Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

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Codice 25.4
D.D. 14 giugno 2000, n. 612

Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento superiore staffato esternamente alla soletta della briglia alveolare sita in strada comunale San Remigio-San Cristoforo del corso d’acqua pubblica denominato Torrente Albedosa con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt in località San Remigio del Comune di Parodi Ligure. Ditta: ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria - ai soli fini idraulici, salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Albedosa con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt staffato esternamente alla soletta della briglia alveolare sita in strada comunale San Remigio - San Cristoforo in località San Remigio del Comune di Parodi Ligure, secondo le modalità tecniche previste negli atti progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente, alle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto; in particolare le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio, senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistenza e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

2. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3. verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4. l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5. in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6. la presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data odierna e, viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio; tuttavia questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere oppure anche di procedere alla revoca dell’autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle condizioni del corso d’acqua o nel caso le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque o al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno