Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 25.3
R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica, in sanatoria, n. 23/2000, per
gli interventi di pulizia dei Rii Maggiore, Valle Maggiore, Baudana, eseguiti
dallENEL S.p.A., in corrispondenza dei sottopassi del Canale di Cimena,
nei Comuni di Castiglione T.se e Gassino. Ditta: ENEL S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, lENEL S.p.A., Nucleo
Idroelettrico di Cuneo, con sede in Cuneo, Via Pertini n. 2, per i lavori
di pulizia già eseguiti nella posizione e secondo le caratteristiche e
modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, ferma restando
losservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, stoccato sul
sito del Comune di Gassino, individuato catastalmente al fg. n. IV, particelle
nn. 229, 230, 252, 253, non potrà essere rimosso senza la preventiva autorizzazione
di questo Settore; laccumulo dovrà inoltre essere individuabile, in modo
da consentire al personale incaricato eventuali ulteriori accertamenti;
3. per le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali che
sono state interessate dallesecuzione dei lavori e, in tale ambito, accuratamente
ripristinate, il soggetto autorizzato è lunico responsabile dei danni
che eventualmente si potranno verificare a seguito dei lavori effettuati;
4. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei sottopassi esistenti
(caso di danneggiamento o crollo), nonchè delle sponde dei corsi dacqua,
in relazione al variabile regime idraulico degli stessi, anche in presenza
di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti
dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere
inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti e di garantire la
stabilità delle sponde interessate dai lavori in oggetto, mediante la realizzazione
di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
5. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua e che gli interventi
stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon
regime idraulico del corso dacqua interessato;
7. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare
ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 12 luglio 2000, n. 716
Giambattista Massera