Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 26.4
Lago dOrta. Comune di Omegna. Autorizzazione al collocamento di quattro
soggetti galleggianti sulle acque del Lago dOrta dal 10 luglio al 31 agosto
2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Pro Loco
di Omegna al collocamento di quattro soggetti galleggianti, in occasione
del Lugliomegnese dei festeggiamenti di San Vito, dal 10 luglio al 31 agosto
2000, sulle acque del lago dOrta nello specchio dacqua antistante il
comune di Omegna.
Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:
1) LAvviso Ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
2) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
3) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
4) Di disporre nel tratto di lago interessato la cauta navigazione pubblica
e la sospensione della navigazione per i privati, a motore e non, (fatta
eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate), dal giorno 10
luglio al 31 agosto 2000.
5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del
campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente
segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul
fondo corpi morti.
Come dovrà essere recuperato ogni altro corpo morto utilizzato per la posa
della struttura.
6) In considerazione che nei giorni 20 e 27 agosto 2000 sono previsti due
spettacoli pirotecnici nello stesso tratto di Lago, il mantenimento in
loco di tali soggetti è ad esclusivo rischio di codesta Pro Loco.
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).
Il Dirigente responsabile
D.D. 3 luglio 2000, n. 383
Piero Pais