Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 25.4
Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento superiore staffato
esternamente alla soletta della briglia alveolare sita in strada comunale
San Remigio-San Cristoforo del corso dacqua pubblica denominato Torrente
Albedosa con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt in località
San Remigio del Comune di Parodi Ligure. Ditta: ENEL Distribuzione - Esercizio
di Alessandria
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare lENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria
- ai soli fini idraulici, salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n.
431 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso dacqua pubblica denominato
Torrente Albedosa con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt staffato
esternamente alla soletta della briglia alveolare sita in strada comunale
San Remigio - San Cristoforo in località San Remigio del Comune di Parodi
Ligure, secondo le modalità tecniche previste negli atti progettuali allegati
allistanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta
richiedente, alle seguenti condizioni:
1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme
di legge vigenti alla data dellautorizzazione dellimpianto; in particolare
le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non
recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza
dellesercizio, senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica
libera esistenza e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;
2. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche
potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;
3. verificandosi il disuso delle linee, lENEL dovrà, a sua completa cura
e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei
fondi precedentemente interessati;
4. lAmministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità
per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della
costruzione e dellesercizio degli impianti;
5. in riconoscimento del Pubblico Demanio, lENEL dovrà corrispondere allErario
il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive
modificazioni;
6. la presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data odierna
e, viene accordata per tutto il periodo durante il quale limpianto elettrico
rimarrà in esercizio; tuttavia questo Settore si riserva la facoltà di
ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere
oppure anche di procedere alla revoca dellautorizzazione, nel caso intervengano
variazioni delle condizioni del corso dacqua o nel caso le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili con il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
sessanta giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque o al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 14 giugno 2000, n. 612
Mauro Forno