Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 26.4
Lago dOrta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una regata
velica indetta per il giorno 06 agosto 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente del Club Velico
Motonautico Omegna allo svolgimento di una regata velica denominata Trofeo
Tomassini classi ammesse OPTIMIST, sulle acque del Lago dOrta, nello
specchio dacqua antistante il comune di Omegna, indetta per il giorno
6 agosto 2000 dalle ore 12.00 alle ore 20.00.
Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti
Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
5) Di disporre, nel tratto di lago interessato dalla manifestazione, la
cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, (fatta eccezione
per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle
preposte allassistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 12.00 alle
ore 20.00 del medesimo giorno.
6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del
campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente
segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul
fondo corpi morti.
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).
Il Dirigente responsabile
D.D. 3 luglio 2000, n. 388
Piero Pais