Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 386

Lago d’Orta. Comune di Orta S. Giulio. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica indetta per i giorni 22 e 23 luglio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente del Circolo Vela Orta allo svolgimento di una regata velica denominata “Regata della Ringhiera” classi ammesse SNIPE e FIREBALL, sulle acque del Lago d’Orta, nello specchio d’acqua antistante la base nautica nella zona a sud dell’Isola di San Giulio, indetta per i giorni 22 e 23 luglio 2000 dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dei medesimi.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Orta S. Giulio e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dei medesimi giorni.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais