Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 25.10
Nulla-osta idraulico in sanatoria n.5/Prov. BI - Amministrazione Provinciale
di Biella - istanze delle Ditte Costamagna, Farina, Lavarino, Leone, per
opere già realizzate onde attuare derivazione dacqua dal Rio Montrucco
in Comune di Salussola
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere in oggetto
nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed
illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, di cui allEnte
richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente
allosservanza delle seguenti condizioni:
- il nulla-osta si intende accordato con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione della competente Autorità;
- i soggetti autorizzati dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle aree ripali, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al
fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche
alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente
autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni
del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano
in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso
dacqua interessato;
- il nulla-osta è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica (nei
limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei
terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione
Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato
dalluso dellautorizzazione stessa;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al
Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 18 maggio 2000, n. 480
Felice Storti