Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

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Codice 25.3
D.D. 12 luglio 2000, n. 716

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica, in sanatoria, n. 23/2000, per gli interventi di pulizia dei Rii Maggiore, Valle Maggiore, Baudana, eseguiti dall’ENEL S.p.A., in corrispondenza dei sottopassi del Canale di Cimena, nei Comuni di Castiglione T.se e Gassino. Ditta: ENEL S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, l’ENEL S.p.A., Nucleo Idroelettrico di Cuneo, con sede in Cuneo, Via Pertini n. 2, per i lavori di pulizia già eseguiti nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, ferma restando l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, stoccato sul sito del Comune di Gassino, individuato catastalmente al fg. n. IV, particelle nn. 229, 230, 252, 253, non potrà essere rimosso senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; l’accumulo dovrà inoltre essere individuabile, in modo da consentire al personale incaricato eventuali ulteriori accertamenti;

3. per le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali che sono state interessate dall’esecuzione dei lavori e, in tale ambito, accuratamente ripristinate, il soggetto autorizzato è l’unico responsabile dei danni che eventualmente si potranno verificare a seguito dei lavori effettuati;

4. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei sottopassi esistenti (caso di danneggiamento o crollo), nonchè delle sponde dei corsi d’acqua, in relazione al variabile regime idraulico degli stessi, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti e di garantire la stabilità delle sponde interessate dai lavori in oggetto, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua e che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera