Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 718

Concessione di derivazione d’acqua, per uso idroelettrico, dal Torrente Pellice assentita alla Ditta Quinto S.p.A.. R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3468 per la realizzazione delle opere di derivazione dal Torrente Pellice, per l’attraversamento in sub-alveo, del Torrente Pellice, con la condotta di adduzione, e per il manufatto di sbocco, nel torrente medesimo, della tubazione di scarico della centrale del costruendo impianto idroelettrico “Ruà-Eyssard”, in Comune di Bobbio Pellice. Ditta: Quinto S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Quinto S.p.A. con sede a Torino, in via S. Quintino n. 28, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. gli eventuali ulteriori interventi che, a causa del posizionamento della condotta o del corretto inserimento ambientale delle opere, si renderanno necessari per la protezione delle sponde/scarpate del corso d’acqua, se interferenti con il corso d’acqua medesimo, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Settore;

3. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutti i manufatti previsti, interferenti con il corso d’acqua; dovrà essere garantita la stabilità della traversa nei confronti delle sottopressioni e del sifonamento, con fondazioni adeguatamente approfondite ovvero ancorate alla roccia in posto;

4. i massi costituenti il previsto imbottimento di sponda, a monte della traversa, dovranno essere di grossa pezzatura e posizionati a partire da una quota inferiore di almeno m 1,00 rispetto il punto più depresso del fondo alveo, nelle sezioni interessate;

5. allo sbocco della tubazione di scarico della centrale, che non dovrà essere sporgente dal profilo spondale esistente, dovranno essere posizionati dei massi annegati nel cls, al fine di prevenire eventuali erosioni del fondo alveo o scalzamenti della scogliera esistente;

6. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi e non potrà essere asportato dall’alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, mentre il materiale proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, gli eventuali manufatti e/o difese esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua, adottando tutte le cautele che il caso richiede; da parte del soggetto autorizzato dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti/interventi necessari per il consolidamento/contenimento delle sponde/scarpate del corso d’acqua, che a causa del posizionamento della condotta si rendessero indispensabili, previa autorizzazione di questo Settore, nel caso detti accorgimenti/interventi interferiscano con il corso d’acqua medesimo;

9. almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta dovrà avvisare il Servizio Prov.le Tutela della Fauna e della Flora alfine di procedere all’eventuale recupero della fauna ittica;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opere di che trattasi;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 e s.m.i. - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera