/07/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 315

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 77. Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Grugliasco (TO), Via Crea, Centro Commerciale “Le Gru”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Omnitel Pronto Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), via Jervis n. 77, proprietaria dell’impianto, all’esercizio dello stesso, sito nel Comune di Grugliasco (TO) via Crea Centro Commerciale “Le Gru”;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) - prot. n. 8616 del 7/10/1999

2) - prot. n. 8617 del 7/10/1999

3) - prot. n. 8618 del 7/10/1999

4) - prot. n. 8619 del 7/10/1999

5) - prot. n. 8620 del 7/10/1999

6) - prot. n. 8621 del 7/10/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 316

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Caselle T.se, P.zza Boschiassi, Parrocchia Ss. Maria e S. Giovanni - Fg. 20, Part. L

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Caselle Torinese (TO) Piazza Boschiassi Parrocchia Ss. Maria e S. Giovanni - Foglio n. 20 Particella L;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 1376 del 07/2/2000

2) prot. n. 1378 del 07/02/2000

3) prot. n. 1379 del 07/02/2000

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 317

Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Siemens Information And Communication Networks S.p.A., per conto di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10. Emittente Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Asti, Via Pagliani n. 24

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, Siemens Information And Communication Networks S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, quale società realizzatrice della rete di telefonia mobile per conto della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad eseguire l’impianto nel Comune di Asti via Pagliani n. 24;

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 23.1.1989, n. 6, la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, via C. G. Viola n. 48, in possesso della licenza governativa per il servizio radiomobile pubblico, ad esercire l’impianto di cui sopra;

- il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel pareri A.R.P.A. di seguito elencati e dalle norme legislative di competenza statale in materia:

1) prot. n. 4699 del 20/07/1999

2) prot. n. 4700 del 20/07/1999

3) prot. n. 4701 del 20/07/1999

4) prot. n. 4702 del 20/07/1999

5) prot. n. 4704 del 20/07/1999

6) prot. n. 4705 del 20/07/1999

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 318

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 132 del 3.4.2000, avente ad oggetto: “Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alessandria (AL), Via Spalto Borgoglio n. 41"

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 132 del 3.4.2000 avente ad oggetto: “Legge Regionale 23.1.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Alessandria (Al) - Via Spalto Borgoglio n. 41":

- conseguentemente di sostituire gli estremi (numero di protocollo e data) dei pareri sanitari favorevoli rilasciati dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Subprovinciale di Ivrea ARPA indicati nella predetta determinazione, con i pareri sanitari favorevoli di seguito elencati, rilasciati dalla citata ARPA sulla base di quanto indicato negli artt. 1, 2, 3, 4, 6 dei criteri tecnici approvati con D.G.R. 173-27990 del 11.4.1989, nonchè dei valori di cui all’art. 4, comma 2 del D.M. n. 381 del 10.9.1998, relativamente all’impianto di proprietà Telecom Italia Mobile S.p.A. ubicato in Alessandria, via Spalto Borgoglio n. 41:

1) - prot. n. 6059 del 30.8.1999

2) - prot. n. 6060 del 30.8.1999

3) - prot. n. 6061 del 30.8.1999

- ogni altra disposizione assunta con la Determinazione Dirigenziale n. 132 del 3.4.2000 resta invariata.

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 giugno 2000, n. 319

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 78 del 29.2.2000, avente ad oggetto: “Legge Regionale 23.01.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino, Via Don Bosco n. 25"

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 29.2.2000 avente ad oggetto: “Legge Regionale 23.1.1989, n. 6. Autorizzazione per impianto di teleradiocomunicazione rilasciata a Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Torino (To), via Bertola n. 34. Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato nel Comune di Torino - Via Don Bosco 25"

- conseguentemente di sostituire gli estremi (numero di protocollo e data) dei pareri sanitari favorevoli rilasciati dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Subprovinciale di Ivrea ARPA indicati nella predetta determinazione, con i pareri sanitari favorevoli di seguito elencati, rilasciati dalla citata ARPA sulla base di quanto indicato negli artt. 1, 2, 3, 4, 6 dei criteri tecnici approvati con D.G.R. 173-27990 del 11.4.1989, nonchè dei valori di cui all’art. 4, comma 2 del D.M. n. 381 del 10.9.1998, relativamente all’impianto di proprietà Telecom Italia Mobile S.p.A. ubicato in Torino, via Don Bosco 25.

1) - prot. n. 9801 del 26.10.1999

2) - prot. n. 9803 del 26.10.1999

3) - prot. n. 9806 del 26.10.1999

4) - prot. n. 9809 del 26.10.1999

5) - prot. n. 10192 del 3.11.1999

6) - prot. n. 10195 del 3.11.1999

7) - prot. n. 10196 del 3.11.1999

8) - prot. n. 10198 del 3.11.1999

9) - prot. n. 10201 del 3.11.1999

- ogni altra disposizione assunta con la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 29.2.2000 resta invariata.

Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate all’A.R.P.A., al Sindaco e all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 22 giugno 2000, n. 320

Modifica della D.D. n. 486 del 29.11.1999 relativa all’impegno di L. 150.000.000= sul cap. 12180/99 per la stipulazione di convenzione con la I.E.C. e l’ASL n. 1 di Torino per l’acquisto di prestazioni tecnico-scientifiche in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della L.R. 25.1.1988, n. 6

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di modificare la D.D. n. 486 del 29.11.1999 e di ripartire la somma di L. 50.000.000 in essa impegnata (I n. 367379), nella misura di L. 25.000.000 per la stipulazione della convenzione con l’ASL n. 1 di Torino e di L. 25.000.000 per la stipulazione della convenzione con l’ASL n. 12 di Biella;

- modificare la bozza di convenzione con l’ASL n. 1 di Torino allegata alla determinazione n. 486 del 29.11.1999 approvandone il nuovo schema che costituisce parte integrante della presente determinazione;

- di approvare lo schema di convenzione con l’ASL n. 12 di Biella che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



COMUNICATI

AVVISO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE

Si comunica, a coloro che hanno presentato istanza di candidatura per il Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti e per la Commissione regionale consultiva per i mercati all’ingrosso, come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 24 maggio 2000, 2° supplemento al n. 21, che con delibera di Giunta Regionale n. 1-394 del 10.07.2000, tali enti sono stati soppressi, in ottemperanza all’art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine

Elenco delle nomine in Enti ed Istituzioni varie cui il Consiglio Regionale deve procedere per riapertura dei termini, sostituzioni ed integrazioni

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Preso atto che nella scorsa legislatura alcune nomine non sono state effettuate;

Preso atto che occorre integrare la lista dei candidati in enti di cui al comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale - 2° supplemento al n. 21 del 24.5.2000 in quanto alla scadenza stabilita non sono pervenute le designazioni previste;

Preso atto che si sono verificati casi di persone che sono cessate dall’incarico per dimissioni, incompatibilità o altra causa.

La Commissione consultiva per le Nomine ha deciso l’avvio della procedura per le nomine qui di seguito descritte:


Il termine per la presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, è fissato in 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) entro il 21.09.2000 apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non, ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l’impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

I moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, sono a disposizione presso gli Uffici competenti.

Ai sensi dell’art. 2 L. n. 191/98 (modifiche ed integrazioni alla L. n. 127/97) la firma del candidato non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza dei competenti funzionari del Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e Organi Istituzionali Interni - Ufficio Nomine - tel. 011-5757-221 / 239 / 332

L’istanza contenente il modello di candidatura, qualora non autenticata, può anche essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ovvero inviata tramite fax al numero 011 - 5757-446, sempre accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità.

Si fa presente inoltre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 58 D.lgs. 29/93 e modifiche apportate dal D.lgs. 80/98).

Si sottolinea che ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 1996, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

Il Presidente della Commissione Nomine
Roberto Cota

tutto il comunicato con allegato

Il presente comunicato sostituisce il comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 settembre 2000 a pagina 166 restando invariato il termine in esso indicato (Ndr)



Parte II
ATTI DELLO STATO


ALTRI PROVVEDIMENTI

T.A.R. Piemonte
Ordinanza n. 522

Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 al T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da privati c/Azienda U.S.L. n. 16 ed altra

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso n. 887 del 1997 proposto da privati rappresentati e difesi dall’avv. Sebastiano Zuccarello e presso il medesimo elettivamente domiciliati in Torino, via Magenta n. 36;

Contro

l’Azienda regionale U.S.L. n. 16, non costituita in giudizio;

e nei confronti

della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165;

per l’annullamento

- previa sospensione - dell’atto prot. n. 4234 del 6 febbraio 1997, con il quale il Servizio Veterinario dell’Azienda regionale USL 16 Mondovi - Ceva ha dato adempimento all’art. 1, comma secondo, della legge regionale 3 gennaio 1997 n. 4;

di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quello impugnato con il presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2000 l’avv. Zuccarello per i ricorrenti e l’avv. Magliona per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto Con atto prot. n. 4234 in data 6 febbraio 1997 il Servizio Veterinario dell’Azienda regionale U.S.L. n. 16 di Mondovi - Ceva, in dichiarato adempimento dell’art. 1, comma secondo, della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4, invitava i medici veterinari dipendenti a segnalare, nel termine di quindici giorni, se intendessero esercitare attività libero professionale, e in caso positivo quali fossero i “programmi ed i tempi di massima del proprio impegno al fine di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità”. Avverso tale atto hanno proposto impugnativa i ricorrenti, tutti medici veterinari in servizio presso la suindicata Azienda sanitaria, deducendo:

I - Questione di legittimità costituzionale.

I ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 per i seguenti motivi:

1) Contrasto della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 4/97 con l’art. 120, comma 3, della Costituzione.

La normativa regionale, nel disciplinare l’attività libero-professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, ha posto il divieto di svolgimento di tale attività nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria di appartenenza. Tuttavia, trattandosi di limitazione che non appare immediatamente riconducibile all’esigenza di evitare la riunione nella medesima persona delle figure del “controllore” e del “controllato”, e quindi all’obiettivo di scongiurare situazioni di conflitto derivanti dall’esercizio delle funzioni pubbliche affidate ai veterinari, il criterio territoriale appare ingiustificato, tenuto conto dell’avviso espresso in proposito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985), circa la necessità che il sistema delle compatibilità si fondi sulla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, a prescindere da un generico riferimento all’ambito territoriale. Pertanto il divieto imposto dalla legge regionale risulta arbitrario e si pone in netto contrasto con il precetto di cui all’art. 120, comma 3, della Costituzione, a norma del quale la Regione non può porre limiti di carattere territoriale al diritto dei cittadini di esercitare la loro attività professionale o di impiego.

2) Contrasto degli artt. 1 (comma 2 e 3), 2, 3 e 4 della legge reg., n. 4/97 con gli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione.

Il sistema di divieti, controlli e condizioni predisposto dalla legge reg. n. 4/97 esclude in concreto l’effettiva possibilità di esercizio della libera professione da parte dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, così violando le norme di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro nelle sue varie modalità concrete di esplicazione. Né i limiti introdotti appaiono giustificati dall’esigenza di evitare pregiudizi all’interesse pubblico. Si consideri, infatti, che il divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata e di esservi legato da rapporto di lavoro subordinato, relativamente all’attività sugli animali _’affezione (v. art. 2), si traduce in un divieto assoluto di svolgimento di tale attività, attesa la necessità che la stessa si svolga presso un ambulatorio;

senza che, poi, emergano ragioni idonee a giustificare tale preclusione, posto che i servizi assicurati dai veterinari delle aziende sanitarie sono diretti alla cura e alla profilassi delle malattie relative agli “animali da reddito”, sicché alcun pregiudizio può ipotizzarsi per il servizio sanitario nazionale dallo svolgimento di un’attività professionale che riguardi gli “animali d’affezione”. Peraltro anche gli artt. 3 e 4 della normativa regionale, disciplinando la libera professione per gli “animali da reddito” e per il “cavallo sportivo”, hanno l’effetto di sacrificare ingiustificatamente il diritto costituzionale all’esercizio dell’attività libero-professionale, ove si consideri che la stessa è consentita solo se si verifica una “permanente o temporanea carenza di veterinari liberoprofessionisti” (art. 3, comma 1), e quindi è subordinata a circostanze che non attengono all’esigenza di evitare gravi pregiudizi al servizio sanitario pubblico, quanto piuttosto a situazioni che appaiono finalizzate soprattutto alla tutela degli interessi dei veterinari liberoprofessionisti.

3) Contrasto delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/97 con l’art. 4 della legge n. 412/91, con l’art. 47, n. 4, della legge n. 833/78 e con l’art. 36 del d.P.R. n. 761/79. Violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.

La normativa regionale è in contrasto con le disposizioni statali in materia, ed in particolare con l’art. 4 della legge n. 412/91, con l’art. 47, n. 4, della legge n. 833/78 e con l’art. 36 del d.P.R. n. 761/79. Detta disciplina affida al legislatore regionale l’adozione di norme attuative, presupponendo che non venga escluso in concreto l’esercizio dell’attività libero-professionale, ma regolamentata la stessa in funzione della salvaguardia degli interessi pubblici. Ne consegue che, avendo la legge regionale piemontese introdotto limitazioni tali da precluderne in concreto lo svolgimento, non sono stati rispettati i limiti fissati dai principi fondamentali ricavabili dalle leggi statali, e quindi si ravvisa l’ulteriore contrasto con l’art. 117, comma 1, della Costituzione.

4) Contrasto degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/97 con l’art. 3), comma 1 e 2, della Costituzione. Disparità di trattamento.

La normativa regionale viola anche l’art. 3 della Costituzione. Infatti, l’introduzione di limitazioni sostanziali all’esercizio dell’attività professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale nell’ambito della Regione Piemonte ha determinato una evidente disparità di trattamento tra medici pubblici e medici veterinari pubblici, nonché tra veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti, e ancora fra veterinari in servizio presso le aziende sanitarie piemontesi e quelli di altre regioni. La violazione del principio di uguaglianza emerge dalla considerazione dell’inutilità ed arbitrarietà dei divieti contenuti nella legge regionale, i quali non sono idonei a salvaguardare l’interesse pubblico, favorendo

esclusivamente i veterinari liberi professionisti, rispetto ai quali i colleghi del servizio sanitario nazionale, in modo del tutto immotivato, si trovano in posizione deteriore.

II - Merito.

- Violazione di legge. Eccesso di potere; illegittimità derivata.

Gli indicati profili di illegittimità costituzionale viziano in via derivata l’atto impugnato. La violazione delle norme e dei principi costituzionali comporta altresì l’invalidità del provvedimento per eccesso di potere, sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Inoltre l’applicazione di una legge che favorisce in modo del tutto ingiustificato i veterinari liberi professionisti potrebbe altresì determinare il vizio di eccesso di potere per sviamento della causa.

I ricorrenti concludono dunque per l’annullamento dell’atto impugnato, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, che invocano venga disposta già nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, resistendo al gravame. Con memoria del 13 maggio 1997 è stata innanzi tutto eccepita l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso atto recante un mero invito a comunicare dati, e quindi inidoneo a ledere un interesse concreto e attuale, potendo la lesione derivare solo da un successivo provvedimento avente immediato contenuto precettivo; si tratta quindi di atto preparatorio endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. Quanto alla dedotta incostituzionalità della normativa regionale, se ne è rilevata l’infondatezza, atteso che il legislatore regionale si è limitato a stabilire le modalità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari pubblici, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale, e soprattutto in ossequio all’esigenza di evitare conflitti di interessi legati alle molteplici funzioni affidate al personale veterinario del servizio sanitario nazionale, nell’ambito di un’attività rivolta a tutelare - attraverso le profilassi pianificate e il controllo degli alimenti di origine animale - la salute umana e l’economia dell’intero comparto agro-zootecnico.

Con ordinanza n. 517 in data 16 giugno 1997 questa Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, e ne ha deferito il sindacato alla Corte costituzionale; contestualmente ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell’esito del giudizio di costituzionalità, in vista dell’ulteriore corso del processo cautelare.

Con ordinanza n. 231, depositata in cancelleria il 19 giugno 1998, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo Tribunale, invitandolo ad effettuare un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità alla luce delle norme sopravvenute in materia.

Con memoria del 14 luglio 1998 i ricorrenti hanno insistito sulla perdurante sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, tenuto anche conto relativamente allo ius superveniens (art. 124, comma 1, lett. a, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) - del difetto di potere legislativo della Regione Piemonte nella materia oggetto della presente controversia.

Con ordinanza n. 536 in data 25 luglio 1998 questa Sezione ha nuovamente deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Successivamente, in relazione ad un mutato quadro normativo, la Corte costituzionale ha ancora una volta disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, al fine di vedere accertata la perdurante rilevanza della questione (v. ord. n. 84/2000).

Con memorie in data 8 maggio 2000 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2000, ascoltati i rappresentanti delle parti, il Collegio si è riservata la decisione sull’istanza cautelare dei ricorrenti.

Diritto

In servizio presso l’Azienda regionale USL n. 16 in qualità di medici veterinari, i ricorrenti impugnano la nota con cui l’Amministrazione, fissato un termine di quindici giorni per pronunciarsi, li ha invitati a comunicare le loro intenzioni circa l’esercizio dell’attività liberoprofessionale, ed in particolare circa i “programmi ed i tempi di massima del proprio impegno al fine di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità”. Assumono l’illegittimità costituzionale della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in applicazione della quale è stata formulata la richiesta dell’Amministrazione, giacché la sopraggiunta disciplina regionale avrebbe introdotto tali e tante limitazioni all’attività professionale dei veterinari titolari di rapporto di pubblico impiego da precluderne in concreto l’esercizio, in violazione degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione. Nell’attuale regime giuridico ogni preclusione alla libera professione del personale veterinario dipendente pubblico dovrebbe trovare giustificazione in concrete esigenze di tutela dell’interesse alla massima funzionalità operativa del servizio sanitario nazionale, sicché ogni ulteriore limite determinerebbe una indebita compressione del diritto al lavoro e del diritto all’uguaglianza di trattamento rispetto al restante personale medico e al personale veterinario di altre regioni, nonché ancora una non consentita riduzione dell’ambito territoriale in cui svolgere l’attività professionale (atteso il divieto in tal senso posto al legislatore regionale) e, comunque, l’esorbitanza della disciplina regionale dai limiti fissati dalla normativa di principio.

Eccepisce la Regione Piemonte l’inammissibilità del ricorso, giacché proposto avverso atto endoprocedimentale, e quindi privo di carattere immediatamente lesivo. Quanto alla presunta incostituzionalità della disciplina regionale, se ne contesta la sussistenza, poiché le introdotte limitazioni allo svolgimento della libera professione da parte del personale veterinario troverebbero tutte fondamento nella necessità di scongiurare l’insorgenza di conflitti di interessi legati al contestuale esercizio di funzioni istituzionali e di attività professionale.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame. In effetti l’atto impugnato, facendo carico ai ricorrenti di un adempimento che trae origine direttamente dalla legge reg. n. 4 del 1997 (ovvero l’obbligatoria segnalazione all’Amministrazione del tipo di attività professionale che si intende svolgere), rende attuali i vincoli di legge alla libera professione dei veterinari, quali si desumono dalla medesima disciplina regionale. Sussiste quindi l’interesse attuale dei destinatari di quella nota di veder rimossa la causa di un obbligo di condotta che rileva immediatamente nel rapporto di impiego, sotto il duplice profilo del dovere di comunicazione dell’attività professionale da esercitare e del connesso divieto di svolgerla al di là dei limiti fissati dalla legge regionale.

Nel merito, occorre innanzi tutto definire il quadro normativo in cui si inserisce la questione dedotta.

Nell’ambito della disciplina di riforma sanitaria l’art. 47 della legge n. 833 del 1978 recava la delega al Governo per l’emanazione di norme idonee a «garantire con criteri uniformi il diritto all’esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali ... Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l’esercizio di tale attività" (comma 3, n. 4). Successivamente, in attuazione della delega conferita, si stabiliva che il “personale veterinario ha la facoltà di esercitare l’attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell’unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali, dell’unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale” (art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979). Indi l’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, sancito il principio per cui “con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro”, ha disposto che “l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale”. Da ultimo la Regione Piemonte ha inteso provvedere alla “regolamentazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale” (legge reg. 3 gennaio 1997, n. 4), ribadendone in via di principio il diritto di esplicare tale attività “al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell’orario di servizio, al di fuori del plus orario, al di fuori del lavoro straordinario” (art. 1, comma 1), ma subordinatamente all’adempimento dell’obbligo di “segnalare al direttore generale dell’azienda sanitaria regionale (ASR) di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno perché l’ente possa accertare e valutare l’assenza di condizioni di incompatibilità” (art. 1, comma 2); incompatibilità che, relativamente agli “animali d’affezione", riguardano l’attività professionale esercitata nel territorio di pertinenza della “ASR presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente” (art. 2, comma 1), con contestuale divieto di essere “titolare di struttura ambulatoriale privata” (art. 2, comma 2), e che, relativamente agli “animali da reddito”, comportano il generale divieto di svolgimento dell’attività professionale, salvo che non “si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti” (art. 3, comma 1), e comunque nel rispetto di determinati programmi operativi e subordinatamente ad una verifica di competenza del servizio veterinario regionale (art. 3, comma 2 e 3).

La normativa statale richiamata si iscrive in quell’indirizzo costantemente favorevole all’esercizio di attività professionali al di fuori dell’ordinario rapporto di lavoro, che in deroga alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, caratterizzata dal principio di esclusività - è stato da sempre l’elemento peculiare dello status del medico dipendente dal servizio sanitario pubblico. Alla base vi è la convinzione dell’influenza positiva che al pubblico dipendente può derivare dalla pratica professionale, posto che l’espletamento di attività esterne ed aggiuntive valgono a potenziarne le capacità operative, si da giustificare il regime differenziato riservato dal legislatore a talune categorie di personale abilitato a svolgere anche la libera professione (v. Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284, relativamente al personale docente della scuola); per il personale medico, in particolare, trattandosi di valorizzarne la professionalità, si persegue al contempo un interesse della stessa struttura sanitaria pubblica. L’esercizio dell’attività professionale non può però incidere negativamente sull’osservanza del complesso dei doveri facenti capo al pubblico dipendente, ovvero non può trasformarsi in un fattore di pregiudizio del corretto assolvimento dei compiti d’ufficio. In tal senso assumono rilievo i limiti posti dall’esaminata normativa, ovvero il riferimento al possibile contrasto con gli interessi e i fini istituzionali dell’Amministrazione sanitaria.

Ciò posto, deducono i ricorrenti che l’intervenuta disciplina regionale si caratterizza per una indebita restrizione delle possibilità di esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei veterinari addetti al servizio sanitario nazionale, in contrasto con varie norme costituzionali.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza ai fini del presente giudizio consegue alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato in diretta applicazione della normativa regionale sospettata di incostituzionalità, e in riferimento alla complessiva regolamentazione dalla stessa impressa all’attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici, sicché l’eventuale espunzione dall’ordinamento della predetta normativa comporterebbe l’accoglimento del ricorso e la caducazione dell’atto lesivo.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione dedotta, rileva il Collegio, in linea con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (v. Sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985/93), che la regolamentazione dell’attività libero-professionale dei veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale implica l’individuazione di “specifiche situazioni idonee a determinare un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario pubblico, vietando ai medici veterinari quei comportamenti idonei a realizzarli”. Non operando nel settore il principio generale secondo cui è interdetta qualsiasi attività professionale estranea al rapporto di lavoro (giacché suscettibile di dar luogo ad interessi conflittuali con quelli inerenti la posizione di pubblico dipendente), ogni deroga alla regola che consente la libera professione medica deve trovare fondamento in ragioni direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente servizio assistenziale pubblico, ovvero deve tendere ad evitare che sia negativamente condizionato l’assolvimento dei doveri d’ufficio, senza tuttavia porre limiti ulteriori, e soprattutto senza tradursi in un sostanziale annullamento delle effettive possibilità di esercizio di tali attività aggiuntive, attraverso l’adozione di misure che in concreto verifichino il diritto astrattamente riconosciuto. In quanto voluto espressamente dall’ordinamento come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale medico, il diritto all’esercizio della libera professione è riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente protetto (artt. 4 e 35 Cost), sicché ogni limitazione a tale facoltà si giustifica solo per la tutela di valori costituzionali concorrenti (v. Corte cost. 2 giugno 1977 n. 103 e 23 dicembre 1993 n. 457).

Ne consegue che l’impossibilità di svolgere attività professionale per gli “animali d’affezione” nel territorio dell’azienda sanitaria di pertinenza, con contestuale divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4), determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica. La titolarità di funzioni inerenti al servizio sanitario nazionale non può evidentemente dar luogo ad un generalizzato divieto di esercizio di attività private, benché limitato ad un determinato ambito territoriale, in quanto si viene in tal modo a contraddire il principio che ammette alla libera professione il veterinario dipendente pubblico. Va piuttosto ribadito che i vincoli devono essere dimensionati in relazione al tipo di attività svolte nell’ambito della struttura pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario. Il criterio territoriale non soddisfa di per sé le esigenze che sono alla base della necessità di disciplina dell’attività professionale del personale medico, giacché ne vanifica di fatto il diritto senza razionalmente ricondursi all’obiettivo di assicurare l’ottimale funzionalità del servizio sanitario pubblico.

Nell’attuale ordinamento prevale il criterio sostanzialistico della potenziale situazione di conflitto, e quindi occorre procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, che va considerato nella sua globalità e non nell’ambito delle singole strutture in cui si articola (v. Cons. Stato, Sez. I, n. 985/93 cit.). Né è decisivo il richiamo alle varie competenze in materia di controllo e vigilanza, facenti capo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie, che indurrebbero i medici veterinari ad essere controllori di stessi, posto che una volta ammesso l’esercizio della libera professione - non se ne può poi escludere in toto l’ammissibilità, ma occorre piuttosto individuare le misure utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima persona, tenendo conto delle mansioni effettivamente assolte e dei settori operativi cui si è assegnati, ed in tale ottica trame le conseguenze in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell’attività professionale.

Allo stesso modo, il generale divieto di svolgere attività professionale per gli “animali da reddito” (salvo il caso di carenza di veterinari liberoprofessionisti; art. 3 della legge reg. n. 4/97) implica la soppressione di ogni possibilità di esercizio della libera professione, e quindi sovverte quel principio che si è più volte indicato come canone informatore del rapporto di impiego del personale medico. Anziché individuare le ipotesi di conflitto con le competenze dei veterinari quali dipendenti pubblici, la norma preclude in toto l’ammissibilità della libera professione. Difetta quindi ogni ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario pubblico.

In conclusione, la questione appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, giacché la normativa regionale piemontese (ed in particolare gli artt. 2 e 3, nonché l’art. 4, che estende la predetta disciplina al c.d. “cavallo sportivo”, nonché per connessione l’art. 1, comma 2, che fa obbligo ai veterinari di segnalare alla propria azienda sanitaria, per le dovute verifiche, l’attività libero-professionale che intendono svolgere) risulta ingiustificatamente preclusiva delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici, e quindi lesiva del diritto al lavoro costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne poi l’asserito contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nega il Collegio che possa ipotizzarsi una disparità di trattamento con i medici dipendenti pubblici da una parte e con i veterinari libero-professionisti dall’altra, attesa l’evidente diversità delle situazioni poste a raffronto; quanto, invece, alla ipotizzata disparità di trattamento con il personale veterinario di altre regioni, è da escludersi che altre normative regionali (o anche l’assenza delle stesse) possano essere assunte a riferimento per desumerne un’eventuale violazione del principio di uguaglianza. Per contro, si deve dichiarare d’ufficio la non manifesta infondatezza della questione, in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza di una normativa regionale che prima ammette i veterinari all’esercizio dell’attività libero-professionale (v. art. 1, comma 1) e poi ne restringe contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo.

L’assenza di una ratio giustificativa legata alla tutela della funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico induce a ritenere non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dell’art. 2 della legge regionale in esame, in riferimento all’art. 120, comma 3, della Costituzione, giacché il divieto di esercizio dell’attività professionale per gli animali d’affezione nell’ambito del territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza, privo come è di fondamento in norme di rango costituzionale, viene a determinare un indebito limite di spazio allo svolgimento della libera professione.

Vanno infine ritenuti sussistenti i presupposti per investire la Corte costituzionale della cognizione della normativa regionale in riferimento all’art. 117 Cost., atteso che l’intervenuta disciplina dell’attività libero professionale dei veterinari dipendenti pubblici appare discostarsi dai principi fondamentali in materia, quali si desumono dalla normativa statale esaminata, che - come si è visto - ha inteso consentire in linea di massima l’esercizio della libera professione, salvo regolamentarne le modalità di esplicazione in relazione all’obiettivo di impedire l’insorgenza di situazioni di pregiudizio al servizio sanitario pubblico. L’aver gravemente compromesso il diritto allo svolgimento dell’attività professionale, senza alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura pubblica, integra quindi l’inosservanza degli indirizzi. fissati dal legislatore statale, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.

Né elementi significativi di novità rispetto all’esaminata questione sono stati in un primo tempo desunti dal Tribunale in relazione alle norme sopravvenute in materia, quali individuate dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 231 (depositata in cancelleria il 19 giugno 1998) - recante l’invito ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio.

L’art. 1 del decreto-legge n. 175 del 1997 (convertito dalla legge n. 272 del 1997) aveva riconosciuto al Ministro della Sanità la competenza a definire le “caratteristiche dell’attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull’attività intramuraria”, nonché a disciplinare “l’opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull’incompatibilità, le attività di consulenza e consulto”; successivamente erano intervenuti due decreti ministeriali, entrambi in data 31 luglio 1997, recante l’uno “le linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” e l’altro la disciplina in materia di “attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.” (l’art. 7 di quest’ultimo aveva fatto salva la regolamentazione introdotta con il decreto ministeriale in data 11 giugno 1997, avente ad oggetto la “fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività liberoprofessionale intramuraria”). Ebbene, da tali norme non si evinceva un regime di incompatibilità che si sovrapponesse o sostituisse a quello fissato con la legge regionale piemontese, atteso che come prescritto dall’art. 1 del decreto-legge n. 175 - oggetto della nuova disciplina era esclusivamente l’attività libero-professionale intramuraria (ed in tal senso doveva essere conseguentemente inteso ogni vincolo all’attività professionale ivi stabilito), mentre di quella extramuraria sì teneva conto ai soli fini della definizione delle modalità di opzione tra l’una e l’altra e di controllo dell’osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità. Non si ravvisava dunque alcuna innovazione normativa suscettibile di incidere direttamente sulla posizione dei ricorrenti, ancora soggetta - quanto ai limiti di esplicazione dell’attività professionale esterna - alla legge regionale sospettata di incostituzionalità.

Per quel che concerne, poi, l’art. 124, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), a norma del quale ”sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative: a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ___", rilevava il Tribunale come la disposizione non facesse altro che confermare una preesistente competenza statale, rispetto alla quale la competenza regionale in materia conservava un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabiliti a livello statale. In questo quadro, quindi, la disciplina regionale restava sottordinata ai criteri desumibili da quella nazionale, e permanevano di conseguenza le perplessità espresse a proposito della conformità della normativa denunciata agli indirizzi fissati dal legislatore statale.

La Corte costituzionale ha poi richiesto un ulteriore riesame della questione alla luce della normativa introdotta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante “norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n, 419" (v. ord. n. 84/2000).

Senonché, pur essendosi in tal modo provveduto ad una organica disciplina del rapporto di lavoro “esclusivo” e di quello “non esclusivo” dei dirigenti sanitari (v. art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999), non risulta sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento circa i contenuti dell’attività libero-professionale extramuraria (dispone l’art. 15-sexies: “Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate”). Non vi è insomma ragione per ritenere che sia automaticamente venuta meno la previgente disciplina regionale, perché in assenza di incompatibilità diretta e immediata con la sopraggiunta legge statale, che non detta nuove indicazioni in merito - quella piemontese continua a regolare la materia in ambito regionale, definendo i limiti di esercizio dell’attività liberoprofessionale esterna nelle ipotesi di non intervenuta opzione per il rapporto di lavoro “esclusivo”. I ricorrenti, d’altra parte, sono tuttora inquadrati tra i dirigenti abilitati allo svolgimento della libera professione extramuraria (v. certificati in data 4 maggio 2000), e quindi hanno sicuramente titolo a vedere sindacata la legittimità costituzionale della legge regionale nella specie applicata.

Ciò stante, si deve disporre l’immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, dichiarandone nelle more la sospensione. Con separata ordinanza è stata pronunciata la temporanea sospensione dell’atto impugnato, con rinvio dell’ulteriore corso del processo cautelare alla conclusione del giudizio di costituzionalità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione ali artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il giudizio cautelare fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell’esito del giudizio di costituzionalità, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2000, con l’intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Montini - Presidente

Italo Caso - Primo Referendario, Est.

Paolo Corciulo - Referendario

    Il Presidente    L’Estensore



T.A.R. Piemonte
Ordinanza n. 523

Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 al T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da un privato c/Azienda U.S.L. n. 8 ed altra

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso n. 888 del 1997 proposto da un privato, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Zuccarello e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Torino, via Magenta n. 36;

contro

L’Azienda regionale U.S.L. n. 8, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Vecchione e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n. 4;

e nei confronti

della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giulietta Magliona ed elettivamente

domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165;

per l’annullamento

- previa sospensione - dell’atto prot. n. 1183/DP/Vt del 7 aprile 1997, con il quale il Servizio Veterinario dell’Azienda regionale USL 8 di Chieri ha intimato al ricorrente di chiudere la struttura ambulatoriale di cui lo stesso è titolare;

di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quello impugnato con il presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell’Azienda regionale USL 8;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2000 l’avv. Zuccarello per il ricorrente, l’avv. Magliona per la Regione Piemonte e l’avv. Vecchione per l’Azienda regionale USL 8.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

fatto

Con atto prot. n. 66/DP in data 4 aprile 1997 l’Azienda regionale U.S.L. n. 8 di Chieri richiedeva ai medici veterinari dipendenti di segnalare i programmi e tempi di massima del proprio impegno professionale (art. 1, comma 2, L.R. 4/97) nonché l’opzione di massima circa l’ambito (intra o extra murario) entro cui si intende operare, con riferimento anche alle tipologie professionali individuate nella L.R 4/97 (animali d’affezione, da reddito, cavallo sportivo)". L’acquisizione di queste informazioni era diretta tra l’altro, all’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità, a proposito delle quali si precisava essere necessario adeguarsi alle disposizioni della legge reg. n. 4/97 entro il 31 maggio 1997.

Indi con atto prot. n. 1183/DP/Vt in data 7 aprile 1997 il Servizio veterinario della medesima azienda, rilevato che il ricorrente risultava ancora titolare di struttura ambulatoriale ubicata nel Comune di Castelnuovo Don Bosco, lo invitava a regolarizzare la propria posizione, entro il successivo 18 aprile, in conformità al disposto dell’art. 2 della legge reg. n. 4/97, che vieta l’attività professionale nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria di appartenenza e preclude al veterinario la titolarità di studio privato.

Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa l’interessato, deducendo:

I - Questione di legittimità costituzionale.

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 per i seguenti motivi:

1) Contrasto della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 4/97 con l’art. 120, comma 3, della Costituzione.

La normativa regionale, nel disciplinare l’attività libero-professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, ha posto il divieto di svolgimento di tale attività nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria di appartenenza. Tuttavia, trattandosi di limitazione che non appare immediatamente riconducibile all’esigenza di evitare la riunione nella medesima persona delle figure del “controllore” e del “controllato”, e quindi all’obiettivo di scongiurare situazioni di conflitto derivanti dall’esercizio delle funzioni pubbliche affidate ai veterinari, il criterio territoriale appare ingiustificato, tenuto conto dell’avviso espresso in proposito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985), circa la necessità che il sistema delle compatibilità si fondi sulla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, a prescindere da un generico riferimento all’ambito territoriale. Pertanto il divieto imposto dalla legge regionale risulta arbitrario e si pone in netto contrasto con il precetto di cui all’art. 120, comma 3, della Costituzione, a norma del quale la Regione non può porre limiti di carattere territoriale al diritto dei cittadini di esercitare la loro attività professionale o di impiego.

2) Contrasto degli artt. 1 (comma 2 e 3), 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/97 con gli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione.

Il sistema di divieti, controlli e condizioni predisposto dalla legge reg. n. 4/97 esclude in concreto l’effettiva possibilità di esercizio della libera professione da parte dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, cosi violando le norme di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro nelle sue varie. modalità concrete di esplicazione. Né i limiti introdotti appaiono giustificati dall’esigenza di evitare pregiudizi all’interesse pubblico. Si consideri, infatti, che il divieto di essere titolare dì struttura ambulatoriale privata e di esservi legato da rapporto di lavoro subordinato, relativamente all’attività sugli animali d’affezione (v. art. 2), si traduce in un divieto assoluto di svolgimento di tale attività, attesa la necessità che la stessa si svolga presso un ambulatorio; senza che, poi, emergano ragioni idonee a giustificare tale preclusione, posto che i servizi assicurati dai veterinari delle aziende sanitarie sono diretti alla cura e alla profilassi delle malattie relative agli “animali da reddito”, sicché alcun pregiudizio può ipotizzarsi per il servizio sanitario nazionale dallo svolgimento di un’attività professionale che riguardi gli “animali d’affezione”. Peraltro anche gli artt. 3 e 4 della normativa regionale, disciplinando la libera professione per gli “animali da reddito” e per il “cavallo sportivo”, hanno l’effetto di sacrificare ingiustificatamente il diritto costituzionale all’esercizio dell’attività libero-professionale, ove si consideri che la stessa è consentita solo se si verifica una “permanente o temporanea carenza di veterinari liberoprofessionisti” (art. 3, comma 1), e quindi è subordinata a circostanze che non attengono all’esigenza di evitare gravi pregiudizi al servizio sanitario pubblico, quanto piuttosto a situazioni che appaiono finalizzate soprattutto alla tutela degli interessi dei veterinari libero-professionisti.

3) Contrasto delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/97 con l’art. 4 della legge n. 412/91, con l’art. 47, n. 4, della legge n. 833/78 e con l’art. 36 del d.P.R. n. 761/79. Violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.

La normativa regionale è in contrasto con le disposizioni statali in materia, ed in particolare con l’art. 4 della legge n. 412/91, con l’art. 47, n. 4, della legge n. 833/78 e con l’art. 36 del d.P.R. n. 761/79. Detta disciplina affida al legislatore regionale l’adozione di norme attuative, presupponendo che non venga escluso in concreto l’esercizio dell’attività libero-professionale, ma regolamentata la stessa in funzione della salvaguardia degli interessi e pubblici. Ne consegue che avendo la legge regionale piemontese introdotto limitazioni tali da precluderne in concreto lo svolgimento, non sono stati rispettati i limiti fissati dai principi fondamentali ricavabili dalle leggi statali, e quindi si ravvisa l’ulteriore contrasto con l’art. 117, comma 1, della Costituzione.

4) Contrasto degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/97 con l’art. 3, comma 1 e 2, della Costituzione. Disparità di trattamento.

La normativa regionale viola anche l’art. 3 della Costituzione. Infatti, l’introduzione di limitazioni sostanziali all’esercizio dell’attività professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale nell’ambito della Regione Piemonte ha determinato una evidente disparità di trattamento tra medici pubblici e medici veterinari pubblici, nonché tra veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti, e ancora fra veterinari in servizio presso le aziende sanitarie piemontesi e quelli di altre regioni. La violazione del principio di uguaglianza emerge dalla considerazione dell’inutilità ed arbitrarietà dei divieti contenuti nella legge regionale, i quali non sono idonei a salvaguardare l’interesse pubblico, favorendo esclusivamente i veterinari liberi professionisti, rispetto ai quali i colleghi del servizio sanitario nazionale, in modo del tutto immotivato, si trovano in posizione deteriore.

II - Merito.

1) Violazione di legge. Eccesso di potere; illegittimità derivata.

Gli indicati profili di illegittimità costituzionale viziano in via derivata l’atto impugnato. La violazione delle norme e dei principi costituzionali comporta altresì l’invalidità del provvedimento per eccesso di potere, sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Inoltre l’applicazione di una le e che favorisce in modo del tutto ingiustificato i veterinari liberi professionisti potrebbe altresì determinare il vizio di eccesso di potere per sviamento della causa.

2) Eccesso di potere; illogicità e contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione; violazione della prassi amministrativa.

L’atto impugnato è altresì viziato da eccesso di potere sotto ulteriori profili. Infatti l’intimazione di chiusura dell’ambulatorio risulta adottata prima ancora che si fosse completata la fase istruttoria avviata dalla stessa Amministrazione con la richiesta di informazioni circa la posizione del personale veterinario, sicché il provvedimento è stato assunto in violazione della procedura individuata dall’Azienda, pregiudicando il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Inoltre il termine fissato per la chiusura dell’ambulatorio (18 aprile 1997) risulta illogicamente e contraddittoriamente anticipato rispetto sia al termine per l’invio delle informazioni sollecitate a tutto il personale veterinario (30 aprile 1997) sia al termine per uniformarsi alla normativa di cui alla legge reg. n. 4/97 (31 maggio 1997).

3) Violazione di legge; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; violazione del principio di partecipazione collaborativa dell’amministrato al procedimento.

L’aver intimato al ricorrente di chiudere immediatamente l’ambulatorio privato, senza attendere il completamento della fase istruttoria (ovvero l’acquisizione dei dati relativi alla posizione dei vari medici veterinari dipendenti dall’azienda), ha determinato altresì l’impossibilità per l’interessato di partecipare al procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Considerato che la richiesta di informazioni agli interessati si poneva come comunicazione dell’avvio del procedimento, si doveva poi consentire a tutti, e quindi anche al ricorrente, di far valere le proprie ragioni nel corso dell’iter procedurale, astenendosi dall’adottare prematuri atti lesivi.

Il ricorrente conclude dunque per l’annullamento dell’atto impugnato, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, che invoca venga disposta già nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, resistendo al gravame. Con memoria del 13 maggio 1997 si è evidenziata l’infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale della normativa regionale. Il legislatore regionale sì sarebbe limitato a stabilire le modalità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari pubblici, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale, e soprattutto in ossequio all’esigenza di evitare conflitti di interessi legati alle molteplici funzioni affidate al personale veterinario del servizio sanitario nazionale, nell’ambito di un’attività rivolta a tutelare attraverso le profilassi pianificate e il controllo degli alimenti. di origine animale la salute umana e l’economia dell’intero comparto agrozootecnico.

Si è costituita in giudizio anche l’Azienda regionale USL 8, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato.

Con ordinanza n. 518 in data 16 giugno 1997 questa Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, e ne ha deferito il sindacato alla Corte costituzionale; contestualmente ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell’esito del giudizio di costituzionalità, in vista dell’ulteriore corso del processo cautelare.

Con ordinanza n. 231, depositata in cancelleria il 19 giugno 1998, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo Tribunale, invitandolo ad effettuare un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità alla luce delle norme sopravvenute in materia.

Con memoria del 14 luglio 1998 il ricorrente ha insistito sulla perdurante sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, tenuto anche conto relativamente allo ius superveniens (art. 124, comma 1, lett. a, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) del difetto di potere legislativo della Regione Piemonte nella materia oggetto della presente controversia.

Con ordinanza n. 537 in data 25 luglio 1998 questa Sezione ha nuovamente deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Successivamente, in relazione ad un mutato quadro normativo, la Corte costituzionale ha ancora una volta disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, al fine di vedere accertata la perdurante rilevanza della questione (v. ord. n. 84/2000).

Con memorie in data 4 e 8 maggio 2000 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2000, ascoltati i rappresentanti delle parti, il Collegio si è riservata la decisione sull’istanza cautelare del ricorrente.

Diritto

In servizio presso l’Azienda regionale USL n. 8 in qualità di medico veterinario, il ricorrente impugna la nota con cui l’Amministrazione, rilevatane la titolarità di un ambulatorio privato nell’ambito del territorio di competenza della medesima azienda, lo ha invitato a far venir meno tale situazione entro il 18 aprile 1997. Assume l’illegittimità costituzionale della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in applicazione della quale è stato adottato il provvedimento, giacché la sopraggiunta disciplina regionale avrebbe introdotto tali e tante limitazioni all’attività professionale dei veterinari titolari di rapporto di pubblico impiego da precluderne in concreto l’esercizio, in violazione degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione. Nell’attuale regime giuridico ogni preclusione alla libera professione del personale veterinario dipendente pubblico dovrebbe trovare giustificazione in concrete esigenze di tutela dell’interesse alla massima funzionalità operativa del servizio sanitario nazionale, sicché ogni ulteriore limite determinerebbe una indebita compressione del diritto al lavoro e del diritto all’uguaglianza di trattamento rispetto al restante personale medico e al personale veterinario di altre regioni, nonché ancora una non consentita riduzione dell’ambito territoriale in cui svolgere l’attività professionale (atteso il divieto in tal senso posto al legislatore regionale) e, comunque, l’esorbitanza della disciplina regionale dai limiti fissati dalla normativa di principio. In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto prima del completamento della fase istruttoria e senza alcun raccordo con i termini fissati in via generale per uniformarsi alla nuova disciplina; né sarebbe stata consentita all’interessato la partecipazione al procedimento, ai sensi dell’art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.

Contesta la Regione Piemonte la fondatezza dell’assunto del ricorrente, poiché le introdotte limitazioni allo svolgimento della libera professione da parte del personale veterinario troverebbero tutte fondamento nella necessità di scongiurare l’insorgenza di conflitti di interessi legati al contestuale esercizio di funzioni istituzionali e di attività professionale.

Occorre innanzi tutto definire il quadro normativo in cui si inserisce la questione dedotta.

Nell’ambito della disciplina di riforma sanitaria l’art. 47 della legge n. 833 del 1978 recava la delega al Governo per l’emanazione di norme idonee a “garantire con criteri uniformi il diritto all’esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali ___ Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l’esercizio di tale attività” (comma 3, n. 4). Successivamente, in attuazione della delega conferita, si stabiliva che il “personale veterinario ha la facoltà di esercitare l’attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell’unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell’unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale” (art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979). Indi l’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, sancito il principio per cui “con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro”, ha disposto che “l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale”. Da ultimo la Regione Piemonte ha inteso provvedere alla “regolamentazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale” (legge reg. 3 gennaio 1997, n. 4), ribadendone in via di principio il diritto di esplicare tale attività “al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell’orario di servizio, al di fuori del plus orario, al di fuori del lavoro straordinario” (art. 1, comma 1), ma subordinatamente all’adempimento dell’obbligo di “segnalare al direttore generale dell’azienda sanitaria regionale (ASR) di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno perché l’ente possa accertare e valutare l’assenza di condizioni di incompatibilità” (art. 1, comma 2); incompatibilità che, relativamente agli “animali d’affezione”, riguardano l’attività professionale esercitata nel territorio di pertinenza della “ASR presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente” (art. 2, comma 1), con contestuale divieto di essere “titolare di struttura ambulatoriale privata” (art. 2, comma 2), e che, relativamente agli “animali da reddito” comportano il generale divieto (di svolgimento dell’attività professionale, salvo che non “si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti” (art. 3, comma 1), e comunque nel rispetto di determinati programmi operativi e subordinatamente ad una verifica di competenza del servizio veterinario regionale (art. 3, comma 2 e 3).

La normativa statale richiamata si iscrive in quell’indirizzo costantemente favorevole all’esercizio di attività professionali al di fuori dell’ordinario rapporto di lavoro, che in deroga alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, caratterizzata dal principio di esclusività - è stato da sempre l’elemento peculiare dello status del medico dipendente dal servizio sanitario pubblico. Alla base vi è la convinzione dell’influenza positiva che al pubblico dipendente può derivare dalla pratica professionale, posto che l’espletamento di attività esterne ed aggiuntive valgono a potenziarne le capacità operative, sì da giustificare il regime differenziato riservato dal legislatore a talune categorie di personale abilitato a svolgere anche la libera professione (v. Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284, relativamente al personale docente della scuola); per il personale medico, in particolare, trattandosi di valorizzarne la professionalità, si persegue al contempo un interesse della stessa struttura sanitaria pubblica. L’esercizio dell’attività professionale non può però incidere negativamente sull’osservanza del complesso dei doveri facenti capo al pubblico dipendente, ovvero non può trasformarsi in un fattore di pregiudizio del corretto assolvimento dei compiti d’ufficio. In tal senso assumono rilievo i limiti posti dall’esaminata normativa, ovvero il riferimento al possibile contrasto con gli interessi e i fini istituzionali dell’Amministrazione sanitaria.

Ciò posto, deduce il ricorrente che l’intervenuta disciplina regionale si caratterizza per una indebita restrizione delle possibilità di esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei veterinari addetti al servizio sanitario nazionale, in contrasto con varie norme costituzionali.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti che si indicheranno.

La rilevanza ai fini del presente giudizio consegue alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato in diretta applicazione della normativa regionale sospettata di incostituzionalità, sicché l’eventuale espunzione dall’ordinamento della predetta normativa comporterebbe l’accoglimento del ricorso e la caducazione dell’atto lesivo. Tuttavia, poiché il provvedimento concerne in particolare il divieto di svolgere attività professionale nell’ambito del territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza, con connessa impossibilità di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (di qui l’intimazione a rimuovere tale causa di incompatibilità), la controversia appare circoscritta all’ipotesi di cui all’art. 2 della legge reg. n. 4/97, ovvero ai vincoli inerenti l’attività professionale per gli “animali d’affezione”. Pertanto la rilevanza della questione di costituzionalità va limitata a tale disposizione della normativa regionale, l’unica che incide sull’esito del presente giudizio.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione dedotta, rileva il Collegio, in linea con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (v. Sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985/93), che la regolamentazione dell’attività libero-professionale dei veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale implica l’individuazione di “specifiche situazioni idonee a determinare un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario pubblico, vietando ai medici veterinari quei comportamenti idonei a realizzarli”. Non operando nel settore il principio generale secondo cui è interdetta qualsiasi attività professionale estranea al rapporto di lavoro (giacché suscettibile di dar luogo ad interessi conflittuali con quelli inerenti la posizione di pubblico dipendente), ogni deroga alla regola che consente la libera professione medica deve trovare fondamento in ragioni direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente servizio assistenziale pubblico, ovvero deve tendere ad evitare che sia negativamente condizionato l’assolvimento dei doveri d’ufficio, senza tuttavia porre limiti ulteriori, e soprattutto senza tradursi in un sostanziale annullamento delle effettive possibilità di esercizio di tali attività aggiuntive, attraverso l’adozione di misure che in concreto vanifichino il diritto astrattamente riconosciuto. In quanto voluto espressamente dall’ordinamento come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale medico, il diritto all’esercizio della libera professione è riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente protetto (artt. 4 e 35 Cost.), sicché ogni limitazione a tale facoltà si giustifica solo per la tutela di valori costituzionali concorrenti (v. Corte cost. 2 giugno 1977 n. 103 e 23 dicembre 1993 n. 457).

Ne consegue che l’impossibilità di svolgere attività professionale per gli “animali d’affezione” nel territorio dell’azienda sanitaria di pertinenza, con contestuale divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4), determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica. La titolarità di funzioni inerenti al servizio sanitario nazionale non può evidentemente dar luogo ad un generalizzato divieto di esercizio di attività private, benché limitato ad un determinato ambito territoriale, in quanto si viene in tal modo a contraddire il principio che ammette alla libera professione il veterinario dipendente pubblico. Va piuttosto ribadito che i vincoli devono essere dimensionati in relazione al tipo di attività svolte nell’ambito della struttura pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario. Il criterio territoriale non soddisfa di per sé le esigenze che sono alla base della necessità di disciplina dell’attività professionale del personale medico, giacché ne vanifica di fatto il diritto senza razionalmente ricondursi all’obiettivo di assicurare l’ottimale funzionalità del servizio sanitario pubblico. Nell’attuale ordinamento prevale il criterio sostanzialistico della potenziale situazione di conflitto, e quindi occorre procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, che va considerato nella sua globalità e non nell’ambito delle singole strutture in cui si articola (v. Cons. Stato, Sez. 1, n. 985/93 cit.). Né è decisivo il richiamo alle varie competenze in materia di controllo e vigilanza, facenti capo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie, che indurrebbero i medici veterinari ad essere controllori di stessi, posto che una volta ammesso l’esercizio della libera professione non se ne può poi escludere in toto l’ammissibilità, ma occorre piuttosto individuare le misure utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima persona, tenendo conto delle mansioni effettivamente assolte e dei settori operativi cui si è assegnati, ed in tale ottica trame le conseguenze in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell’attività professionale.

In conclusione, la questione appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, giacché l’art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 risulta ingiustificatamente preclusivo delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici, e quindi lesivo del diritto al lavoro costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne poi l’asserito contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nega il Collegio che possa ipotizzarsi una disparità di trattamento con i medici dipendenti pubblici da una parte e con i veterinari libero-professionisti dall’altra, attesa l’evidente diversità delle situazioni poste a raffronto; quanto, invece, alla ipotizzata disparità di trattamento con il personale veterinario di altre regioni, è da escludersi che altre normative regionali (o anche l’assenza delle stesse) possano essere assunte a riferimento per desumere un’eventuale violazione del principio di uguaglianza. Per contro, si deve dichiarare d’ufficio la non manifesta infondatezza della questione, in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza di una normativa regio’nale che prima ammette i veterinari all’esercizio dell’attività libero-professionale (v. art. 1, comma 1) e poi ne restringe contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo.

L’assenza di una s giustificativa legata alla tutela della funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico induce a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità anche in riferimento all’art. 120, comma 3, della Costituzione, giacché il divieto di esercizio dell’attività professionale per gli animali d’affezione nell’ambito del territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza, privo come è di fondamento in nonne di rango costituzionale, viene a determinare un indebito limite di spazio allo svolgimento della libera professione.

Vanno infine ritenuti sussistenti i presupposti per investire la Corte costituzionale della cognizione della norma regionale in riferimento all’art. 117 Cost., atteso che l’intervenuta disciplina dell’attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici appare discostarsi dai principi fondamentali in materia, quali si desumono dalla normativa statale esaminata, che - come si è visto - ha inteso consentire in linea di massima l’esercizio della libera professione, salvo regolamentarne le modalità di esplicazione in relazione all’obiettivo di impedire l’insorgenza di situazioni di pregiudizio al servizio sanitario pubblico. L’aver gravemente compromesso il diritto allo svolgimento dell’attività professionale, senza alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura pubblica, integra quindi l’inosservanza degli indirizzi fissati dal legislatore statale, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.

Né elementi significativi di novità rispetto all’esaminata questione sono stati in un primo tempo desunti dal Tribunale in relazione alle norme sopravvenute in materia, quali individuate dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 231 (depositata in cancelleria il 19 giugno 1998) - recante l’invito ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio -.

L’art. 1 del decreto legge n. 175 del 1997 (convertito dalla legge n. 272 del 1997) aveva riconosciuto al Ministro della Sanità la competenza a definire le “caratteristiche dell’attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull’attività intramuraria” nonché a disciplinare “l’opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria”, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull’incompatibilità, le attività di consulenza e consulto"; successivamente erano intervenuti due decreti ministeriali, entrambi in data 31 luglio 1997, recante l’uno “le linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” e l’altro la disciplina in materia di “attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.” (l’art. 7 di quest’ultimo aveva fatto salva la regolamentazione introdotta con il decreto ministeriale in data 11 giugno 1997, avente ad oggetto la “fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività liberoprofessionale intramuraria”). Ebbene, da tali norme non si evinceva un regime di incompatibilità che si sovrapponesse o sostituisse a quello fissato con la legge regionale piemontese, atteso che come prescritto dall’art. 1 del decreto legge n. 175 oggetto della nuova disciplina era esclusivamente l’attività liberoprofessionale intramuraria (ed in tal senso doveva essere conseguentemente inteso ogni vincolo all’attività professionale ivi stabilito), mentre di quella extramuraria si teneva conto ai soli fini della definizione delle modalità di opzione tra l’una e l’altra e di controllo dell’osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità. Non si ravvisava dunque alcuna innovazione normativa suscettibile di incidere direttamente sulla posizione del ricorrente, ancora soggetta quanto ai limiti di esplicazione dell’attività professionale esterna alla legge regionale sospettata di incostituzionalità.

Per quel che concerne, poi, l’art. 124, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), a norma del quale ”sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative: a) la disciplina delle attività liberoprofessionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;..." rilevava il Tribunale come la disposizione non facesse altro che confermare una preesistente competenza statale, rispetto alla quale la competenza regionale in materia conservava un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabiliti a livello statale. In questo quadro, quindi, la disciplina regionale restava sottordinata ai criteri desumibili da quella nazionale, e permanevano di conseguenza le perplessità espresse a proposito della conformità della normativa denunciata agli indirizzi fissati dal legislatore statale.

La Corte costituzionale ha poi richiesto un ulteriore riesame della questione alla luce della normativa introdotta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante “norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" (v. ord. n. 84/2000).

Senonché, pur essendosi in tal modo provveduto ad una organica disciplina del rapporto di lavoro “esclusivo” e di quello “non esclusivo” dei dirigenti sanitari (v. art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999), non risulta sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento circa i contenuti dell’attività libero-professionale extramuraria (dispone l’art. 15sexies: ‘T rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate"). Non vi è insomma ragione per ritenere che sia automaticamente venuta meno la previgente disciplina regionale, perché - in assenza di incompatibilità diretta e immediata con la sopraggiunta legge statale, che non detta nuove indicazioni in merito - quella piemontese continua a regolare la materia in ambito regionale, definendo i limiti di esercizio dell’attività liberoprofessionale esterna nelle ipotesi di non intervenuta opzione per il rapporto di lavoro “esclusivo”. Il ricorrente, d’altra parte, è tuttora inquadrato tra i dirigenti abilitati allo svolgimento della libera professione extramuraria (v. opzione dell’interessato in data 13 marzo 2000), e quindi ha sicuramente titolo a vedere sindacata la legittimità costituzionale della legge regionale nella specie applicata.

Ciò stante, si deve disporre l’immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, dichiarandone nelle more la sospensione. Con separata ordinanza è stata pronunciata la temporanea sospensione dell’atto impugnato, con rinvio dell’ulteriore corso del processo cautelare alla conclusione del giudizio di costituzionalità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il giudizio cautelare fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell’esito del giudizio di costituzionalità, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2000, con l’intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Montini Presidente

Italo Caso Primo Referendario, Est.

Paolo Corciulo Referendario

Il Presidente
Luigi Montini

L’Estensore
Italo Caso

Depositata in Segreteria
ai sensi di Legge il 26 maggio 2000
Il Direttore della Sezione