Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 26.4
Lago Maggiore. Comuni compresi tra Belgirate ed il confine svizzero. Autorizzazione
allo svolgimento di una regata velica denominata Maxiverbano Cup Trofeo
Regione Piemonte spirito europeo, indetta per i giorni 27 e 28 maggio
2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, lo svolgimento di una regata velica denominata Maxiverbano
Cup Trofeo Regione Piemonte spirito europeo, indetta dal Presidente della
Società delle Regate 1858 di Belgirate nei giorni 27 e 28 Maggio 2000 sulle
acque del lago Maggiore. La manifestazione avrà inizio alle ore 8.00 del
27 maggio 2000 e terminerà alle ore 15.00 del 28 maggio 2000.
Di disporre, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte
salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), nel tratto
di lago interessato, dalle ore 8.00 del giorno 27 maggio 2000 alle ore
15.00 del giorno 28 maggio 2000.
Gli organizzatori della manifestazione nautica sono tenuti ad ottemperare
alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio dei
Comuni compresi tra Belgirate e Cannobio e gli organizzatori della manifestazione
dovranno garantirne la massima diffusione presso larea interessata;
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza;
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 24 maggio 2000, n. 315
Piero Pais