Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 26.4
D.D. 3 luglio 2000, n. 383

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione al collocamento di quattro soggetti galleggianti sulle acque del Lago d’Orta dal 10 luglio al 31 agosto 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Pro Loco di Omegna al collocamento di quattro soggetti galleggianti, in occasione del Lugliomegnese dei festeggiamenti di San Vito, dal 10 luglio al 31 agosto 2000, sulle acque del lago d’Orta nello specchio d’acqua antistante il comune di Omegna.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) L’Avviso Ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

2) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

3) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

4) Di disporre nel tratto di lago interessato la cauta navigazione pubblica e la sospensione della navigazione per i privati, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate), dal giorno 10 luglio al 31 agosto 2000.

5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Come dovrà essere recuperato ogni altro corpo morto utilizzato per la posa della struttura.

6) In considerazione che nei giorni 20 e 27 agosto 2000 sono previsti due spettacoli pirotecnici nello stesso tratto di Lago, il mantenimento in loco di tali soggetti è ad esclusivo rischio di codesta Pro Loco.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais